Sentenza 13 marzo 2025
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- 1. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Di Filippo Portoghese. Il regolamento condominiale contrattuale, a differenza di quello assembleare, può legittimamente vietare la detenzione di animali nelle unità di proprietà esclusiva; tale divieto è opponibile ai successivi acquirenti che abbiano accettato il regolamento anche per mero rinvio nell'atto di acquisto. Siamo all'interno di una multiproprietà residenziale ad uso turistico. Caia, titolare di ... Leggi tutto… Di Filippo Portoghese. Una brutta notizia per chi attende la legge che vieti definitivamente l'utilizzo degli animali nei circhi. Il Circo “Madagascar Circus” ottiene dal Consiglio di Stato il ribaltamento quanto aveva deciso il Tar Lombardia con la sent. n. …
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Di Giovanni Stefano Messuri. La disciplina delle clausole vessatorie, primariamente contenuta nel D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), rappresenta un pilastro fondamentale per la tutela del consumatore nei rapporti contrattuali con i professionisti. Questa normativa recepisce la Direttiva 93/13/CEE, e mira a riequilibrare le posizioni contrattuali, sanzionando le pattuizioni che generano un'alterazione sostanziale ... Leggi tutto… Di Filippo Portoghese. La Corte d'Appello di Napoli con sent. n. 1254/2025 ha dichiarato valida la clausola locatizia che vieta la detenzione di animali, escludendone la natura vessatoria ex art. 1341 c. c. ; ha tuttavia rigettato la domanda …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 13.3.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 3375/2023 R.G., verten- te tra:
Del Controparte_1
, Del Del , Del ,
[...] CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
,
[...] Controparte_6
**** dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Rosaria Papazzo che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Rita Raso e si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per parte appellata, l'Avvocato Vincenzo Martinelli che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 436 bis c.p.c..
L'Avv.to Papazzo si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Martinelli si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art.
436 bis cpc
n. 4586/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistra- ti: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3375/2023 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2329/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 1.6.2023, nel pro- cedimento n.8184/2021 R.G. - vertente
tra
( ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Ri- Controparte_1 C.F._1 ta Raso, elettivamente domiciliata, presso lo studio del proprio difensore, in Crispano
(NA), Via Provinciale, P.co Venere SNC;
appellante
e
( ), _1 C.F._2 Controparte_7
( ), (c.f. ), C.F._3 Controparte_8 C.F._4 CP_9
( ),
[...] C.F._5 Controparte_5
( , ( ), rappresentati C.F._6 Controparte_6 C.F._7
e difesi dall'Avvocato Vincenzo Martinelli, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore, in Frattamaggiore, Via Carditello, n. 109;
appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 12.7.2021, , _1 Controparte_7 Parte_1
, , , esponevano: a)
[...] Controparte_9 Controparte_5 Controparte_6 di essere proprietari dell'unità immobiliare sita in Crispano, Via Aldo Moro, n. 1 Sc.
A, piano terra int. 2; b) l'unità immobiliare era condotta in locazione da Persona_1
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ginia, in forza di contratto del 15/09/2020; c) all'art. 7 del contratto era stato espressa- mente fatto divieto di detenere animali;
d) la conduttrice deteneva presso l'abitazione, sita al piano rialzato, animali anche di grossa taglia e, in violazione delle più elementa- ri norme igienico sanitarie, consentiva che le deiezioni canine espletate sul balcone ve- nissero riversate negli spazi condominiali, causando disagio agli altri condomini dei piani superiori, costretti a subire il diffondersi di odori nauseabondi;
e) con raccoman- data A/R del 05/02/2021, gli attori diffidavano la convenuta ad adempiere a quanto stabilito nel contratto di locazione, senza esito, così come senza esito si era concluso il procedimento di mediazione, stante la mancata partecipazione della conduttrice.
Gli istanti, dunque, prospettavano la violazione dell'obbligo del conduttore di osserva- re, nell'uso della cosa locata, la diligenza del buon padre di famiglia, ex art. 1587, n. 1
c.c. e chiedevano la risoluzione del rapporto, stante la violazione dell'art. 7 del contrat- to.
Parte attrice chiedeva: “accertare l'inadempimento contrattuale e per l'effetto dichia- rare risolto il contratto d'affitto; - ordinare l'immediato rilascio dell'immobile da cose
e/o persone di proprietà degli attori;
- condannare la convenuta sig.ra _10
al pagamento a titolo di risarcimento del danno della somma di € 350,00 molti-
[...] plicato per il numero di mensilità rimanenti sino alla scadenza naturale del contratto di locazione”.
Si costituiva , contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto Controparte_1 delle domande.
All'esito, disposta la trasformazione del rito, il Tribunale adito ha evidenziato che “il conduttore deve utilizzare l'immobile locato secondo le norme del “buon padre di fa- miglia” e senza recare danni all'immobile stesso” e che “il divieto assoluto di tenere animali domestici è considerato vessatorio e, di conseguenza, nullo;
pertanto, il con- duttore può tenere un animale domestico nell'abitazione locata, a patto che questo non causi danni all'immobile o disturbo ai vicini”.
Nondimeno, secondo il Giudice di primo grado, che ha dato atto anche della circostan- za “non contestata che la conduttrice detenesse già un cane al momento in cui la loca- zione ha avuto inizio”, ha evidenziato come risultasse “…provato dai testi escussi che la sig.ra non adotta le regole di cautela necessarie ad evitare fasti- Controparte_1 di ed inconvenienti ai Condomini dello stabile consentendo agli animali domestici in suo possesso di defecare sul balcone con inevitabile propagazione di cattivi odori so- prattutto nel periodo estivo (cfr. fotogrammi in atti allegati da parte attrice).
Invero, la suddetta circostanza risulta confermata dai testi di parte attrice e non supe- rata dalle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta i quali in più punti si sono contraddetti – avendo il teste riferito “ porta il cane fuori Testimone_1 _1 anche 3-4 volte al giorno, io la vedo e la incontro” mentre il teste , figlia Tes_2 di e con essa convivente, ha dichiarato “io porto fuori il cane anche Controparte_11
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3-4 volte al giorno perché non lavoro;
mia madre non porta quasi mai fuori il cane perché lavora;
sono io che gestisco il cane” - lasciando ragionevolmente presumere che i cani non siano regolarmente portati fuori dall'abitazione per i propri bisogni fi- siologici”.
Dunque, sulla base di tali valutazioni, il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del con- tratto per grave inadempimento della conduttrice e condannato la stessa al rilascio dell'immobile condotto in locazione.
La domanda di risarcimento danni è stata invece rigettata.
Avverso l'indicata pronuncia, con ricorso del 17.7.2023, ha pro- Controparte_1 mosso appello.
L'appellante ha evidenziato la non rilevanza delle dichiarazioni testimoniali e ha con- testato la dedotta gravità dell'inadempimento da parte del giudice di primo grado.
Secondo l'istante, “nessuna prova è stata fornita circa la intollerabilità delle presunte propagazioni dovute alle occasionali e sporadiche defecazioni del cane. Nel corso dell'istruttoria, infatti, nulla è stato riferito circa la frequenza degli episodi contestati
e addirittura la teste non ha saputo nemmeno riferire da quando (quanto) Tes_3 tempo il pastore tedesco si trovi in condominio nonostante la stessa dichiari di fre- quentare tutti i giorni il condominio. In realtà si ricorda che solo in pochissime circo- stanze il cane ha effettuato i bisogni sul balcone ma ciò non può certamente né essere previsto né impedito essendo un cane incapace di riferire sulla circostanza. Né tanto- meno è stato effettuato dal Giudice di primo grado un giudizio sulla gravità o meno della condotta inadempiente (a cosa??!!) imputabile all'appellante”.
Sempre secondo parte istante, “l'assenza di allegazioni in punto di diritto sul danno arrecato e la mancata prova del danno stesso provano per contro che nessun inadem- pimento può essere imputato all'appallante (appellante) e comunque lo stesso non pre- senta i requisiti di gravità tali da alterare il sinallagma contrattuale.
Le defecazioni canine sul balcone dovrebbero essere continue e di portata tale da ol- trepassare la soglia di tollerabilità in termini di propagazioni di odori, ma tale circo- stanza non è stata provata”.
ha anche contestato che vi fossero contraddizioni tra le dichiarazio- Controparte_1 ni rese dai testi da lei condotti.
A fronte dell'udienza del 26.10.2023 fissata dalla Corte, in data 24.7.2023 si sono co- stituiti gli appellati, chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale
(notificato già in data 21.7.2023) volto a riformare la decisione del Tribunale di ritene- re vessatoria la clausola.
Per ragioni di priorità logica va esaminato preliminarmente quest'ultimo aspetto.
Effettivamente, la clausola non può reputarsi vessatoria, posto che, in disparte da ogni considerazione sulla dimostrazione dell'effettiva unilaterale predisposizione, da parte di uno dei contraenti, del testo contrattuale, la previsione dell'obbligo di non detenere
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animali non può essere ricondotta, neppure quale specie di un più ampio genus, alle ipotesi generali disciplinate dall'art. 1341, secondo comma, c.c. (“in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che sta- biliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restri- zioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudizia- ria”).
Esclusa, dunque, la natura vessatoria della clausola, occorre adesso verificare se la stessa possa o meno subire comunque la sanzione della nullità, stante la doverosa valu- tazione di ufficio che ne segue.
Parte appellante, anche a tal fine, ha richiamato: a) l'art. 13 del Trattato sul funziona- mento dell'Unione Europea ratificato in Italia con legge 130/08, in rapporto alla Con- venzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con l.
201/10; b) l'introduzione degli artt. 544 bis. e ss. del codice penale;
c) l'art. 1138, ul- timo comma, c.c., che stabilisce che “le norme del regolamento condominiale non pos- sono vietare di possedere o detenere animali da compagnia”; d) l'art. 2 della Costitu- zione.
Queste deduzioni, ad avviso della Corte, non colgono nel segno.
Il primo gruppo di norme attiene alla tutela degli animali in sé ma non può ritenersi ta- le da minare l'autonomia contrattuale prevista dall'art. 1341 c.c..
Per ciò che concerne, invece, l'art. 1138 c.c., seppure in epoca antecedente alla novel- la, la Suprema Corte, effettivamente, ha evidenziato che il divieto di tenere negli ap- partamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari rego- lamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti a essi individualmente in esclusi- va (Cass. civ., Sez. II, 15/02/2011, n. 3705).
Tuttavia, la stessa Corte ha chiarito che tali divieti possono assumere natura contrattua- le, in quanto contenute in clausole, approvate e modificate con il consenso unanime dei comproprietari, dovendo necessariamente rinvenirsi nella volontà dei singoli la fonte giustificatrice di atti dispositivi incidenti nella loro sfera giuridica (3705/2011, ult. cit.).
Dunque, ad avviso del Collegio, il può proibire di tenere animali in casa, _12 seppure con il consenso unanime di tutti i comproprietari, posto che l'art. 1138, ultimo comma, c.c. (anche nella nuova versione a seguito della novella del 2012) si applica solo al regolamento condominiale approvato dall'assemblea con le maggioranze previ- ste dall'art. 1137 c.c., ma non esclude una volontà contraria unanime dei condomini
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trasfusa in atto contrattuale.
Alla luce di tanto, e in applicazione del principio codificato nell'art. 1322 cc, che san- cisce la libertà di determinazione del contenuto dei contratti, la previsione in esame, ad avviso della Corte, non sconta alcuna nullità ex art. 1418 c.c.
Né si reputa che tale nullità possa essere conseguente ai principi contenuti nell'art. 2 della Costituzione.
Al Collegio consta di isolato e lontano precedente della Suprema Corte: “i controlli in- siti nell'ordinamento positivo relativi all'esplicazione dell'autonomia negoziale, coin- cidenti con la meritevolezza di tutela degli interessi regolati convenzionalmente e con la liceità della causa, devono essere in ogni caso parametrati ai superiori valori costi- tuzionali previsti a garanzia degli specifici interessi, ivi compreso quello contemplato dall'art. 2 Cost. (che tutela i diritti involabili dell'uomo e impone l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà); è pertanto nulla la clausola di un contratto di loca- zione nella quale, oltre alla previsione del divieto di sublocazione, sia contenuto il ri- ferimento al divieto di ospitalità non temporanea di persone estranee al nucleo fami- liare anagrafico, siccome confliggente proprio con l'adempimento dei doveri di solida- rietà che si può manifestare attraverso l'ospitalità offerta per venire incontro ad altrui difficoltà, oltre che con la tutela dei rapporti sia all'interno della famiglia fondata sul matrimonio sia di una convivenza di fatto tutelata in quanto formazione sociale, o con
l'esplicazione di rapporti di amicizia” (Cass. civ., III, 19/06/2009, n. 13343).
E tuttavia, la fattispecie in esame è obiettivamente diversa.
Non si ignora la rilevanza che ha assunto nel sistema la posizione dell'animale di affe- zione, ma nella specie, questa, ad avviso della Corte, non può spingersi a minare la stessa facoltà del proprietario di imporre limiti all'utilizzo del proprio bene, tenuto an- che delle previsioni contenute nell'art. 42 della Costituzione.
Rimane adesso da verificare se l'inadempimento (perché tale è) sia o meno di scarsa importanza.
Come noto, in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gra- vità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia in- ciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti, che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'in- tensità (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 22/10/2014, n. 22346).
La valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 cod. civ., della non scarsa impor- tanza dell'inadempimento - riservata al giudice di merito - deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed es-
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senziali del contratto, quale, in materia di locazione, quella di pagamento dei canoni dovuti (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 17/09/2013, n. 21156).
Di contro, si è ad esempio sostenuto che la violazione del divieto di sublocazione dell'immobile, pur costituendo inadempimento, non è di per sé sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto di locazione, ove non rivesta il carattere di gravità richiesto dall'art. 1455 cod. civ., da valutarsi con riferimento all'interesse dell'altra parte ed alle circostanze del caso concreto (Cass. civ. III, 08/07/2010, n. 16111; cfr. anche Cass. civ. III, 18/08/2011, n. 17348).
Si è ancora affermato che la gravità dell'inadempimento deve essere valutata secondo un criterio che tenga conto sia dell'elemento oggettivo della mancata prestazione nel quadro dell'economia generale del negozio, sia degli aspetti soggettivi rilevabili trami- te una indagine unitaria sul comportamento del debitore e sull'interesse del creditore all'esatto adempimento (Corte d'Appello Ancona, 25/10/2018, n. 2345).
Questi i principi espressi in giurisprudenza, va detto, in primo luogo, che la violazione, con evidenza, non riguarda prestazioni essenziali del contratto.
L'obbligo di non detenere animali è contenuto nell'art. 7, unitamente a quelli di sten- dere il bucato negli appositi spazi riservati e di osservare quiete e rispetto per gli altri abitanti dello stabile.
Si tratta, dunque, di mere obbligazioni accessorie.
Inoltre, neppure può essere sottaciuto il comportamento della parte locatrice, che in co- stanza di pregresso rapporto aveva evidentemente tollerato la detenzione degli animali da parte della conduttrice, almeno come si desume da certificato di residenza di
[...]
, in Crispano, Via Aldo Moro, n. 1, del 29.3.2018. _1
Sul punto, va ribadito come il Tribunale abbia evidenziato la circostanza “non conte- stata che la conduttrice detenesse già un cane al momento in cui la locazione ha avuto inizio”, e questa affermazione non è stata univocamente confutata ex art. 342 cpc.
Queste considerazioni si reputano già dirimenti.
Va poi chiarito che l'intimazione (che nella specie vi è stata, come si desume dalla pro- duzione di parte appellata), da parte del creditore, della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non elimina- no la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/09/2023, n. 25703), accertamento da effettuare, come già vi- sto, secondo un criterio che tenga conto sia dell'elemento oggettivo della mancata pre- stazione nel quadro dell'economia generale del negozio, sia degli aspetti soggettivi ri- levabili tramite una indagine unitaria sul comportamento del debitore e sull'interesse del creditore all'esatto adempimento (cfr. Cass. civ., II, 04/05/1994, n. 4275; cfr. anche
Cass. civ., II, 13/03/2006, n. 5407).
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E va anche aggiunto che nei contratti con prestazioni corrispettive le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 1453 cod. civ. sono simmetriche, giacché, come non è consentito all'attore che abbia proposto domanda di risoluzione di pretendere la prestazione, avendo dimostrato con quella richiesta il proprio disinteressa all'adempi- mento anche per la parte di prestazione eventualmente non ancora scaduta, così è vie- tato al convenuto di eseguire la sua prestazione dopo la proposizione della domanda di risoluzione e sino alla pronuncia giudiziale, senza che il conseguente "forzato" perdu- rare del suo inadempimento nel corso del giudizio possa negativamente riflettersi sulla valutazione del comportamento pregresso, trasformando un inadempimento inizial- mente "non grave" in inadempimento "grave" e perciò tale da legittimare l'accoglimen- to della domanda (Cass. civ. II, 06/04/2000, n. 4317; cfr. anche Cass. civ, II,
14/05/2004, n. 9200).
Neppure può essere attribuita rilevanza alla prova testimoniale espletata, in primo luo- go, perché inerente ai rapporti tra condomini e non tra le parti contrattuali.
Ma in ogni caso, dalla stessa non sono emerse risultanze univoche.
Il teste escussa all'udienza del 7.2.2023, sorella di residente nel parco in Tes_3 questione, ha riferito che i cani fossero tre, “di cui uno è un pastore tedesco che sta spesso fuori al balcone e abbaia a tutti i passanti…c'è molta puzza e la sig.ra butta
l'acqua sulle feci del cane che vanno a finire giù…le feci vanno a finire nel cortile condominiale;
frequento in modo assiduo casa di mia sorella dal 2011 ma non so quando è arrivato il cane;
non ricordo di aver visto il cane a passeggio per strada”.
Anche il teste , escussa alla medesima udienza, e che da sempre abita- Testimone_4 to sui luoghi dal suo matrimonio, ha reso dichiarazioni di analogo tenore.
Di contro, il teste , che abita nell'appartamento posto di fronte a quello Testimone_1 occupato dall'appellante, ha riferito: “i nostri balconi sono comunicanti e ci divide solo un vetro;
la sig.ra ha due cani, un pastore tedesco ed un ME, il terzo ca- _1 ne è morto la scorsa settimana;
ho visto una sola volta il cane grande fare i bisogni sul balcone;
mi affaccio spesso nel balcone di e spesso usciamo insieme per- _1 ché anche io ho un cane;
tanto accade spesso se ci troviamo con gli orari;
_1 porta il cane fuori anche 3-4 volte al giorno, io la vedo e la incontro;
io non sento al- cuna puzza;
noi alziamo le feci con la paletta;
spesso portiamo i cani ad un centro a
Napoli dove fanno educazione ai cani”.
Anche il teste , figlia dell'appellante, ha raccontato: “abito con mia ma- Tes_2 dre;
abbiamo 2 cani, prima 3; abbiamo un ME ed un pastore tedesco;
il pastore tedesco solo una volta ha fatto i bisogni sul balcone perché non stava bene ma io poi sono subito corsa a pulire con la carta alzando i bisogni;
io porto fuori il cane anche
3-4 volte al giorno perché non lavoro;
mia madre non porta quasi mai fuori il cane perché lavora;
sono io che gestisco il cane;
la signora ha un labrador;
io _1 quando esco con il cane mi faccio tutto il giro del paese;
a volte ho portato il cane a
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a dei giardinetti privati per metterlo a contatto con gli altri animali”. Persona_2
Ebbene, anche a volere ritenere esistente un'effettiva contraddizione (come rilevata dal
Tribunale) tra le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente in primo grado, la stessa non può comunque assumere rilevanza decisiva ai fini della valutazione complessiva del racconto, non potendosi in ogni caso escludere che il cane non venisse mai condot- to fuori dall'abitazione, e stante la valenza squisitamente negativa della prova relativa, mentre dalle foto prodotte, al più, si ritrae episodio di presenza di feci canine sul ban- cone (obiettivamente presumibile, trattandosi di animale), ma nulla di maggiormente specifico.
Pertanto, per tutti i riferiti elementi, complessivamente considerati, l'appello va accolto e dunque va rigettata la domanda di risoluzione, con conseguente reiezione anche di quella, meramente consequenziale, di rilascio (la domanda di risarcimento, come visto,
è stata rigettata dal Tribunale).
La sentenza assorbe ogni determinazione cautelare resa in corso di causa.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, qua- le conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve es- sere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Ad avviso del Collegio si impone una pronuncia di compensazione delle spese di en- trambi i gradi di giudizio, e ciò si dice stante le eccezionali ragioni connesse alla circo- stanza che un inadempimento della conduttrice comunque vi è stato, seppure di non grave importanza.
Inoltre, le richieste incidentali volte ad escludere la natura vessatoria della clausola so- no state accolte, benché queste non abbiano di fatto determinato l'accoglimento delle domande originarie.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n.
2329/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 1.6.2023, nel procedimento n.8184/2021 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello e - in riforma dell'impugnata sentenza - rigetta le domande attrici;
• dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso, in Napoli, in data 13.3.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott. Assunta d'Amore
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