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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/02/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 11777/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 11777/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to POZIELLO CONCETTA e dall'avv. Parte_1
PACILIO RAFFAELE
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 27.9.2024 parte ricorrente esponeva: di essere titolare della prestazione Invciv n.
044-519902589202 (assegno sociale sostitutivo, per trasformazione da pensione di invalidità civile); che a decorrere dal mese di Dicembre 2023 la prestazione veniva sospesa atteso che – secondo CP_ quanto appreso dai Funzionari della sede di Giugliano in Campania – la ricorrente non avrebbe comunicato annualmente i propri redditi;
che al fine di ottenere il ripristino della prestazione, avendone tutti i requisiti richiesti dalla Legge, in data 29.12.2023 presentava telematicamente la domanda di ricostituzione ex art. 35 comma 10 bis d.l. 207/2008 n. 9114000031253 ; che con comunicazione di riliquidazione elaborata in data 28.02.2024 l' Controparte_2
comunicava all'odierna ricorrente che la prestazione Invciv n. 044-519902589202 ad ella
[...]
intestata era stata ricalcolata, in ragione della domanda di ricostituzione di cui al punto 3, con conseguente conguaglio pari ad € 2.227,23, calcolato dall'01.01.2018 e fino al 31.03.2024; che tuttavia con lo stesso documento, tuttavia, veniva comunicato che l'importo netto da corrispondere era pari ad €. 0,00, poiché l'importo liquidato doveva essere trattenuto attesa la presunta esistenza dell'indebito n.17774267; che ritenendo illegittima la compensazione così operata, non avendo la ricorrente mai ricevuto alcuna precedente comunicazione di indebito, né altra comunicazione precedente o propedeutica all'applicato indebito, in data 18.03.2024 presentava ricorso amministrativo telematico n. 2543185 – protocollo .5100.18/03/2024.0228110; che benché CP_1
CP_ abbondantemente decorsi i termini di legge, l' emetteva alcun provvedimento di annullamento della posizione debitoria, né forniva motivazione concretizzando, conseguentemente, un'ipotesi di silenzio rigetto del ricorso amministrativo;
che pertanto era interesse dell'odierna veder annullata la posizione debitoria esistente a suo carico e, conseguentemente, a veder dichiarare illegittima la
CP_ compensazione operata dall' nel documento TE08 elaborato in data 28.02.2024 con necessaria liquidazione dell'intero importo riconosciuto e con restituzione delle somme nel frattempo trattenute a titolo di recupero dell'indebito.
Tutto ciò premesso parte ricorrente ribadiva di non aver mai avuto conoscenza né della richiesta di comunicazione dei redditi per l'anno 2018 né tanto meno dell'indebito conseguente alla mancata comunicazione;
che in ogni caso aveva percepito la prestazione in buona fede con conseguente irripetibilità della prestazione assistenziale.
Formulava quindi le conclusioni sopra riportate chiedendone l'accoglimento con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio l chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. CP_1
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente impugna infatti il provvedimento di riliquidazione della prestazione di assegno sociale, elaborato in data 28.02.2024, nella parte in cui l' nel riliquidare l'assegno sociale in CP_1
virtù della domanda di ricostituzione ex art. 35 comma 10 bis d.l. 207/2008 n. 9114000031253 e pur riconoscendo un conguaglio pari ad € 2.227,23, calcolato dall'01.01.2018 e fino al 31.03.2024, ne ometteva la concreta liquidazione a favore della ricorrente per compensazione con l'indebito n.17774267.
Nella memoria di costituzione l' ha chiarito che l'indebito nasce dalla mancata comunicazione CP_1 dei redditi relativa all'anno 2018, con conseguente revoca definitiva della prestazione per tale annualità.
Ciò evidenziato va premesso che la materia del contendere investe in primo luogo la correttezza e l'esistenza dell'indebito contestato, posto che solo nel caso in cui tale credito risulti certo liquido ed esigibile può essere opposto in compensazione all'importo dovuto, per calcolo effettuato dallo stesso istituto, all'atto della ricostruzione.
Nel caso di specie l' ha dedotto di aver correttamente inviato nel 2019 la richiesta di integrazione CP_1 dei dati reddituali relativi al 2018 e di aver poi comunicato l'indebito opposto in compensazione.
Nel caso di specie tuttavia dall'esame della documentazione allegata e a fronte della eccezione della parte di non aver ricevuto nessuna delle due comunicazioni, l' non ha prodotto prova alcuna CP_1
della spedizione e ricezione della raccomandata di richiesta della comunicazione RED anno 2018
(non essendo chiaro a cosa si riferisca l'ente quando allega che la comunicazione è “in stato ricevuto”) mentre la successiva comunicazione dell'indebito del 21.6.2023 risulta spedita ad un indirizzo del tutto diverso da quello di residenza ( via Roma 1 Giugliano in Campania, a fronte di quello effettivo di Prima Traversa via Roma n. 3, cui del resto risultano spedite tutte le altre comunicazioni).
Ne consegue che l'indebito contestato non può dirsi formato e che la successiva comunicazione dei redditi effettuata in seguito alla domanda di ricostruzione non può ritenersi tardiva.
Il ricorso va quindi accolto, e previa declaratoria di illegittimità dell'indebito n. 17774267 e della
CP_ conseguente compensazione operata con il documento TE08 del 28.02.2024, l' va condannato al versamento degli importi liquidati nel modello TE08 del 28.02.2024 illegittimamente compensati, per un importo pari ad € 2.227,23, oltre accessori come per legge
Le spese seguono la soccombenza
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: in accoglimento del ricorso dichiara la illegittimità del provvedimento di indebito n. 17774267; dichiara la illegittimità del provvedimento TE08 del 28.2.2024 nella parte in cui dispone la compensazione delle somme portato in detto provvedimento di indebito con le somme riconosciute a conguaglio;
condanna l' al versamento delle somme illegittimamente CP_1
compensate, parti ad euro 2227,23 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo. Condanna
l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1120,00 oltre IVA CPA CP_1
e rimborso come per legge con distrazione
Aversa 12.2.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 11777/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to POZIELLO CONCETTA e dall'avv. Parte_1
PACILIO RAFFAELE
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 27.9.2024 parte ricorrente esponeva: di essere titolare della prestazione Invciv n.
044-519902589202 (assegno sociale sostitutivo, per trasformazione da pensione di invalidità civile); che a decorrere dal mese di Dicembre 2023 la prestazione veniva sospesa atteso che – secondo CP_ quanto appreso dai Funzionari della sede di Giugliano in Campania – la ricorrente non avrebbe comunicato annualmente i propri redditi;
che al fine di ottenere il ripristino della prestazione, avendone tutti i requisiti richiesti dalla Legge, in data 29.12.2023 presentava telematicamente la domanda di ricostituzione ex art. 35 comma 10 bis d.l. 207/2008 n. 9114000031253 ; che con comunicazione di riliquidazione elaborata in data 28.02.2024 l' Controparte_2
comunicava all'odierna ricorrente che la prestazione Invciv n. 044-519902589202 ad ella
[...]
intestata era stata ricalcolata, in ragione della domanda di ricostituzione di cui al punto 3, con conseguente conguaglio pari ad € 2.227,23, calcolato dall'01.01.2018 e fino al 31.03.2024; che tuttavia con lo stesso documento, tuttavia, veniva comunicato che l'importo netto da corrispondere era pari ad €. 0,00, poiché l'importo liquidato doveva essere trattenuto attesa la presunta esistenza dell'indebito n.17774267; che ritenendo illegittima la compensazione così operata, non avendo la ricorrente mai ricevuto alcuna precedente comunicazione di indebito, né altra comunicazione precedente o propedeutica all'applicato indebito, in data 18.03.2024 presentava ricorso amministrativo telematico n. 2543185 – protocollo .5100.18/03/2024.0228110; che benché CP_1
CP_ abbondantemente decorsi i termini di legge, l' emetteva alcun provvedimento di annullamento della posizione debitoria, né forniva motivazione concretizzando, conseguentemente, un'ipotesi di silenzio rigetto del ricorso amministrativo;
che pertanto era interesse dell'odierna veder annullata la posizione debitoria esistente a suo carico e, conseguentemente, a veder dichiarare illegittima la
CP_ compensazione operata dall' nel documento TE08 elaborato in data 28.02.2024 con necessaria liquidazione dell'intero importo riconosciuto e con restituzione delle somme nel frattempo trattenute a titolo di recupero dell'indebito.
Tutto ciò premesso parte ricorrente ribadiva di non aver mai avuto conoscenza né della richiesta di comunicazione dei redditi per l'anno 2018 né tanto meno dell'indebito conseguente alla mancata comunicazione;
che in ogni caso aveva percepito la prestazione in buona fede con conseguente irripetibilità della prestazione assistenziale.
Formulava quindi le conclusioni sopra riportate chiedendone l'accoglimento con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio l chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. CP_1
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente impugna infatti il provvedimento di riliquidazione della prestazione di assegno sociale, elaborato in data 28.02.2024, nella parte in cui l' nel riliquidare l'assegno sociale in CP_1
virtù della domanda di ricostituzione ex art. 35 comma 10 bis d.l. 207/2008 n. 9114000031253 e pur riconoscendo un conguaglio pari ad € 2.227,23, calcolato dall'01.01.2018 e fino al 31.03.2024, ne ometteva la concreta liquidazione a favore della ricorrente per compensazione con l'indebito n.17774267.
Nella memoria di costituzione l' ha chiarito che l'indebito nasce dalla mancata comunicazione CP_1 dei redditi relativa all'anno 2018, con conseguente revoca definitiva della prestazione per tale annualità.
Ciò evidenziato va premesso che la materia del contendere investe in primo luogo la correttezza e l'esistenza dell'indebito contestato, posto che solo nel caso in cui tale credito risulti certo liquido ed esigibile può essere opposto in compensazione all'importo dovuto, per calcolo effettuato dallo stesso istituto, all'atto della ricostruzione.
Nel caso di specie l' ha dedotto di aver correttamente inviato nel 2019 la richiesta di integrazione CP_1 dei dati reddituali relativi al 2018 e di aver poi comunicato l'indebito opposto in compensazione.
Nel caso di specie tuttavia dall'esame della documentazione allegata e a fronte della eccezione della parte di non aver ricevuto nessuna delle due comunicazioni, l' non ha prodotto prova alcuna CP_1
della spedizione e ricezione della raccomandata di richiesta della comunicazione RED anno 2018
(non essendo chiaro a cosa si riferisca l'ente quando allega che la comunicazione è “in stato ricevuto”) mentre la successiva comunicazione dell'indebito del 21.6.2023 risulta spedita ad un indirizzo del tutto diverso da quello di residenza ( via Roma 1 Giugliano in Campania, a fronte di quello effettivo di Prima Traversa via Roma n. 3, cui del resto risultano spedite tutte le altre comunicazioni).
Ne consegue che l'indebito contestato non può dirsi formato e che la successiva comunicazione dei redditi effettuata in seguito alla domanda di ricostruzione non può ritenersi tardiva.
Il ricorso va quindi accolto, e previa declaratoria di illegittimità dell'indebito n. 17774267 e della
CP_ conseguente compensazione operata con il documento TE08 del 28.02.2024, l' va condannato al versamento degli importi liquidati nel modello TE08 del 28.02.2024 illegittimamente compensati, per un importo pari ad € 2.227,23, oltre accessori come per legge
Le spese seguono la soccombenza
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: in accoglimento del ricorso dichiara la illegittimità del provvedimento di indebito n. 17774267; dichiara la illegittimità del provvedimento TE08 del 28.2.2024 nella parte in cui dispone la compensazione delle somme portato in detto provvedimento di indebito con le somme riconosciute a conguaglio;
condanna l' al versamento delle somme illegittimamente CP_1
compensate, parti ad euro 2227,23 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo. Condanna
l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1120,00 oltre IVA CPA CP_1
e rimborso come per legge con distrazione
Aversa 12.2.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo