Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/06/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei sottoindicati Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel.\est. )
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 93/2024 riservata in decisione all'udienza dell'8.5.2025avente ad oggetto: modifica delle condizioni del regime affidamento figli minori TRA
nata a [...] il [...] e res.te a Parte_1
Vibo Valentia - con l'Avv. Domenicoantonio Natale – giusta CodiceFiscale_1 procura in atti -
ricorrente
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1 resistente contumace
NONCHE'
P.M. - sede- Intervenuto ex lege
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 23.1.2024 la ricorrente – premesso di aver intrattenuto una lunga relazione di fatto con il resistente, dalla quale è nata una bambina, (n. il 10.1.2014); che la convivenza si è Persona_1 interrotta a causa di insanabile conflitto (sfociante in violenze, aggressioni anche dinanzi alla figlia, gravi condotte del resistente dedito all'abuso di alcol), che i rapporti personali ed economici sono stati regolati in sede di ricorso ex art. 337 bis c.c. iscritto al RGVG 589/2021dell'intestato Tribunale, conclusosi con decreto cron
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che successivamente il padre/resistente, presso cui la bambina è stata collocata in forza di detto decreto, ha commesso una serie di comportamenti contrari all'interesse della minore, disinteressandosi del suo sostegno morale e materiale e che, nell'agosto 2023, si è allontanato definitivamente dal proprio domicilio senza lasciare traccia - chiedeva unicamente la modifica del regime di affidamento stabilito con il richiamato decreto, da condiviso ad esclusivo con collocamento della residenza della figlia minore presso l'abitazione della madre.
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex artt. 473 bis.14 c.p.c - comunicata al PM - nonostante la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, non si costituiva il resistente che veniva pertanto dichiarato contumace (ord.19.3.2024).
Sentita la ricorrente, disposta l'acquisizione delle relazioni sul percorso di sostegno demandato ai Servizi Sociali con il decreto cron. n. 1076/2022 dep. il 24.11.2022, sentita la Dr.ssa – Psicologa del servizio sociale del Comune di Vibo Testimone_1
Valentia – all'udienza dell'11.6.2024, subentrato il sottoscritto Giudice relatore
(giusta provv. del Presidente f.f. dep. il 19.3.2025); sentita la minore e nuovamente la ricorrente all'udienza dell'8.5.2025, autorizzata la difesa a discutere e concludere oralmente, la causa era riservata per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Osserva il Collegio che vi è ampia e conducente prova in atti della sopravvenienza di fatti di tale gravità che depongono univocamente per la modifica del regime di affidamento e fondano la pronuncia di affido esclusivo chiesto dalla ricorrente.
Giova premettere che “In materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore”; inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, trattandosi di misura estremamente grave, “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà
Pag. 2 di 5 essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. N. 28244 del 2019 e n. 6535 del 2019).
Nel caso di specie, emerge documentalmente che, successivamente al decreto cron n. 1076/2022 dep. il 24.11.2022 all'esito del ricorso ex art. 337 bis c.c. RGVG
589/2021 con il quale l'intestato Tribunale “dispone l'affidamento genitoriale condiviso della minorenne con collocazione presso Persona_1
l'attuale residenza paterna, sono seguite reiterate violazioni del padre alle prescrizioni previste dal decreto medesimo 1 e inosservanze alle disposizioni dettate dai Servizi delegati per il buon esito del percorso demandato, siccome attestato dalle relazioni in atti.
Invero, gli esiti del percorso, del monitoraggio e dell'aggiornamento dei Servizi
Sociali 2 restituiscono comportamenti disfunzionali e potenzialmente forieri di pericolo in danno della minore, culminati nel grave episodio occorso nell' agosto del
2023 allorquando -a seguito di segnalazione della madre alla quale la minore inviava un messaggio con richiesta di aiuto e considerata l'impossibilità di rintracciare il padre - sono intervenuti presso l'abitazione del padre - ove la bambina era collocata- operanti della locale Questura i quali, costata l'assenza del padre e la minore - all'epoca di soli nove anni – abbandonata a sé stessa ed impaurita, hanno affidato la minore
[...] alla madre3 Per_1
Da allora, del resistente si sono perse le tracce: dagli atti di causa (relazioni dei S.S.) si desume che è trasferito in località ignota, non fornendo alcuna notizia di sé e disinteressandosi totalmente della figlia, venendo altresì meno all'obbligo di contribuire moralmente ed economicamente ai bisogni della figlia che non lo vede né sente più.
Anche le concordi dichiarazioni della ricorrente e della minore – in sede di ascolto- depongono nel senso che, a far data dall'agosto del 2023, il resistente ha progressivamente allentato ogni contatto con la figlia, fino rendersi completamente irreperibile. Premesso che l'ascolto del minore rappresenta un elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse e lo strumento mediante il quale garantire possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione e che questa sia presa debitamente in considerazione ai fini della valutazione del suo interesse, conformemente all'art. 24, paragrafo 1, della Carta dei Diritti fondamentali della
Unione Europea e alla luce dell'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, ritine il Collegio che anche le indicazioni provenienti dall'ascolto di depongano per l'affidamento esclusivo alla madre. Per_1
Invero, ha ribadito l'avvenuto allontanamento del padre ed il suo Per_1 presumibile rientro in Bulgaria nell'agosto 2023, il progressivo distacco e disinteresse di questi verso la figlia, alla quale – nonostante alcuni iniziali contatti telefonici – non risponde e tampoco cerca più; l'accudimento esclusivo a cura della madre, coadiuvata dalla nonna materna, e la cura e dedizione della ricorrente ad ogni esigenza e bisogno della figlia sia esso scolastico, ricreativo, ludico o sanitario4.
Conclusivamente, rileva il Collegio come le risultanze in atti diano univocamente contezza di un definitivo allontanamento del resistente dalla casa familiare già a far data dall'agosto 2023, con conseguente distacco e continuato disinteressamento alla vita della figlia, ai cui bisogni ed esigenze morali e materiali non contribuisce in alcun modo, circostanze queste che trovano conferma nell'attuale attestata irreperibilità5 del resistente medesimo del quale tanto la stessa ricorrente che la minore ignorano il recapito
Se ne ricava come il padre sia ormai da tempo figura completamente assente nella vita della figlia alla quale provvede, sotto ogni profilo, esclusivamente la madre, ciò integrando valide condizioni per derogare al regime ordinario dell'affidamento condiviso posto che la sistematica assenza;
l'indifferenza a qualsivoglia tipo di contatto - anche per il tramite delle più moderne tecnologie - e alle via via maggiori necessità della figlia assurgono a comportamenti oltremodo sintomatici dell'inidoneità ad affrontare le maggiori responsabilità connesse all'affido condiviso6. Di contro, la minore può contare certamente sulla madre risultando, dalla documentazione allegata, che la ricorrente provveda amorevolmente al suo accudimento e mantenimento, lavori e sia economicamente autosufficiente.
Sussistono pertanto, le condizioni ex art.337 quater co. 1 c.c. per disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, apparendo evidente che – per l'irraggiungibilità e, quindi, completa assenza, estraneità e disinteresse del padre alla sua vita ed evoluzione - l'affidamento congiunto sarebbe altamente contrario all'interesse della minore oltreché gravoso nell'esplicazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre, non potendo ella contare su una pronta reperibilità
e fattiva collaborazione del padre.
In considerazione di ciò, l'affidamento deve essere statuito nella forma dell'affido
"super esclusivo" ovvero attribuendo alla madre il potere di assumere in via esclusiva, nell'interesse della minore, anche le decisioni di maggiore importanza.
E, infatti, una diversa soluzione si rivelerebbe contraria all'interesse della minore.
In definitiva, occorre assicurare una modalità di esercizio della responsabilità genitoriale che garantisca il completo e più celere assolvimento delle esigenze della minore, tenuto conto delle difficoltà che, diversamente, incontrerebbe la madre per le decisioni relative alle maggiori questioni come ad es. scolastiche e sanitarie.
In assenza di sostanziale contestazione, nulla va disposto per le spese che rimangono a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dispone l'affidamento superesclusivo della minore n. a Vibo Valentia il 10.1.2014; Persona_1
B) compensa le spese
Così deciso in Vibo Valentia nella C.C. del 8.5.2025.
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Prescrivendo inoltre una serie di attività di supporto funzionali al sostegno della minore e del rapporto con la madre: dispone che il Servizio Sociale territoriale svolga ,con effetto immediato e comunicando la calendarizzazione degli incontri ogni necessario intervento di indirizzo, sostegno e controllo, nei confronti della minore e dei genitori, intervento finalizzato a garantire l'interesse morale e materiale della prole ad una crescita sana e serena nel rispetto del principio della genitorialità, autorizza il padre ad iscrivere la figlia minorenne alla scuola elementare del luogo di attuale dimora”- 2 Relazione prot. n. 30552/2024 pervenuta in data 14.6.2024 3 Cfr verbale di affidamento redatto dagli Agenti in servizio presso la Questura di Vibo Valentia in data 8.8.2023, allegato al ricorso introduttivo. Pag. 3 di 5 4 Cfr. verbale riassuntivo dell'8.5.2025. “mi trovo molto bene con mamma, è lei che si occupa di me mi accompagna dal medico quando c è bisogno;
va a parlare con i professori;
frequento un corso di violino organizzato dalla scuola in prosecuzione del doposcuola dove mi riprende mamma. Mamma svolge qualche lavoretto e quando lei non c è resto con mia nonna con la quale pure mi trovo bene. Prima vivevo con mio padre, poi da circa due anni e mezzo, se ricordo bene, lui se ne è andato in Bulgaria e io sono stata affidata a mia madre. Quando se ne andato in Bulgaria, la prima settimana mi ha chiamata qualche volta e poi ha smesso;
adesso altrettanto non si fa mai sentire;
ho provato a chiamarlo ma a quel numero non corrisponde più. So che non chiama neanche mia madre per chieder di me né contribuisce alle mie esigenze “ 5 V. certificato di irreperibilità dep. l'8.5.2025. 6 Dalla relazione dei servizi sociale dep. il 14.6.2024 emerge che. già solo il consenso per il trasferimento della minore presso un istituto scolastico più vicino alla dimora della madre è stato possibile grazie alla mediazione dei Sociali medesimi. Pag. 4 di 5