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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1149/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Ionio, Parte_1
n. 3, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce C.F._1 all'atto di appello, dall'avv. Giuseppe Scorza, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Capaccio Paestum, alla via C.A. dalla Chiesa, n. 17; appellante-opponente
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Controparte_1
Armellini, n. 2, cod. fisc. , in proprio e nella qualità di legale C.F._2 rappresentante della , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_2
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Cesare Carbone, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via R. Jemma, n. 2; appellato-opposto
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2211/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “riformare la sentenza nr. 2211/2023 emessa dal Tribunale di Salerno III Sezione Civile …, pubblicata - mediante il deposito in
1 Cancelleria - il 22.05.2023 non notificata, non registrata ed esecutiva ope legis e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o l'inesigibilità della sentenza nr. 806/2018 resa dal Tribunale di Salerno il 12.03.2018, a cagione del difetto di una soggettività giuridica che possa utilmente beneficiare delle disposizioni di condanna in essa contenute;
ovvero, comunque, la carenza di legittimazione attiva del sig. rispetto ai Controparte_1
diritti accertati dalla sentenza nr. 806/2018 Tribunale di Salerno. Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta) – “rigettare l'appello e condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze legali in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2211/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di , quale legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante della , ex art. 615, comma 1, c.p.c., con atto di Parte_2
citazione notificato il 20 marzo 2019, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione proposta dalla avverso l'atto di precetto notificatole il 4 marzo 2019 dal , quale legale Pt_1 Pt_2 rappresentante della , in forza della sentenza n. 806/2018 dello Pt_2 Parte_2
stesso Ufficio Giudiziario;
2) condannava la alla refusione delle spese processuali Pt_1
sostenute dalla controparte.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di citazione notificato Pt_1
l'8 novembre 2023, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il non aveva mai costituito, neppure in forma Pt_2 irregolare, la , con la conseguenza che la sentenza n. 806/2018 Parte_2
del Tribunale di Salerno, resa nei confronti di tale presunta società, era stata pronunciata in favore di un soggetto giuridico inesistente e, come tale, non poteva essere azionata in executivis dall'opposto; 2) il passaggio in giudicato della sentenza n. 806/2018 e la sua intangibilità non esoneravano il giudice di prime cure dal verificare la legittimazione ad agire in capo all'opposto; non essendo la mai esistita, il Parte_2
non poteva esserne né il titolare, né il successore, sicché non aveva il diritto di Pt_2
azionare coattivamente una pronuncia inutiliter data.
Costituitosi in proprio e quale legale rappresentante della con Parte_2
comparsa di risposta depositata in data 27 marzo 2024, il contestava la fondatezza Pt_2
dei motivi di appello articolati dalla , chiedendone il rigetto con la conseguenziale Pt_1
conferma della sentenza di primo grado.
2 La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 12 dicembre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 9/17 gennaio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In via preliminare, occorre osservare che, come statuito dall'univoca giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. 30 novembre 2005, n. 26089; Cass. 5 settembre 2008,
n. 22402; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4505; Cass. 14 febbraio 2013, n. 3667), qualora il titolo in virtù del quale si preannuncia di agire o si agisce coattivamente abbia natura giudiziale, il giudice investito della trattazione della controversia prevista dall'art. 615, commi 1 o 2, c.p.c. non può effettuare alcun controllo intrinseco diretto ad infirmarne l'efficacia sulla base di deduzioni ed eccezioni che andavano formulate nel processo nel cui contesto è stato emesso, dovendo limitarsi esclusivamente a verificarne l'eventuale validità ed esistenza, in modo da poter stabilire se il provvedimento giurisdizionale costituisca effettivamente il fondamento della prospettata o incardinata esecuzione forzata o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione.
Ne consegue che, nel giudizio di cognizione intentato ai sensi dell'art. 615, commi 1 e 2,
c.p.c., possono essere eccepiti dall'opponente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del rapporto giuridico consacrato nel provvedimento giurisdizionale costituente titolo esecutivo, purché gli stessi siano successivi alla relativa emanazione.
Alteris in sede di opposizione all'esecuzione, può farsi valere una sopravvenuta Pt_3
inesistenza o inefficacia del titolo di derivazione giudiziale, a condizione che sia dovuta a eventi postumi rispetto al momento in cui si è formato ed è divenuto irrevocabile, stante il principio dell'intangibilità del giudicato, o, comunque, rispetto al momento in cui è divenuto idoneo a fondare l'esercizio dell'azione esecutiva e non anche, in quest'ultimo caso, a circostanze deducibili mediante i mezzi di impugnazione predisposti dal legislatore per consentirne la rimozione.
Inoltre, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere incentrata su vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo soltanto quando gli stessi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi procedurali, al pari delle ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, essere fatti valere, ove ancora possibile, nel corso del processo in cui la decisione è stata emessa, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice
3 naturale della causa nella quale la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame (cfr., ex plurimis, Cass. 23 marzo 1999, n. 2742;
Cass. ord. 18 febbraio 2015, n. 3277; Cass. 4 febbraio 2025, n. 2785).
Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che la poteva eccepire che Pt_1 la , non essendo mai esistita quale soggetto di diritto, non Parte_2
aveva il diritto di pretendere il saldo del corrispettivo del contratto di appalto del 25 ottobre
2005 nell'ambito del giudizio conclusosi con la sentenza n. 806/2018 del Tribunale di
Salerno o, comunque, mediante l'impugnazione di tale decisione, con la quale veniva condannata al pagamento, in favore della controparte, della somma di euro 9.795,71, oltre interessi al tasso legale dall'1 marzo 2006 al soddisfo, nonché della quota di 1/3 delle spese di lite, ma non anche in sede di opposizione preventiva all'esecuzione, costituente rimedio giuridico di carattere residuale preordinato a far valere ragioni nuove o sopravvenute rispetto al momento della formazione del titolo giudiziale.
Come emerge dalla sentenza n. 806/2018 del Tribunale di Salerno, la , evocata in Pt_1
giudizio con atto di citazione notificato il 7 ottobre 2010, non sollevava alcuna eccezione in ordine alla titolarità attiva del rapporto obbligatorio dedotto nei propri confronti, tanto meno sotto il profilo dell'inesistenza giuridica della , nella Parte_2
quale, di contro, riconosceva il suo contraddittore, contestando, nel merito, la fondatezza della domanda spiegata dall'impresa appaltatrice e chiedendone, in via riconvenzionale, la condanna al risarcimento dei danni causati con il suo inadempimento.
Pertanto, la non disconosceva in alcun modo che la Pt_1 Parte_2
era l'impresa con la quale aveva stipulato il contratto di appalto del 25 ottobre 2005 e, dunque, la parte che aveva promosso il giudizio al fine di ottenere il pagamento del residuo corrispettivo dei lavori eseguiti, accettando il contraddittorio nella piena consapevolezza dell'identità soggettiva dell'attrice, con la conseguenza che, divenuta irrevocabile la sentenza n. 806/2018 del Tribunale di Salerno, non era legittimata a proporre l'opposizione di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c. per lamentare che tale decisione era stata resa in favore di un soggetto soltanto a posteriori definito come inesistente.
In realtà, la era ed è ben consapevole che, come emerge dai documenti prodotti in Pt_1 giudizio da entrambe le parti, la era l'impropria Parte_2
denominazione con la quale, nel contratto di appalto del 25 ottobre 2005 e nell'atto introduttivo della controversia definita con la sentenza n. 806/2018, era stata contraddistinta la ditta , id est l'impresa Parte_2 Parte_4
individuale, con sede in Battipaglia, alla via C. Armellini, n. 2, e p. iva P.IVA_1
4 che aveva eseguito i lavori concordati con la committente per la ristrutturazione di un fabbricato di sua proprietà, aveva emesso le relative fatture ed era stata intestataria degli assegni bancari ricevuti in acconto del corrispettivo dovuto, sicché non poteva ragionevolmente sostenere, nel proporre l'opposizione di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c., che il titolo esecutivo si era formato in favore di un soggetto inesistente.
Ne deriva che la sentenza n. 806/2018 del Tribunale di Salerno, pur avendo riprodotto l'errore contenuto nella domanda introduttiva del giudizio in ordine alla denominazione dell'attrice come , non è stata affatto pronunciata a beneficio Parte_2
di un soggetto inesistente, indeterminato o indeterminabile, ma è stata resa in favore dell'impresa individuale e, dunque, del suo titolare Parte_2 CP_1
(cfr., ex plurimis, Cass. 13 febbraio 2006, n. 3052; Cass. 19 gennaio 2007, n. 977;
[...]
Cass. 19 settembre 2014, n. 19735; Cass. 20 luglio 2021, n. 20650), vale a dire della parte che aveva il diritto di ricevere dalla il pagamento del residuo corrispettivo del Pt_1
contratto di appalto sottoscritto il 25 ottobre 2005.
In definitiva, essendo la sentenza n. 806/2018 del Tribunale di Salerno incontestabilmente intervenuta all'esito di un giudizio intercorso tra il e la , quali parti stipulanti Pt_2 Pt_1
il contratto di appalto del 25 ottobre 2005, che ha costituito la fonte negoziale del rapporto obbligatorio controverso, l'opposto è de plano legittimato ad avvalersene come titolo esecutivo giudiziale per procedere al recupero del credito ivi cristallizzato.
Le spese del secondo grado di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla e si liquidano, come da Pt_1
dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità del credito sotteso all'opposto atto di precetto, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva espletata dal , in complessivi euro 2.600,00 per compenso, di cui euro 900,00 per Pt_2
la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv. Cesare Carbone, quale procuratore distrattario dell'appellato, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Deve darsi atto, inoltre, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
5
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 2211/2023 del Tribunale di Salerno con atto di Parte_1
citazione notificato l'8 novembre 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore dell'avv. Cesare Carbone, quale Parte_1
procuratore distrattario di , ex art. 93, comma 1, c.p.c., delle spese del Controparte_1
secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.600,00 per compenso difensivo, di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M.
n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
6
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1149/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Ionio, Parte_1
n. 3, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce C.F._1 all'atto di appello, dall'avv. Giuseppe Scorza, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Capaccio Paestum, alla via C.A. dalla Chiesa, n. 17; appellante-opponente
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Controparte_1
Armellini, n. 2, cod. fisc. , in proprio e nella qualità di legale C.F._2 rappresentante della , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_2
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Cesare Carbone, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via R. Jemma, n. 2; appellato-opposto
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2211/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “riformare la sentenza nr. 2211/2023 emessa dal Tribunale di Salerno III Sezione Civile …, pubblicata - mediante il deposito in
1 Cancelleria - il 22.05.2023 non notificata, non registrata ed esecutiva ope legis e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o l'inesigibilità della sentenza nr. 806/2018 resa dal Tribunale di Salerno il 12.03.2018, a cagione del difetto di una soggettività giuridica che possa utilmente beneficiare delle disposizioni di condanna in essa contenute;
ovvero, comunque, la carenza di legittimazione attiva del sig. rispetto ai Controparte_1
diritti accertati dalla sentenza nr. 806/2018 Tribunale di Salerno. Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta) – “rigettare l'appello e condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze legali in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2211/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di , quale legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante della , ex art. 615, comma 1, c.p.c., con atto di Parte_2
citazione notificato il 20 marzo 2019, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione proposta dalla avverso l'atto di precetto notificatole il 4 marzo 2019 dal , quale legale Pt_1 Pt_2 rappresentante della , in forza della sentenza n. 806/2018 dello Pt_2 Parte_2
stesso Ufficio Giudiziario;
2) condannava la alla refusione delle spese processuali Pt_1
sostenute dalla controparte.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di citazione notificato Pt_1
l'8 novembre 2023, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il non aveva mai costituito, neppure in forma Pt_2 irregolare, la , con la conseguenza che la sentenza n. 806/2018 Parte_2
del Tribunale di Salerno, resa nei confronti di tale presunta società, era stata pronunciata in favore di un soggetto giuridico inesistente e, come tale, non poteva essere azionata in executivis dall'opposto; 2) il passaggio in giudicato della sentenza n. 806/2018 e la sua intangibilità non esoneravano il giudice di prime cure dal verificare la legittimazione ad agire in capo all'opposto; non essendo la mai esistita, il Parte_2
non poteva esserne né il titolare, né il successore, sicché non aveva il diritto di Pt_2
azionare coattivamente una pronuncia inutiliter data.
Costituitosi in proprio e quale legale rappresentante della con Parte_2
comparsa di risposta depositata in data 27 marzo 2024, il contestava la fondatezza Pt_2
dei motivi di appello articolati dalla , chiedendone il rigetto con la conseguenziale Pt_1
conferma della sentenza di primo grado.
2 La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 12 dicembre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 9/17 gennaio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In via preliminare, occorre osservare che, come statuito dall'univoca giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. 30 novembre 2005, n. 26089; Cass. 5 settembre 2008,
n. 22402; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4505; Cass. 14 febbraio 2013, n. 3667), qualora il titolo in virtù del quale si preannuncia di agire o si agisce coattivamente abbia natura giudiziale, il giudice investito della trattazione della controversia prevista dall'art. 615, commi 1 o 2, c.p.c. non può effettuare alcun controllo intrinseco diretto ad infirmarne l'efficacia sulla base di deduzioni ed eccezioni che andavano formulate nel processo nel cui contesto è stato emesso, dovendo limitarsi esclusivamente a verificarne l'eventuale validità ed esistenza, in modo da poter stabilire se il provvedimento giurisdizionale costituisca effettivamente il fondamento della prospettata o incardinata esecuzione forzata o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione.
Ne consegue che, nel giudizio di cognizione intentato ai sensi dell'art. 615, commi 1 e 2,
c.p.c., possono essere eccepiti dall'opponente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del rapporto giuridico consacrato nel provvedimento giurisdizionale costituente titolo esecutivo, purché gli stessi siano successivi alla relativa emanazione.
Alteris in sede di opposizione all'esecuzione, può farsi valere una sopravvenuta Pt_3
inesistenza o inefficacia del titolo di derivazione giudiziale, a condizione che sia dovuta a eventi postumi rispetto al momento in cui si è formato ed è divenuto irrevocabile, stante il principio dell'intangibilità del giudicato, o, comunque, rispetto al momento in cui è divenuto idoneo a fondare l'esercizio dell'azione esecutiva e non anche, in quest'ultimo caso, a circostanze deducibili mediante i mezzi di impugnazione predisposti dal legislatore per consentirne la rimozione.
Inoltre, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere incentrata su vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo soltanto quando gli stessi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi procedurali, al pari delle ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, essere fatti valere, ove ancora possibile, nel corso del processo in cui la decisione è stata emessa, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice
3 naturale della causa nella quale la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame (cfr., ex plurimis, Cass. 23 marzo 1999, n. 2742;
Cass. ord. 18 febbraio 2015, n. 3277; Cass. 4 febbraio 2025, n. 2785).
Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che la poteva eccepire che Pt_1 la , non essendo mai esistita quale soggetto di diritto, non Parte_2
aveva il diritto di pretendere il saldo del corrispettivo del contratto di appalto del 25 ottobre
2005 nell'ambito del giudizio conclusosi con la sentenza n. 806/2018 del Tribunale di
Salerno o, comunque, mediante l'impugnazione di tale decisione, con la quale veniva condannata al pagamento, in favore della controparte, della somma di euro 9.795,71, oltre interessi al tasso legale dall'1 marzo 2006 al soddisfo, nonché della quota di 1/3 delle spese di lite, ma non anche in sede di opposizione preventiva all'esecuzione, costituente rimedio giuridico di carattere residuale preordinato a far valere ragioni nuove o sopravvenute rispetto al momento della formazione del titolo giudiziale.
Come emerge dalla sentenza n. 806/2018 del Tribunale di Salerno, la , evocata in Pt_1
giudizio con atto di citazione notificato il 7 ottobre 2010, non sollevava alcuna eccezione in ordine alla titolarità attiva del rapporto obbligatorio dedotto nei propri confronti, tanto meno sotto il profilo dell'inesistenza giuridica della , nella Parte_2
quale, di contro, riconosceva il suo contraddittore, contestando, nel merito, la fondatezza della domanda spiegata dall'impresa appaltatrice e chiedendone, in via riconvenzionale, la condanna al risarcimento dei danni causati con il suo inadempimento.
Pertanto, la non disconosceva in alcun modo che la Pt_1 Parte_2
era l'impresa con la quale aveva stipulato il contratto di appalto del 25 ottobre 2005 e, dunque, la parte che aveva promosso il giudizio al fine di ottenere il pagamento del residuo corrispettivo dei lavori eseguiti, accettando il contraddittorio nella piena consapevolezza dell'identità soggettiva dell'attrice, con la conseguenza che, divenuta irrevocabile la sentenza n. 806/2018 del Tribunale di Salerno, non era legittimata a proporre l'opposizione di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c. per lamentare che tale decisione era stata resa in favore di un soggetto soltanto a posteriori definito come inesistente.
In realtà, la era ed è ben consapevole che, come emerge dai documenti prodotti in Pt_1 giudizio da entrambe le parti, la era l'impropria Parte_2
denominazione con la quale, nel contratto di appalto del 25 ottobre 2005 e nell'atto introduttivo della controversia definita con la sentenza n. 806/2018, era stata contraddistinta la ditta , id est l'impresa Parte_2 Parte_4
individuale, con sede in Battipaglia, alla via C. Armellini, n. 2, e p. iva P.IVA_1
4 che aveva eseguito i lavori concordati con la committente per la ristrutturazione di un fabbricato di sua proprietà, aveva emesso le relative fatture ed era stata intestataria degli assegni bancari ricevuti in acconto del corrispettivo dovuto, sicché non poteva ragionevolmente sostenere, nel proporre l'opposizione di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c., che il titolo esecutivo si era formato in favore di un soggetto inesistente.
Ne deriva che la sentenza n. 806/2018 del Tribunale di Salerno, pur avendo riprodotto l'errore contenuto nella domanda introduttiva del giudizio in ordine alla denominazione dell'attrice come , non è stata affatto pronunciata a beneficio Parte_2
di un soggetto inesistente, indeterminato o indeterminabile, ma è stata resa in favore dell'impresa individuale e, dunque, del suo titolare Parte_2 CP_1
(cfr., ex plurimis, Cass. 13 febbraio 2006, n. 3052; Cass. 19 gennaio 2007, n. 977;
[...]
Cass. 19 settembre 2014, n. 19735; Cass. 20 luglio 2021, n. 20650), vale a dire della parte che aveva il diritto di ricevere dalla il pagamento del residuo corrispettivo del Pt_1
contratto di appalto sottoscritto il 25 ottobre 2005.
In definitiva, essendo la sentenza n. 806/2018 del Tribunale di Salerno incontestabilmente intervenuta all'esito di un giudizio intercorso tra il e la , quali parti stipulanti Pt_2 Pt_1
il contratto di appalto del 25 ottobre 2005, che ha costituito la fonte negoziale del rapporto obbligatorio controverso, l'opposto è de plano legittimato ad avvalersene come titolo esecutivo giudiziale per procedere al recupero del credito ivi cristallizzato.
Le spese del secondo grado di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla e si liquidano, come da Pt_1
dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità del credito sotteso all'opposto atto di precetto, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva espletata dal , in complessivi euro 2.600,00 per compenso, di cui euro 900,00 per Pt_2
la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv. Cesare Carbone, quale procuratore distrattario dell'appellato, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Deve darsi atto, inoltre, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
5
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 2211/2023 del Tribunale di Salerno con atto di Parte_1
citazione notificato l'8 novembre 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore dell'avv. Cesare Carbone, quale Parte_1
procuratore distrattario di , ex art. 93, comma 1, c.p.c., delle spese del Controparte_1
secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.600,00 per compenso difensivo, di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M.
n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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