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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3476 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luca Minniti Presidente
dott.ssa Cristina Reggiani Giudice rel.
dott.ssa Caterina Arcani Giudice
all'esito della camera di consiglio del nel procedimento iscritto al n.r.g. 12216/2024, promosso da:
, nato in [...] il giorno 26.6.1959, Parte_1
CUI 01E8G72 con il patrocinio dell'Avv. MARTINA RAMACIOTTI e dell'Avv. NAUSICAA TURCO
RICORRENTE contro Controparte_1
[...]
RESISTENTE
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1.Con ricorso proposto in data 31 agosto 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per lungo-soggiornanti (già carta di soggiorno a tempo indeterminato) emesso dal Questore della Provincia di in data 29.7.2024 e notificatogli CP_1 in data 1.8.2024 a seguito della a del medesimo di un suo aggiornamento;
nonché di riconoscere, in via principale, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ex art. 19, co. 2 lett. c) d. lgs. 286/1998 in forza della convivenza con la sorella sig.ra , nata in Parte_2
Marocco il 12.10.1965, naturalizzata cittadina italiana, inata, di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co. 1 e 1.1 d. lgs. 286/1998, o, in via ulteriormente subordinata, il diritto al mantenimento del permesso di soggiorno UE per lungo-soggiornanti ex art. 9 d. lgs. 286/1998. 2. A fondamento della propria domanda, parte ricorrente deduce di aver formulato istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per lungo- soggiornanti (già carta di soggiorno a tempo indeterminato), rilasciatagli dalla Questura di Catanzaro in data 30.1.2004 dopo un precedente permesso di soggiorno per motivi di lavoro ottenuto in data 5.10.1999; di avere sul territorio nazionale anche la presenza di sette figli, quattro nati dal primo matrimonio, e tre dal secondo, tutti anch'essi cittadini italiani, di trovarsi in regime di semilibertà con fine pena al 3.12.2028 a seguito di un provvedimento di cumulo operato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna in data 15.1.2021 delle pene inflitte allo stesso con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna in data 11.6.2015, divenuta irrevocabile il 20.9.2016, ad anni 18 di reclusione (con esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 577 comma 1 n.4 in relazione all'art. 61 n. 1 cpc), in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna il 30.10.2013 dal GIP presso il Tribunale di Bologna che lo aveva condannato alla pena di anni 30 di reclusione, per il reato di omicidio di cui agli artt. 575 cp commesso il 23.2.2013 in danno della (seconda) moglie , e a mesi 6 di reclusione irrogati dal Tribunale Parte_3 di Bologna con la 11.2016, irrevocabile il 30.3.2017, per i reati di cui agli artt. 81, 582 cp, 585, 577 n. 2 cp commessi in epoca precedente, e precisamente il 16.12.2012 a in RI (BO) sempre in danno della seconda moglie;
di aver iniziato a fruire dal mese di novembre del 2021 di permessi- premio presso l'abitazione della sorella sita in via Salvo D'Acquisto n. 23 a San Lazzaro di Savena (Bo), dal 23.2. 2023 di essere stato ammesso, ai sensi dell'art. 21 O.P., al lavoro esterno come operaio metalmeccanico con contratto a tempo indeterminato presso la società con sede in Ozzano CP_2 dell'Emilia (BO) e dal 12 luglio 2024 di ess o, con ordinanza del 9.7.24 del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, alla misura alternativa della semilibertà fino alla espiazione della residua pena detentiva e cioè fino al 3.12.2028, data in cui dovrà essere scarcerato se non detenuto altra causa. Il ricorrente, infine, ha rappresentato come il diniego, fondato sulla sua pericolosità, leda il suo diritto all'unità familiare. 3.Nel provvedimento di rigetto della Questura si legge che il ricorrente era riuscito a regolarizzare la propria presenza sul territorio nazionale solo in data 1999 presso la Questura di Catanzaro, a seguito del suo ingresso in Italia avvenuto in data 5.12.1989; che lo stesso si era reso responsabile di reati gravissimi uccidendo la sua seconda moglie nel febbraio del 2013, dopo averla in più occasioni aggredita nei mesi precedenti;
reati indicativi di una persona che rappresenta una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ai sensi dell'art. 4 co. 3 TUI e dell'art. 9 punto 4) modif. da d. lg.vo 3/2007 e, pertanto, espressione di una pericolosità incompatibile con il riconoscimento di un qualsiasi permesso di soggiorno.
4.Instaurato il contraddittorio, parte resistente si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del GA, e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
5. Il Giudice ha fissato l'udienza dell'11 marzo 2025 delegando, per la prosecuzione dell'istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del Processo. Quindi, la causa è stata istruita dinanzi al GOP a ciò delegato mediante l'audizione del ricorrente che all'udienza tenutasi il giorno 11/03/2025 ha dichiarato in lingua italiana: “ADR: io ricordo di aver presentato l'aggiornamento della carta di soggiorno nel 2023, lo ricordo perché avevo chiesto al Magistrato di Sorveglianza un permesso apposito per recarmi presso la Questura di . CP_1 Posso consegnare il provvedimento di autorizzazione all'avvocato qui presente, il documento lo conservo a casa, ora non lo ho qui con me. ADR: dal 13 febbraio 2025 sono in regime di affidamento in prova al servizio sociale, il fine- pena è fissato al dicembre 2028. L'avv. Ramacciotti dichiara di aver ricevuto in questo momento dall'avv. Turco notizia di una precedente comunicazione da parte della Questura di ex art. 10 bis L. proc. Ammin. datata 25.10.2023 che CP_1 esibisce tra een-shot dal proprio telefonino nella quale l'Organo amministrativo rilevava la mancanza di residenza del ricorrente nella città di
, la mancata dimostrazione della disponibilità di un alloggio e di un CP_1 rto in corso di validità o di altro titolo ad esso equipollente. Si riserva di depositare sul PCT copia di tale comunicazione e della successiva risposta/memoria dell'avv. Turco. ADR: io nella domanda spedita a mezzo kit postale alla Questura di , quando ero già in regime di lavoro all'esterno CP_1
a luglio del 2023, avev l'indirizzo della mia residenza in quello di via Del Gomito n. 2 che altro non è che il luogo in cui si trova il carcere di CP_1 dove io appunto rientravo alle 19:00/19:30 e dal quale uscivo prima del mattino e poi alle 7:00. Ricordo anche che successivamente sono stato autorizzato dal Magistrato di Sorveglianza anche a rientrare alle 8 di sera. Io credevo che la Questura sapesse che il carcere è in via del Gomito n.2, dopo questa prima comunicazione ho quindi informato la Questura tramite l'avv. Turco che ero residente in carcere;
ho ottenuto anche il rinnovo del passaporto. Ricordo che in Questura avevo chiesto di appormi il timbro sul foglio di autorizzazione rilasciata dal Magistrato di Sorveglianza che dimostrava che mi ero recato presso gli uffici per i documenti per l'aggiornamento del permesso, il timbro serviva al magistrato di sorveglianza per verificare che io avessi fatto quello per il quale avevo richiesto l'autorizzazioneL'avv. Ramacciotti ribadisce che provvederà a depositare anche i documenti (memoria di risposta inviata alla Questura di , certificato di residenza in carcere e copia del passaporto CP_1 rinnovato d ato del Marocco di Borgo Panigale a favore del ricorrente a settembre del 2023). ADR: io lavoro come operaio-montatore meccanico presso la ditta di Ozzano, sono stato assunto prima con contratto a termine CP_2
e dall'1 o ottenuto il contratto a tempo indeterminato;
lavoro otto ore al giorno, dal lunedì al venerdì, guadagno 1800,00-1900,00 euro al mese. Grazie a questo lavoro sono stato autorizzato a febbraio 2023 ad uscire all'esterno dal carcere, nel quale avevo comunque lavorato come montatore per un'altra ditta, la FID, impresa sociale, presente proprio nell'istituto penitenziario. Avevo iniziato a lavorare con questa ditta da ottobre del 2017. Preciso che io sono arrivato in Italia nel 1988, vivevano qui già mio fratello e mio padre;
mia madre viveva in Marocco perché i miei genitori erano separati. Poi dopo di me è arrivata anche mia sorella con la quale ora convivo. Mio padre poi è tornato a vivere in Marocco dove nel 2010 è morto a causa del diabete. Mia madre, successivamente, ha fatto anche lei ingresso in Italia nel 1998; io ho chiesto il ricongiungimento per lei e per la mia prima moglie e i primi due nostri figli. Mia madre è anche lei deceduta nel 2020 per problemi legati al fegato, dopo sedici anni di dialisi. E' sepolta qui in Italia. Qui in Italia è nata la mia quarta figlia sempre dalla mia prima moglie;
la quarta figlia, invece, è nata in [...] eravamo rientrati per vacanza e dove mia moglie era dovuta rimanere a causa di alcune complicanze legate, appunto, alla gravidanza. La terza figlia, sempre del mio primo matrimonio, è nata a [...] mi ero trasferito perché qui a
avevo avuto un incidente su lavoro e avevo subito un grave infortunio CP_1 mba;
non riuscivo più a lavorare come operaio e così mi sono trasferito a Catanzaro dove ho lavorato come ambulante e rivenditore di abbigliamento all'ingrosso. Nei miei primi quattro anni di ingresso in Italia avevo ottenuto un permesso per lavoro dalla Questura di Palermo, poi un altro permesso dalla Questura di Catanzaro nel 1994; nel 2004 ho ottenuto poi la Carta di soggiorno di cui poi ho chiesto l'aggiornamento. ADR: nel 2013 sono entrato in carcere, mi sono costituito, dopo quello che avevo fatto alla mia seconda moglie;
la prima condanna è stata a 30 anni di reclusione;
poi la Corte di Assise di Appello di Bologna l'ha diminuita a 18 anni e alla fine, dopo lo sconto di pena per liberazione anticipata, ho iniziato ad uscire dal carcere nel 2021 con alcuni permessi-premio e, poi, come ho detto prima, con il lavoro all'esterno. ADR: io con quei permessi premio andavo a stare da mia sorella che vive a San Lazzaro con suo marito e i loro due figli. Lei ha un cognome diverso dal mio perché è figlia sempre di mia madre ma è nata dalla relazione di mia madre appunto con un altro uomo;
lei è diventata cittadina italiana così come mio fratello che vive sempre a San Lazzaro con la sua famiglia. La casa dove vive mia sorella appartiene all e lei ha CP_3 chiesto ed ottenuto l'ospitalità per me. I miei primi quattro figli son mai tutti maggiorenni e sono diventati anche loro cittadini italiani, tre di loro sono iscritti all'Università e l'ultimo frequenta ancora le scuole superiori. Sono in contatto con loro che vivono con la mia ex-moglie. L'avv. Ramacciotti dichiara che provvederà a depositare copia della sentenza della Corte di Assise di Appello di Bologna. ADR: sono stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale dei miei tre figli che ho avuto con la mia seconda moglie ma io invio denaro a loro, e precisamente 300,00 euro ogni mese (100,00 euro per figlio) sul conto corrente del marito della sorella della mia seconda moglie alla quale sono stati affidati i bambini. Non riesco a dire se questi soldi servano per la provvisionale per la quale sono stato condannato a pagare un acconto del risarcimento. So che uno dei bambini soffre di autismo: lo so perché mia sorella si sente telefonicamente con la sorella della mia seconda moglie. L'avv. Ramacciotti dichiara che provvederà a depositare anche l'ulteriore documentazione (ricevute di pagamento) afferente a tale ultima circostanza avendo già con il doc. 34) dell'ultima nota di deposito allegato le rimesse monetarie effettuate dal ricorrente dal mese di settembre 2024 a quello di febbraio 2025. ADR: oltre a lavorare e a stare con mia sorella, non faccio altro. Oggi pomeriggio ho, però, un appuntamento con un assistente sociale trovatomi dai referenti UEPE perché mi deve indirizzare ad un centro antiviolenza. ADR: continuo ad assumere il farmaco UROREC, prendo una compressa ogni sera;
so che devo prendere questo farmaco per sempre e che serve ad evitare o a provare a ridurre l'ipertrofia della mia prostata. Da circa un anno e mezzo non mi reco più a visite mediche;
comunque, sono seguito dai medici dell'Ospedale Maggiore. ADR dell'avv. Ramacciotti: ho un'altra sorella che vive in Marocco, a Kenitra. Sono in contatto con lei;
lei è proprio mia sorella di sangue, siamo figli degli stessi genitori. ADR dell'avv. Ramacciotti: non ho avuto, non ho altri procedimenti penali. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127- ter c.p.c. 6.Solo parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso.
***
7.In via pregiudiziale preme rilevare - e ciò ai fini della ammissibilità stessa del ricorso - come con l'ordinanza emessa in sede cautelare in data 7.9.2024 dal primo giudice assegnatario del fascicolo fosse stata rilevata d'ufficio -e, poi, reiterata anche da parte resistente nella memoria di costituzione- questione di giurisdizione atteso che “per quanto è dato evincere dagli atti di causa, il ricorrente non ha mai fatto richiesta alla Questura di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, né di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ciò che rende tale ricorso non ammissibile…….. la giurisdizione relativa ai permessi di soggiorno UE per lungo-soggiornanti appartiene al Giudice Amministrativo ex art.6, comma 10, TUI, come evidenziato anche nel provvedimento impugnato;
nulla in ricorso fa ritenere che la domanda sia di competenza del Tribunale adito, né è dato sapere se il provvedimento della Questura sia stato impugnato anche innanzi al Giudice Amministrativo e con quale esito…” (v. ordinanza del 7.9.2024 fascicolo sub-procedimentale). Sul punto, parte ricorrente, a ciò invitata, ha, da un lato, rinunciato alla domanda avanzata in via estremamente gradata nella presente sede giudiziale (permesso di soggiorno UE per lungo-soggiornanti), ritenendo in forza della rinuncia espressa alla stessa il superamento della questione, ed ha insistito, dall'altro, nella sola richiesta di rilascio di un permesso per motivi familiari o per protezione c.d. speciale (v. verbale udienza dell'11.3.25). Orbene, dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente e già, invero, allegata al ricorso, si evince che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, riconosciuto in precedenza al ricorrente, gli è stato rilasciato effettivamente per motivi di lavoro subordinato e non per «motivi familiari», ma emerge altresì, per quel che qui rileva, che già nella fase amministrativa a seguito della comunicazione ex art. 10 bis L. 291/90, parte ricorrente aveva avanzato, in forza della convivenza con la sorella naturalizzata cittadina italiana, richiesta di rilascio anche di altre tipologie di permessi di soggiorno (v. docc. n. 15 e 16 ricorso: p. 6 “…si insiste per il rilascio all'interessato del permesso di soggiorno richiesto o altro titolo di soggiorno……”). Le altre tipologie di permessi sono state all'evidenza vagliate dall'Amministrazione resistente, che ha escluso non solo le condizioni di legge per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto (giova ribadire, aggiornamento permesso di soggiorno UE per lungo-soggiornanti), ma anche la sussistenza, in generale, dei presupposti per altri titoli previsti dalla disciplina di riferimento astrattamente in grado di garantire la permanenza regolare dello straniero sul territorio italiano per altro titolo (v. p. 10 provvedimento impugnato: “.... risulta inammissibile per il medesimo il mantenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, e qualsiasi altro titolo contemplato dal previgente TUI...”; e, ancora, p. 11 citato provvedimento: “.....tenuto conto altresì della sussistenza di ulteriori legami famigliari sul Territorio dello Stato, nello specifico la presenza della sorella, del fratello e dei quattro figli maggiorenni avuti dal primo matrimonio, tutti divenuti cittadini italiani si ritiene, come già ampiamente esposto e motivato, che nel caso di specie siano assolutamente recessivi rispetto alla tutela della sicurezza dello Stato e dell'ordine pubblico, quale valore assoluto ed incondizionato..”). In conclusione, può ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G.O. e deve affermarsi l'ammissibilità del ricorso. In rito, si deve dare atto della competenza collegiale a conoscere del presente giudizio, posto che il ricorrente ha invocato - anche se in via subordinata - quale ragione di pretesa illegittimità del provvedimento amministrativo, anche la violazione del divieto di refoulement di cui all'art. 19, comma 1.1. seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386, con conseguente diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale.
8. Così definito l'oggetto della domanda, il ricorso, nel merito, non può trovare accoglimento.
8.1 Va ricordato che l'art. 19, co. 2, lett. c) d.lgs. 286/1998 prevede che “non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti […] c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”. Il permesso di soggiorno previsto dal combinato disposto degli artt. 19 cit. e 28 d.p.r. 394/99 viene rilasciato ai soggetti che, in virtù della loro convivenza con parenti entro il secondo grado cittadini italiani, risultano inespellibili, se non pericolosi. La norma contenuta nell'art. 19 cit., collocata tra le disposizioni di carattere umanitario sotto l'omnicomprensiva intitolazione «Divieti di espulsione e di respingimento», prevede al co. 2 lett. c), salvi i casi di cui all'art. 13, co. 1, il divieto di espulsione – si ribadisce – in virtù di una condizione familiare ovvero l'essere coniuge o parente entro il secondo grado di cittadino italiano, purché convivente. A chi si trovi in queste condizioni sarà rilasciato il permesso di soggiorno previsto dall'art. 28 d.p.r. 394/1999, se irregolare sul territorio nazionale.
Nel caso di specie, si ripete, l'autorità amministrativa ha negato qualsiasi permesso di soggiorno per la ritenuta pericolosità del ricorrente.
8.2 Il Collegio ritiene allo stato di condividere tale decisione.
8.2.1 La giurisprudenza prevalente, ai fini del diniego di rilascio del permesso di soggiorno richiesto, non reputa necessario un precedente provvedimento di espulsione del Ministro, ritenendo che il Questore (e, successivamente, il giudice adito) possa valutare la sussistenza delle condizioni ostative (ossia i motivi di pericolosità), a prescindere dall'adozione di un provvedimento del Ministro (tra le più recenti si veda Cass. Ord. 26216/2020 e Cass., sez. I, ord. 8 ottobre 2018, n. 24739; ma negli stessi termini vanno, poi, richiamate Cass. 20719/2011 e Cass. 19337/16). Non appare infatti condivisibile l'orientamento espresso da Cass. n. 30828/18, Cass. 29665/2020 e Cass. 17640/2021 secondo cui la formulazione della norma (che prevede una fattispecie di inespellibilità “salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1”), deve “essere intesa, in ossequio al dato letterale, nel senso che l'inespellibilità incontri un limite nel solo provvedimento ministeriale di alta amministrazione da parte del Ministro (…)”; invero quest'ultima pronuncia opera un richiamo a situazione ben più ampia (provvedimento di espulsione del Ministro dell'Interno per i motivi indicati) di quella operata dal legislatore che si è invece limitato a richiamare i casi (ordine pubblico e sicurezza dello Stato) e non l'espulsione disposta dal Ministro (diversamente il legislatore avrebbe affermato “salvo che nel caso previsto dall'art. 13, comma 1” dove caso stava ad intendere proprio l'espulsione e non i casi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato). Diversamente, se il legislatore avesse inteso imporre il provvedimento ministeriale, avrebbe formulato la norma facendo salvo il “caso previsto dall'art. 13, comma 1” – dove caso stava ad intendere proprio l'espulsione – e non i casi previsti dall'art. 13 co. 1, ossia la presenza di motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.
Con riguardo poi all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno richiesto, il Tribunale ha sempre aderito all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la pericolosità del soggetto richiedente deve essere valutata ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 19 comma 2 lett. c) e 13 comma 1 d.lgs 286/98. La SC (Cass., sez. I, 7.6.2017, n. 14159), infatti, ha avuto modo di chiarire, con riguardo ad analoga fattispecie (cittadino straniero convivente con moglie cittadina italiana), che l'art. 19, co. 2, lett. c) TUI contiene un parametro, ai fini della valutazione della pericolosità sociale, nettamente «più favorevole sia di quello relativo al visto per il ricongiungimento familiare (ex art. 4, commi 3 e 5 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998) sia di quello desumibile dall'art. 20 del d.lgs.n. 30 del 2007 […]. In queste ultime due ipotesi la valutazione relativa alla pericolosità sociale non ha come parametro soltanto l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ma anche la commissione di reati gravi ma comuni che vengano ritenuti indicatori di pericolo per la pubblica sicurezza, salvo sempre l'accertamento da svolgersi in concreto e caso per caso». Pertanto, la pericolosità ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari può desumersi esclusivamente dal parametro di cui all'art. 13, co. 1, TU Immigrazione. Secondo tale orientamento interpretativo la pericolosità richiamata dall'art 19 TU Immigrazione non sarebbe sovrapponibile alla pericolosità descritta all'art. 20 d.lgs. 30/07. La SC ( Cass., ord., sez. VI, 07.10.2011, n. 20719) ha poi indicato quali motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico quelli «afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata…». Non pare discostarsi da tale filone interpretativo neppure Cass. sez. I, ord. 8.10.2018, n. 24739 che afferma l'inderogabilità del divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito all'art. 19, co. 2, lett. c), TUI, anche in sede di rinnovo, salva la sussistenza delle condizioni ostative contenute nell'art. 13, co. 1, del d.lgs. cit., «non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le ragioni di sicurezza poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 del d.lgs. 30/2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13 (Cass., ord. n.701/18)».
8.2.2 Tali principi debbono, però, essere calati nel presente caso concreto: non può, infatti, prescindersi dalla natura delle condotte criminose poste in essere dal ricorrente e dalla circostanza che lo stesso attualmente stia scontando la pena (cumulo) a lui irrogata.
Si è già detto che egli ha riportato una prima condanna, con sentenza emessa il 30.10.2013 dal Gip presso il Tribunale di Bologna alla pena di 30 anni di reclusione per il reato di omicidio aggravato di cui agli artt. 575, 577 co. 2 c.p. commesso in data 23.2.2013 a RI (BO) in danno della (seconda) moglie, ; sentenza, poi, parzialmente riformata in secondo grado con la Parte_3
1.6.2015 - irrevocabile in data 20.9.2016 a seguito della inammissibilità del ricorso dichiarata dalla Corte di Cassazione in data 20.9.2016
- emessa dalla Corte di Assise di Appello di Bologna con pena rideterminata, previa esclusione dell'aggravante di cu all'art. 577 comma 1 n. 4 cpc in relazione all'art. 61 n. 2 cp, in anni 18 di reclusione. E' stato altresì condannato, con sentenza emessa il 14.11.2016 dal Tribunale di Bologna, irrevocabile il 30.3.2017, alla pena di mesi 6 di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, 582, 585, 577 co. 2 c.p. commessi il 16.12.2012 in RI (BO) sempre nei confronti della sua (seconda) moglie. In data 15 gennaio 2021 è intervenuto da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna il provvedimento di cumulo delle pene inflitte con le su citate sentenze, con conseguente rideterminazione della pena definitiva in anni 18 e mesi 6 di reclusione. Deve darsi atto che dal novembre 2021 il ricorrente ha iniziato a fruire di permessi-premio presso l'abitazione della sorella sig.ra , nata il Parte_2
12.10.1965 in Marocco, naturalizzata cittadina italiana;
dal 23.2.2023 è stato ammesso, a seguito dell'approvazione del programma di trattamento ex art. 21 OP, al lavoro esterno come operaio metalmeccanico con contratto a tempo indeterminato presso l'azienda con sede in Ozzano dell'Emilia CP_2
(BO), riuscendo a percepire di in data 9.7.2024 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha concesso al ricorrente la misura alternativa della semilibertà per l'espiazione della pena detentiva definitiva, a seguito anche della riduzione della tessa per il rinascimento di 7 semestri di liberazione anticipata, fino al 3.12.2028.
Nelle more del presente procedimento, il ricorrente ha ottenuto la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova in data 11.2.2025 (cfr. doc. 27 nota dei deposito del 28.2.25); vive con la sorella (cittadina Parte_2 italiana) e la di lei famiglia nell'abitazione sita in Sa . 23, San Lazzaro di Savena (si veda la dichiarazione di ospitalità aggiornata al 16.9.25, doc. 38 nota di deposito del 19.9.2025), come era già avvenuto per i permessi- premio a far data dal 19.11.2021 per il periodo relativo al regime di semilibertà dall'11.07.2024. In quanto ritenuto idoneo, è stato iscritto, dal 9.4.2025, al percorso per il trattamento degli autori di reati violenti: si legge nella relazione del 16.9.2025 a firma del coordinatore del progetto Daimon, dott. presso la Per_1
Fondazione Ceis Bologna: “... Partecipa al percorso tr "Daimon" rivolto ad autori di reati violenti dal 09/04/2025, con una fase di valutazione avviata il 28/03/2025. Attualmente la partecipazione risulta costante e puntuale sia agli incontri di gruppo sia ai colloqui individuali. Durante questi momenti, la persona in oggetto ha mostrato una buona consapevolezza rispetto alla gravità del reato commesso, accompagnata da un'assunzione di responsabilità. Si osserva inoltre una maggiore disponibilità alla narrazione di sé e un progressivo aumento della fiducia sia nei confronti del gruppo che dei terapeuti di riferimento..”. E' previsto che il trattamento avrà la durata di almeno un anno, si svolgerà con incontri settimanali, sia individuali che di gruppo, a decorrere dal 09/04/2025 per un totale di 2/3 ore settimanali (v. docc. 44 e 45 nota di deposito del 19.9.2025). Le relazioni del UEPE (relazione di sintesi) danno conto del percorso positivo seguito sino ad ora dal ricorrente, in una fase dell'esecuzione della pena che ha principalmente come obbiettivo quello del recupero sociale del reo, attraverso l'esperienza lavorativa al di fuori del carcere e la detenzione domiciliare in un contesto famigliare, presso la residenza della sorella e della famiglia di lei.
Tuttavia le valutazioni compiute dall'autorità giudiziaria in sede di esecuzione della pena, per l'accesso a misure premiali, non possono essere tenute in considerazione nel presente contenzioso, in cui la imprescindibile valutazione sulla pericolosità dell'istante, ai fini del riconoscimento del diritto al titolo di soggiorno invocato, presuppone che il giudizio sia espresso con riferimento alla condotta di vita di una persona libera e capace di autodeterminarsi, quale non è il ricorrente, che sta compiendo ancora il suo percorso di espiazione e di rieducazione, con il graduale inserimento nella società civile, dopo le condotte abominevoli da lui poste in essere.
9. In conclusione, l'assoluta gravità dei reati commessi, che si pongono in totale contrasto con le regole della civile convivenza, impedisce in questo momento - in cui l'esecuzione della pena è ancora in atto e, dunque, gli scopi, che essa persegue, non sono stati ancora conseguiti - la valutazione di non pericolosità necessaria al riconoscimento dei diritti vantati in questa sede, sia ai sensi Contr dell'art.19.2 lett.c), sia ai sensi dell'art. 19.1 e 1.1.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
10.Le spese processuali seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in base ai minimi tariffari parametrati al valore della causa (valore indeterminabile-bassa complessità).
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., ogni altra istanza o eccezione disattesa, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3800,00 per compensi oltre al rimborso forfetario spese generali al 15% e a gli oneri accessori Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Bologna, il 28/11/2025.
Il Giudice est. Cristina Reggiani Il Presidente Luca Minniti
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luca Minniti Presidente
dott.ssa Cristina Reggiani Giudice rel.
dott.ssa Caterina Arcani Giudice
all'esito della camera di consiglio del nel procedimento iscritto al n.r.g. 12216/2024, promosso da:
, nato in [...] il giorno 26.6.1959, Parte_1
CUI 01E8G72 con il patrocinio dell'Avv. MARTINA RAMACIOTTI e dell'Avv. NAUSICAA TURCO
RICORRENTE contro Controparte_1
[...]
RESISTENTE
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1.Con ricorso proposto in data 31 agosto 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per lungo-soggiornanti (già carta di soggiorno a tempo indeterminato) emesso dal Questore della Provincia di in data 29.7.2024 e notificatogli CP_1 in data 1.8.2024 a seguito della a del medesimo di un suo aggiornamento;
nonché di riconoscere, in via principale, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ex art. 19, co. 2 lett. c) d. lgs. 286/1998 in forza della convivenza con la sorella sig.ra , nata in Parte_2
Marocco il 12.10.1965, naturalizzata cittadina italiana, inata, di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co. 1 e 1.1 d. lgs. 286/1998, o, in via ulteriormente subordinata, il diritto al mantenimento del permesso di soggiorno UE per lungo-soggiornanti ex art. 9 d. lgs. 286/1998. 2. A fondamento della propria domanda, parte ricorrente deduce di aver formulato istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per lungo- soggiornanti (già carta di soggiorno a tempo indeterminato), rilasciatagli dalla Questura di Catanzaro in data 30.1.2004 dopo un precedente permesso di soggiorno per motivi di lavoro ottenuto in data 5.10.1999; di avere sul territorio nazionale anche la presenza di sette figli, quattro nati dal primo matrimonio, e tre dal secondo, tutti anch'essi cittadini italiani, di trovarsi in regime di semilibertà con fine pena al 3.12.2028 a seguito di un provvedimento di cumulo operato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna in data 15.1.2021 delle pene inflitte allo stesso con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna in data 11.6.2015, divenuta irrevocabile il 20.9.2016, ad anni 18 di reclusione (con esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 577 comma 1 n.4 in relazione all'art. 61 n. 1 cpc), in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna il 30.10.2013 dal GIP presso il Tribunale di Bologna che lo aveva condannato alla pena di anni 30 di reclusione, per il reato di omicidio di cui agli artt. 575 cp commesso il 23.2.2013 in danno della (seconda) moglie , e a mesi 6 di reclusione irrogati dal Tribunale Parte_3 di Bologna con la 11.2016, irrevocabile il 30.3.2017, per i reati di cui agli artt. 81, 582 cp, 585, 577 n. 2 cp commessi in epoca precedente, e precisamente il 16.12.2012 a in RI (BO) sempre in danno della seconda moglie;
di aver iniziato a fruire dal mese di novembre del 2021 di permessi- premio presso l'abitazione della sorella sita in via Salvo D'Acquisto n. 23 a San Lazzaro di Savena (Bo), dal 23.2. 2023 di essere stato ammesso, ai sensi dell'art. 21 O.P., al lavoro esterno come operaio metalmeccanico con contratto a tempo indeterminato presso la società con sede in Ozzano CP_2 dell'Emilia (BO) e dal 12 luglio 2024 di ess o, con ordinanza del 9.7.24 del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, alla misura alternativa della semilibertà fino alla espiazione della residua pena detentiva e cioè fino al 3.12.2028, data in cui dovrà essere scarcerato se non detenuto altra causa. Il ricorrente, infine, ha rappresentato come il diniego, fondato sulla sua pericolosità, leda il suo diritto all'unità familiare. 3.Nel provvedimento di rigetto della Questura si legge che il ricorrente era riuscito a regolarizzare la propria presenza sul territorio nazionale solo in data 1999 presso la Questura di Catanzaro, a seguito del suo ingresso in Italia avvenuto in data 5.12.1989; che lo stesso si era reso responsabile di reati gravissimi uccidendo la sua seconda moglie nel febbraio del 2013, dopo averla in più occasioni aggredita nei mesi precedenti;
reati indicativi di una persona che rappresenta una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ai sensi dell'art. 4 co. 3 TUI e dell'art. 9 punto 4) modif. da d. lg.vo 3/2007 e, pertanto, espressione di una pericolosità incompatibile con il riconoscimento di un qualsiasi permesso di soggiorno.
4.Instaurato il contraddittorio, parte resistente si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del GA, e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
5. Il Giudice ha fissato l'udienza dell'11 marzo 2025 delegando, per la prosecuzione dell'istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del Processo. Quindi, la causa è stata istruita dinanzi al GOP a ciò delegato mediante l'audizione del ricorrente che all'udienza tenutasi il giorno 11/03/2025 ha dichiarato in lingua italiana: “ADR: io ricordo di aver presentato l'aggiornamento della carta di soggiorno nel 2023, lo ricordo perché avevo chiesto al Magistrato di Sorveglianza un permesso apposito per recarmi presso la Questura di . CP_1 Posso consegnare il provvedimento di autorizzazione all'avvocato qui presente, il documento lo conservo a casa, ora non lo ho qui con me. ADR: dal 13 febbraio 2025 sono in regime di affidamento in prova al servizio sociale, il fine- pena è fissato al dicembre 2028. L'avv. Ramacciotti dichiara di aver ricevuto in questo momento dall'avv. Turco notizia di una precedente comunicazione da parte della Questura di ex art. 10 bis L. proc. Ammin. datata 25.10.2023 che CP_1 esibisce tra een-shot dal proprio telefonino nella quale l'Organo amministrativo rilevava la mancanza di residenza del ricorrente nella città di
, la mancata dimostrazione della disponibilità di un alloggio e di un CP_1 rto in corso di validità o di altro titolo ad esso equipollente. Si riserva di depositare sul PCT copia di tale comunicazione e della successiva risposta/memoria dell'avv. Turco. ADR: io nella domanda spedita a mezzo kit postale alla Questura di , quando ero già in regime di lavoro all'esterno CP_1
a luglio del 2023, avev l'indirizzo della mia residenza in quello di via Del Gomito n. 2 che altro non è che il luogo in cui si trova il carcere di CP_1 dove io appunto rientravo alle 19:00/19:30 e dal quale uscivo prima del mattino e poi alle 7:00. Ricordo anche che successivamente sono stato autorizzato dal Magistrato di Sorveglianza anche a rientrare alle 8 di sera. Io credevo che la Questura sapesse che il carcere è in via del Gomito n.2, dopo questa prima comunicazione ho quindi informato la Questura tramite l'avv. Turco che ero residente in carcere;
ho ottenuto anche il rinnovo del passaporto. Ricordo che in Questura avevo chiesto di appormi il timbro sul foglio di autorizzazione rilasciata dal Magistrato di Sorveglianza che dimostrava che mi ero recato presso gli uffici per i documenti per l'aggiornamento del permesso, il timbro serviva al magistrato di sorveglianza per verificare che io avessi fatto quello per il quale avevo richiesto l'autorizzazioneL'avv. Ramacciotti ribadisce che provvederà a depositare anche i documenti (memoria di risposta inviata alla Questura di , certificato di residenza in carcere e copia del passaporto CP_1 rinnovato d ato del Marocco di Borgo Panigale a favore del ricorrente a settembre del 2023). ADR: io lavoro come operaio-montatore meccanico presso la ditta di Ozzano, sono stato assunto prima con contratto a termine CP_2
e dall'1 o ottenuto il contratto a tempo indeterminato;
lavoro otto ore al giorno, dal lunedì al venerdì, guadagno 1800,00-1900,00 euro al mese. Grazie a questo lavoro sono stato autorizzato a febbraio 2023 ad uscire all'esterno dal carcere, nel quale avevo comunque lavorato come montatore per un'altra ditta, la FID, impresa sociale, presente proprio nell'istituto penitenziario. Avevo iniziato a lavorare con questa ditta da ottobre del 2017. Preciso che io sono arrivato in Italia nel 1988, vivevano qui già mio fratello e mio padre;
mia madre viveva in Marocco perché i miei genitori erano separati. Poi dopo di me è arrivata anche mia sorella con la quale ora convivo. Mio padre poi è tornato a vivere in Marocco dove nel 2010 è morto a causa del diabete. Mia madre, successivamente, ha fatto anche lei ingresso in Italia nel 1998; io ho chiesto il ricongiungimento per lei e per la mia prima moglie e i primi due nostri figli. Mia madre è anche lei deceduta nel 2020 per problemi legati al fegato, dopo sedici anni di dialisi. E' sepolta qui in Italia. Qui in Italia è nata la mia quarta figlia sempre dalla mia prima moglie;
la quarta figlia, invece, è nata in [...] eravamo rientrati per vacanza e dove mia moglie era dovuta rimanere a causa di alcune complicanze legate, appunto, alla gravidanza. La terza figlia, sempre del mio primo matrimonio, è nata a [...] mi ero trasferito perché qui a
avevo avuto un incidente su lavoro e avevo subito un grave infortunio CP_1 mba;
non riuscivo più a lavorare come operaio e così mi sono trasferito a Catanzaro dove ho lavorato come ambulante e rivenditore di abbigliamento all'ingrosso. Nei miei primi quattro anni di ingresso in Italia avevo ottenuto un permesso per lavoro dalla Questura di Palermo, poi un altro permesso dalla Questura di Catanzaro nel 1994; nel 2004 ho ottenuto poi la Carta di soggiorno di cui poi ho chiesto l'aggiornamento. ADR: nel 2013 sono entrato in carcere, mi sono costituito, dopo quello che avevo fatto alla mia seconda moglie;
la prima condanna è stata a 30 anni di reclusione;
poi la Corte di Assise di Appello di Bologna l'ha diminuita a 18 anni e alla fine, dopo lo sconto di pena per liberazione anticipata, ho iniziato ad uscire dal carcere nel 2021 con alcuni permessi-premio e, poi, come ho detto prima, con il lavoro all'esterno. ADR: io con quei permessi premio andavo a stare da mia sorella che vive a San Lazzaro con suo marito e i loro due figli. Lei ha un cognome diverso dal mio perché è figlia sempre di mia madre ma è nata dalla relazione di mia madre appunto con un altro uomo;
lei è diventata cittadina italiana così come mio fratello che vive sempre a San Lazzaro con la sua famiglia. La casa dove vive mia sorella appartiene all e lei ha CP_3 chiesto ed ottenuto l'ospitalità per me. I miei primi quattro figli son mai tutti maggiorenni e sono diventati anche loro cittadini italiani, tre di loro sono iscritti all'Università e l'ultimo frequenta ancora le scuole superiori. Sono in contatto con loro che vivono con la mia ex-moglie. L'avv. Ramacciotti dichiara che provvederà a depositare copia della sentenza della Corte di Assise di Appello di Bologna. ADR: sono stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale dei miei tre figli che ho avuto con la mia seconda moglie ma io invio denaro a loro, e precisamente 300,00 euro ogni mese (100,00 euro per figlio) sul conto corrente del marito della sorella della mia seconda moglie alla quale sono stati affidati i bambini. Non riesco a dire se questi soldi servano per la provvisionale per la quale sono stato condannato a pagare un acconto del risarcimento. So che uno dei bambini soffre di autismo: lo so perché mia sorella si sente telefonicamente con la sorella della mia seconda moglie. L'avv. Ramacciotti dichiara che provvederà a depositare anche l'ulteriore documentazione (ricevute di pagamento) afferente a tale ultima circostanza avendo già con il doc. 34) dell'ultima nota di deposito allegato le rimesse monetarie effettuate dal ricorrente dal mese di settembre 2024 a quello di febbraio 2025. ADR: oltre a lavorare e a stare con mia sorella, non faccio altro. Oggi pomeriggio ho, però, un appuntamento con un assistente sociale trovatomi dai referenti UEPE perché mi deve indirizzare ad un centro antiviolenza. ADR: continuo ad assumere il farmaco UROREC, prendo una compressa ogni sera;
so che devo prendere questo farmaco per sempre e che serve ad evitare o a provare a ridurre l'ipertrofia della mia prostata. Da circa un anno e mezzo non mi reco più a visite mediche;
comunque, sono seguito dai medici dell'Ospedale Maggiore. ADR dell'avv. Ramacciotti: ho un'altra sorella che vive in Marocco, a Kenitra. Sono in contatto con lei;
lei è proprio mia sorella di sangue, siamo figli degli stessi genitori. ADR dell'avv. Ramacciotti: non ho avuto, non ho altri procedimenti penali. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127- ter c.p.c. 6.Solo parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso.
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7.In via pregiudiziale preme rilevare - e ciò ai fini della ammissibilità stessa del ricorso - come con l'ordinanza emessa in sede cautelare in data 7.9.2024 dal primo giudice assegnatario del fascicolo fosse stata rilevata d'ufficio -e, poi, reiterata anche da parte resistente nella memoria di costituzione- questione di giurisdizione atteso che “per quanto è dato evincere dagli atti di causa, il ricorrente non ha mai fatto richiesta alla Questura di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, né di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ciò che rende tale ricorso non ammissibile…….. la giurisdizione relativa ai permessi di soggiorno UE per lungo-soggiornanti appartiene al Giudice Amministrativo ex art.6, comma 10, TUI, come evidenziato anche nel provvedimento impugnato;
nulla in ricorso fa ritenere che la domanda sia di competenza del Tribunale adito, né è dato sapere se il provvedimento della Questura sia stato impugnato anche innanzi al Giudice Amministrativo e con quale esito…” (v. ordinanza del 7.9.2024 fascicolo sub-procedimentale). Sul punto, parte ricorrente, a ciò invitata, ha, da un lato, rinunciato alla domanda avanzata in via estremamente gradata nella presente sede giudiziale (permesso di soggiorno UE per lungo-soggiornanti), ritenendo in forza della rinuncia espressa alla stessa il superamento della questione, ed ha insistito, dall'altro, nella sola richiesta di rilascio di un permesso per motivi familiari o per protezione c.d. speciale (v. verbale udienza dell'11.3.25). Orbene, dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente e già, invero, allegata al ricorso, si evince che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, riconosciuto in precedenza al ricorrente, gli è stato rilasciato effettivamente per motivi di lavoro subordinato e non per «motivi familiari», ma emerge altresì, per quel che qui rileva, che già nella fase amministrativa a seguito della comunicazione ex art. 10 bis L. 291/90, parte ricorrente aveva avanzato, in forza della convivenza con la sorella naturalizzata cittadina italiana, richiesta di rilascio anche di altre tipologie di permessi di soggiorno (v. docc. n. 15 e 16 ricorso: p. 6 “…si insiste per il rilascio all'interessato del permesso di soggiorno richiesto o altro titolo di soggiorno……”). Le altre tipologie di permessi sono state all'evidenza vagliate dall'Amministrazione resistente, che ha escluso non solo le condizioni di legge per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto (giova ribadire, aggiornamento permesso di soggiorno UE per lungo-soggiornanti), ma anche la sussistenza, in generale, dei presupposti per altri titoli previsti dalla disciplina di riferimento astrattamente in grado di garantire la permanenza regolare dello straniero sul territorio italiano per altro titolo (v. p. 10 provvedimento impugnato: “.... risulta inammissibile per il medesimo il mantenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, e qualsiasi altro titolo contemplato dal previgente TUI...”; e, ancora, p. 11 citato provvedimento: “.....tenuto conto altresì della sussistenza di ulteriori legami famigliari sul Territorio dello Stato, nello specifico la presenza della sorella, del fratello e dei quattro figli maggiorenni avuti dal primo matrimonio, tutti divenuti cittadini italiani si ritiene, come già ampiamente esposto e motivato, che nel caso di specie siano assolutamente recessivi rispetto alla tutela della sicurezza dello Stato e dell'ordine pubblico, quale valore assoluto ed incondizionato..”). In conclusione, può ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G.O. e deve affermarsi l'ammissibilità del ricorso. In rito, si deve dare atto della competenza collegiale a conoscere del presente giudizio, posto che il ricorrente ha invocato - anche se in via subordinata - quale ragione di pretesa illegittimità del provvedimento amministrativo, anche la violazione del divieto di refoulement di cui all'art. 19, comma 1.1. seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386, con conseguente diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale.
8. Così definito l'oggetto della domanda, il ricorso, nel merito, non può trovare accoglimento.
8.1 Va ricordato che l'art. 19, co. 2, lett. c) d.lgs. 286/1998 prevede che “non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti […] c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”. Il permesso di soggiorno previsto dal combinato disposto degli artt. 19 cit. e 28 d.p.r. 394/99 viene rilasciato ai soggetti che, in virtù della loro convivenza con parenti entro il secondo grado cittadini italiani, risultano inespellibili, se non pericolosi. La norma contenuta nell'art. 19 cit., collocata tra le disposizioni di carattere umanitario sotto l'omnicomprensiva intitolazione «Divieti di espulsione e di respingimento», prevede al co. 2 lett. c), salvi i casi di cui all'art. 13, co. 1, il divieto di espulsione – si ribadisce – in virtù di una condizione familiare ovvero l'essere coniuge o parente entro il secondo grado di cittadino italiano, purché convivente. A chi si trovi in queste condizioni sarà rilasciato il permesso di soggiorno previsto dall'art. 28 d.p.r. 394/1999, se irregolare sul territorio nazionale.
Nel caso di specie, si ripete, l'autorità amministrativa ha negato qualsiasi permesso di soggiorno per la ritenuta pericolosità del ricorrente.
8.2 Il Collegio ritiene allo stato di condividere tale decisione.
8.2.1 La giurisprudenza prevalente, ai fini del diniego di rilascio del permesso di soggiorno richiesto, non reputa necessario un precedente provvedimento di espulsione del Ministro, ritenendo che il Questore (e, successivamente, il giudice adito) possa valutare la sussistenza delle condizioni ostative (ossia i motivi di pericolosità), a prescindere dall'adozione di un provvedimento del Ministro (tra le più recenti si veda Cass. Ord. 26216/2020 e Cass., sez. I, ord. 8 ottobre 2018, n. 24739; ma negli stessi termini vanno, poi, richiamate Cass. 20719/2011 e Cass. 19337/16). Non appare infatti condivisibile l'orientamento espresso da Cass. n. 30828/18, Cass. 29665/2020 e Cass. 17640/2021 secondo cui la formulazione della norma (che prevede una fattispecie di inespellibilità “salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1”), deve “essere intesa, in ossequio al dato letterale, nel senso che l'inespellibilità incontri un limite nel solo provvedimento ministeriale di alta amministrazione da parte del Ministro (…)”; invero quest'ultima pronuncia opera un richiamo a situazione ben più ampia (provvedimento di espulsione del Ministro dell'Interno per i motivi indicati) di quella operata dal legislatore che si è invece limitato a richiamare i casi (ordine pubblico e sicurezza dello Stato) e non l'espulsione disposta dal Ministro (diversamente il legislatore avrebbe affermato “salvo che nel caso previsto dall'art. 13, comma 1” dove caso stava ad intendere proprio l'espulsione e non i casi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato). Diversamente, se il legislatore avesse inteso imporre il provvedimento ministeriale, avrebbe formulato la norma facendo salvo il “caso previsto dall'art. 13, comma 1” – dove caso stava ad intendere proprio l'espulsione – e non i casi previsti dall'art. 13 co. 1, ossia la presenza di motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.
Con riguardo poi all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno richiesto, il Tribunale ha sempre aderito all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la pericolosità del soggetto richiedente deve essere valutata ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 19 comma 2 lett. c) e 13 comma 1 d.lgs 286/98. La SC (Cass., sez. I, 7.6.2017, n. 14159), infatti, ha avuto modo di chiarire, con riguardo ad analoga fattispecie (cittadino straniero convivente con moglie cittadina italiana), che l'art. 19, co. 2, lett. c) TUI contiene un parametro, ai fini della valutazione della pericolosità sociale, nettamente «più favorevole sia di quello relativo al visto per il ricongiungimento familiare (ex art. 4, commi 3 e 5 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998) sia di quello desumibile dall'art. 20 del d.lgs.n. 30 del 2007 […]. In queste ultime due ipotesi la valutazione relativa alla pericolosità sociale non ha come parametro soltanto l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ma anche la commissione di reati gravi ma comuni che vengano ritenuti indicatori di pericolo per la pubblica sicurezza, salvo sempre l'accertamento da svolgersi in concreto e caso per caso». Pertanto, la pericolosità ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari può desumersi esclusivamente dal parametro di cui all'art. 13, co. 1, TU Immigrazione. Secondo tale orientamento interpretativo la pericolosità richiamata dall'art 19 TU Immigrazione non sarebbe sovrapponibile alla pericolosità descritta all'art. 20 d.lgs. 30/07. La SC ( Cass., ord., sez. VI, 07.10.2011, n. 20719) ha poi indicato quali motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico quelli «afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata…». Non pare discostarsi da tale filone interpretativo neppure Cass. sez. I, ord. 8.10.2018, n. 24739 che afferma l'inderogabilità del divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito all'art. 19, co. 2, lett. c), TUI, anche in sede di rinnovo, salva la sussistenza delle condizioni ostative contenute nell'art. 13, co. 1, del d.lgs. cit., «non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le ragioni di sicurezza poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 del d.lgs. 30/2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13 (Cass., ord. n.701/18)».
8.2.2 Tali principi debbono, però, essere calati nel presente caso concreto: non può, infatti, prescindersi dalla natura delle condotte criminose poste in essere dal ricorrente e dalla circostanza che lo stesso attualmente stia scontando la pena (cumulo) a lui irrogata.
Si è già detto che egli ha riportato una prima condanna, con sentenza emessa il 30.10.2013 dal Gip presso il Tribunale di Bologna alla pena di 30 anni di reclusione per il reato di omicidio aggravato di cui agli artt. 575, 577 co. 2 c.p. commesso in data 23.2.2013 a RI (BO) in danno della (seconda) moglie, ; sentenza, poi, parzialmente riformata in secondo grado con la Parte_3
1.6.2015 - irrevocabile in data 20.9.2016 a seguito della inammissibilità del ricorso dichiarata dalla Corte di Cassazione in data 20.9.2016
- emessa dalla Corte di Assise di Appello di Bologna con pena rideterminata, previa esclusione dell'aggravante di cu all'art. 577 comma 1 n. 4 cpc in relazione all'art. 61 n. 2 cp, in anni 18 di reclusione. E' stato altresì condannato, con sentenza emessa il 14.11.2016 dal Tribunale di Bologna, irrevocabile il 30.3.2017, alla pena di mesi 6 di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, 582, 585, 577 co. 2 c.p. commessi il 16.12.2012 in RI (BO) sempre nei confronti della sua (seconda) moglie. In data 15 gennaio 2021 è intervenuto da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna il provvedimento di cumulo delle pene inflitte con le su citate sentenze, con conseguente rideterminazione della pena definitiva in anni 18 e mesi 6 di reclusione. Deve darsi atto che dal novembre 2021 il ricorrente ha iniziato a fruire di permessi-premio presso l'abitazione della sorella sig.ra , nata il Parte_2
12.10.1965 in Marocco, naturalizzata cittadina italiana;
dal 23.2.2023 è stato ammesso, a seguito dell'approvazione del programma di trattamento ex art. 21 OP, al lavoro esterno come operaio metalmeccanico con contratto a tempo indeterminato presso l'azienda con sede in Ozzano dell'Emilia CP_2
(BO), riuscendo a percepire di in data 9.7.2024 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha concesso al ricorrente la misura alternativa della semilibertà per l'espiazione della pena detentiva definitiva, a seguito anche della riduzione della tessa per il rinascimento di 7 semestri di liberazione anticipata, fino al 3.12.2028.
Nelle more del presente procedimento, il ricorrente ha ottenuto la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova in data 11.2.2025 (cfr. doc. 27 nota dei deposito del 28.2.25); vive con la sorella (cittadina Parte_2 italiana) e la di lei famiglia nell'abitazione sita in Sa . 23, San Lazzaro di Savena (si veda la dichiarazione di ospitalità aggiornata al 16.9.25, doc. 38 nota di deposito del 19.9.2025), come era già avvenuto per i permessi- premio a far data dal 19.11.2021 per il periodo relativo al regime di semilibertà dall'11.07.2024. In quanto ritenuto idoneo, è stato iscritto, dal 9.4.2025, al percorso per il trattamento degli autori di reati violenti: si legge nella relazione del 16.9.2025 a firma del coordinatore del progetto Daimon, dott. presso la Per_1
Fondazione Ceis Bologna: “... Partecipa al percorso tr "Daimon" rivolto ad autori di reati violenti dal 09/04/2025, con una fase di valutazione avviata il 28/03/2025. Attualmente la partecipazione risulta costante e puntuale sia agli incontri di gruppo sia ai colloqui individuali. Durante questi momenti, la persona in oggetto ha mostrato una buona consapevolezza rispetto alla gravità del reato commesso, accompagnata da un'assunzione di responsabilità. Si osserva inoltre una maggiore disponibilità alla narrazione di sé e un progressivo aumento della fiducia sia nei confronti del gruppo che dei terapeuti di riferimento..”. E' previsto che il trattamento avrà la durata di almeno un anno, si svolgerà con incontri settimanali, sia individuali che di gruppo, a decorrere dal 09/04/2025 per un totale di 2/3 ore settimanali (v. docc. 44 e 45 nota di deposito del 19.9.2025). Le relazioni del UEPE (relazione di sintesi) danno conto del percorso positivo seguito sino ad ora dal ricorrente, in una fase dell'esecuzione della pena che ha principalmente come obbiettivo quello del recupero sociale del reo, attraverso l'esperienza lavorativa al di fuori del carcere e la detenzione domiciliare in un contesto famigliare, presso la residenza della sorella e della famiglia di lei.
Tuttavia le valutazioni compiute dall'autorità giudiziaria in sede di esecuzione della pena, per l'accesso a misure premiali, non possono essere tenute in considerazione nel presente contenzioso, in cui la imprescindibile valutazione sulla pericolosità dell'istante, ai fini del riconoscimento del diritto al titolo di soggiorno invocato, presuppone che il giudizio sia espresso con riferimento alla condotta di vita di una persona libera e capace di autodeterminarsi, quale non è il ricorrente, che sta compiendo ancora il suo percorso di espiazione e di rieducazione, con il graduale inserimento nella società civile, dopo le condotte abominevoli da lui poste in essere.
9. In conclusione, l'assoluta gravità dei reati commessi, che si pongono in totale contrasto con le regole della civile convivenza, impedisce in questo momento - in cui l'esecuzione della pena è ancora in atto e, dunque, gli scopi, che essa persegue, non sono stati ancora conseguiti - la valutazione di non pericolosità necessaria al riconoscimento dei diritti vantati in questa sede, sia ai sensi Contr dell'art.19.2 lett.c), sia ai sensi dell'art. 19.1 e 1.1.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
10.Le spese processuali seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in base ai minimi tariffari parametrati al valore della causa (valore indeterminabile-bassa complessità).
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., ogni altra istanza o eccezione disattesa, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3800,00 per compensi oltre al rimborso forfetario spese generali al 15% e a gli oneri accessori Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Bologna, il 28/11/2025.
Il Giudice est. Cristina Reggiani Il Presidente Luca Minniti