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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 900/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. con l'avv. Giuseppe Padovan Parte_1 C.F._1
Appellante contro
(C.F. ) con l'avv. Giovanni Girelli, Controparte_1 C.F._2
l'avv. Luigi Conte Fabiani e l'avv. Daniel Pavoncello
Appellata
Oggetto: Donazione. Appello avverso la sentenza n. 645/23 pubblicata in data
14/04/2023 del Tribunale di Venezia.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Nel merito. In integrale riforma della sentenza n. 645/2023 Sent., pubbl. il 14.04.2023,
RG n. 3510/2019 Tribunale di Venezia, Repert. n. 2223/2023, per i motivi d'appello esposti in atti, accogliersi tutte le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado ovvero: 1) Premessi gli accertamenti e le declaratorie del caso, tra cui la qualificazione di
“indiretta” della donazione ex adverso dedotta e l'inammissibilità e/o inaccoglibilità della domanda di revocazione della donazione svolta in via subordinata dall'attrice, anche per lo spirare del termine annuale previsto dall'art. 802 c.c. e della conseguente decadenza maturata, rigettarsi le domande avversarie perché radicalmente infondate sia in fatto che in diritto.
2) Spese e compensi professionale interamente rifusi, di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'ipotesi di rimessione in istruttoria della causa e ad ogni effetto ai sensi dell'art. 346 c.p.c. si insiste per l'ammissione delle istanze tutte formulate nel giudizio di primo grado in memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. del 17.10.2019, non ammesse dal
Tribunale di Venezia, con abilitazione alla prova contraria:
Si chiede dunque di essere abilitati a provare, a mezzo interpello e testi, le seguenti circostanze:
1) Vero che gli assegni circolari dall'importo di € 432.000,00 ed € 216.000,00, datati
15/3/2012 sono stati consegnati ai sigg.ri e in pari Parte_2 Parte_3 data a fronte dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita delle azioni Labelit S.p.a.;
Vero che due assegni dell'importo rispettivamente di € 432.000,00 e 216.000,00 euro sono stati consegnati quale acconto sul prezzo di cessione al sig. e un Parte_3 altro di € 432.000,00 è stato consegnato per le medesime finalità al sig. Parte_2
;
[...]
2) Vero che gli assegni di cui al capitolo precedente erano stati emessi da Banca
Intermobiliare e di e più precisamente dal conto corrente n 0000296; Controparte_2
3) Vero che la somma di € 1.008.000,00 versata in Vostro favore in data 19/4/2012 in esecuzione dell'atto di cessione delle quote che vi si rammostra, era portata da quattro assegni da € 250.000,00 ciascuno oltre a due assegni rispettivamente recanti l'importo di € 3.000,00 ed € 5.000,00;
4) Vero che tale somma era stata versata a parziale pagamento del prezzo di cessione delle quote Labelit S.p.a. di Vostra proprietà e che gli assegni circolari erano stati emessi dalla Banca Intermobiliare e di e più precisamente dal conto Controparte_2
corrente n 0000296;
pag. 2/10 5) Vero che la somma di € 1.728.000,00 versata in Vostro favore in data 19/4/2012 in esecuzione dell'atto di cessione delle quote che vi si rammostra, era portata da sei assegni da € 250.000,00 ciascuno oltre ad un assegno di € 228.000,00;
6) Vero che tale somma era stata versata a saldo del prezzo di cessione delle quote
Labelit S.p.a. di Vostra proprietà e che gli assegni circolari erano stati emessi dalla
Banca Intermobiliare e di e più precisamente dal conto corrente n Controparte_2
0000296;
7) Vero che la somma di € 1.584.000,00 versata in Vostro favore in data 25/11/2013 a saldo dell'atto di cessione delle quote del 19/4/2012, che vi si rammostra, era portata da assegni circolari emessi dalla Banca Intermobiliare e di e più Controparte_2
precisamente dal conto corrente n 0000296.
8) Vero che le somme da Lei indicate nella comunicazione Via e-Mail che Le si rammostra avevano ad oggetto l'importo corrisposto dal sig. per Parte_1
l'acquisto delle azioni di Labelit S.p.a.;
9) Vero che la Mail sopra menzionata è stata da Lei redatta e spedita al sig. Pt_4
su incarico della dr.ssa ;
[...] Controparte_1
10) Vero che le somme menzionate nella comunicazione epistolare sopra richiamata si riferiscono al versamento operato con bonifico dalla dr.ssa in favore Controparte_1
del sig. in data 22/7/2016 e che risulta dal documento che Le si Parte_1
rammostra.
Si indicano quali testimoni i sigg.ri 1) di TA RI di AL (VE); 2) Parte_2
di TA RI di AL (VE); 3) Dr. di Padova. Parte_3 Testimone_1
Si chiede, in caso di contestazione avversaria sul contenuto e sulle date indicate nella comparsa di costituzione e risposta depositata dall'attrice nel giudizio pendente avanti al
Tribunale di Padova n. 2201/2019 R.G., che il G.I. Voglia disporre, anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'acquisizione del fascicolo o di copia del medesimo.
Per parte appellata
- in via principale e nel merito, rigettare tutte le avverse doglianze e confermare integralmente la sentenza di primo grado e, dunque, accertare e dichiarare la nullità della donazione di Euro 4.951.500,00 del 22 luglio 2016 per le ragioni esposte ai motivi sub nn. 1 e 2 della comparsa di costituzione e risposta e, conseguentemente, confermare pag. 3/10 la condanna al Dott. alla restituzione della predetta somma oltre alla Pt_1
rivalutazione monetaria e agli interessi di legge maturati e maturandi sino alla data dell'effettiva restituzione;
- in subordine, e sempre nel merito, dichiarare revocata la suddetta donazione per causa di ingratitudine ai sensi dell'art. 801 c.c. per quanto esposto nel motivo sub n. 3 della comparsa di costituzione e risposta e, conseguentemente, condannare il Dott. Pt_1
alla restituzione alla IG.ra della predetta somma oltre alla rivalutazione CP_1 monetaria e agli interessi di legge maturati e maturandi sino alla data dell'effettiva restituzione.
Nell'ipotesi di rimessione in istruttoria della causa e ad ogni effetto ai sensi dell'art. 346
c.p.c. e di ogni altra norma vigente, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie – già ridevolute nella comparsa di costituzione e risposta – tutte formulate negli atti di primo grado, nell'atto di citazione, e nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. non ammesse dal Tribunale di Venezia con abilitazione alla prova diretta e contraria.
Si chiede, pertanto, di essere ammezzi a provare, a mezzo testi, le seguenti circostanze:
1. Vero è che la IG.ra , anche in virtù delle floride condizioni Controparte_1
economiche sue e della sua famiglia di provenienza, durante la sua lunga convivenza con il Dott. era la stessa a sostenere tutte le spese della loro famiglia e Parte_1
a sostenere economicamente, nello specifico, il Dott. ? Parte_1
2. Vero è che la IG.ra nel corso del primo semestre del 2016 le ha Controparte_1
riferito di voler donare una somma assai ingente a favore del Dott. in Parte_1
quanto ne era profondamente innamorata e non voleva che il Dott. si sentisse a Pt_1
disagio con lei a causa della differenza di possibilità economiche tra i due conviventi?
3. Vero è che sia la IG.ra , sia il Dott. mai le hanno Controparte_1 Parte_1
riferito che la donazione di Euro 4.951.500,00 fosse stata compiuta dalla Dott.ssa per far acquistare le azioni della Label It S.p.A.? Controparte_1
Indica come testi i IGg.ri:
1. Dott. (C.F. ), nato a [...] il [...], CP_3 C.F._3 residente a [...];
2. IG. (C.F. ), nato a [...] il 5 maggio CP_4 C.F._4
1972, ed ivi residente.
pag. 4/10 Nella denegata ipotesi di ammissione di prove orali formulate dal Dott. per cui Pt_1 si ribadisce la relativa opposizione all'ammissione, si chiede sin d'ora a codesta Ecc.ma
Corte d'Appello di essere ammessi a prova diretta e contraria su quanto indicato da controparte e che siano anche ammessi eventuali ulteriori testi al fine, appunto, di fornire prova diretta e contraria su quanto indicato da controparte riservandosi di esplicitare le relative circostanze di testimonianza.
Inoltre, qualora codesta Ecc.ma Corte di Appello ritenesse utile ai fini decisori riscontrare il contenuto del verbale di sequestro della Questura di Padova del 4 settembre 2018 si chiede che codesta Ecc.ma Corte voglia ordinarne la esibizione e/o la produzione anche in copia ai competenti uffici della Questura di Padova ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c..
MOTIVAZIONE
Fatto
effettuava in data 22 luglio 2016 un bonifico bancario per il Controparte_1
complessivo importo di euro 4.951.500,00 sul conto corrente n. 0000296 acceso presso
Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni dall'ex compagno , Parte_1 con causale “rimborso finanziamento n. 23677/51”.
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1
al fine di far dichiarare la nullità della donazione di euro 4.951.500,00 Parte_1
effettuata in data 22 luglio 2016 per mancanza della forma dell'atto pubblico, con condanna alla restituzione di quanto versato. In via subordinata chiedeva la revoca della donazione per ingratitudine ex art. 801 c.c.
Ritualmente costituito chiedeva il rigetto delle domande attoree Parte_1
eccependo la natura indiretta della donazione e l'inammissibilità della domanda di revocazione per tardività.
Con la sentenza n. 645/23, pubblicata in data 14/04/2023, il Tribunale di Venezia dichiarava la nullità della donazione effettuata da per difetto di Controparte_1
forma e condannava alla restituzione della somma e alla rifusione Parte_1
delle spese di lite.
Giudizio di appello
pag. 5/10 Contro la sentenza n. 645/23 del Tribunale di Venezia ha interposto tempestivo appello chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza Parte_1 nonché insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della sentenza di primo grado.
Si è costituita , la quale ha chiesto in via preliminare il rigetto Controparte_1 dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza e in via principale il rigetto del gravame con la conferma della sentenza impugnata e riproponendo in subordine ex art.346 c.p.c. la domanda di revocazione per ingratitudine.
All'udienza del 17 dicembre 2024 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello e ragioni della decisione
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo l'appellante assume la violazione degli artt. 2697 cod.civ. e 116 cod.proc.civ. censurando la sentenza ove ha ritenuto configurabile una donazione diretta poichè il bonifico era avvenuto a favore del donatario e non della banca, la quale avrebbe agito solo da intermediaria.
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo l'appellante denuncia la violazione degli artt. 769, 782 e 809 cod. civ. evidenziando che il pagamento sarebbe stato effettuato per favorire l'immediata riscossione del credito da parte della banca e che pertanto integrerebbe la fattispecie del pagamento del debito altrui e sarebbe da qualificare come donazione indiretta.
L'appello va integralmente rigettato.
I due motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi. Secondo il procuratore dell'appellante in base ad una corretta valutazione delle prove il bonifico era avvenuto a favore della banca, integrando l'operazione la fattispecie del pagamento del debito altrui e costituendo una donazione indiretta non soggetta all'onere della forma dell'atto pubblico e quindi pienamente valida. Il bonifico consisterebbe “proprio e soltanto l'atto estintivo di un'obbligazione già esistente nei confronti della Banca” come dimostrato dalla contabile del bonifico pag. 6/10 poiché la dicitura “rimborso finanziamento” indicava la volontà della disponente non di compiere una semplice liberalità ma di estinguere un debito.
Ebbene sul punto è sufficiente richiamare, come già evidenziato dal giudice di prime cure, quanto affermato nella pronuncia a Sezione Unite della Suprema Corte che proprio nella fattispecie specifica del trasferimento di danaro a mezzo bonifico bancario ravvisa una donazione diretta, liberalità che pertanto è nulla se non viene effettuato con atto pubblico (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 18725/2017). Sul punto viene specificamente chiarito che “In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro,
e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante.” (così sentenza citata).
Né in senso contrario, diversamente da quanto opinato dal procuratore dell'appellante, può valorizzarsi la mera indicazione nella contabile di bonifico della dicitura “rimborso finanziamento”, considerato che tale esplicitazione può al più valorizzarsi sul piano dei motivi e tenuto conto che, diversamente da quanto indicato dal patrocinio dell'appellante, neppure vi è perfetta coincidenza tra l'importo indicato e lo scoperto di conto corrente al momento del versamento (alla data del 30 giugno risultava uno scoperto di conto corrente pari ad euro 4.936.720,61: doc. 2 fascicolo appellante).
Va altresì evidenziato come le rimesse sul conto corrente bancario, anche allorquando effettuata dallo stesso correntista, non presentano necessariamente i caratteri del pagamento, potendo avere il fine meramente ripristinatorio della provvista e nel caso di pag. 7/10 specie dai movimenti del conto risulta che lo scoperto di conto corrente suindicato era persistente sì da indicare l'esistenza di un affidamento (quantomeno “di fatto”: cfr. doc.
2 atto di appello estratti conto corrente).
In ogni caso non vi alcuna specifica allegazione né prova di un intervenuto accordo tra e la banca tale da poter configurare la diversa fattispecie Controparte_1 dell'estinzione del debito altrui, generiche e inammissibili le prove orali dedotte dall'appellante.
Ciò posto costituisce jus receptum che per aversi donazione non basta l'elemento soggettivo o spirito di liberalità, consistente nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti, ma occorre anche l'elemento oggettivo costituito dall'incremento del patrimonio altrui (l'arricchimento del donatario) ed il depauperamento di chi ha disposto del diritto o assunto l'obbligo
(l'impoverimento del donante), mentre non assumono rilievo i motivi interni psicologici che inducono a compiere la donazione (Cass. civ. n. 6994/2000). In particolare lo spirito di liberalità che connota il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario va ravvisato nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale (Cass. civ. n.
8018/2012).
Come osservato dalla Suprema corte “ l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo (art. 1411 cod. civ.), considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante (in termini: Cass., Sez. Un., 27 luglio 2017, n. 18725 – nello stesso senso:
Cass., Sez. 2^, 19 agosto 2021, n. 23127; Cass., Sez. 2^, 24 ottobre 2022, n. 31272;
Cass., Sez. 2^, 10 gennaio 2024, n. 982)”( cfr. Cass.civ. Sezioni Unite n. 18725/2017 e richiamata, da ultimo, anche da Cass. n.7442/2024).
pag. 8/10 Nel caso di specie è pacifico che il bonifico bancario ha comportato l'impoverimento della disponente e il correlativo arricchimento in capo al compagno , Parte_1 che integra l'elemento oggettivo del contratto di donazione e inoltre la dazione del denaro risulta essere stata effettuata in assenza di alcuna costrizione giuridica o morale.
Nella fattispecie sono pertanto ravvisabili tutti i requisiti propri della donazione, tanto del dato soggettivo (animus donandi), rappresentato dall'intenzione della donante
, condivisa dal donatario ), di provocare un Controparte_1 Parte_1
incremento del patrimonio del soggetto beneficiario, con depauperamento del patrimonio del soggetto disponente, attuato mediante bonifico (ordinativo bancario), quanto del dato oggettivo (causa donandi), rappresentato dall'effettività del trasferimento di ricchezza (euro 4.951.500,00) sul conto riferibile al soggetto beneficiario presso la Banca Intermobiliare di investimenti e gestioni.
Trattandosi di donazione diretta risultava necessaria presenza dell'atto pubblico a pena di nullità (ai sensi dell'art. 782 cod. civ.) e l'irrinunziabile presenza dei testimoni (artt.
47, comma 1, e 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89), elementi non presenti nel caso di specie, sicchè l'appello va integralmente rigettato.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado, liquidate come in dispositivo, in correlazione con il valore e la complessità della causa, secondo il dm n.55/2014 (scaglione da
4.000.001,00 a 8.000.000,00) e tenuto conto della nota spese depositata, vanno poste ad integrale carico di atteso il rigetto dell'impugnazione. Parte_1
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 645/2023, pubblicata in data 14/04/2023, del Tribunale di Venezia:
1) conferma la sentenza appellata;
pag. 9/10 2) condanna a rifondere a le spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1
grado liquidate in euro 57.461,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 a carico di . Parte_1
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2024
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 900/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. con l'avv. Giuseppe Padovan Parte_1 C.F._1
Appellante contro
(C.F. ) con l'avv. Giovanni Girelli, Controparte_1 C.F._2
l'avv. Luigi Conte Fabiani e l'avv. Daniel Pavoncello
Appellata
Oggetto: Donazione. Appello avverso la sentenza n. 645/23 pubblicata in data
14/04/2023 del Tribunale di Venezia.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Nel merito. In integrale riforma della sentenza n. 645/2023 Sent., pubbl. il 14.04.2023,
RG n. 3510/2019 Tribunale di Venezia, Repert. n. 2223/2023, per i motivi d'appello esposti in atti, accogliersi tutte le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado ovvero: 1) Premessi gli accertamenti e le declaratorie del caso, tra cui la qualificazione di
“indiretta” della donazione ex adverso dedotta e l'inammissibilità e/o inaccoglibilità della domanda di revocazione della donazione svolta in via subordinata dall'attrice, anche per lo spirare del termine annuale previsto dall'art. 802 c.c. e della conseguente decadenza maturata, rigettarsi le domande avversarie perché radicalmente infondate sia in fatto che in diritto.
2) Spese e compensi professionale interamente rifusi, di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'ipotesi di rimessione in istruttoria della causa e ad ogni effetto ai sensi dell'art. 346 c.p.c. si insiste per l'ammissione delle istanze tutte formulate nel giudizio di primo grado in memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. del 17.10.2019, non ammesse dal
Tribunale di Venezia, con abilitazione alla prova contraria:
Si chiede dunque di essere abilitati a provare, a mezzo interpello e testi, le seguenti circostanze:
1) Vero che gli assegni circolari dall'importo di € 432.000,00 ed € 216.000,00, datati
15/3/2012 sono stati consegnati ai sigg.ri e in pari Parte_2 Parte_3 data a fronte dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita delle azioni Labelit S.p.a.;
Vero che due assegni dell'importo rispettivamente di € 432.000,00 e 216.000,00 euro sono stati consegnati quale acconto sul prezzo di cessione al sig. e un Parte_3 altro di € 432.000,00 è stato consegnato per le medesime finalità al sig. Parte_2
;
[...]
2) Vero che gli assegni di cui al capitolo precedente erano stati emessi da Banca
Intermobiliare e di e più precisamente dal conto corrente n 0000296; Controparte_2
3) Vero che la somma di € 1.008.000,00 versata in Vostro favore in data 19/4/2012 in esecuzione dell'atto di cessione delle quote che vi si rammostra, era portata da quattro assegni da € 250.000,00 ciascuno oltre a due assegni rispettivamente recanti l'importo di € 3.000,00 ed € 5.000,00;
4) Vero che tale somma era stata versata a parziale pagamento del prezzo di cessione delle quote Labelit S.p.a. di Vostra proprietà e che gli assegni circolari erano stati emessi dalla Banca Intermobiliare e di e più precisamente dal conto Controparte_2
corrente n 0000296;
pag. 2/10 5) Vero che la somma di € 1.728.000,00 versata in Vostro favore in data 19/4/2012 in esecuzione dell'atto di cessione delle quote che vi si rammostra, era portata da sei assegni da € 250.000,00 ciascuno oltre ad un assegno di € 228.000,00;
6) Vero che tale somma era stata versata a saldo del prezzo di cessione delle quote
Labelit S.p.a. di Vostra proprietà e che gli assegni circolari erano stati emessi dalla
Banca Intermobiliare e di e più precisamente dal conto corrente n Controparte_2
0000296;
7) Vero che la somma di € 1.584.000,00 versata in Vostro favore in data 25/11/2013 a saldo dell'atto di cessione delle quote del 19/4/2012, che vi si rammostra, era portata da assegni circolari emessi dalla Banca Intermobiliare e di e più Controparte_2
precisamente dal conto corrente n 0000296.
8) Vero che le somme da Lei indicate nella comunicazione Via e-Mail che Le si rammostra avevano ad oggetto l'importo corrisposto dal sig. per Parte_1
l'acquisto delle azioni di Labelit S.p.a.;
9) Vero che la Mail sopra menzionata è stata da Lei redatta e spedita al sig. Pt_4
su incarico della dr.ssa ;
[...] Controparte_1
10) Vero che le somme menzionate nella comunicazione epistolare sopra richiamata si riferiscono al versamento operato con bonifico dalla dr.ssa in favore Controparte_1
del sig. in data 22/7/2016 e che risulta dal documento che Le si Parte_1
rammostra.
Si indicano quali testimoni i sigg.ri 1) di TA RI di AL (VE); 2) Parte_2
di TA RI di AL (VE); 3) Dr. di Padova. Parte_3 Testimone_1
Si chiede, in caso di contestazione avversaria sul contenuto e sulle date indicate nella comparsa di costituzione e risposta depositata dall'attrice nel giudizio pendente avanti al
Tribunale di Padova n. 2201/2019 R.G., che il G.I. Voglia disporre, anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'acquisizione del fascicolo o di copia del medesimo.
Per parte appellata
- in via principale e nel merito, rigettare tutte le avverse doglianze e confermare integralmente la sentenza di primo grado e, dunque, accertare e dichiarare la nullità della donazione di Euro 4.951.500,00 del 22 luglio 2016 per le ragioni esposte ai motivi sub nn. 1 e 2 della comparsa di costituzione e risposta e, conseguentemente, confermare pag. 3/10 la condanna al Dott. alla restituzione della predetta somma oltre alla Pt_1
rivalutazione monetaria e agli interessi di legge maturati e maturandi sino alla data dell'effettiva restituzione;
- in subordine, e sempre nel merito, dichiarare revocata la suddetta donazione per causa di ingratitudine ai sensi dell'art. 801 c.c. per quanto esposto nel motivo sub n. 3 della comparsa di costituzione e risposta e, conseguentemente, condannare il Dott. Pt_1
alla restituzione alla IG.ra della predetta somma oltre alla rivalutazione CP_1 monetaria e agli interessi di legge maturati e maturandi sino alla data dell'effettiva restituzione.
Nell'ipotesi di rimessione in istruttoria della causa e ad ogni effetto ai sensi dell'art. 346
c.p.c. e di ogni altra norma vigente, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie – già ridevolute nella comparsa di costituzione e risposta – tutte formulate negli atti di primo grado, nell'atto di citazione, e nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. non ammesse dal Tribunale di Venezia con abilitazione alla prova diretta e contraria.
Si chiede, pertanto, di essere ammezzi a provare, a mezzo testi, le seguenti circostanze:
1. Vero è che la IG.ra , anche in virtù delle floride condizioni Controparte_1
economiche sue e della sua famiglia di provenienza, durante la sua lunga convivenza con il Dott. era la stessa a sostenere tutte le spese della loro famiglia e Parte_1
a sostenere economicamente, nello specifico, il Dott. ? Parte_1
2. Vero è che la IG.ra nel corso del primo semestre del 2016 le ha Controparte_1
riferito di voler donare una somma assai ingente a favore del Dott. in Parte_1
quanto ne era profondamente innamorata e non voleva che il Dott. si sentisse a Pt_1
disagio con lei a causa della differenza di possibilità economiche tra i due conviventi?
3. Vero è che sia la IG.ra , sia il Dott. mai le hanno Controparte_1 Parte_1
riferito che la donazione di Euro 4.951.500,00 fosse stata compiuta dalla Dott.ssa per far acquistare le azioni della Label It S.p.A.? Controparte_1
Indica come testi i IGg.ri:
1. Dott. (C.F. ), nato a [...] il [...], CP_3 C.F._3 residente a [...];
2. IG. (C.F. ), nato a [...] il 5 maggio CP_4 C.F._4
1972, ed ivi residente.
pag. 4/10 Nella denegata ipotesi di ammissione di prove orali formulate dal Dott. per cui Pt_1 si ribadisce la relativa opposizione all'ammissione, si chiede sin d'ora a codesta Ecc.ma
Corte d'Appello di essere ammessi a prova diretta e contraria su quanto indicato da controparte e che siano anche ammessi eventuali ulteriori testi al fine, appunto, di fornire prova diretta e contraria su quanto indicato da controparte riservandosi di esplicitare le relative circostanze di testimonianza.
Inoltre, qualora codesta Ecc.ma Corte di Appello ritenesse utile ai fini decisori riscontrare il contenuto del verbale di sequestro della Questura di Padova del 4 settembre 2018 si chiede che codesta Ecc.ma Corte voglia ordinarne la esibizione e/o la produzione anche in copia ai competenti uffici della Questura di Padova ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c..
MOTIVAZIONE
Fatto
effettuava in data 22 luglio 2016 un bonifico bancario per il Controparte_1
complessivo importo di euro 4.951.500,00 sul conto corrente n. 0000296 acceso presso
Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni dall'ex compagno , Parte_1 con causale “rimborso finanziamento n. 23677/51”.
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1
al fine di far dichiarare la nullità della donazione di euro 4.951.500,00 Parte_1
effettuata in data 22 luglio 2016 per mancanza della forma dell'atto pubblico, con condanna alla restituzione di quanto versato. In via subordinata chiedeva la revoca della donazione per ingratitudine ex art. 801 c.c.
Ritualmente costituito chiedeva il rigetto delle domande attoree Parte_1
eccependo la natura indiretta della donazione e l'inammissibilità della domanda di revocazione per tardività.
Con la sentenza n. 645/23, pubblicata in data 14/04/2023, il Tribunale di Venezia dichiarava la nullità della donazione effettuata da per difetto di Controparte_1
forma e condannava alla restituzione della somma e alla rifusione Parte_1
delle spese di lite.
Giudizio di appello
pag. 5/10 Contro la sentenza n. 645/23 del Tribunale di Venezia ha interposto tempestivo appello chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza Parte_1 nonché insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della sentenza di primo grado.
Si è costituita , la quale ha chiesto in via preliminare il rigetto Controparte_1 dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza e in via principale il rigetto del gravame con la conferma della sentenza impugnata e riproponendo in subordine ex art.346 c.p.c. la domanda di revocazione per ingratitudine.
All'udienza del 17 dicembre 2024 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello e ragioni della decisione
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo l'appellante assume la violazione degli artt. 2697 cod.civ. e 116 cod.proc.civ. censurando la sentenza ove ha ritenuto configurabile una donazione diretta poichè il bonifico era avvenuto a favore del donatario e non della banca, la quale avrebbe agito solo da intermediaria.
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo l'appellante denuncia la violazione degli artt. 769, 782 e 809 cod. civ. evidenziando che il pagamento sarebbe stato effettuato per favorire l'immediata riscossione del credito da parte della banca e che pertanto integrerebbe la fattispecie del pagamento del debito altrui e sarebbe da qualificare come donazione indiretta.
L'appello va integralmente rigettato.
I due motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi. Secondo il procuratore dell'appellante in base ad una corretta valutazione delle prove il bonifico era avvenuto a favore della banca, integrando l'operazione la fattispecie del pagamento del debito altrui e costituendo una donazione indiretta non soggetta all'onere della forma dell'atto pubblico e quindi pienamente valida. Il bonifico consisterebbe “proprio e soltanto l'atto estintivo di un'obbligazione già esistente nei confronti della Banca” come dimostrato dalla contabile del bonifico pag. 6/10 poiché la dicitura “rimborso finanziamento” indicava la volontà della disponente non di compiere una semplice liberalità ma di estinguere un debito.
Ebbene sul punto è sufficiente richiamare, come già evidenziato dal giudice di prime cure, quanto affermato nella pronuncia a Sezione Unite della Suprema Corte che proprio nella fattispecie specifica del trasferimento di danaro a mezzo bonifico bancario ravvisa una donazione diretta, liberalità che pertanto è nulla se non viene effettuato con atto pubblico (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 18725/2017). Sul punto viene specificamente chiarito che “In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro,
e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante.” (così sentenza citata).
Né in senso contrario, diversamente da quanto opinato dal procuratore dell'appellante, può valorizzarsi la mera indicazione nella contabile di bonifico della dicitura “rimborso finanziamento”, considerato che tale esplicitazione può al più valorizzarsi sul piano dei motivi e tenuto conto che, diversamente da quanto indicato dal patrocinio dell'appellante, neppure vi è perfetta coincidenza tra l'importo indicato e lo scoperto di conto corrente al momento del versamento (alla data del 30 giugno risultava uno scoperto di conto corrente pari ad euro 4.936.720,61: doc. 2 fascicolo appellante).
Va altresì evidenziato come le rimesse sul conto corrente bancario, anche allorquando effettuata dallo stesso correntista, non presentano necessariamente i caratteri del pagamento, potendo avere il fine meramente ripristinatorio della provvista e nel caso di pag. 7/10 specie dai movimenti del conto risulta che lo scoperto di conto corrente suindicato era persistente sì da indicare l'esistenza di un affidamento (quantomeno “di fatto”: cfr. doc.
2 atto di appello estratti conto corrente).
In ogni caso non vi alcuna specifica allegazione né prova di un intervenuto accordo tra e la banca tale da poter configurare la diversa fattispecie Controparte_1 dell'estinzione del debito altrui, generiche e inammissibili le prove orali dedotte dall'appellante.
Ciò posto costituisce jus receptum che per aversi donazione non basta l'elemento soggettivo o spirito di liberalità, consistente nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti, ma occorre anche l'elemento oggettivo costituito dall'incremento del patrimonio altrui (l'arricchimento del donatario) ed il depauperamento di chi ha disposto del diritto o assunto l'obbligo
(l'impoverimento del donante), mentre non assumono rilievo i motivi interni psicologici che inducono a compiere la donazione (Cass. civ. n. 6994/2000). In particolare lo spirito di liberalità che connota il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario va ravvisato nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale (Cass. civ. n.
8018/2012).
Come osservato dalla Suprema corte “ l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo (art. 1411 cod. civ.), considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante (in termini: Cass., Sez. Un., 27 luglio 2017, n. 18725 – nello stesso senso:
Cass., Sez. 2^, 19 agosto 2021, n. 23127; Cass., Sez. 2^, 24 ottobre 2022, n. 31272;
Cass., Sez. 2^, 10 gennaio 2024, n. 982)”( cfr. Cass.civ. Sezioni Unite n. 18725/2017 e richiamata, da ultimo, anche da Cass. n.7442/2024).
pag. 8/10 Nel caso di specie è pacifico che il bonifico bancario ha comportato l'impoverimento della disponente e il correlativo arricchimento in capo al compagno , Parte_1 che integra l'elemento oggettivo del contratto di donazione e inoltre la dazione del denaro risulta essere stata effettuata in assenza di alcuna costrizione giuridica o morale.
Nella fattispecie sono pertanto ravvisabili tutti i requisiti propri della donazione, tanto del dato soggettivo (animus donandi), rappresentato dall'intenzione della donante
, condivisa dal donatario ), di provocare un Controparte_1 Parte_1
incremento del patrimonio del soggetto beneficiario, con depauperamento del patrimonio del soggetto disponente, attuato mediante bonifico (ordinativo bancario), quanto del dato oggettivo (causa donandi), rappresentato dall'effettività del trasferimento di ricchezza (euro 4.951.500,00) sul conto riferibile al soggetto beneficiario presso la Banca Intermobiliare di investimenti e gestioni.
Trattandosi di donazione diretta risultava necessaria presenza dell'atto pubblico a pena di nullità (ai sensi dell'art. 782 cod. civ.) e l'irrinunziabile presenza dei testimoni (artt.
47, comma 1, e 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89), elementi non presenti nel caso di specie, sicchè l'appello va integralmente rigettato.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado, liquidate come in dispositivo, in correlazione con il valore e la complessità della causa, secondo il dm n.55/2014 (scaglione da
4.000.001,00 a 8.000.000,00) e tenuto conto della nota spese depositata, vanno poste ad integrale carico di atteso il rigetto dell'impugnazione. Parte_1
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 645/2023, pubblicata in data 14/04/2023, del Tribunale di Venezia:
1) conferma la sentenza appellata;
pag. 9/10 2) condanna a rifondere a le spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1
grado liquidate in euro 57.461,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 a carico di . Parte_1
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2024
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 10/10