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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/03/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro,
vista la propria ordinanza del 04.12.2024 con cui si disponeva il deposito di note scritte entro il termine perentorio del 05.03.2025, ore 9:00, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12800/21 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
ai fini del giudizio in Palermo, via Brunetto Latini n. 11, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppina Scrudato, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
[...]
in Controparte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata ai fini del giudizio in Palermo, via Mariano Stabile n. 182, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (cod. fisc. ); P.IVA_1
CONVENUTA
E
, in persona del legale rappresentante pro – tempore, Controparte_2
domiciliata per la carica in Palermo, via Giacomo Cusmano, 24;
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c. – responsabilità professionale;
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da con atto di citazione Parte_1
notificato i gg. 24 settembre 2021 e 13 gennaio 2022 contro il
[...]
- Controparte_1 Controparte_1
Cont Direzione " e la 6 di Controparte_1 Controparte_1
Palermo;
- condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
, Controparte_1 [...]
delle spese di lite Controparte_1
dallo stesso sostenute, che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
Cont
- nulla sulle spese in favore della convenuta 6 di Palermo.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato i gg. 24 settembre 2021 e 13 gennaio 2022,
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il Parte_1 [...]
, Controparte_1 [...]
" (d'ora innanzi denominato soltanto Controparte_1 Controparte_1
Cont
) e l 6 di Palermo, per sentirli condannare al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni da lui patiti a seguito di un infortunio subito in data
11.06.2020, nonché al risarcimento del danno conseguente alla mancata tempestiva diagnosi e cura delle lesioni riportate a seguito dell'infortunio occorsogli, danni tutti quantificati nella somma complessiva di € 20.000,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Assumeva, infatti, che:
- la mattina dell'11.06.2020, dopo essersi svegliato all'interno della propria cella n. 19 della Casa Circondariale ” di Palermo, presso il reparto Controparte_1
sud, IV piano, ed essersi alzato dal letto, si era diretto verso il bagno della propria sistemazione, quando, improvvisamente, era rovinato al suolo a causa dell'allagamento della stanza proveniente dall'esterno;
- a causa della caduta, aveva subito delle lesioni fisiche per le quali era stato accompagnato dal personale della struttura Circondariale presso l'infermeria ivi presente, dove era stato sottoposto a visita medica da parte del personale sanitario dell di Palermo, senza ricevere tuttavia le cure e gli esami adeguati al caso CP_2
concreto;
- la struttura Penitenziaria e dell di Palermo dovevano ritenersi CP_2
responsabili per i gravi danni subiti.
Il ritualmente costituitosi, deduceva Controparte_1
l'infondatezza della domanda attorea sia in ordine all'an (sotto il profilo della mancanza di prova circa la dinamica dell'evento, ritenendo essersi trattato di una caduta autonoma e non di un infortunio dovuto ad un'insidia) che con riferimento al quantum, e ne chiedeva il rigetto.
L'Asp 6 di Palermo, invece, non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione.
Con provvedimento del 31.10.2024, all'esito dell'assunzione delle prove orali e dell'espletamento della c.t.u. medico legale, veniva formulata alle parti proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c., che prevedeva la rinuncia agli atti e all'azione da parte dell'attore, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
La predetta proposta veniva rifiutata dall'attore e accettata dal CP_1
convenuto.
Quindi, all'udienza odierna, la causa viene posta in decisione sulle conclusioni delle parti a seguito della discussione orale.
Ciò premesso, deve in primo luogo dichiararsi la contumacia della convenuta , atteso che la stessa non ha provveduto a costituirsi Controparte_2
in giudizio, nonostante la rituale citazione da parte dell'attore.
Passando al merito, la domanda attorea è infondata.
Giova preliminarmente rilevare, infatti, che la fattispecie oggetto del presente giudizio va inquadrata, per quanto concerne la domanda proposta contro il , nell'ambito della responsabilità ex art 2051 c.c., derivante dagli CP_1
obblighi di custodia gravanti sul proprietario del bene o su colui che detiene la res
dalla quale si è originato l'evento di danno.
Ora, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c.,
il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui.
Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno,
costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, invece, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n.
8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (accertabile d'ufficio e richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis,
Cass. civ. n. 3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
Ora, nel caso di specie, parte attrice non ha assolto tale pregnante onere probatorio, atteso che non è stata raggiunta la prova della verificazione della caduta del danneggiato con le modalità descritte in atto di citazione, nonché del nesso di causa tra l'asserita insidia e l'evento dannoso.
Invero, l'unica prova di parte attrice è costituita dalla deposizione resa dal teste la quale, tuttavia, è da ritenersi inattendibile, poiché connotata Testimone_1
da dichiarazioni generiche, vaghe ed a tratti contraddittorie.
Tes_ Il teste , infatti, ha riferito che:
“DR Conosco perché siamo stati nella stessa cella presso la Parte_1 [...]
reparto Sud, quarto piano a sinistra, se non ricordo male nella cella Controparte_1
19
DR Non ricordo la data del sinistro occorso all'attore Credo che fossi nella cella Pt_1
19 nel 2021
DR Io stavo dormendo, non ricordo se era al mattino, e mi sono svegliato per
un botto e ho visto l a terra e l'acqua a terra Pt_1
DR Ricordo che anche io mi sono alzato per dare soccorso all mi sono bagnato Pt_1
i piedi perché c'era acqua a terra
DR Non sono in grado di dire da dove provenisse l'acqua, se dall'esterno o
dall'interno della cella
Par Mi sono concentrato sul mio compagno di cella
Par Non ho visto la caduta, ho visto l ià a terra Pt_1
Par C'era il bagno allagato all'interno della cella e la cella stava per riempirsi d'acqua
Par Sia il pavimento del bagno che della cella erano ricoperti d'acqua Par Non ricordo in quale posizione fosse l a terra Pt_1
Par Ricordo soltanto che si lamentava per il dolore ad un braccio
DR Non sono in grado di dire come mai vi fosse acqua a terra
DR Dopo la caduta l stato portato in infermeria Pt_1
imasto in cella con me dopo il sinistro non ricordo se una settimana o un mese Pt_3
perché poi l'hanno trasferito. Fino al trasferimento è rimasto con me nella stessa cella. Fino
a quando è rimasto con me, accusava dolore al braccio. E se non ricordo male faceva anche
delle punture.
A domanda di chiarimento dell'avv. Scrudato.
Par Non ricordo se l'acqua provenisse dal lavandino o dal bagno
DR Non ho visto tubi che perdevano, però in bagno c'era più acqua a terra che
nella cella, quindi “ritengo” che l'acqua provenisse dal bagno
Par al di fuori della cella non c'erano rubinetti o tubi che portassero acqua
Dr Non c'erano in bagno o nella cella rubinetti aperti
A domanda di chiarimento del procuratore Persona_1
Non si era verificato prima di quella volta che si trovasse acqua a terra per
[...]
il bagno “attoppato”.
DR Per “attoppato” intendo dire allagato
Par Ora comincio a ricordare meglio che l'acqua proveniva dal bagno e che ho
visto il water con l'acqua alta
DR Non ricordo se poi siano intervenuti operai, penso di sì perché poi il danno si è
aggiustato” (vedi verbale di udienza del 17.04.2024).
Ora, come si evince dalla deposizione sopra riportata, il teste non è stato in grado di fornire informazioni utili ai fini della ricostruzione delle modalità con le quali si è verificata la caduta dell'attore, né ai fini dell'individuazione delle cause che avrebbero determinato la stessa, atteso che quest'ultimo – come dichiarato –
non ha assistito all'occorso.
In merito alla dinamica della caduta, infatti, il teste ha affermato
Par espressamente “ Io stavo dormendo, non ricordo se era al mattino, e mi sono svegliato
Par per un botto e ho visto l terra e l'acqua a terra”, “ Non ho visto la caduta, ho Pt_1
Par visto l' già a terra” e “ Non ricordo in quale posizione fosse l a terra Pt_1 Pt_1
Par Ricordo soltanto che si lamentava per il dolore ad un braccio” (vedi deposizione trascritta sopra).
Tes Inoltre, il teste , pur avendo affermato che al suo risveglio il pavimento della cella si presentava bagnato, non è stato in grado di fornire alcuna indicazione in merito alla causa di tale allagamento.
Par Sul punto, invero, il teste ha affermato “ Non sono in grado di dire da dove
Par provenisse l'acqua, se dall'esterno o dall'interno della cella”, Non sono in grado di dire
Par come mai vi fosse acqua a terra” e “ Non ricordo se l'acqua provenisse dal lavandino o
Par dal bagno Non ho visto tubi che perdevano, però in bagno c'era più acqua a terra che
nella cella, quindi “ritengo” che l'acqua provenisse dal bagno”, salvo poi dichiarare in
Par conclusione della testimonianza “ Ora comincio a ricordare meglio che l'acqua
proveniva dal bagno e che ho visto il water con l'acqua alta”, cadendo in tal modo in aperta contraddizione con quanto più volte affermato in precedenza.
Da ultimo, su domanda a chiarimento del difensore dell'amministrazione convenuta, il teste ha affermato che la causa dell'allagamento era costituita dal bagno “attoppato”, termine con il quale in dialetto siciliano si intende “otturato”.
Ora, sebbene lo stesso abbia successivamente cercato di rimediare a tale affermazione dicendo che per “attoppato” intendeva dire “allagato” (e non otturato), questi ha comunque confermato che nel water l'acqua era alta, il che induce a ritenere che possa essersi trattato anche di un'otturazione del water.
E non è dato sapere se tale otturazione possa essere stata causata da una condotta negligente tenuta degli stessi detenuti, piuttosto che da un difetto di manutenzione imputabile all'amministrazione penitenziaria.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda proposta contro il
[...]
va rigettata. Controparte_1
Cont Passando, quindi, alla domanda proposta dall'attore contro l 6 di
Palermo, questa concerne una fattispecie rientrante nell'ambito della cd.
responsabilità sanitaria.
Com'è noto, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione –
che si condivide – la responsabilità della struttura sanitaria ha fonte in obbligazioni in parte diverse da quelle la cui violazione genera la responsabilità del singolo medico, di cui tuttavia condivide l'intima natura. La responsabilità della struttura,
infatti, ha carattere contrattuale, avendo il rapporto tra il paziente ed ente ospedaliero (o casa di cura) fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui insorgono obbligazioni di natura mista a carico dell'ente (“l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata)
deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, sia ai fini del ricovero che di una visita
ambulatoriale, comporta comunque la conclusione di un contratto di prestazione d'opera
atipico di spedalità con la medesima: Cass. civ. n. 24791/2008): ossia quelle derivanti da un rapporto di carattere latu sensu alberghiero e quelle di organizzazione di strutture e di dotazioni, anche umane, con la conseguente messa a disposizione del personale medico ausiliario e paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze
(cfr., sul punto, anche Cass. civ. n. 1698/2006 e n. 13066/2004).
Da siffatta qualificazione discendono le conseguenze in punto di valutazione della diligenza e di ripartizione dell'onere probatorio.
È pacifico, infatti, che spetta al paziente provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale (allegandone la violazione) e l'evento dannoso – consistente nell'aggravamento (ovvero, in alcuni casi, nella inalterazione) della preesistente patologia, oppure nell'insorgenza di una nuova condizione patologica, quale effetto dell'intervento – mentre a carico del sanitario, o della struttura, è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. civ. n. 975/2009), ovvero causalmente estraneo al suo operato, ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di signoria, non essendo a lui imputabile (cfr. Cass. civ. n.
11488/2004).
In altri termini, “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di
responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere
probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto
(o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare
l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato,
rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero
che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (Cass. civ., sez. un., n.
577/2008). Peraltro, la giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte ha precisato che: «sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale,
sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile
ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti
concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sé, anche la
sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c. solleva il creditore della
obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del
debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la
condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
nei giudizi di
risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente
danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e
il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando, con
qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio
del "più probabile che non", la causa del danno;
se, al termine dell'istruttoria, non
risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno
lamentato dal paziente rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere
rigettata» (in tal senso, il principio di diritto affermato da Cass. n.18392/2017 e n.
26824/2017; conformi le successive Cass. n.29315/2017, n. 3704/2018, n.19199/2018
e n.26700/2018).
Così precisati la natura della responsabilità e la ripartizione dell'onere della prova, è necessario chiarire quale debba essere il criterio alla stregua del quale accertare la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta del medico e il danno allegato dal paziente.
In proposito, i giudici di legittimità hanno di recente affermato: “In tema di
responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato
in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del
quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano
– ad una valutazione "ex ante" – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità
del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel
senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della
preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige
la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla
responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare
l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice,
accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che
tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se
fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (Cass. civ. n.
16123/2010).
Come precisato da una precedente pronuncia della Suprema Corte: “In questo
modo, il nesso causale diviene la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata
da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento e fatto dannoso (quel comportamento e
quel fatto dannoso) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre
tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale (o, se si vuole, di
previsione e prevenzione, attesa la funzione – anche – preventiva della responsabilità civile,
che si estende sino alla previsione delle conseguenze a loro volta normalmente ipotizzabili
in mancanza di tale avvedutezza) andrà più propriamente ad iscriversi entro l'orbita
soggettiva (la colpevolezza) dell'illecito” (così la citata Cass. civ. n. 21619/2007, in motivazione). Ebbene, nella specie, l'attore non ha fornito la prova del nesso eziologico tra la condotta dei sanitari e il danno lamentato.
Invero, il c.t.u. nominato nel presente giudizio, dott. è Persona_2
pervenuto, sulla base di un percorso logico immune da vizi e di criteri medici–legali corretti, alle conclusioni condivisibili, che di seguito di riportano:
“si ritiene che:
− vi è stato un ingiustificato ritardo nell'esecuzione di rxgrafia alla spalla destra (questa
era prescritta l'11/06/2020 ed era eseguita ben quattro giorni dopo), ma tale ritardo non ha
determinato, al periziando, alcun danno (se infatti si fossero evidenziate lesioni ossee queste
ultime avrebbero richiesto un trattamento sanitario diverso da quello effettuato dai Sanitari
della Casa circondariale, ma poiché non vi è stata alcuna lesione ossea, allora il ritardo
nell'esecuzione della rx non ha determinato, per l'appunto, alcun danno);
− seppur si può ammettere che si poteva prendere in considerazione, alla visita medica
dell'11/06/2020, una immobilizzazione della spalla contusa e distratta oltre ad una semplice
terapia con ghiaccio e fans al bisogno, si ritiene che, in assenza di lesioni ossee, tale mancata
immobilizzazione non ha comunque causato alcun danno, non ha aggravato gli esiti dovuti
alla caduta, e non ha determinato un prolungamento della malattia e dell'inabilità
conseguenza del trauma subito.
In codesta integrazione a relazione di ctu medica già depositata si conclude che:
1. nessun danno biologico permanente, inteso come riduzione dell'integrità psico-fisica
del soggetto, è stato causato dalla condotta dei Sanitari medici della Controparte_1
di Palermo (ASP di Palermo) che visitarono ed ebbero in cura il Sig.
[...] Pt_1
dopo il trauma subito con l'incidente dell'11/06/2020;
[...] 2. in seguito alla condotta dei Sanitari che ebbero in cura il periziando per il suddetto
trauma non si è verificato alcun prolungamento d'inabilità temporanea totale o parziale”
(vedi integrazione alla c.t.u. del 13.10.2024).
Il c.t.u. ha, inoltre, compiutamente risposto ai rilievi critici formulati da parte attrice, con i seguenti chiarimenti che appare utile riportare integralmente:
“Fatta questa premessa si sottolinea che l'ecografia e soprattutto la rmn di spalla sono
esami di 2° livello che naturalmente possono essere eseguite, ai fini diagnostici, nei giorni
successivi un trauma;
si ritiene però, in primis sulla base della pratica clinica quotidiana,
che, nel caso di cui trattiamo, la loro esecuzione non avrebbe modificato la condotta
terapeutica che è stata effettuata, e si ritiene altresì che la mancata esecuzione di tali esami
non ha né modificato, né ha peggiorato il decorso clinico (non ha aggravato né ha
determinato un prolungamento di malattia) e non ha inciso negativamente (nel senso,
sempre, di un loro aggravamento) sui postumi residuati al trauma contusivo alla spalla
destra avvenuto l'11/06/2020 e causato da una caduta nella cella del carcere in cui, in quel
momento, il periziando si trovava” (vedi risposta ai rilievi critici allegata all'integrazione della c.t.u.).
A tal proposito, giova rilevare che “il giudice del merito, quando aderisce alle
conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei
rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle
fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie
allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano
implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Cass. civ. n.
282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000). In conclusione, alla luce dell'accertamento medico legale in esito al quale il c.t.u.
ha escluso qualsiasi incidenza della condotta tenuta dai sanitari della di CP_2
Palermo sulle condizioni di salute dell'attore, anche tale domanda va rigettata.
In applicazione del principio della soccombenza espresso dall'art.91 c.p.c.,
l'attore va condannato al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
convenuto costituito.
[...]
Tali spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base della tabella 2 dei parametri contenuti nel D.M. 147/2022, applicando i valori medi su tutte le fasi del giudizio (studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale) con riferimento allo scaglione in cui rientra il valore della domanda proposta (€ 5.201,00 a € 26.000,00), tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese legali in favore dell
[...]
, stante la contumacia di quest'ultima. CP_2
Così deciso in Palermo, il 5 marzo 2025.
Il Giudice
Angela Notaro
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale dal Giudice Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato
disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche
sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.