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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di NZ
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott. Fabrizio Cosentino Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Avv. Damiano Comito Giudice Ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 167 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 17 settembre 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 21 agosto 2024, vertente
TRA
( ) e PA C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti C.F._2
Anna Maria Zigrino e Francesco Spinato, elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Milano alla Via Benedetto Marcello n. 48
= APPELLANTI =
CONTRO
( , rappresentata e difesa, in virtù Controparte_1 C.F._3 di procura alle liti, dall' avv. Antonella Garifo, nel cui studio sito in NZ via
1 Vinicio Cortese 12, ha eletto domicilio;
- APPELLATA =
NONCHÉ
e PA Controparte_2
-APPELLATI CONTUMACI=
Sulle seguenti conclusioni: per gli appellanti rassegnate nell'atto introduttivo, al quale le parti si sono riportate nelle note di trattazione: “Piaccia Ecc.ma Corte d'Appello di NZ, disattesa e impugnata ogni contraria istanza, annullare, riformare e privare di effetti la sentenza
n. 1832/2022 pubblicata il 22.12.2022 recante RG 15/2019, e notificata in data 23 dicembre 2022, del Tribunale di NZ, pronunciata dal giudice Dott.ssa
Francesca Garofalo, Si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, in riforma della sentenza impugnata, Voglia: In via preliminare: per il motivo XIII sopra esposto si chiede sospendere l'efficacia esecutiva ex art. 283 c.p.c. della sentenza n. 1832/2022 emessa dal Tribunale di NZ in data 22.12.2022. Nel merito: - Accertare e dichiarare inammissibili le domande di ciò in ragione dei motivi Controparte_1
indicati in narrativa al I motivo;
-Accogliere tutti i motivi di appello e per l'effetto accertare e dichiarare la validità del testamento olografo datato il 20.06.2006 depositato il 27.08.2009 con atto del Notaio Dott. registrato a Crotone il Per_1
27.08.2009 al n. 1664 Serie IT. -Dichiarare la sentenza n. 1832/2022 emessa dal
Tribunale di NZ illegittima, per i motivi esposti in narrativa dal al Parte_3
XII. 3) Condannare gli appellati a rifondere agli appellanti le spese, i Pt_3
compensi di causa, oltre I.V.A. e C.N.P.A. come per legge relative ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Per l'appellata nell'atto introduttivo, al quale la parte si è Controparte_1
riportata nelle note di trattazione: “A.- In via preliminare e/o pregiudiziale, accertare
e dichiarare l'inammissibilità dei motivi di gravame proposti ex adverso per violazione dell'art. 342 c.p.c. e rigettare l'appello proposto. B.- Rigettare l'istanza di sospensiva ex adverso proposta, non sussistendone i presupposti, per tutti i motivi di cui in narrativa;
C.- Nel merito, in via principale respingere integralmente i motivi di appello proposti perché infondati in fatto e in diritto e non provati, confermando integralmente la Sentenza del Tribunale di NZ n° 1832/2022 pubblicata il
2 22.12.2022. C.- In via istruttoria, per quanto sopra esplicitato, ci si oppone alla già reiterata richiesta di rinnovazione della CTU, domanda di cui si chiede il rigetto;
D) condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
E.- In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio da distrarsi nei confronti del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”.
PREMESSA IN FATTO
Le difese delle parti in primo grado e lo svolgimento del relativo iter processuale sono così sintetizzati nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato in data 27 febbraio 2010, la sig. conveniva in giudizio il sig. Controparte_1 Pt_2
e la sig. perché fosse dichiarata la nullità per
[...] PA
difetto di autografia del testamento olografo – pubblicato ad opera del Parte_2
e contenente la devoluzione dell'intero suo patrimonio alla nipote PA
, figlia del sig. – apparentemente proveniente dal defunto
[...] Pt_2 [...]
marito della e fratello del e, in subordine, Per_2 CP_1 Parte_2 accertata la quota di legittima ad essa spettante ai sensi dell'art. 582 c.c., con conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie in favore dei convenuti. Dopo aver dato atto delle vicende patrimoniali incorse tra la stessa ed il defunto CP_1
coniuge – così ricostruendo il relictum del patrimonio del de cuius – Persona_2
a sostegno della domanda di nullità del testamento esponeva che - Successivamente alla morte del , il signor , fratello del defunto, accampava Persona_2 Pt_2
diritti su tutto il patrimonio del de cuius, arrivando persino a bloccare due conti correnti – di cui uno intestato al solo de cuius e l'altro cointestato al ed alla Pt_2
– così impedendo all'odierna attrice di accedere ai propri risparmi;
- Il CP_1 signor aveva dichiarato apertamente all'attrice l'intenzione di appropriarsi di Pt_2 tutto il patrimonio del defunto, lasciando all'attrice il solo usufrutto della casa coniugale ed una piccola quota di uno dei due libretti di risparmio;
- La pubblicazione del testamento avveniva solo successivamente ai continui rifiuti opposti dalla alle proposte di divisione del patrimonio a favore dei convenuti - CP_1
che il convenuto non aveva mai manifestato l'esistenza di un documento recante le ultime volontà del fratello;
- La , alla visione della scheda testamentaria CP_1
per cui è causa, la disconosceva in quanto non proveniente dal perché Pt_2
3 totalmente diversa da tutti gli iscritti in suo possesso e attribuiti con certezza al de cuius. Si costituivano e contestando in toto PA Parte_2 le deduzioni avversarie. In via preliminare chiedevano l'estromissione dal giudizio del
in quanto non menzionato nel testamento impugnato o, in alternativa, Parte_2
se questi dovesse essere considerato litisconsorte necessario, in forza della previsione di cui all'art. 582 c.c., di estendere il contraddittorio agli altri fratelli del de cuius, pure eredi del defunto ex lege. Evidenziavano che la si era PA
limitata a seguire scrupolosamente le disposizioni testamentarie del defunto
[...]
provvedendo a presentare la dichiarazione di successione all'Agenzia Per_2
delle Entrate, pagando tutte le imposte, effettuando tutti i versamenti dovuti al fisco.
Deducevano che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice, da un controllo effettuato presso le risultava che la avesse, in CP_3 CP_1
realtà, effettuato regolari operazioni di prelievo di somme di denaro dai libretti postali. Tanto premesso, concludevano chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attrice e, in via subordinata, che si dichiarasse la qualità di erede ex art.
582 c.c. del;
in via istruttoria chiedevano la verificazione della scrittura Parte_2 disconosciuta ex art. 216 c.p.c., l'interrogatorio formale dell'attrice nonché prova testimoniale.
Concessi i termini ex art. 183 co VI c.p.c., esperita una consulenza tecnica d'ufficio ed una consulenza di parte (per conto dell'attrice), si giungeva alla conclusione che lo scritto impugnato non provenisse dal soggetto cui era attribuito.
In data 25.09.2013, in Camera di Consiglio, la Prima Sezione Civile del Tribunale di
NZ, emetteva sentenza, depositata il 26.11.2013, con la quale dichiarava nullo il testamento olografo impugnato, dichiarava aperta la successione ed inammissibile la domanda di divisione.
[...]La suddetta sentenza, veniva erroneamente sottoscritta solo dal presidente della prima sezione, dottoressa Antonella Rizzo, mentre il relatore, dottoressa Raschellà ometteva di firmare.
Allora l'odierna convenuta proponeva appello per i seguenti motivi di gravame: a)
Inesistenza della sentenza per mancata sottoscrizione in violazione ex art. 132 co 2
c.p.c.; b) Nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio e delle norme del litisconsorzio necessario;
c) Vizio della sentenza per difetto di motivazione
4 sulle domande;
d) Nullità della sentenza per omessa od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti;
e) Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito;
f) Carenza di motivazione sulle contestazioni sollevate dalla difesa dei signori
; g) Illegittimità della sentenza per carenza, illogicità e contraddittorietà sulla Pt_2
valutazione delle prove acquisite;
h) Illegittimità della sentenza per mancata integrazione e rinnovazione della CTU e per violazione del principio del contraddittorio in relazione alla CTU;
i) Illegittimità della sentenza per insufficienza delle prove;
j) Illegittimità della sentenza per carenza di prove;
Con sentenza del 03.05.2018, depositata in Cancelleria il 01.10.2018, la Corte
d'Appello di NZ (nel giudizio contraddistinto da R.G. 452/2014) accoglieva
l'appello per difetto di sottoscrizione e dichiarava la nullità della sentenza impugnata
– restando assorbiti gli ulteriori motivi di gravame – con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado, a norma del combinato disposto di cui agli artt.
354 e 161 comma II, c.p.c. In data 28.12.2018 la notificava ai convenuti CP_1
e atto di citazione in riassunzione Parte_2 PA
rappresentando i fatti sino ad allora intervenuti e rassegnando le seguenti conclusioni:- Dichiarare la nullità del testamento olografo impugnato in quanto non proveniente dal defunto;
- in via subordinata, accertare la quota di Persona_2
legittima spettante alla signora ex art. 582 c.c. con conseguente riduzione CP_1
delle disposizioni testamentarie in favore dei convenuti. Si costituivano Parte_2
e i quali eccepivano, in via preliminare e pregiudiziale: - PA la violazione dell'obbligatorietà del processo civile telematico per avere l'attrice depositato l'atto in riassunzione in formato cartaceo e non telematico;
-
l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della obbligatoria procedura di mediazione;
- la violazione dell'art. 125 disp. att. c.p.c. per avere la parte attrice riassunto il giudizio mediante atto di citazione anziché atto di comparsa;
nel merito deducevano che la domanda attorea fosse priva di fondamento giuridico in quanto l'attrice non aveva assolto all'onere della prova su di essa gravante, argomentando sulla base di varie pronunce della Corte di legittimità. Rilevavano altresì che il contraddittorio doveva essere esteso ai fratelli del de cuius, in quanto litisconsorti necessari. Aggiungevano che la sig. aveva PA
5 provveduto a presentare la dichiarazione di apertura della successione all'Agenzia delle Entrate e chiedevano di rivalersi di tutte le somme pagate a questo titolo nei confronti dell'attrice e degli altri eredi, così come previsto dalla legge. Concludevano chiedendo: In via preliminare e pregiudiziale: - dichiarare l'inammissibilità della domanda introduttiva per violazione dell'obbligatorietà del deposito telematico dell'atto introduttivo e per l'effetto dichiarare estinto il processo;
- dichiarare
l'improcedibilità della domanda introduttiva per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010 nonché violazione dell'art.
125 disp. Att. c.p.c
In via principale nel merito: - rigettare e respingere le domanda svolte dalla SI.ra
, poiché infondata in fatto ed in diritto;
- dichiarare valido il testamento CP_1
olografo datato 20.06.2006 depositato il 27.08.2009 con atto del Notaio dott. registrato a Crotone il 27.08.2009 al n. 1664 Serie IT;
- per l'effetto Per_1
dichiarare la sig.ra erede testamentaria del de cuius PA PA
; In via subordinata: - dichiarare il sig. erede ex art. Persona_2 Parte_2
582 c.c. del de cuius con relativa attribuzione dei beni pro quota;
- Persona_2
Dichiarare il diritto della sig.ra di rivalersi di tutte le PA
somme pagate a titolo di apertura della successione del de cuius nei Persona_2 confronti della attrice e degli altri eredi come previsto dalla legge”.
Integrato il contraddittorio nei confronti di e e PA Controparte_2
rigettata la richiesta di concessione del termine ex art.1 83 co. 6 c.p.c., il Tribunale di
NZ, con sentenza n. 1832/2022 del 14 dicembre 2022 pubblicata in data 22 dicembre 2022, così provvedeva: “dichiara la nullità ex art. 606 I co. c.c. del testamento olografo ad apparente firma registrato per atto a Persona_2
ministero del Notaio dott. di Crotone il 27.08.2009 al n. 1664 Serie IT;
Per_1 per l'effetto dichiara aperta la successione legittima e accerta che CP_1
è erede di per la quota di 2/3 sui beni morendo
[...] Persona_2
dismessi dal de cuius;
dichiara il sig. erede per la restante quota di 1/3 Parte_2
in solido con gli altri eredi ex art. 582 c.c.; rigetta la domanda di divisione;
condanna e al pagamento delle spese del Parte_2 PA presente giudizio, liquidate in complessivi € 3.409,00 oltre accessori come per legge.”
6 A fondamento della decisione, il Tribunale argomentava:
- che, in caso di nullità della sentenza di primo grado e rimessione al primo giudice (art. 354 c.p.c.), la riassunzione del giudizio non costituisce un nuovo processo, ma una prosecuzione di quello precedente. Pertanto, il giudice non è chiamato a rinnovare integralmente il processo, ma a riesaminare il merito sulla base degli atti già acquisiti, senza limitarsi a correggere il vizio della sentenza annullata;
- che l'obbligo di mediazione non risultava applicabile al giudizio, introdotto nel 2010 e, quindi, anteriormente all'entrata in vigore del predetto obbligo, previsto dal comma 1 dell'art. 5 del d.L. n. 28/2010 per «i processi successivamente iniziati» dopo un anno dall'entrata in vigore del decreto delegato (art. 24 d.lg. n. 28), ovvero, quelli introdotti alla data del 21 marzo 2011;
- che, quanto alla forma della riassunzione, l'utilizzo dell'atto di citazione in luogo della comparsa, in difformità dall'art. 125 disp. att. c.p.c., non determinava la nullità dell'atto, purché contenente tutti gli elementi formali necessari per la valida riattivazione del rapporto processuale;
- che, in ordine all'eccepita violazione dell'obbligo di deposito telematico degli atti, essa costituiva, come ritenuto anche dalla giurisprudenza di merito, causa di nullità sanabile per raggiungimento dello scopo o, in alternativa, una mera irregolarità: orientamento, questo, da prediligere in quanto avente funzione conservativa che preserva l'efficacia dell'atto processuale;
- che, quanto al diniego della c.d. appendice scritta, ossia di concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., richiesti solo dalla parte convenuta, trattandosi di facoltà e non di obbligo per il giudice, questi può invitare le parti a precisare le conclusioni e assegnare la causa in decisione qualora la ritenga matura per la decisione, senza necessità di ulteriori appendici istruttorie o assertive: nel caso in esame, i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., erano già stati concessi nel giudizio originario, nel corso del quale era stata espletata un'istruttoria completa e, nel giudizio di rinvio, le parti si erano limitate a riportare, richiamare e ripetere quanto già precedentemente dedotto e provato, senza introdurre nuovi temi di prova che necessitassero di ulteriore istruttoria;
peraltro, la difesa della convenuta non aveva indicato in che modo l'eventuale ulteriore fase istruttoria avrebbe inciso sul merito della decisione;
- che era da confermare l'inutilità di una rinnovazione della c.t.u. o di chiarimenti
7 dell'ausiliario, poiché le contestazioni sollevate dalla convenuta non erano supportate da critiche tecniche puntuali, ma risultavano generiche e prive di adeguata motivazione.
Tanto ritenuto sotto il profilo di rito, il Tribunale precisava, poi, che il riesame del merito non precludeva l'utilizzo degli atti istruttori già acquisiti nel processo originario, poiché il difetto di sottoscrizione della sentenza, quale motivo di accoglimento dell'appello, non aveva invalidato tali atti. Riteneva, quindi, nel merito che l'attrice avesse assolto, mediante la produzione di scritture di comparazione (tra cui la carta d'identità e un diario) e attraverso ulteriori elementi indiziari, all'onere di dimostrare la non autenticità del testamento impugnato, essendo, poi, rimessa la valutazione tecnica alla consulenza grafica, quale strumento principale per verificare l'autenticità della scrittura. Richiamava, quindi, le risultanze della consulenza svolta dal c.t.u., dott. che aveva utilizzato il metodo grafonomico e Persona_3
psicografologico, valutando i documenti offerti e confrontando la grafia del testamento con quella delle scritture di comparazione;
precisava, altresì, che il c.t.u. aveva tenuto conto della datazione incerta del diario, ma che trattavasi di elemento inidoneo ad inficiare le conclusioni raggiunte. Analizzava, inoltre, la documentazione clinica del de cuius, il quale, affetto da retinopatia e altre patologie debilitanti, avrebbe presentato una grafia "senile", incompatibile con quella agile e coordinata del testamento. Le conclusioni dell'ausiliario deponevano nel senso di una probabile falsificazione del documento, essendo riscontrabili significative incongruenze tra la grafia testamentaria e quella del de cuius e mancando i tratti caratteristici della grafia senile e i personalismi tipici della scrittura del defunto.
Accertata, quindi, la nullità del testamento per carenza di autografia, il Tribunale dichiarava aperta la successione legittima e, quindi, assorbite le domande subordinate, formulate dall'attrice, di riduzione delle disposizioni testamentarie;
riteneva, inoltre, infondata la domanda di restituzione delle somme versate per l'imposta di successione dalla convenuta, in quanto sguarnita di prova documentale del pagamento;
infine, riteneva che non fosse possibile procedere alla divisione dei beni caduti in comunione, in mancanza di tempestiva produzione, da parte di della Parte_2
documentazione necessaria.
Avverso la predetta sentenza interponevano appello e PA
8 affidando il mezzo ai seguenti motivi: Parte_2
- erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto affetto da nullità sanabile e non da giuridica inesistenza il ricorso per riassunzione depositato in forma cartacea invece che tramite Pct e in formato digitale, trattandosi di atto che si pone in violazione delle disposizioni di legge che impongono l'obbligatorietà del processo civile telematico e del deposito telematico degli atti, per come ritenuto dalla giurisprudenza di merito;
- erroneità della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha assunto, a fondamento della decisione, la relazione del c.t.u. dott. senza tenere conto delle Per_3
osservazioni tecniche redatte dal c.t.p. (e non dal difensore, per come erroneamente ritenuto dal Tribunale); peraltro, la relazione dell'ausiliario presenterebbe scarsa affidabilità, avendo, il consulente, eseguito l'esame non sull'originale del testamento, visionato per pochi minuti ad occhio nudo presso lo studio del Notaio, bensì su una copia fotostatica, che “non può dare risultati di certezza”; inoltre, alla luce dei rilievi formulati dal c.t.p., la relazione dell'ausiliario del Tribunale presenterebbe diverse lacune, incongruenze ed errori metodologici e valutativi, oltre che essersi basata su una scrittura di comparazione
– ossia il diario – in ordine alla cui efficace utilizzabilità lo stesso c.t.u. aveva espresso perplessità, trattandosi di scritto non databile;
e ancora: il c.t.u. avrebbe fondato le sue osservazioni sullo stato di salute del testatore come evincibile dalla documentazione medica del 2009 e, quindi, successiva di tre anni rispetto alla data di redazione del testamento (2006);
- violazione del principio dispositivo, avendo il Tribunale disposto la c.t.u. grafologica senza che la parte attrice avesse adeguatamente adempiuto al proprio onere probatorio, così consentendo che la consulenza colmasse le lacune probatorie dell'attrice;
- mancato assolvimento, da parte dell'attrice, dell'onere della prova sulla stessa gravante, avendo, il Tribunale, ritenuto che l'attrice avesse offerto la prova anche attraverso elementi presuntivi che, invece, erano mere illazioni e denigrazioni dell'immagine del fratello del de cuius;
- apparenza della motivazione, avendo il Tribunale ritenuto che i convenuti non avessero articolato deduzioni specifiche e dettagliate rispetto alla c.t.u., tali da
9 generare l'esigenza di approfondimenti istruttori, con ciò dimostrando di non avere valutato le argomentazioni del c.t.p.;
- omesso riesame del merito della causa, essendosi, il Tribunale, limitato ad avvalersi delle risultanze istruttorie già acquisite nel giudizio esitato nella sentenza dichiarata nulla;
- mancata concessione dei termini istruttori ex art. 183 co. 6 c.p.c. e mancato esame delle critiche alla c.t.u. formulate dai convenuti;
- erroneità della pronuncia nella parte in cui ha rigettato la domanda di restituzione delle somme pagate da a titolo di imposta di PA
successione e oneri fiscali collegati, per la quale contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, era stata prodotta, già nelle precedenti fasi di giudizio, documentazione attestante il pagamento;
- nullità della c.t.u. per omesso avviso, da parte del c.t.u., della data in cui si sarebbe recato a visionare il testamento presso il Notaio depositario.
Infine, l'appello si concludeva con la “devoluzione delle domande ed eccezioni” articolate in primo grado, con specifico riferimento alle doglianze relative alla violazione dell'art. 125 disp. att. c.p.c. e si lamentava l'assenza in sentenza del riferimento normativo per la liquidazione delle spese.
Concludevano, quindi, nei termini sopra riportati, insistendo per il rinnovo della c.t.u..
Si costituiva l'appellata la quale eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'atto di appello, circoscritto ad una mera pedissequa ripetizione degli argomenti già ritenuti infondati nelle precedenti fasi del giudizio e carente di indicazione chiara delle censure e dei motivi a sostegno delle richieste, in violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.. Nel merito argomentava in ordine all'infondatezza del gravame, di cui chiedeva il rigetto con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Non si costituivano e . Controparte_2 PA
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 settembre 2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10 Preliminare è l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata.
L'eccezione è infondata.
Infatti, il paradigma generale dell'atto di appello, previsto dall'art. 342 c.p.c., non richiede che le affermazioni e le argomentazioni della parte appellante assumano una forma determinata o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone all'appellante, più semplicemente, di: a) individuare in modo chiaro ed esaurente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono;
b) formulare le ragioni di dissenso, in fatto o in diritto, rispetto al percorso adottato dal primo giudice;
c) esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata che vengono richieste
(cfr., ad esempio, Cass. n. 2143/2015).
Tale concetto è stato ribadito e precisato dalle sezioni unite della Suprema Corte (S.U.
n. 27199/2017), che hanno chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che - al di là delle forme utilizzate e senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate - l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento impugnato e, con questi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. In altre parole, quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
Orbene, nel caso in esame, le censure che gli appellanti muovono alla sentenza appellata, pur in parte, come si vedrà, inammissibili, nel complesso – al netto di superflue ripetizioni di concetti identici posti a sostegno di motivi solo apparentemente diversi e in disparte la confusione logica con cui gli argomenti sono organizzati e prospettati nell'atto – nel complesso rendono comprensibili le parti della sentenza impugnate e le ragioni della critica, così consentendo alla Corte di eseguire uno scrutinio nel merito.
11 Nel merito, l'appello può essere accolto nei ristretti limiti che si esporranno.
Con riguardo alla presunta violazione dell'obbligo di utilizzo del processo civile telematico, da cui deriverebbe, secondo gli appellanti, l'inesistenza dell'atto, va osservato che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, essa configura una nullità sanabile per raggiungimento dello scopo. La sanzione dell'inammissibilità può applicarsi solo laddove sussista una nullità non sanabile o che non sia stata sanata entro il termine stabilito a pena di decadenza (cfr. Trib. Teramo, sent. n. 187/2020; CdA Potenza, sent. n. 114/2022). Che si acceda alla tesi che ritiene il deposito cartaceo un'ipotesi di nullità sanabile o alla tesi che lo ritiene una di mera irregolarità, in ogni caso è certamente da condividere l'orientamento della giurisprudenza che privilegia una visione conservativa dell'efficacia dell'atto processuale (cfr. Trib. Ancona 28/5/2015; Trib. Palermo, 10/05/2016; Trib. Spoleto, sent. n. 162/2018; Trib. Civitavecchia, sent. del 21 settembre 2018; Trib. Teramo sent.
n. 187/2020). D'altronde simile orientamento è quello accolto anche dalla Suprema
Corte (cfr. in punto di deposito cartaceo della citazione in appello Cass. n. 33601 del
15/11/2022, la quale, nel cassare la sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile il gravame in quanto l'appellante si era costituito tramite deposito cartaceo e non telematico, richiamati i principi espressi da S.U. n. 16598/2016, ha annotato che “La contraria tesi sposata invece dal decidente, ancorché possa trovare innesco nella considerazione che nel regime di obbligatorietà del deposito telematico degli atti, quale è quello applicabile al giudizio di appello, tutti gli atti debbano essere depositati telematicamente, ... non si accorda all'indicato quadro di diritto poiché finisce per relegare in una condizione di sostanziale non cale, così ledendo i valori sovranazionali dianzi richiamati, oltre alla lettera della legge, la natura formale del vizio e la sua idoneità ad essere sanato per aver l'atto raggiunto il proprio scopo”).
L'orientamento in parola non rappresenta, come si adombra in citazione, un atteggiamento di ingiustificata “tolleranza” del giudice, bensì il portato applicativo del disposto di cui all'art. 156 c.p.c., a mente del quale la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. E che, nella fattispecie,
l'atto abbia raggiunto lo scopo è indiscutibile. Una diversa conclusione, poi, confligge con il principio di conservazione degli atti e con il principio di strumentalità delle forme, nonché con il fatto che l'art. 307 co. 3 c.p.c. prevede
12 l'estinzione del giudizio (e, quindi, la sanzione della definizione in rito) per omessa riassunzione solo nel caso di mancato rispetto dei termini e non delle forme.
Vanno, quindi, esaminate congiuntamente tutte le censure che afferiscono alle risultanze della c.t.u., per la gran parte costituenti mera pedissequa riproposizione letterale di argomenti già esposti in primo grado e sui quali gli appellanti ritengono che il Tribunale non abbia offerto sufficiente motivazione, apparendo non esaminata la c.t.p. del dott. Per_4
In primo luogo, è certamente tardiva – indipendentemente dalla sua dubbia fondatezza
– la censura di nullità della relazione per omessa comunicazione, da parte del c.t.u., del giorno in cui si sarebbe recato dal Notaio per esaminare il testamento in originale.
In alcuno dei verbali delle udienze successive al deposito della c.t.u. risulta essere stata eccepita la nullità, di cui non si fa menzione neppure nella comparsa conclusionale depositata nell'originario primo grado di giudizio. Pertanto, ove mai vi fosse stata la lamentata lesione del diritto di difesa, la relativa nullità è rimasta sanata, in conformità all'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le tante Cass. n. 3184 del 05/02/2024; Cass. n. 24996 del 10/12/2010). D'altra parte, non risulta che gli allora convenuti abbiano mai nominato, nel corso del giudizio di primo grado originario, un consulente di parte con il quale il c.t.u. potesse interfacciarsi. Ad una consulenza di parte non si fa riferimento neppure nel primo giudizio di appello.
Solo in data 24.12.2021, nel giudizio esitato nella sentenza in questa sede impugnata, risulta depositata la richiamata c.t.p.. Risulta, poi, depositata, nel presente grado, una consulenza apparentemente del dott. datata 19.12.2011, che, tuttavia, non Per_4
risulta essere stata mai depositata in quel giudizio.
Quest'ultima, tuttavia, contiene osservazioni sostanzialmente analoghe a quelle che il difensore, nell'originario primo grado, aveva articolato e che riguardano sostanzialmente solo alcuni profili metodologici senza, tuttavia, addentrarsi nel merito.
In sostanza la c.t.p. – così come anche i motivi di appello che ne ripropongono pedissequamente le osservazioni, talvolta corredandole da arresti giurisprudenziali – non offre una diversa valutazione del materiale istruttorio né motiva in ordine ai profili che il c.t.u. ha ritenuto dirimenti né fornisce letture alternative del confronto tra il testamento e le scritture di comparazione né chiarisce, in concreto, in quale modo la mancanza di alcuni accertamenti strumentali abbia potuto compromettere le
13 conclusioni cui è pervenuto il c.t.u.. Dunque, del tutto condivisibile è l'osservazione del tribunale secondo cui le contestazioni illustrate sono prive di concretezza e specificità.
Peraltro, deve aggiungersi che il c.t.u. non ha solo visionato per pochi minuti il testamento in originale conservato presso il ma ha proceduto, per come risulta Per_5
chiaramente dalla stessa consulenza, ad ispezionare lo scritto originale e a sottoporlo ad esame a luce riflessa e all'esame in trasparenza, che non hanno evidenziato caratteri sospetti tali da rendere necessari approfondimenti attraverso diverse strumentazioni.
Egli ha, quindi, estratto dall'originale le relative immagini per esaminare, poi, anche al microscopio, il tratto grafico.
Si rammenta, sul punto, che anche la Suprema Corte ha sostenuto la validità di simili accertamenti, avendo chiarito che, benché l'esame del documento oggetto di verifica debba avvenire sull'originale e non su copia fotostatica, tuttavia “non è necessario che tutte le operazioni debbano sempre svolgersi sugli originali, essendo sufficiente che
l'ausiliare abbia verificato sull'originale gli elementi ritenuti necessari all'accertamento, ben potendo il prosieguo delle operazioni svolgersi su eventuali copie o scansioni” (così Cass. 3603/2024 in motivazione;
cfr. anche Cass. 711/2018;
Cass. 14775/2016; Cass. 20484/2014)
Tenuto conto che l'analisi esteriore del documento alla luce riflessa e in trasparenza non aveva evidenziato caratteri sospetti, il c.t.u. è pervenuto alla conclusione dell'apocrifia del testamento attraverso l'analisi dettagliata del tratto grafico, desunto dalle scritture di comparazione (firme apposte su atto notarile del 6.6.2002, su una delega del 7.1.2005, sulla carta di identità il 24.11.2006, sul contratto di apertura di libretto postale del 27.3.2007 e non solo il diario, che, si badi, è stato prodotto in giudizio su istanza ex art 210 c.p.c. avanzata proprio dai convenuti), prodotte in originale, che riportano date progressivamente sempre più prossime a quella della redazione del testamento, raffrontate a quest'ultimo e lette sotto la lente delle patologie di cui soffriva il de cuius, risultanti non già – come artatamente sostenuto nell'appello – dal solo dal certificato medico del 2009, successivo al testamento, ma anche degli accertamenti medici della Commissione di prima istanza del 2001, che già cinque anni prima della data di redazione del testamento certificava che il era Pt_2
affetto da retinopatia. Il diario, dunque, è solo una delle plurime scritture di cui il c.t.u.
14 si è avvalso nelle operazioni di confronto tra gli scritti, attribuendo, in seno alla complessiva analisi, prevalenza agli altri scritti, in quanto databili con certezza e concentrandosi sull'esame del diario soprattutto per l'individuazione delle caratteristiche peculiari della grafia del testatore (ossia quelle caratteristiche individualizzanti che dovrebbero rimanere presenti anche se muta il tratto grafico a cagione dell'età e di condizioni fisiche del testatore), mentre sulle altre scritture, soprattutto quelle maggiormente coeve alla redazione del testamento, ha concentrato l'analisi della struttura e delle caratteristiche del tratto.
Proprio alla luce del confronto tra le scritture di comparazione e il testamento, il c.t.u. ha messo in evidenza come nelle prime, soprattutto in quelle più prossime alla data di redazione del testamento, il tratto grafico sia andato via via peggiorando in termini di tonicità, capacità di mantenere la linearità della grafia e rispettare il rigo: la grafia era via via più tremante e meno sicura, tipica del tratto senile e coerente con lo stato patologico del , considerato, in particolare, che la retinopatia, già Pt_2
diagnosticatagli nel 2001 (e mai guarita) aveva compromesso la vista. Infatti, nelle firme apposte nel 2005 e nel 2006 il tratto grafico appariva irregolare e inceppato, con direzione incerta e anch'essa irregolare, così come la pressione. La scrittura appariva rigida, con disomogenità dimensionale e caratterizzata da difficoltà a seguire il rigo.
La scrittura, poi, presentava dei personalismi sia nella redazione delle lettere che nella redazione dei numeri. Di contro, il tratto grafico del testamento – per come già più che evidente anche allo sguardo di un profano – si presenta lineare, chiaro, senza tremori, senza errori, senza sbavature, connotato da tonicità decisamente forte (segno, questo, di una certa forza impiegata nell'uso del mezzo scrivente), privo di differenziazioni pressorie, perfettamente aderente al rigo, privo di connotati propri del tratto senile e del tutto incoerente rispetto alla patologia clinica e all'età (83 anni) del Pt_2 all'epoca della presunta redazione del testamento. Inoltre, il c.t.u. ha evidenziato che alcune parti del testo risultavano ripassate e, tra queste, soprattutto la firma apposta in calce al testamento, ripassata in modo evidente e, peraltro, diversificata rispetto alla grafia del testo. L'ausiliario ha anche posto l'attenzione su alcune caratteristiche rare della grafia del testamento, non rinvenibili nella grafia delle scritture di comparazione.
Nessuna di queste conclusioni è stata fatta oggetto di specifica censura.
Dunque, per pervenire alla conclusione della non autenticità del testamento è stata
15 sufficiente la sola analisi per così dire esteriore del tratto grafico, tale è la discrepanza tra la grafia del testamento e quella di tutte – ma proprio tutte – le scritture di comparazione, senza che fosse necessaria un'analisi più approfondita, con apposita strumentazione, della pressione del tratto o l'esame di minimi dettagli della grafia.
Sicché non si vede – in mancanza di specifiche argomentazioni sul punto – come l'assenza di ulteriori accertamenti strumentali abbia potuto inficiare conclusioni che si sono fondate su altri, più immediati ed evidenti, profili.
Infondati sono anche i motivi di gravame che attengono alla lamentata violazione del principio dispositivo in correlazione con il dedotto mancato assolvimento, da parte dell'attrice, dell'onere della prova sulla stessa gravante.
Infatti, nell'ambito del giudizio originario ha offerto prova dei Controparte_1 fatti costitutivi dell'azione di accertamento negativo della veridicità del testamento sia attraverso la produzione di plurime scritture di comparazione (dal cui esame già emergevano forti sospetti sulla compatibilità della grafia con quella del testamento) e della documentazione medica relativa al defunto, sia attraverso l'allegazione di fatti rilevanti ai fini del giudizio, tra cui:
1. la circostanza che il testamento sia stato portato da al Notaio per la pubblicazione solo dopo diverso tempo dalla morte Parte_2
del defunto e, precisamente, dopo che, avendo provveduto a bloccare i conti del fratello defunto ed essendosi recato più volte, nel mese di agosto 2009, presso la proponendo ipotesi di divisione dei beni e manifestandole l'intenzione di CP_1 appropriarsi di tutto il patrimonio lasciando alla donna solo l'usufrutto e una piccola parte delle somme giacenti sui conti del de cuius, riceveva dalla stessa formale rifiuto;
2. la circostanza che non sia mai stato reso noto il luogo in cui sarebbe stato rinvenuto il presunto testamento;
3. la circostanza che tra i due fratelli non vi fossero Pt_2
rapporti;
4. la circostanza che la pubblicazione del testamento sia avvenuta all'insaputa dell'istante e che, prima di allora e nonostante le numerose occasioni di incontro, mai le avesse fatto parola di avere rinvenuto lo scritto. Siffatte Parte_2
circostanze non sono mai state oggetto di specifica contestazione ad opera degli appellanti, sicché esse concorrono ad ulteriormente rafforzare la conclusione che il testamento sia apocrifo. Inoltre, rendono evidente l'infondatezza della lamentata violazione del principio dispositivo, essendo stata la c.t.u. disposta per l'accertamento
– sotto il profilo squisitamente tecnico – della riconducibilità al testatore della grafia
16 con cui è stato vergato il testamento così da supportare con l'analisi tecnica la già apparente incoerenza delle scritture.
Parimenti infondati sono i motivi di appello che riguardano la dedotta violazione del dovere di riesaminare il merito della controversia e la mancata concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c..
È bene preliminarmente chiarire che, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, la sentenza della Corte n. 1687/2018 per ha per nulla “dichiarato la nullità dell'intero giudizio” (non si comprende proprio sulla scorta di quale passaggio motivazionale gli appellanti abbiano tratto tale errata conclusione), avendo, piuttosto, dichiarato la nullità della sola sentenza conclusiva del primo grado per difetto di sottoscrizione del giudice relatore. Dunque, una volta riassunto il giudizio, occorre procedere alla rinnovazione della sola attività processuale inficiata da nullità mentre resta pienamente valida ed efficace tutta l'attività processuale già compiuta. Ne consegue che il processo riassunto “riprende” dalla fase che va rinnovata e non può regredire ad una fase anteriore ormai consumatasi. Tanto comporta che, per un verso, la fase di trattazione, nella quale si colloca la valutazione circa la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., non rientra tra quelle viziate da nullità e che, per altro verso,
l'obbligo, per il giudice innanzi al quale la causa è riassunta, di rinnovare la valutazione del merito non implica, per ciò solo, che debba essere rinnovata l'attività istruttoria espletata;
anzi, proprio la necessità di rinnovare la sola fase decisionale presuppone che la decisione debba essere fondata esattamente sull'attività istruttoria legittimamente espletata, salvo che il giudice non abbia ragioni per disporne l'integrazione o la rinnovazione, ragioni che, ovviamente, non possono esaurirsi nel solo fatto che debba essere rinnovata la valutazione di merito ma devono attenere al grado di condivisibilità e completezza degli esiti istruttori e devono essere coerenti con gli effetti delle preclusioni già a suo tempo maturate. Sulla scorta di quanto sopra articolato in ordine alla completezza, esaustività, logicità e coerenza della c.t.u. è del tutto condivisibile il giudizio del Tribunale che non ne ha disposto la rinnovazione, specie a fronte della genericità delle doglianze articolate dal c.t.p. dei convenuti.
Per il resto, il motivo in esame e le doglianze con cui si censura l'omessa concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. sono inammissibili, in quanto si limitano a riprodurre testualmente le osservazioni articolate in primo grado, senza confrontarsi
17 con le argomentazioni espresse nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 17 e 18), che gli appellanti si limitano ad ignorare e che, quindi, già solo per questo vanno confermate, essendo, peraltro, del tutto corrette, complete e condivisibili.
Parimenti inammissibile è il motivo con cui gli appellanti si limitano alla “devoluzione delle domande ed eccezioni... sulla violazione dell'art. 125 disp. att. c.p.c.” (così il motivo è rubricato nell'atto), che si traduce nella mera riproduzione letterale di tesi difensive illustrate in primo grado, senza alcuna argomentazione critica rispetto alle ragioni articolate nella sentenza impugnata.
Inammissibile è anche il motivo con cui gli appellanti si limitano a dedurre che la sentenza gravata non avrebbe indicato i criteri usati per la quantificazione delle spese, senza, tuttavia, articolare alcuna critica in merito alla predetta liquidazione: difetta, in tal caso, qualsiasi argomentazione sulla cui scorta scrutinare il gravame.
Deve, invece, essere parzialmente accolto il motivo di gravame con cui si censura il rigetto della domanda, avanzata da , tesa ad ottenere PA
l'accertamento del diritto di rivalersi sugli eredi di di quanto Persona_6
corrisposto a titolo di imposte in dipendenza della successione.
Infatti, la domanda va accolta limitatamente alla somma corrisposta dalla (per Pt_2 la somma totale di € 1.164,23), a titolo di imposta ipotecaria, imposta catastale, tassa ipotecaria, imposta di bollo, tributi speciali e compensi, come documentato dal
"modello F23 di pagamento del 03.09.2009 firmato da " PA
(allegato 4 alla memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. del 21.09.2010 del primo grado di giudizio n. 781/2010 R.G.), pagato il 3.9.2009.
Analogo diritto di ripetizione, invece, non può essere riconosciuto in relazione all'imposta di successione, atteso che la – quale parte onerata della prova dei Pt_2
fatti costitutivi della domanda dalla medesima avanzata – non ha dimostrato che siano state superate le franchigie previste dall'art. 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006, in forza della quale previsione coniuge e fratelli non sono tenuti al pagamento dell'imposta in parola ove il relativo trasferimento mortis causa non superi il valore, rispettivamente, di € 1.000.000,00 (per il coniuge) e di € 100.000,00 (per i fratelli).
Diversamente, il Testo unico sulle imposte catastali e ipotecarie (d.lgs. 347/1990) statuisce che in presenza di beni immobili nell'attivo ereditario (come nel caso di specie - si veda Dichiarazione di successione allegata in atti a cura della parte
18 convenuta in primo grado) l'Agenzia delle Entrate richiede che il contribuente provveda all'autoliquidazione delle imposte ipotecaria, catastale e di bollo, nonché al versamento della tassa ipotecaria e dei tributi speciali ipotecari, con pagamento entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione. Quindi, qualora nella successione siano inclusi beni immobili sono sempre dovute l'imposta ipotecaria,
l'imposta catastale, la tassa ipotecaria, l'imposta di bollo e i tributi speciali, indipendentemente dall'applicazione della franchigia che esonera dal pagamento dell'imposta di successione.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda formulata in via di riconvenzione in primo grado, va dichiarato il diritto di di rivalersi sugli PA
eredi legittimi di , in proporzione alla rispettiva quota, di quanto Persona_6
dalla medesima corrisposto a titolo di imposta ipotecaria, imposta catastale, tassa ipotecaria, imposta di bollo e i tributi speciali, per il complessivo importo di €
1.164,23.
Infine, l'accoglimento parziale dell'appello preclude la possibilità di pronunciare una condanna al risarcimento danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. La norma in esame, infatti, richiede una soccombenza integrale e definitiva della parte, non essendo configurabile una condanna per responsabilità aggravata in capo a chi risulti, anche solo parzialmente, vittorioso.
La prevalente soccombenza dei convenuti in primo grado impone la conferma della loro condanna alle spese di quel grado.
Invece, le spese di lite del presente grado, nonostante il parziale accoglimento dell'appello, vanno compensate tra le parti, attesa la marginalità del profilo in ordine al quale la sentenza impugnata viene, in questa sede, riformata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di NZ sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da e nei confronti di PA Parte_2
avverso la sentenza n. 1832/2022 del Tribunale di NZ Controparte_1
pubblicata il 22.12.2022 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara il diritto di
[...]
di rivalersi sugli eredi legittimi di , in PA Persona_6
19 proporzione alla rispettiva quota, di quanto dalla medesima corrisposto a titolo di imposta ipotecaria, imposta catastale, tassa ipotecaria, imposta di bollo e i tributi speciali, per il complessivo importo di € 1.164,23;
2. conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
3. compensa tra le parti le spese processuali del presente grado.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di NZ del 20.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott. Fabrizio Cosentino
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