Sentenza 12 aprile 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 12/04/2022, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/04/2022
N. 00590/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00858/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 858 del 2018, proposto da
ND FE OS e PA IA, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Cordella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Porto Cesareo, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per l'accertamento e la declaratoria,
ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990, della illegittimità del silenzio - inadempimento serbato del Comune di Porto Cesareo sull’istanza/diffida dell’11.07.2017, con la quale i ricorrenti chiedevano all’Amministrazione Comunale predetta l’avvio del procedimento di acquisizione “sanante” ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. 8.6.2001 n° 327 e la definizione dello stesso con l’emanazione del decreto di acquisizione “sanante”, con conseguente pagamento del valore venale dell’area di proprietà dei ricorrenti (sita in Torre Lapillo Frazione di Porto Cesareo (Le) località Boncore, contraddistinta presso l’Agenzia del Territorio al foglio 16 p.lla 3340 (ex 210) di complessive are 34,24, oltre alle altre voci a titolo di indennizzo e/ o risarcimento come previsto dalla suddetta norma ovvero, in via subordinata, con la restituzione del bene immobile occupato;
per la conseguente condanna
del Comune di Porto Cesareo, in persona del Sindaco in carica, a concludere il procedimento con l'emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 ed il pagamento delle somme a titolo di indennità e/o risarcimento ivi previste, fissando il relativo termine e nominando, sin d’ora, in caso di inottemperanza, il Commissario ad Acta che provveda in via sostitutiva in luogo dell’Amministrazione Comunale rimasta inerte
in subordine,
per la condanna del Comune di Porto Cesareo, in persona del Sindaco in carica, alla restituzione del suolo di cui in narrativa illegittimamente occupato e destinato a viabilità urbana con diritto al risarcimento del danno per il periodo di illegittima occupazione;
per la condanna,
in ogni caso, dell’Amministrazione Comunale di Porto Cesareo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento di una somma, ritenuta equa dal Tribunale, a titolo di risarcimento del danno ingiusto in conseguenza della inosservanza colposa del termine di conclusione del procedimento, come previsto dall’art. 2- bis della Legge 07/08/1990 n° 241.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito l’avv. M. Cordella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.I ricorrenti espongono quanto segue.
Sono comproprietari di un terreno sito in Torre Lapillo, Frazione di Porto Cesareo (Le), località Boncore, contraddistinto presso l’Agenzia del Territorio al foglio 16, p.lle 3340 e 3341 (ex 210) di complessive are 34,24.
Una parte della particella 3340 (ex 210) del foglio 16 estesa are 24,00, costituisce accesso sia al fabbricato dei ricorrenti (sito su una parte della particella 3341) ed è inoltre utilizzata dagli altri proprietari frontisti.
Nel 2013 sono venuti a conoscenza che la suddetta superficie di accesso è stata oggetto, per tutta la sua lunghezza, da lavori di scavo da parte di A.Q.P. S.p.A. per l’interramento di tubi della condotta idrica, in assenza di alcun consenso e provvedimento.
Successivamente, hanno reiteratamente, senza esito e/o riscontro alcuno, richiesto al Comune di Porto Cesareo chiarimenti in merito alla particella di cui al Foglio 16 p.lla n° 3340 (ex 210) come risulta dalle note del 20.07.2011 prot. n° 12963/2011; del 24.07.2012 prot. n° 12994; del 4.11.2016 prot. n° 19390 ed infine del 25.01.2017 prot. n° 1425, in quanto tale superficie era divenuta progressivamente sede stradale ed era stata irreversibilmente trasformata con la realizzazione della via oggi denominata via Novoli (ex E3), in assenza di alcun preventivo atto e/o provvedimento amministrativo (dichiarazione di p.u., decreto di occupazione di urgenza, decreto di esproprio, cessione bonaria o atto di acquisizione).
L’11.07.2017 i ricorrenti inviavano al Comune intimato atto di diffida prot. n°13791, invitandolo e diffidandolo, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990, ad avviare e concludere il procedimento entro i termini di legge, mediante l’emanazione del decreto di acquisizione “sanante” di cui all’art. 42-bis del T.U. n° 327/2001, con ogni conseguenza in ordine al pagamento del valore venale dell’area e delle ulteriori somme previste dalla predetta norma a titolo di indennizzo e/o risarcimento spettanti al proprietario.
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
Violazione degli artt. 2 e ss. della Legge n. 241/1990 e degli artt. 3 e art. 97 della Costituzione.
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, i ricorrenti concludevano come riportato in epigrafe.
All’esito della Camera di Consiglio del 17.10.2018 il Presidente di questa Sezione “ai sensi dell'art. 32, co.2, c.p.a.”, ha disposto la conversione del rito e cancellato la causa dal ruolo.
Nella pubblica udienza dell’8 marzo 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è fondato solo in parte e deve essere accolto nei sensi e nei limiti che seguono.
2.1. In particolare, la domanda - proposta in via principale - di accertamento dell'illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Porto Cesareo (ritualmente e tempestivamente incardinato ex artt. 31 e 117 c.p.a. e depositato nell’osservanza del dimezzamento dei termini previsto nel giudizio in materia di silenzio dall’art. 87, terzo comma, c.p.a.) sull’ istanza dell’11.07.2017, con la quale i ricorrenti invitavano e diffidavano, ai sensi dell’art. 2 della Legge n.241 / 1990, il Comune di Porto Cesareo, ad avviare e concludere il procedimento, mediante l’emanazione del decreto di acquisizione “sanante” di cui all’art. 42- bis del T.U. n° 327/2001 e a pronunciarsi su detta istanza, va, infatti, accolta, sussistendo, alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale consolidato e condivisibile anche di questa Sezione, l’obbligo della Amministrazione Comunale resistente di riscontrarla esplicitamente (cfr. T.A.R. Lecce, Sezione III, 26/01/2018, n. 97).
In particolare, “La giurisprudenza amministrativa riconosce l'obbligo di provvedere in caso di istanza del privato diretta alla P.A. affinché avvii il procedimento di acquisizione c.d. “sanante”; l'inadempimento dell'obbligo legittima colui che ha presentato l'istanza ad esperire l'azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 4696 del 15 settembre 2014). L'occupazione sine titulo di beni immobili appartenenti a privati è una situazione di fatto del tutto contrastante con quella di diritto e l’Amministrazione deve tempestivamente adoperarsi per ripristinare una situazione di legalità; il privato può quindi legittimamente domandare o l'emissione del provvedimento di acquisizione o, in difetto, la restituzione del fondo con la sua riduzione in pristino. Inoltre, fermo il carattere discrezionale della valutazione rimessa all’Amministrazione sulla possibilità di procedere all’acquisizione c.d. sanante, non v'è dubbio che l'esercizio di tale potestà non possa protrarsi indefinitamente nel tempo poiché altrimenti l'inerzia si tradurrebbe in un illecito permanente. Pertanto, sebbene l’art. 42-bis non contempli espressamente un avvio del procedimento ad istanza di parte, deve ritenersi che il privato possa sollecitare la P.A. ad avviare il relativo procedimento e che quest’ultima abbia l'obbligo di provvedere al riguardo, essendo l’eventuale inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile dinanzi al Giudice Amministrativo (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, A.P., n. 2 del 9.2.2016).
La stessa Corte Costituzionale, nel ritenere infondati, tra gli altri, i dubbi di costituzionalità relativi all’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. per mancanza di un termine, ha richiamato il descritto orientamento della giurisprudenza amministrativa che consente al privato di ottenere comunque una decisione da parte dell’Amministrazione entro un termine giudizialmente stabilito (Corte Costituzionale, sentenza n. 71 del 30 aprile 2015)” (Cfr.: T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, 05/06/2017, n. 6597).
Orbene, nel caso concreto posto all’attenzione di questo Collegio, il Comune di Porto Cesareo non risulta aver mai dato riscontro esplicito all’istanza predetta trasmessa dai ricorrenti in data 11.7.2017 prot. n.13791, sicché è fuori di dubbio, che l’Amministrazione Comunale intimata è rimasta - illegittimamente - inerte rispetto a detta istanza.
Né sussiste, nella fattispecie concreta in esame, alcun motivo che giustifichi il silenzio della P.A. sull’istanza di che trattasi.
2.2. Posto che il Tribunale ritiene di accogliere la domanda azionata dai ricorrenti in via principale, deve essere disposto il non luogo a provvedere sulla domanda di restituzione del bene immobile e di risarcimento del danno per il periodo di illegittima occupazione dichiaratamente proposta dai predetti in via meramente subordinata e va, invece, respinta la domanda dei ricorrenti tendente ad ottenere la condanna del Comune di Porto Cesareo ad emettere il provvedimento di acquisizione “sanante” ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R.. n. 327/2001, in quanto, secondo l’art. 31, comma 3, c.p.a. “Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione”, nel mentre, nella specie, la valutazione, avente carattere discrezionale, sulla possibilità di procedere o meno all’acquisizione c.d. sanante è di esclusiva spettanza dell’Amministrazione Comunale di Porto Cesareo.
2.3. Va, del pari, respinta la domanda di risarcimento del danno ingiusto che si assume subito in conseguenza della inosservanza colposa del termine di conclusione del procedimento, come previsto dall’art. 2- bis della Legge 07/08/1990 n° 241, atteso che tale domanda presuppone la dimostrazione della spettanza del bene della vita azionato, nonché in ragione della mancata dimostrazione da parte dei ricorrenti del danno subito e della colpa della P.A..
La giurisprudenza amministrativa è ormai costante nel ritenere che “il riconoscimento del danno da ritardo - relativo (come nella specie) ad un interesse legittimo pretensivo - non è avulso da una valutazione di merito della spettanza del bene sostanziale della vita e, dunque, dalla dimostrazione che l'aspirazione al provvedimento fosse probabilmente destinata ad un esito favorevole, posto che l'ingiustizia e la sussistenza del danno non possono presumersi iuris tantum in relazione al mero fatto temporale del ritardo o del silenzio nell'adozione del provvedimento; l'ingiustizia del danno non può prescindere dal riferimento alla concreta spettanza del bene sostanziale al cui conseguimento il procedimento è finalizzato” (ex multis T.A.R. Piemonte, Sezione II , 29/09/2020 , n. 582).
Il relativo onus probandi grava, peraltro, in maniera piena ed esclusiva, a carico della parte ricorrente. Si è, infatti, osservato, in linea generale, che “l'ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono in linea di principio presumersi iuris tantum , in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell'adozione del provvedimento amministrativo, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c. , provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda e, in particolare, sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante)” (T.A.R. Lombardia, Milano , sez. II , 18/11/2019 , n. 2431).
3. Per le ragioni innanzi brevemente illustrate, il ricorso deve, quindi, essere accolto solo in parte, con accertamento dell’illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dall’Amministrazione Comunale intimata sull’istanza/diffida notificata l’11/07/2017 dagli odierni ricorrenti tendente a sollecitare l’acquisizione “sanante” del terreno in questione mediante l’istituto previsto dall’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. e con condanna della stessa A.C., ai sensi dell’art. 117, secondo comma c.p.a., a pronunciarsi espressamente sulla predetta istanza entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza, nel mentre deve essere dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda proposta in via subordinata dai predetti e vanno respinte le ulteriori domande azionate dai ricorrenti.
Le spese di lite, ex art.91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei sensi e limiti sopra indicati e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 117 comma 2 c.p.a., ordina al Comune di Porto Cesareo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di adottare un provvedimento espresso sull' istanza ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 trasmessa l’11 luglio 2017 (prot. n°13791), entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa o di notificazione, se precedente, della presente sentenza.
Non luogo a provvedere sulla domanda di restituzione dei bene immobile occupato e risarcimento del danno per il periodo di illegittima occupazione proposta in via meramente subordinata dai ricorrenti.
Respinge, nei sensi di cui in motivazione, tutte le ulteriori domande proposte dai ricorrenti.
Condanna il Comune di Porto Cesareo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti, liquidate complessivamente in € 1.000,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO