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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/07/2025, n. 3255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3255 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Quinta Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia
Spiga ha pronunciato, nella causa iscritta al n. 9172/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi di primo grado, la seguente
SENTENZA tra in persona del proprio rappresentante legale pro- Parte_1 tempore – rappresentata e difesa dall'Avv. Nedo Corti
Attrice
e rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Saetta Controparte_1
Convenuto
Oggetto: convenzione assistenza minori, corrispettivo, interessi ex d.lgs.
231/2002
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza di trattazione scritta del
29.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1 esponendo di essere divenuta cessionaria (con atto notiziato alla debitrice) del credito vantato dall'associazione nei confronti CP_2 dell'amministrazione convenuta e derivante dagli accordi di accreditamento del 19.1.2017 aventi ad oggetto i servizi dei centri di accoglienza (presso le comunità alloggio “Azad” e presso la struttura comunità alloggio “Elom”) rese in favore di minori stranieri non accompagnati.
Ha dedotto che il è rimasto debitore in relazione al tale Controparte_1 servizio per l' importo di € 42.133,72 a titolo di capitale e € euro 24.165,44 per interessi ex d.lgs. 231/2002, oltre l'indennizzo previsto dall'art. 6 del medesimo decreto.
Ha quindi domandato la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle somme indicate.
Il si è costituito in giudizio eccependo la mancanza di Controparte_1 valido impegno di spesa secondo la prescrizione di cui all'art. 191 del d.lgs.
267/2000.
Ha poi contestato la quantificazione del credito effettuata da parte attrice non avendo la creditrice tenuto conto di una serie di note di credito emesse dall'associazione cedente e dei pagamenti meglio indicati in comparsa.
Ha infine escluso l'applicabilità degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002 in quanto il credito non scaturiva da transazione commerciale.
***
La pretesa fatta valere da parte attrice si fonda, secondo l'allegazione dalla stessa svolta, sui “patti di accreditamento” riferiti alle due strutture di accoglienza indicate e sulla successiva attività compiuta in esecuzione di detti accorti, come certificata dalle fatture depositate.
Il sistema di accoglienza dei soggetti fragili, come disciplinato dalla L. R.
22/1986 ed il cui onere è posto a carico del nei termini ivi stabiliti, CP_1 prevede l'accreditamento che costituisce secondo quanto previsto dall'art. 26
L.R. 22/1986 l'atto con il quale l'amministrazione riconosce in capo alla singola associazione la sussistenza dei presupposti di idoneità allo svolgimento delle funzioni ivi indicate.
L'iscrizione all'albo è poi preordinata alla stipula, da parte delle enti iscritti, delle convenzioni con i comuni singoli od associati previste dall'art. 20 della medesima legge, volte a disciplinare a) le prestazioni da erogare agli utenti;
b) i corrispettivi dei costi per i servizi resi;
c) adeguati strumenti di controllo.
Parte attrice ha poi richiamato la normative che disciplina il complesso e articolato Sistema di accoglienza dei minori stranieri accompagnati e richiamato la previsione (art. 23 d.l. 95/2012) con la quale è stato istituito il
Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presso il . Controparte_3 Ciò posto, l'amministrazione convenuta ha contestato la pretesa sul rilievo della mancanza del corrispondente impegno di spesa.
L'eccezione risulta smentita dalla determinazione dirigenziale n.2984 del 17 marzo 2021 (allegata alla c.t.u.) nella quale l'amministrazione comunale:
1) ha verificato la regolare esecuzione della prestazione (all'esito del controllo effettuato “dei dati inseriti dall'Ente Gestore della struttura nella nuova Piattaforma Informatica attivata dal Comune, per la gestione delle presenze degli ospiti nelle strutture residenziali”) con conseguente maturazione di un credito dell'ente pari a € 77.535,00;
2) determinato la posizione debitoria del beneficiario da compensare pari a €
23.592,24 per l' ed una posizione debitoria da Controparte_4 compensare di € 179,48 per Parte_1
3) determinato il credito residuo in € 53.763,28.
4) svolto la “verifica di regolarità amministrativa/contabile e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.L.gs N. 267/2000”.
Oltre quindi che la verifica in relazione all'effettiva esecuzione del servizio di accoglienza di cui è domandato il pagamento e l'esatta quantificazione delle somme dovute, risultano svolte le necessarie verifiche di regolarità contabile prescritte dall'art. 147 Bis d.lgs. 267/2000. Secondo quanto ivi previsto il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
L'attestazione contenuta nel decreto indicato comprova lo svolgimento di tutte le verifiche contabili prescritte, ivi compreso la verifica di copertura finanziaria. Ne consegue che l'eccezione sollevata dal deve ritenersi CP_1 priva di fondamento.
Va poi respinta la contestazione di parte attrice diretta ad escludere la compensazione, disposta dal con le somme dalla stessa dovute a CP_1 titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada. Ed invero come osservato dal c.t.u. dall'estratto dell'archivio di consultazione dei verbali della Polizia Municipale depositato si evincono gli estremi dell'infrazione, la targa del veicolo nella titolarità dell'attrice. Il consulente tecnico d'ufficio, ha poi verificato, non contraddetto dalle parti, che residua all'esito dei pagamenti già disposti, un credito di parte attrice pari a euro 16.785,00.
Il credito fatto valere deve quindi essere così rideterminato.
Deve poi rilevarsi, quanto alla domanda di pagamento degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002, che l'obbligazione dedotta non scaturisce da una transazione commerciale nei termini previsti dal decreto citato, ma da un rapporto che sorge per effetto dell'accreditamento e della successiva convenzione con il mentre il diritto al pagamento del corrispettivo sussiste solo all'esito CP_1 della rendicontazione e verifica dell'attività effettivamente svolta dalla struttura accreditata. Quest'ultima poi agisce per adempiere un servizio proprio dell'ente locale nei termini sopra esposti, e non quindi quale operatore economico posto in regime di concorrenza con gli altri soggetti del mercato.
In relazione al ritardato pagamento dovranno quindi applicarsi gli interessi legali di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. a decorrere dalle single scadenze.
A parte attrice competono invece gli interessi di cui al d.lgs. 231/2002 a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale (28.6.2021) secondo l'art. 1284 co. 4 c.c. sulle somme ancora dovute, secondo le date di ciascun pagamento effettuato durante la pendenza della lite.
Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano, secondo I parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto dell'attività espletata e del valore della controversia in € 7.616,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge e spese vive pari a € 759,00. le spese di c.t.u. vanno poste a carico del convenuto. CP_1
Pqm
• condanna il a pagare a Controparte_1 Parte_1 la somma di volta alla condanna del al pagamento Controparte_1 della somma di euro 16.785,00 oltre interessi legali di cui all'art 1284 co. 1 c.c. dalle single scadenze e dal giorno della proposizione della domanda ex art. 231/2002 con i criteri di cui in motivazione;
• condanna il a pagare a parte attrice le spese di lite Controparte_1 che si liquidano in € 7.616,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge e spese vive pari a € 759,00;
• pone le spese ci c.t.u. come già liquidate, a carico del CP_1 convenuto.
Palermo, 23.7.2025
Il Giudice
Claudia Spiga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Quinta Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia
Spiga ha pronunciato, nella causa iscritta al n. 9172/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi di primo grado, la seguente
SENTENZA tra in persona del proprio rappresentante legale pro- Parte_1 tempore – rappresentata e difesa dall'Avv. Nedo Corti
Attrice
e rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Saetta Controparte_1
Convenuto
Oggetto: convenzione assistenza minori, corrispettivo, interessi ex d.lgs.
231/2002
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza di trattazione scritta del
29.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1 esponendo di essere divenuta cessionaria (con atto notiziato alla debitrice) del credito vantato dall'associazione nei confronti CP_2 dell'amministrazione convenuta e derivante dagli accordi di accreditamento del 19.1.2017 aventi ad oggetto i servizi dei centri di accoglienza (presso le comunità alloggio “Azad” e presso la struttura comunità alloggio “Elom”) rese in favore di minori stranieri non accompagnati.
Ha dedotto che il è rimasto debitore in relazione al tale Controparte_1 servizio per l' importo di € 42.133,72 a titolo di capitale e € euro 24.165,44 per interessi ex d.lgs. 231/2002, oltre l'indennizzo previsto dall'art. 6 del medesimo decreto.
Ha quindi domandato la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle somme indicate.
Il si è costituito in giudizio eccependo la mancanza di Controparte_1 valido impegno di spesa secondo la prescrizione di cui all'art. 191 del d.lgs.
267/2000.
Ha poi contestato la quantificazione del credito effettuata da parte attrice non avendo la creditrice tenuto conto di una serie di note di credito emesse dall'associazione cedente e dei pagamenti meglio indicati in comparsa.
Ha infine escluso l'applicabilità degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002 in quanto il credito non scaturiva da transazione commerciale.
***
La pretesa fatta valere da parte attrice si fonda, secondo l'allegazione dalla stessa svolta, sui “patti di accreditamento” riferiti alle due strutture di accoglienza indicate e sulla successiva attività compiuta in esecuzione di detti accorti, come certificata dalle fatture depositate.
Il sistema di accoglienza dei soggetti fragili, come disciplinato dalla L. R.
22/1986 ed il cui onere è posto a carico del nei termini ivi stabiliti, CP_1 prevede l'accreditamento che costituisce secondo quanto previsto dall'art. 26
L.R. 22/1986 l'atto con il quale l'amministrazione riconosce in capo alla singola associazione la sussistenza dei presupposti di idoneità allo svolgimento delle funzioni ivi indicate.
L'iscrizione all'albo è poi preordinata alla stipula, da parte delle enti iscritti, delle convenzioni con i comuni singoli od associati previste dall'art. 20 della medesima legge, volte a disciplinare a) le prestazioni da erogare agli utenti;
b) i corrispettivi dei costi per i servizi resi;
c) adeguati strumenti di controllo.
Parte attrice ha poi richiamato la normative che disciplina il complesso e articolato Sistema di accoglienza dei minori stranieri accompagnati e richiamato la previsione (art. 23 d.l. 95/2012) con la quale è stato istituito il
Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presso il . Controparte_3 Ciò posto, l'amministrazione convenuta ha contestato la pretesa sul rilievo della mancanza del corrispondente impegno di spesa.
L'eccezione risulta smentita dalla determinazione dirigenziale n.2984 del 17 marzo 2021 (allegata alla c.t.u.) nella quale l'amministrazione comunale:
1) ha verificato la regolare esecuzione della prestazione (all'esito del controllo effettuato “dei dati inseriti dall'Ente Gestore della struttura nella nuova Piattaforma Informatica attivata dal Comune, per la gestione delle presenze degli ospiti nelle strutture residenziali”) con conseguente maturazione di un credito dell'ente pari a € 77.535,00;
2) determinato la posizione debitoria del beneficiario da compensare pari a €
23.592,24 per l' ed una posizione debitoria da Controparte_4 compensare di € 179,48 per Parte_1
3) determinato il credito residuo in € 53.763,28.
4) svolto la “verifica di regolarità amministrativa/contabile e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.L.gs N. 267/2000”.
Oltre quindi che la verifica in relazione all'effettiva esecuzione del servizio di accoglienza di cui è domandato il pagamento e l'esatta quantificazione delle somme dovute, risultano svolte le necessarie verifiche di regolarità contabile prescritte dall'art. 147 Bis d.lgs. 267/2000. Secondo quanto ivi previsto il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
L'attestazione contenuta nel decreto indicato comprova lo svolgimento di tutte le verifiche contabili prescritte, ivi compreso la verifica di copertura finanziaria. Ne consegue che l'eccezione sollevata dal deve ritenersi CP_1 priva di fondamento.
Va poi respinta la contestazione di parte attrice diretta ad escludere la compensazione, disposta dal con le somme dalla stessa dovute a CP_1 titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada. Ed invero come osservato dal c.t.u. dall'estratto dell'archivio di consultazione dei verbali della Polizia Municipale depositato si evincono gli estremi dell'infrazione, la targa del veicolo nella titolarità dell'attrice. Il consulente tecnico d'ufficio, ha poi verificato, non contraddetto dalle parti, che residua all'esito dei pagamenti già disposti, un credito di parte attrice pari a euro 16.785,00.
Il credito fatto valere deve quindi essere così rideterminato.
Deve poi rilevarsi, quanto alla domanda di pagamento degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002, che l'obbligazione dedotta non scaturisce da una transazione commerciale nei termini previsti dal decreto citato, ma da un rapporto che sorge per effetto dell'accreditamento e della successiva convenzione con il mentre il diritto al pagamento del corrispettivo sussiste solo all'esito CP_1 della rendicontazione e verifica dell'attività effettivamente svolta dalla struttura accreditata. Quest'ultima poi agisce per adempiere un servizio proprio dell'ente locale nei termini sopra esposti, e non quindi quale operatore economico posto in regime di concorrenza con gli altri soggetti del mercato.
In relazione al ritardato pagamento dovranno quindi applicarsi gli interessi legali di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. a decorrere dalle single scadenze.
A parte attrice competono invece gli interessi di cui al d.lgs. 231/2002 a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale (28.6.2021) secondo l'art. 1284 co. 4 c.c. sulle somme ancora dovute, secondo le date di ciascun pagamento effettuato durante la pendenza della lite.
Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano, secondo I parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto dell'attività espletata e del valore della controversia in € 7.616,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge e spese vive pari a € 759,00. le spese di c.t.u. vanno poste a carico del convenuto. CP_1
Pqm
• condanna il a pagare a Controparte_1 Parte_1 la somma di volta alla condanna del al pagamento Controparte_1 della somma di euro 16.785,00 oltre interessi legali di cui all'art 1284 co. 1 c.c. dalle single scadenze e dal giorno della proposizione della domanda ex art. 231/2002 con i criteri di cui in motivazione;
• condanna il a pagare a parte attrice le spese di lite Controparte_1 che si liquidano in € 7.616,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge e spese vive pari a € 759,00;
• pone le spese ci c.t.u. come già liquidate, a carico del CP_1 convenuto.
Palermo, 23.7.2025
Il Giudice
Claudia Spiga