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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/06/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Rossella Busacca, ha pronunciato all'udienza del 25 giugno 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1667/2022 R.G.
proposta da
, nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2
Antonino Dalmazio, giusta procura in atti;
- ricorrenti
contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Donato;
- resistente
Conclusioni delle parti: come in atti.
È presente l'avv. Agatino Dalmazio per delega dell'avv. Antonino Dalmazio
nell'interesse dei ricorrenti, nonché l'avv. Ilaria Donato nell'interesse del resistente.
I procuratori si riportano in atti.
FATTO E DIRITTO
e , premettendo di essere proprietari di Parte_1 Parte_2 un appartamento sito nel Comune di Oliveri (Me) - identificato in catasto al fg. 4, part. 291,
sub. 45 - hanno agìto in giudizio al fine di ottenere la condanna di al Controparte_1
rilascio del suddetto immobile, oltre il pagamento delle spese di lite.
A fondamento della domanda i ricorrenti hanno esposto che con contratto stipulato in data 23.9.2021 avevano concesso il proprio appartamento in comodato d'uso a Parte_3
sino alla data del 31.01.2022 e che, tuttavia, al sopraggiungere del termine concordato
[...]
il comodatario – nonostante le richieste di rilascio – aveva continuato ad occupare l'immobile
sine titulo.
costituitosi in giudizio, ha contestato quanto esposto dalla Controparte_1
controparte precisando di occupare l'immobile in virtù del contratto preliminare di compravendita stipulato con gli attori il 23.9.2021.
Il resistente, evidenziando che non era stato possibile stipulare il contratto definitivo per fatto imputabile ai promittenti venditori-odierni ricorrenti, ha chiesto al Tribunale di rigettare la domanda attorea e di “dichiarare l'esistenza” del contratto preliminare di compravendita del 23.09.2021.
Successivamente la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza.
Preliminarmente va rilevata la tardiva costituzione in giudizio del resistente.
Ed invero, la memoria difensiva di è stata depositata il 6.3.2024, giorno CP_1
in cui è stata trattata l'udienza di comparizione fissata con l'ordinanza depositata l'11.10.2023, in atti.
L'art. 416 c.p.c., al primo e secondo comma, afferma che “ll convenuto deve costituirsi
almeno dieci giorni prima della udienza. La costituzione del convenuto si effettua mediante
deposito di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non
siano rilevabili d'ufficio”.
Sul punto è necessario precisare che il regime di preclusioni previsto dal codice di rito -
per giurisprudenza consolidata - mira a tutelare non solo l'interesse di parte ma anche l'interesse pubblico al fine di evitare l'allungamento dei tempi del processo, con la conseguenza che la relativa inosservanza deve essere rilevata d'ufficio dal Giudice,
indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte (cfr. Cass. n. 6762/2021;
Cass. n. 16800/2018; Cass., Sez. 3, Cass. n. 17121/2020; Cass. n. 24040/2019).
In ragione di ciò, il resistente deve essere dichiarato decaduto dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali o eccezioni - processuali e di merito - non rilevabili d'ufficio.
In particolare, deve essere dichiarata inammissibile - in quanto tardivamente proposta -
la domanda del resistente preordinata ad accertare “l'esistenza del contratto preliminare di
compravendita del 23/09/2021, in notar …”. Persona_1
Tale domanda deve essere qualificata una domanda riconvenzionale in quanto con essa la parte mira ad ottenere “…un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una
determinata utilità, cioè che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria …” (cfr.
Cass. n. 21472/2016).
Ed ancora, per le stesse ragioni deve essere dichiarata inammissibile anche l'eccezione presupposta alla suddetta domanda riconvenzionale.
A tal proposito si evidenzia che, per giurisprudenza consolidata, laddove - come nel caso di specie - il convenuto chieda in via riconvenzionale l'accertamento di un rapporto contrattuale diverso da quello posto dall'attore a fondamento delle sue pretese e tale domanda risulti inammissibile per motivi processuali “la medesima difesa può e deve essere presa in
considerazione come eccezione” (cfr. Cass. n. 4233/2012). Nel caso di specie, l'eccezione presupposta deve essere qualificata come eccezione di merito in senso stretto e, pertanto, è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 416 c.p.c..
Costituiscono eccezioni in senso stretto quelle che hanno ad oggetto fatti estintivi,
modificativi o impeditivi del diritto fatto valere in giudizio dai ricorrenti (cfr. Cass., n.
8525/2020).
Orbene, il resistente con la propria difesa ha affermato la sussistenza tra le parti di un rapporto contrattuale diverso da quello dedotto dai ricorrenti a fondamento della propria domanda;
tale difesa costituisce un'eccezione in senso stretto e ritenuto che il CP_1
si è costituito tardivamente, anche tale eccezione - come la domanda riconvenzionale - deve essere dichiarata inammissibile poiché avanzata oltre il termine di 10 giorni prima dell'udienza di comparizione.
Premesso ciò, il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
I ricorrenti hanno esposto di avere concesso il proprio immobile in comodato d'uso per un tempo determinato e che alla scadenza convenuta – del 31.1.2022 – l'immobile non gli era stato riconsegnato nonostante lo avessero espressamente richiesto.
È opportuno evidenziare che il comodato è il contratto con il quale una parte
(comodante) consegna all'altra (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il nostro sistema giuridico distingue due forme di comodato: quello regolato dagli artt. 1803 e 1809 è il comodato c.d. precario, al quale si riferisce l'art. 1810 c.c., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa;
soltanto in tale ipotesi è consentito di richiedere ad nutum il rilascio del bene al comodatario.
L'art. 1809 c.c. concerne, invece, il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale e si caratterizza dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata soltanto in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno;
per giurisprudenza consolidata, invece,
“la scadenza del termine convenuto per il comodato ne determina l'estinzione ed il
conseguente obbligo contrattuale di restituzione del bene ricevuto, il cui inadempimento è
idoneo a produrre un danno nel patrimonio del comodante” (cfr. Cass., n. 7539/2003).
Nella specie, come si evince dalla disamina degli atti di causa, parte ricorrente ha prodotto in giudizio il contratto di comodato concluso con il resistente in data 23.9.2021 (cfr.
all. 2 ricorso); in esso si legge che “il Sig. e la Sig.ra Parte_1 Parte_2
(d'ora in poi chiamati comodanti), consegnano al Sig. (d'ora
[...] Controparte_1
in poi chiamato comodatario), perché se ne serva, per l'uso consentito per destinazione, il
seguente: appartamento ad uso abitazione sito in Oliveri (Me), via Rosate snc, identificato
nel N.C.E.U. del Comune di Oliveri (Me) al foglio 4, part. 291, sub. 45, ubicato al piano
secondo … il comodatario si servirà del bene sino al 31.1.2022 …”.
I ricorrenti, dunque, hanno dato prova del titolo posto a fondamento della domanda proposta.
Risulta, inoltre, non contestata la circostanza che abbia continuato ad CP_1
occupare l'immobile per cui è causa anche dopo la scadenza del termine convenuto nel contratto di comodato del 23.9.2021.
Sulla base di quanto esposto – rilevata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale ed eccezioni tardivamente avanzate dal resistente – il Tribunale ritiene sine titulo, e, quindi,
illegittima, l'occupazione dell'immobile di proprietà dei ricorrenti da parte del resistente;
ne consegue, pertanto, che il , essendo detentore sine titulo del bene a decorrere CP_1
dall'1.2.2022, deve essere condannato al rilascio dell'immobile, libero da cose e persone, in favore dei ricorrenti.
Infine, per completezza, si precisa che la prova testimoniale non è stata ammessa stante l'inammissibilità della domanda riconvenzionale e della presupposta eccezione da lui articolate.
Ogni altra domanda ed eccezione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico di parte resistente;
le stesse sono liquidate in dispositivo - attesa la semplicità delle questioni trattate, l'attività svolta dalle parti ed il valore della controversia - secondo i parametri di cui ai D.M. n. 55/2014, per come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 1667/2022 R.G., respinta ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale;
2) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il resistente a rilasciare immediatamente l'immobile indicato in parte motiva, libero da cose e persone, in favore dei ricorrenti;
3) condanna a corrispondere € 277,88 a titolo di spese vive ed € 2.800,00 CP_1
a titolo di compensi di avvocato, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, in favore del procuratore dei ricorrenti che ha reso la dichiarazione di rito ex art. 93
c.p.c..
Così deciso in Patti, 25.6.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Rossella Busacca, ha pronunciato all'udienza del 25 giugno 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1667/2022 R.G.
proposta da
, nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2
Antonino Dalmazio, giusta procura in atti;
- ricorrenti
contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Donato;
- resistente
Conclusioni delle parti: come in atti.
È presente l'avv. Agatino Dalmazio per delega dell'avv. Antonino Dalmazio
nell'interesse dei ricorrenti, nonché l'avv. Ilaria Donato nell'interesse del resistente.
I procuratori si riportano in atti.
FATTO E DIRITTO
e , premettendo di essere proprietari di Parte_1 Parte_2 un appartamento sito nel Comune di Oliveri (Me) - identificato in catasto al fg. 4, part. 291,
sub. 45 - hanno agìto in giudizio al fine di ottenere la condanna di al Controparte_1
rilascio del suddetto immobile, oltre il pagamento delle spese di lite.
A fondamento della domanda i ricorrenti hanno esposto che con contratto stipulato in data 23.9.2021 avevano concesso il proprio appartamento in comodato d'uso a Parte_3
sino alla data del 31.01.2022 e che, tuttavia, al sopraggiungere del termine concordato
[...]
il comodatario – nonostante le richieste di rilascio – aveva continuato ad occupare l'immobile
sine titulo.
costituitosi in giudizio, ha contestato quanto esposto dalla Controparte_1
controparte precisando di occupare l'immobile in virtù del contratto preliminare di compravendita stipulato con gli attori il 23.9.2021.
Il resistente, evidenziando che non era stato possibile stipulare il contratto definitivo per fatto imputabile ai promittenti venditori-odierni ricorrenti, ha chiesto al Tribunale di rigettare la domanda attorea e di “dichiarare l'esistenza” del contratto preliminare di compravendita del 23.09.2021.
Successivamente la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza.
Preliminarmente va rilevata la tardiva costituzione in giudizio del resistente.
Ed invero, la memoria difensiva di è stata depositata il 6.3.2024, giorno CP_1
in cui è stata trattata l'udienza di comparizione fissata con l'ordinanza depositata l'11.10.2023, in atti.
L'art. 416 c.p.c., al primo e secondo comma, afferma che “ll convenuto deve costituirsi
almeno dieci giorni prima della udienza. La costituzione del convenuto si effettua mediante
deposito di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non
siano rilevabili d'ufficio”.
Sul punto è necessario precisare che il regime di preclusioni previsto dal codice di rito -
per giurisprudenza consolidata - mira a tutelare non solo l'interesse di parte ma anche l'interesse pubblico al fine di evitare l'allungamento dei tempi del processo, con la conseguenza che la relativa inosservanza deve essere rilevata d'ufficio dal Giudice,
indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte (cfr. Cass. n. 6762/2021;
Cass. n. 16800/2018; Cass., Sez. 3, Cass. n. 17121/2020; Cass. n. 24040/2019).
In ragione di ciò, il resistente deve essere dichiarato decaduto dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali o eccezioni - processuali e di merito - non rilevabili d'ufficio.
In particolare, deve essere dichiarata inammissibile - in quanto tardivamente proposta -
la domanda del resistente preordinata ad accertare “l'esistenza del contratto preliminare di
compravendita del 23/09/2021, in notar …”. Persona_1
Tale domanda deve essere qualificata una domanda riconvenzionale in quanto con essa la parte mira ad ottenere “…un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una
determinata utilità, cioè che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria …” (cfr.
Cass. n. 21472/2016).
Ed ancora, per le stesse ragioni deve essere dichiarata inammissibile anche l'eccezione presupposta alla suddetta domanda riconvenzionale.
A tal proposito si evidenzia che, per giurisprudenza consolidata, laddove - come nel caso di specie - il convenuto chieda in via riconvenzionale l'accertamento di un rapporto contrattuale diverso da quello posto dall'attore a fondamento delle sue pretese e tale domanda risulti inammissibile per motivi processuali “la medesima difesa può e deve essere presa in
considerazione come eccezione” (cfr. Cass. n. 4233/2012). Nel caso di specie, l'eccezione presupposta deve essere qualificata come eccezione di merito in senso stretto e, pertanto, è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 416 c.p.c..
Costituiscono eccezioni in senso stretto quelle che hanno ad oggetto fatti estintivi,
modificativi o impeditivi del diritto fatto valere in giudizio dai ricorrenti (cfr. Cass., n.
8525/2020).
Orbene, il resistente con la propria difesa ha affermato la sussistenza tra le parti di un rapporto contrattuale diverso da quello dedotto dai ricorrenti a fondamento della propria domanda;
tale difesa costituisce un'eccezione in senso stretto e ritenuto che il CP_1
si è costituito tardivamente, anche tale eccezione - come la domanda riconvenzionale - deve essere dichiarata inammissibile poiché avanzata oltre il termine di 10 giorni prima dell'udienza di comparizione.
Premesso ciò, il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
I ricorrenti hanno esposto di avere concesso il proprio immobile in comodato d'uso per un tempo determinato e che alla scadenza convenuta – del 31.1.2022 – l'immobile non gli era stato riconsegnato nonostante lo avessero espressamente richiesto.
È opportuno evidenziare che il comodato è il contratto con il quale una parte
(comodante) consegna all'altra (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il nostro sistema giuridico distingue due forme di comodato: quello regolato dagli artt. 1803 e 1809 è il comodato c.d. precario, al quale si riferisce l'art. 1810 c.c., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa;
soltanto in tale ipotesi è consentito di richiedere ad nutum il rilascio del bene al comodatario.
L'art. 1809 c.c. concerne, invece, il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale e si caratterizza dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata soltanto in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno;
per giurisprudenza consolidata, invece,
“la scadenza del termine convenuto per il comodato ne determina l'estinzione ed il
conseguente obbligo contrattuale di restituzione del bene ricevuto, il cui inadempimento è
idoneo a produrre un danno nel patrimonio del comodante” (cfr. Cass., n. 7539/2003).
Nella specie, come si evince dalla disamina degli atti di causa, parte ricorrente ha prodotto in giudizio il contratto di comodato concluso con il resistente in data 23.9.2021 (cfr.
all. 2 ricorso); in esso si legge che “il Sig. e la Sig.ra Parte_1 Parte_2
(d'ora in poi chiamati comodanti), consegnano al Sig. (d'ora
[...] Controparte_1
in poi chiamato comodatario), perché se ne serva, per l'uso consentito per destinazione, il
seguente: appartamento ad uso abitazione sito in Oliveri (Me), via Rosate snc, identificato
nel N.C.E.U. del Comune di Oliveri (Me) al foglio 4, part. 291, sub. 45, ubicato al piano
secondo … il comodatario si servirà del bene sino al 31.1.2022 …”.
I ricorrenti, dunque, hanno dato prova del titolo posto a fondamento della domanda proposta.
Risulta, inoltre, non contestata la circostanza che abbia continuato ad CP_1
occupare l'immobile per cui è causa anche dopo la scadenza del termine convenuto nel contratto di comodato del 23.9.2021.
Sulla base di quanto esposto – rilevata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale ed eccezioni tardivamente avanzate dal resistente – il Tribunale ritiene sine titulo, e, quindi,
illegittima, l'occupazione dell'immobile di proprietà dei ricorrenti da parte del resistente;
ne consegue, pertanto, che il , essendo detentore sine titulo del bene a decorrere CP_1
dall'1.2.2022, deve essere condannato al rilascio dell'immobile, libero da cose e persone, in favore dei ricorrenti.
Infine, per completezza, si precisa che la prova testimoniale non è stata ammessa stante l'inammissibilità della domanda riconvenzionale e della presupposta eccezione da lui articolate.
Ogni altra domanda ed eccezione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico di parte resistente;
le stesse sono liquidate in dispositivo - attesa la semplicità delle questioni trattate, l'attività svolta dalle parti ed il valore della controversia - secondo i parametri di cui ai D.M. n. 55/2014, per come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 1667/2022 R.G., respinta ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale;
2) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il resistente a rilasciare immediatamente l'immobile indicato in parte motiva, libero da cose e persone, in favore dei ricorrenti;
3) condanna a corrispondere € 277,88 a titolo di spese vive ed € 2.800,00 CP_1
a titolo di compensi di avvocato, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, in favore del procuratore dei ricorrenti che ha reso la dichiarazione di rito ex art. 93
c.p.c..
Così deciso in Patti, 25.6.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca