Articolo 1 della Legge 7 aprile 1954, n. 119
Versione
15 maggio 1954
Art. 1. Articolo unico.

Gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 , e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381 , rimangono in vigore sino al 31 maggio 1955.
Il riassorbimento, da effettuare secondo la disposizione dell' art. 3, terzo comma, del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 508 , avra' inizio il 1 giugno 1955.

Entrata in vigore il 15 maggio 1954