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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/06/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 887/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 13/03/2025 da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente domiciliati in Parte_2 C.F._2
Sassari nella via Manno n.55, presso lo studio dell'Avv. Valentina Pinna (C.F. ), C.F._3 che li rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 13 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di rispetto reciproco;
2) La figlia minore sarà affidata congiuntamente e pariteticamente ad entrambi i genitori. Le Per_1 decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla residenza della ragazzina dovranno essere assunte di comune accordo;
pagina 1 di 4 3) La casa familiare ubicata in Sassari Via del Fiore 6 rimane nella disponibilità del che vi Pt_1 abiterà unitamente ad gravando su di lui l'onere di farsi carico delle relative spese ordinarie e Per_1 delle utenze;
4) La minore trascorrerà una settimana con il padre e una con la madre, secondo gli accordi attualmente invalsi tra i genitori. Le festività comandate seguiranno il criterio dell'alternanza ripartendosi le vacanze natalizie in due periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 al 7 gennaio;
durante le vacanze estive la minore potrà trascorrere con ciascuno dei genitori un periodo di due settimane, anche non continuative, da regolare tenuto conto dell'organizzazione delle ferie che entrambi i genitori hanno obbligo di comunicarsi con un congruo preavviso;
5) A titolo di contributo per il mantenimento ciascun genitore si farà carico di versare all'altro entro il giorno 5 di ogni mese, una somma pari a € 300,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, ripartendo in misura paritetica l'Assegno Unico Universale nonché le spese straordinarie secondo la classificazione operata dal Tribunale di Sassari in adesione al Protocollo del CNF.”.
All'udienza del 06/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Parte_2
SASSARI (SS), atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune (anno 2010, Atto 38,
Parte 1), dalla cui unione è nata a [...] la figlia il 27/08/2011, minore di età. Persona_2
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co. 1 c.p.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni congiunte all'interesse della figlia minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte confermate all'udienza del 06/05/2025 sostituita dal deposito di note scritte.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
pagina 2 di 4 La domanda congiunta delle parti deve pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta dei rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c..
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
il 29.07.1969 (C.F. ) e ivi residente nella via Del Fiore n. 6 e C.F._1 [...]
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2 C.F._2
via Del Fiore 6 che hanno contratto matrimonio civile il 03/04/2010 nel Comune di Sassari (SS)
, (anno 2010, Atto 38, Parte 1) alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di SASSARI (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2) Dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
3) Provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
pagina 3 di 4 Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il Presidente IL Giudice rel.
Dott.ssa. Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 13/03/2025 da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente domiciliati in Parte_2 C.F._2
Sassari nella via Manno n.55, presso lo studio dell'Avv. Valentina Pinna (C.F. ), C.F._3 che li rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 13 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di rispetto reciproco;
2) La figlia minore sarà affidata congiuntamente e pariteticamente ad entrambi i genitori. Le Per_1 decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla residenza della ragazzina dovranno essere assunte di comune accordo;
pagina 1 di 4 3) La casa familiare ubicata in Sassari Via del Fiore 6 rimane nella disponibilità del che vi Pt_1 abiterà unitamente ad gravando su di lui l'onere di farsi carico delle relative spese ordinarie e Per_1 delle utenze;
4) La minore trascorrerà una settimana con il padre e una con la madre, secondo gli accordi attualmente invalsi tra i genitori. Le festività comandate seguiranno il criterio dell'alternanza ripartendosi le vacanze natalizie in due periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 al 7 gennaio;
durante le vacanze estive la minore potrà trascorrere con ciascuno dei genitori un periodo di due settimane, anche non continuative, da regolare tenuto conto dell'organizzazione delle ferie che entrambi i genitori hanno obbligo di comunicarsi con un congruo preavviso;
5) A titolo di contributo per il mantenimento ciascun genitore si farà carico di versare all'altro entro il giorno 5 di ogni mese, una somma pari a € 300,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, ripartendo in misura paritetica l'Assegno Unico Universale nonché le spese straordinarie secondo la classificazione operata dal Tribunale di Sassari in adesione al Protocollo del CNF.”.
All'udienza del 06/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Parte_2
SASSARI (SS), atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune (anno 2010, Atto 38,
Parte 1), dalla cui unione è nata a [...] la figlia il 27/08/2011, minore di età. Persona_2
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co. 1 c.p.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni congiunte all'interesse della figlia minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte confermate all'udienza del 06/05/2025 sostituita dal deposito di note scritte.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
pagina 2 di 4 La domanda congiunta delle parti deve pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta dei rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c..
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
il 29.07.1969 (C.F. ) e ivi residente nella via Del Fiore n. 6 e C.F._1 [...]
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2 C.F._2
via Del Fiore 6 che hanno contratto matrimonio civile il 03/04/2010 nel Comune di Sassari (SS)
, (anno 2010, Atto 38, Parte 1) alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di SASSARI (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2) Dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
3) Provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
pagina 3 di 4 Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il Presidente IL Giudice rel.
Dott.ssa. Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
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