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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 12/08/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1750/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1750/2019 promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti CC TAIARIOL e Maria Cristina SIMEONE, come da procura in calce all'atto di citazione di primo grado, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Trasversale di Via Istria 8 – La Spezia
NT con l'intervento degli eredi
CC TAIARIOL e CP_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Cristina SIMEONE, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Don Minzoni 2 – La Spezia
contro
Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Mirco RIVOSECCHI, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Squadroni 6 – La Spezia appellato
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 12 febbraio 2025:
1 Per l'NT:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, in persona del Giudice Unico Dott. Gabriele Romano: In via principale e nel merito: In totale riforma della sentenza n.440/2019 del Giudice di Pace di La Spezia, pubblicata in data 28 Giugno 2019 - non notificata nel procedimento civile n. 2412/R.G.C.2018 di opposizione a decreto ingiuntivo – REVOCARE il decreto ingiuntivo n.717/2018 concesso dal Giudice di Pace di La Spezia in data 03/09/2018 e notificato in data 16/10/2018; In via subordinata: Sempre in totale riforma della sentenza n.440/2019 del Giudice di Pace di La Spezia, REVOCARE il decreto ingiuntivo n.717/2018 concesso dal Giudice di Pace di La Spezia e, in accoglimento dell'eccezione di compensazione proposta dall'allora opponente – e per Essa oggi dagli odierni appellanti – rimodulare la pretesa creditoria dell'opposto, sempre se risulterà dovuta, e le spese del giudizio monitorio;
In ogni caso: ACCOGLIERE la domanda ex art.96, III comma, c.p.c. e CONDANNARE l'appellato al pagamento a favore degli appellanti di quella somma, che riterrà equitativamente determinata;
CONDANNARE l'appellato alla refusione dei compensi e delle spese di entrambi i gradi di giudizio, sempre oltre rimborso 15% delle spese generali imponibili ed accessori, in sentenza esecutiva per legge”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale della Spezia in qualità di Giudice dell'Appello:
- In via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità l'appello proposto, configurandosi il motivo spiegato quale domanda nuova.
- Nel merito vorrà l'Ill.mo Tribunale della Spezia nella sua qualità di giudice dell'Appello, disattese le ragioni ex adverso esposte, confermare la sentenza n. 440/19, resa dal Giudice di Pace della Spezia in data 28/06/2019. Si chiede la condanna dell'NT ex art 96 cpc. Con vittoria delle spese delle competenze e degli onorari di entrambi i gradi del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29 luglio 2019 Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace della Spezia n. 440/2019, con la quale era stata respinta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da per la restituzione della somma di euro 1.341,23, assegnata a Controparte_2
al termine di una procedura esecutiva presso terzi fondata su un titolo Pt_1
(sentenza penale di condanna) successivamente caducato. A sostegno della proposta impugnazione, l'NT evidenziava di avere allegato, quale autonomo motivo di opposizione al decreto ingiuntivo ed in via di eccezione, la sussistenza di un proprio credito di fonte giudiziale, costituito dalla condanna del al pagamento in suo favore della somma di euro 1.000,00 (accessori CP_2 compresi) a titolo di refusione delle spese della fase cautelare nell'opposizione ex art. 615 c.p.c., titolo del tutto autonomo rispetto a quello che fondava la procedura esecutiva oggetto di caducazione da parte della sentenza penale di secondo grado.
2 Lamentava quindi, quale unico motivo di gravame, la violazione dell'art. 112 c.p.c. ed il vizio di omessa pronuncia, per non avere il giudice di prime cure valutato l'eccezione riconvenzionale di compensazione ritualmente formulata;
a tale proposito, l'NT ribadiva come la caducazione del titolo non potesse spiegare effetti anche nei confronti del provvedimento di liquidazione delle spese per la fase cautelare dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., essendo tale procedimento avulso dalla vicenda di riforma intervenuta a fronte della sentenza penale di secondo grado. Sulla scorta di tale motivo di appello, concludeva per la riforma dell'impugnata sentenza, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in subordine, con rimodulazione della pretesa creditoria avversaria in euro 341,23, detratto in compensazione il proprio controcredito di euro 1.000,00. i costituiva in giudizio rilevando di avere introdotto la fase Controparte_2 di merito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., con conseguente non definitività delle determinazioni assunte dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza cautelare resa in data 12.6.2018, posta dall'NT a base del proprio preteso controcredito. Quanto al motivo di appello ex adverso proposto, sosteneva che l'originaria opposizione a decreto ingiuntivo non avesse dedotto una chiara individuazione dell'eccezione di compensazione, con conseguente inammissibilità del motivo di gravame, che sottenderebbe una domanda nuova. Comunque il motivo sarebbe infondato nel merito, avendo egli introdotto la fase a cognizione piena del procedimento ex art. 615 c.p.c., all'esito della quale sarebbe stata rivalutata la pronuncia sulle spese della fase cautelare, con conseguente impossibilità di addivenire alla compensazione giudiziale, stante l'assenza del requisito della certezza del preteso controcredito avversario, sub iudice in separato procedimento. L'appellato concludeva quindi per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna dell'NT ex art. 96 c.p.c.. In corso di causa interveniva il decesso dell'NT , con Parte_1 costituzione in prosecuzione dei suoi eredi CC e . CP_1
Successivamente, la causa veniva sospesa ex art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione sulle spese del procedimento ex art. 615 c.p.c., intervenuta la quale il giudizio veniva riassunto dagli eredi dell'NT. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento, per le ragioni che si vanno ad esporre. Quanto alla statuizione del Giudice di Pace con la quale è stato respinto il motivo di opposizione relativo alla prospettata insensibilità degli effetti della procedura esecutiva conclusa alle successive vicende del titolo giudiziale, l'NT non ha mosso alcuna specifica doglianza avverso detto capo della pronuncia gravata, essendosi limitata a censurare il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione riconvenzionale di compensazione. Ciò posto, si osserva che, per costante giurisprudenza, gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, 3 senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (in questi termini Cass. Sez. U., 13/12/2022, n. 36481). Se, dunque, il principio della necessaria specificità dei motivi prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, è comunque necessario che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (così Cass. Sez. 2, 25/01/2023, n. 2320; nello stesso senso, v. anche Cass. Sez. 2, 28/10/2020, n. 23781, per cui l'esposizione delle ragioni invocate a sostegno del gravame possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice). Conseguentemente, non possono essere prese in considerazione le difese svolte dall'NT in comparsa conclusionale, finalizzate a censurare la decisione di primo grado nella parte in cui ha confermato il decreto ingiuntivo affermando la ripetibilità delle somme pagate in esecuzione della sentenza penale di primo grado successivamente riformata in appello, in assenza di uno specifico motivo con il quale si censurino le argomentazioni poste a fondamento dell'impugnata sentenza. Peraltro, anche a voler prescindere dall'inammissibilità dell'appello in parte qua, la sentenza di primo grado appare assolutamente corretta e condivisibile nell'affermare che “trattandosi di azione di ripetizione di un pagamento effettuato (circostanza pacifica) all'esito di esecuzione forzata di un titolo giudiziario provvisoriamente esecutivo, non occorre alcun giudicato sostanziale sui diritti fatti valere in giudizio, ma esclusivamente il giudicato formale sulla decisione di primo [rectius secondo] grado che, riformandola, ha determinato l'inefficacia della sentenza di primo grado (e cioè del titolo posto in esecuzione). È noto, infatti, che la parte che abbia pagato a seguito di una esecuzione fondata su un titolo provvisoriamente esecutivo, poi caducato, ha il diritto alla restituzione di quanto versato, proponendo domanda di restituzione nello stesso giudizio d'appello (con il quale si è impugnato il titolo di primo grado provvisoriamente esecutivo) o con separato decreto ingiuntivo (Cass. 26926/2018). La ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti di cui all'art. 2033 cod. civ., dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'accipiens. Nel nostro caso, infatti, il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima 4 sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza”. Non rileva in senso contrario il richiamo dell'NT a Cass., sez. 3, sent. n. 8061/2007, dal momento che il principio ivi dettato (per cui la successiva caducazione del titolo esecutivo non può avere valenza retroattiva per inferirne la invalidità di una procedura legittimamente iniziata e portata a definitivo compimento) va coordinato con il principio dell'effetto espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., per cui la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, principio dal quale discende che, con la pubblicazione della sentenza di riforma, vengono meno immediatamente l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa (che, anche se portati a definitivo compimento, rimangono privi di qualsiasi giustificazione), con conseguente obbligo di restituzione della somma pagata e di ripristino della situazione precedente (v. Cass. Sez. 3, 30/04/2009, n. 10124). Né possono assumere rilievo gli ulteriori precedenti giurisprudenziali invocati dall'NT nelle proprie difese finali, siccome relativi ad ipotesi di illegittimità dell'esecuzione forzata diverse dalla sopravvenuta caducazione del titolo, da far valere mediante il rimedio di cui all'art. 617 comma 2 c.p.c.; rimedio che non può invece intendersi come unico mezzo per poter recuperare quanto ottenuto in executivis dalla controparte a seguito del venir meno del titolo azionato, atteso che, diversamente opinando, trascorsi 20 giorni dalla conclusione della procedura esecutiva, l'esecutato che avesse ottenuto una sentenza favorevole di riforma non potrebbe vedere ripristinata la situazione precedente, stante il decorso del termine di decadenza di cui all'art. 617 cit.. Venendo quindi all'esame dell'unico motivo di appello specifico, si ritiene che il Giudice di Pace non sia incorso nel lamentato vizio di omessa pronuncia, essendosi l'opponente limitata, nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, ad allegare una propria pretesa posizione creditoria per euro 2.200,00 (liquidati dal giudice della procedura esecutiva), senza domandare la compensazione di tale preteso controcredito con quello azionato in via monitoria (eccezione che va invece specificamente formulata nel caso in cui, come nella presente fattispecie, non si tratti di una mera verifica delle poste attive e passive delle parti derivanti dallo stesso rapporto, atteso che, come riconosciuto dalla stessa NT, le spese della fase cautelare del giudizio ex art. 615 c.p.c. sono oggetto di un provvedimento autonomo dalla vicenda di riforma del titolo che ha determinato l'obbligo restitutorio azionato in via monitoria). Ad ogni buon conto, anche con riferimento alla pretesa compensazione, l'eventuale esame nel merito dell'eccezione (al quale sarebbe tenuto il giudice di appello in ipotesi di riconoscimento del vizio di omessa pronuncia sul punto) condurrebbe al rigetto della stessa. Ed invero, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che la compensazione, legale o giudiziale, rimane impedita tutte le volte in cui il credito opposto in compensazione sia stato ritualmente contestato in diverso giudizio non ancora definito, risultando a tal fine irrilevante l'eventuale sentenza di merito o provvedimento di condanna, anche se immediatamente esecutivi, emessi in quel giudizio, perché non consentono di ritenere 5 integrato il requisito della definitività dell'accertamento, e dunque della certezza del controcredito (in questi termini Cass. Sez. 3, 14/02/2019, n. 4313; nello stesso senso, v. anche Cass., Sez. 6, 04/12/2018, n. 31359 e, da ultimo, Cass., Sez. 2, 18/10/2024, n. 27113). Nel caso di specie, il controcredito dedotto dall'NT (pari ad euro 1.000,00, somma liquidata dal giudice dell'esecuzione e posta a carico dell'odierno appellato all'esito della fase cautelare ex art. 615 c.p.c.) non è oggetto di un provvedimento definitivo, stante l'avvenuta introduzione della fase di merito del giudizio ex art. 615 cit., con conseguente insussistenza dei presupposti per l'operatività della dedotta compensazione, in assenza del requisito della certezza del controcredito. Né la sussistenza di un controcredito da porre in compensazione è comunque emersa all'esito del ridetto giudizio ex art. 615 c.p.c., dal momento che la Corte di Appello, con sentenza passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto dagli eredi dell'NT, ha dichiarato cessata la materia del contendere, con condannava dei predetti al pagamento in favore di
[...] delle spese della fase sommaria e di merito dell'opposizione CP_2 all'esecuzione, liquidate in complessivi 2.820,00 euro oltre accessori, nonché delle spese del giudizio di appello. Tantomeno, infine, sussistono i presupposti per operare la compensazione con l'importo di euro 1.200,00 di cui alle spese liquidate dal giudice dell'esecuzione presso terzi (importo neppure oggetto di appello, avendo lamentato solamente la Pt_1 mancata considerazione da parte del Giudice di Pace del proprio preteso controcredito di euro 1.000,00 per le spese della fase cautelare del giudizio di opposizione all'esecuzione). Tale importo è infatti evidentemente travolto dall'intervenuta caducazione del titolo presupposto azionato, dalla quale discende che le spese dell'esecuzione restano a carico del creditore procedente (v. Cass., Sez. 3, 12/01/2021, n. 269). L'appello va pertanto respinto, con conferma della sentenza impugnata. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'NT e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022 e con diminuzione di giustizia dei compensi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta attività istruttoria. La vicenda in esame avrebbe potuto agevolmente chiudersi sette anni orsono, con la restituzione in favore di all'indomani della sentenza di Controparte_2 appello che lo aveva mandato assolto con revoca delle statuizioni civili, della (non esorbitante) somma di euro 1.341,25, assegnata alla danneggiata a seguito di esecuzione presso terzi pochi giorni prima della caducazione del titolo. Ne è invece sorto un complesso e lungo contenzioso il cui esito giustifica, oggi, la condanna dell'NT ex art. 96 c.p.c., stante la temerarietà dell'impugnazione: sia perché proposta con un unico motivo attinente alla mancata considerazione di un'eccezione non espressamente formulata in primo grado (peraltro infondata anche nel merito); sia perché successivamente riassunta (pur a fronte di un giudicato che escludeva la sussistenza del preteso controcredito da porre in compensazione) ed 6 “allargata” a questioni non oggetto di specifici motivi di appello (comunque anch'esse infondate). La somma dovuta può essere equitativamente determinata in un importo pari alla metà del compenso defensionale liquidato in favore della parte vittoriosa, come suggerito dai criteri orientativi contenuti nelle Tabelle del Tribunale di Milano – anno 2018. Sussistono infine i presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012), per cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e conferma la sentenza del Giudice di Pace della Spezia n. 440/2019, depositata in data 28 giugno 2019;
- condanna CC e , in solido tra loro, a rifondere l'appellato CP_1 delle spese di lite del presente grado, che liquida in euro 2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
- condanna CC e , in solido tra loro, al pagamento in CP_1 favore dell'appellato dell'ulteriore somma di euro 1.000,00, ex art. 96 c.p.c.;
- ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'NT di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per lo stesso appello. La Spezia, 9 agosto 2025
Il Giudice dott. Gabriele Romano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1750/2019 promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti CC TAIARIOL e Maria Cristina SIMEONE, come da procura in calce all'atto di citazione di primo grado, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Trasversale di Via Istria 8 – La Spezia
NT con l'intervento degli eredi
CC TAIARIOL e CP_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Cristina SIMEONE, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Don Minzoni 2 – La Spezia
contro
Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Mirco RIVOSECCHI, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Squadroni 6 – La Spezia appellato
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 12 febbraio 2025:
1 Per l'NT:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, in persona del Giudice Unico Dott. Gabriele Romano: In via principale e nel merito: In totale riforma della sentenza n.440/2019 del Giudice di Pace di La Spezia, pubblicata in data 28 Giugno 2019 - non notificata nel procedimento civile n. 2412/R.G.C.2018 di opposizione a decreto ingiuntivo – REVOCARE il decreto ingiuntivo n.717/2018 concesso dal Giudice di Pace di La Spezia in data 03/09/2018 e notificato in data 16/10/2018; In via subordinata: Sempre in totale riforma della sentenza n.440/2019 del Giudice di Pace di La Spezia, REVOCARE il decreto ingiuntivo n.717/2018 concesso dal Giudice di Pace di La Spezia e, in accoglimento dell'eccezione di compensazione proposta dall'allora opponente – e per Essa oggi dagli odierni appellanti – rimodulare la pretesa creditoria dell'opposto, sempre se risulterà dovuta, e le spese del giudizio monitorio;
In ogni caso: ACCOGLIERE la domanda ex art.96, III comma, c.p.c. e CONDANNARE l'appellato al pagamento a favore degli appellanti di quella somma, che riterrà equitativamente determinata;
CONDANNARE l'appellato alla refusione dei compensi e delle spese di entrambi i gradi di giudizio, sempre oltre rimborso 15% delle spese generali imponibili ed accessori, in sentenza esecutiva per legge”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale della Spezia in qualità di Giudice dell'Appello:
- In via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità l'appello proposto, configurandosi il motivo spiegato quale domanda nuova.
- Nel merito vorrà l'Ill.mo Tribunale della Spezia nella sua qualità di giudice dell'Appello, disattese le ragioni ex adverso esposte, confermare la sentenza n. 440/19, resa dal Giudice di Pace della Spezia in data 28/06/2019. Si chiede la condanna dell'NT ex art 96 cpc. Con vittoria delle spese delle competenze e degli onorari di entrambi i gradi del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29 luglio 2019 Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace della Spezia n. 440/2019, con la quale era stata respinta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da per la restituzione della somma di euro 1.341,23, assegnata a Controparte_2
al termine di una procedura esecutiva presso terzi fondata su un titolo Pt_1
(sentenza penale di condanna) successivamente caducato. A sostegno della proposta impugnazione, l'NT evidenziava di avere allegato, quale autonomo motivo di opposizione al decreto ingiuntivo ed in via di eccezione, la sussistenza di un proprio credito di fonte giudiziale, costituito dalla condanna del al pagamento in suo favore della somma di euro 1.000,00 (accessori CP_2 compresi) a titolo di refusione delle spese della fase cautelare nell'opposizione ex art. 615 c.p.c., titolo del tutto autonomo rispetto a quello che fondava la procedura esecutiva oggetto di caducazione da parte della sentenza penale di secondo grado.
2 Lamentava quindi, quale unico motivo di gravame, la violazione dell'art. 112 c.p.c. ed il vizio di omessa pronuncia, per non avere il giudice di prime cure valutato l'eccezione riconvenzionale di compensazione ritualmente formulata;
a tale proposito, l'NT ribadiva come la caducazione del titolo non potesse spiegare effetti anche nei confronti del provvedimento di liquidazione delle spese per la fase cautelare dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., essendo tale procedimento avulso dalla vicenda di riforma intervenuta a fronte della sentenza penale di secondo grado. Sulla scorta di tale motivo di appello, concludeva per la riforma dell'impugnata sentenza, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in subordine, con rimodulazione della pretesa creditoria avversaria in euro 341,23, detratto in compensazione il proprio controcredito di euro 1.000,00. i costituiva in giudizio rilevando di avere introdotto la fase Controparte_2 di merito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., con conseguente non definitività delle determinazioni assunte dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza cautelare resa in data 12.6.2018, posta dall'NT a base del proprio preteso controcredito. Quanto al motivo di appello ex adverso proposto, sosteneva che l'originaria opposizione a decreto ingiuntivo non avesse dedotto una chiara individuazione dell'eccezione di compensazione, con conseguente inammissibilità del motivo di gravame, che sottenderebbe una domanda nuova. Comunque il motivo sarebbe infondato nel merito, avendo egli introdotto la fase a cognizione piena del procedimento ex art. 615 c.p.c., all'esito della quale sarebbe stata rivalutata la pronuncia sulle spese della fase cautelare, con conseguente impossibilità di addivenire alla compensazione giudiziale, stante l'assenza del requisito della certezza del preteso controcredito avversario, sub iudice in separato procedimento. L'appellato concludeva quindi per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna dell'NT ex art. 96 c.p.c.. In corso di causa interveniva il decesso dell'NT , con Parte_1 costituzione in prosecuzione dei suoi eredi CC e . CP_1
Successivamente, la causa veniva sospesa ex art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione sulle spese del procedimento ex art. 615 c.p.c., intervenuta la quale il giudizio veniva riassunto dagli eredi dell'NT. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento, per le ragioni che si vanno ad esporre. Quanto alla statuizione del Giudice di Pace con la quale è stato respinto il motivo di opposizione relativo alla prospettata insensibilità degli effetti della procedura esecutiva conclusa alle successive vicende del titolo giudiziale, l'NT non ha mosso alcuna specifica doglianza avverso detto capo della pronuncia gravata, essendosi limitata a censurare il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione riconvenzionale di compensazione. Ciò posto, si osserva che, per costante giurisprudenza, gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, 3 senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (in questi termini Cass. Sez. U., 13/12/2022, n. 36481). Se, dunque, il principio della necessaria specificità dei motivi prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, è comunque necessario che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (così Cass. Sez. 2, 25/01/2023, n. 2320; nello stesso senso, v. anche Cass. Sez. 2, 28/10/2020, n. 23781, per cui l'esposizione delle ragioni invocate a sostegno del gravame possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice). Conseguentemente, non possono essere prese in considerazione le difese svolte dall'NT in comparsa conclusionale, finalizzate a censurare la decisione di primo grado nella parte in cui ha confermato il decreto ingiuntivo affermando la ripetibilità delle somme pagate in esecuzione della sentenza penale di primo grado successivamente riformata in appello, in assenza di uno specifico motivo con il quale si censurino le argomentazioni poste a fondamento dell'impugnata sentenza. Peraltro, anche a voler prescindere dall'inammissibilità dell'appello in parte qua, la sentenza di primo grado appare assolutamente corretta e condivisibile nell'affermare che “trattandosi di azione di ripetizione di un pagamento effettuato (circostanza pacifica) all'esito di esecuzione forzata di un titolo giudiziario provvisoriamente esecutivo, non occorre alcun giudicato sostanziale sui diritti fatti valere in giudizio, ma esclusivamente il giudicato formale sulla decisione di primo [rectius secondo] grado che, riformandola, ha determinato l'inefficacia della sentenza di primo grado (e cioè del titolo posto in esecuzione). È noto, infatti, che la parte che abbia pagato a seguito di una esecuzione fondata su un titolo provvisoriamente esecutivo, poi caducato, ha il diritto alla restituzione di quanto versato, proponendo domanda di restituzione nello stesso giudizio d'appello (con il quale si è impugnato il titolo di primo grado provvisoriamente esecutivo) o con separato decreto ingiuntivo (Cass. 26926/2018). La ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti di cui all'art. 2033 cod. civ., dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'accipiens. Nel nostro caso, infatti, il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima 4 sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza”. Non rileva in senso contrario il richiamo dell'NT a Cass., sez. 3, sent. n. 8061/2007, dal momento che il principio ivi dettato (per cui la successiva caducazione del titolo esecutivo non può avere valenza retroattiva per inferirne la invalidità di una procedura legittimamente iniziata e portata a definitivo compimento) va coordinato con il principio dell'effetto espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., per cui la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, principio dal quale discende che, con la pubblicazione della sentenza di riforma, vengono meno immediatamente l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa (che, anche se portati a definitivo compimento, rimangono privi di qualsiasi giustificazione), con conseguente obbligo di restituzione della somma pagata e di ripristino della situazione precedente (v. Cass. Sez. 3, 30/04/2009, n. 10124). Né possono assumere rilievo gli ulteriori precedenti giurisprudenziali invocati dall'NT nelle proprie difese finali, siccome relativi ad ipotesi di illegittimità dell'esecuzione forzata diverse dalla sopravvenuta caducazione del titolo, da far valere mediante il rimedio di cui all'art. 617 comma 2 c.p.c.; rimedio che non può invece intendersi come unico mezzo per poter recuperare quanto ottenuto in executivis dalla controparte a seguito del venir meno del titolo azionato, atteso che, diversamente opinando, trascorsi 20 giorni dalla conclusione della procedura esecutiva, l'esecutato che avesse ottenuto una sentenza favorevole di riforma non potrebbe vedere ripristinata la situazione precedente, stante il decorso del termine di decadenza di cui all'art. 617 cit.. Venendo quindi all'esame dell'unico motivo di appello specifico, si ritiene che il Giudice di Pace non sia incorso nel lamentato vizio di omessa pronuncia, essendosi l'opponente limitata, nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, ad allegare una propria pretesa posizione creditoria per euro 2.200,00 (liquidati dal giudice della procedura esecutiva), senza domandare la compensazione di tale preteso controcredito con quello azionato in via monitoria (eccezione che va invece specificamente formulata nel caso in cui, come nella presente fattispecie, non si tratti di una mera verifica delle poste attive e passive delle parti derivanti dallo stesso rapporto, atteso che, come riconosciuto dalla stessa NT, le spese della fase cautelare del giudizio ex art. 615 c.p.c. sono oggetto di un provvedimento autonomo dalla vicenda di riforma del titolo che ha determinato l'obbligo restitutorio azionato in via monitoria). Ad ogni buon conto, anche con riferimento alla pretesa compensazione, l'eventuale esame nel merito dell'eccezione (al quale sarebbe tenuto il giudice di appello in ipotesi di riconoscimento del vizio di omessa pronuncia sul punto) condurrebbe al rigetto della stessa. Ed invero, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che la compensazione, legale o giudiziale, rimane impedita tutte le volte in cui il credito opposto in compensazione sia stato ritualmente contestato in diverso giudizio non ancora definito, risultando a tal fine irrilevante l'eventuale sentenza di merito o provvedimento di condanna, anche se immediatamente esecutivi, emessi in quel giudizio, perché non consentono di ritenere 5 integrato il requisito della definitività dell'accertamento, e dunque della certezza del controcredito (in questi termini Cass. Sez. 3, 14/02/2019, n. 4313; nello stesso senso, v. anche Cass., Sez. 6, 04/12/2018, n. 31359 e, da ultimo, Cass., Sez. 2, 18/10/2024, n. 27113). Nel caso di specie, il controcredito dedotto dall'NT (pari ad euro 1.000,00, somma liquidata dal giudice dell'esecuzione e posta a carico dell'odierno appellato all'esito della fase cautelare ex art. 615 c.p.c.) non è oggetto di un provvedimento definitivo, stante l'avvenuta introduzione della fase di merito del giudizio ex art. 615 cit., con conseguente insussistenza dei presupposti per l'operatività della dedotta compensazione, in assenza del requisito della certezza del controcredito. Né la sussistenza di un controcredito da porre in compensazione è comunque emersa all'esito del ridetto giudizio ex art. 615 c.p.c., dal momento che la Corte di Appello, con sentenza passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto dagli eredi dell'NT, ha dichiarato cessata la materia del contendere, con condannava dei predetti al pagamento in favore di
[...] delle spese della fase sommaria e di merito dell'opposizione CP_2 all'esecuzione, liquidate in complessivi 2.820,00 euro oltre accessori, nonché delle spese del giudizio di appello. Tantomeno, infine, sussistono i presupposti per operare la compensazione con l'importo di euro 1.200,00 di cui alle spese liquidate dal giudice dell'esecuzione presso terzi (importo neppure oggetto di appello, avendo lamentato solamente la Pt_1 mancata considerazione da parte del Giudice di Pace del proprio preteso controcredito di euro 1.000,00 per le spese della fase cautelare del giudizio di opposizione all'esecuzione). Tale importo è infatti evidentemente travolto dall'intervenuta caducazione del titolo presupposto azionato, dalla quale discende che le spese dell'esecuzione restano a carico del creditore procedente (v. Cass., Sez. 3, 12/01/2021, n. 269). L'appello va pertanto respinto, con conferma della sentenza impugnata. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'NT e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022 e con diminuzione di giustizia dei compensi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta attività istruttoria. La vicenda in esame avrebbe potuto agevolmente chiudersi sette anni orsono, con la restituzione in favore di all'indomani della sentenza di Controparte_2 appello che lo aveva mandato assolto con revoca delle statuizioni civili, della (non esorbitante) somma di euro 1.341,25, assegnata alla danneggiata a seguito di esecuzione presso terzi pochi giorni prima della caducazione del titolo. Ne è invece sorto un complesso e lungo contenzioso il cui esito giustifica, oggi, la condanna dell'NT ex art. 96 c.p.c., stante la temerarietà dell'impugnazione: sia perché proposta con un unico motivo attinente alla mancata considerazione di un'eccezione non espressamente formulata in primo grado (peraltro infondata anche nel merito); sia perché successivamente riassunta (pur a fronte di un giudicato che escludeva la sussistenza del preteso controcredito da porre in compensazione) ed 6 “allargata” a questioni non oggetto di specifici motivi di appello (comunque anch'esse infondate). La somma dovuta può essere equitativamente determinata in un importo pari alla metà del compenso defensionale liquidato in favore della parte vittoriosa, come suggerito dai criteri orientativi contenuti nelle Tabelle del Tribunale di Milano – anno 2018. Sussistono infine i presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012), per cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e conferma la sentenza del Giudice di Pace della Spezia n. 440/2019, depositata in data 28 giugno 2019;
- condanna CC e , in solido tra loro, a rifondere l'appellato CP_1 delle spese di lite del presente grado, che liquida in euro 2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
- condanna CC e , in solido tra loro, al pagamento in CP_1 favore dell'appellato dell'ulteriore somma di euro 1.000,00, ex art. 96 c.p.c.;
- ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'NT di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per lo stesso appello. La Spezia, 9 agosto 2025
Il Giudice dott. Gabriele Romano
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