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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8389/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 8389/2023 R.G. promossa da:
, Parte_1
nato a [...], Provincia di Agrigento, il 06/04/1948 (c.f. ), e ivi CodiceFiscale_1 residente in [...], n.q. di titolare e legale rappresentante della
[...]
, con sede legale in Canicattì (AG), Via Mons. Ficarra n. 33, P.I.: CP_1
elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Gaetano Guccione e P.IVA_1
Francesco Giovanni Giuseppe Calella, sito in Canicattì, Via Piave n. 18, che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente;
−opponente-
contro
:
L'AZIENDA MINEO CP_2 Parte_2
P.I.: in persona della legale rappresentante pro tempore, con sede in Bronte P.IVA_2
(CT), C/da Pietralunga senza n.c., ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Mario Gaetano Schilirò ), che la rappresenta e difende;
CodiceFiscale_2
−opposto- oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1958/2023 (n. 1503/2023 R.G.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, come da note scritte, giusto verbale d'udienza del 21.10.2024 che qui si intende richiamato.
Il procedimento è stato posto in decisione ai sensi dell'articolo 189 comma 1 del c.p.c.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, , nella Parte_1
pagina 1 di 5 qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1958/2023 (n. 1503/2023 R.G.), emesso dal Tribunale di Catania in data 17/04/2023 e notificato a mezzo P.E.C. il successivo 09/06/2023, con il quale veniva ad egli ingiunto il pagamento della somma complessiva di 385.634,08, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Ciò in forza del credito scaturente da un contratto di compravendita di Pa fragole che la s.a.s. iteneva di Controparte_3 avere ceduto alla ditta individuale , emettendo la fattura posta alla base del Parte_1 procedimento monitorio e producendo in sede monitoria i relativi d.d.t.
Nell'atto di citazione in opposizione, contestava la sussistenza del rapporto Parte_1 obbligatorio. Esponeva di non avere mai acquistato e ricevuto la merce indicata, anche in virtù della mancata inerenza dell'acquisto e rivendita di fragole con l'attività svolta dalla stessa impresa individuale (operante nel settore della vendita su pianta). Riferiva di non avere mai ricevuto la fattura alla base del d.i. opposto. Ha, inoltre, disconosciuto le sottoscrizioni apposte sulle copie dei d.d.t. in quanto apparentemente riconducibili ad esso. Chiedeva, pertanto, di accertare che nulla è dovuto dalla in favore de Controparte_1 [...] con conseguente revoca del decreto Controparte_4 ingiuntivo n. 1958/2023.
Costituitasi in data 5 novembre 2023, la società opposta
[...] ha chiesto, preliminarmente, la concessione della Controparte_4 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, data l'infondatezza in fatto e in diritto della opposizione. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale del monitorio e del presente giudizio.
Sciogliendo la riserva del 26.2.2024, il giudice istruttore, rilevato che parte opposta non ha chiesto la verificazione delle sottoscrizioni disconosciute dall'opponente e rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle parti, ha ritenuto la causa matura per la decisione, rinviando per p.c. all'udienza del 1.7.2024.
Precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione, assegnandosi i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
*****************
Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e, pertanto, va accolta per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 – secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare di avere adempiuto ovvero la pagina 2 di 5 non imputabilità dell'inadempimento.
In sostanza, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
L'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal decreto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697 c.c. sul ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta e la formazione del convincimento del giudice sarà nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (ex multis, Cassazione civile sez. un., 13/01/2022, sent. n. 927).
In relazione al profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio, quelle che integrano prove scritte idonee all'emissione del decreto ingiuntivo, come le fatture commerciali e i relativi documenti di trasporto, non possono assumere ex se un decisivo rilievo probatorio, ma possono assolvere solo funzione indiziaria in ordine al credito asserito dalla parte opposta.
Trattandosi di atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, laddove il destinatario della fattura ne abbia contestato e ne contesti anche parzialmente il contenuto, essa non può costituire prova, a favore dell'emittente, della esistenza del rapporto obbligatorio e dell'ammontare e dei limiti della prestazione e del relativo compenso oggetto della contestazione, gravando sul creditore l'onere di fornire la prova aliunde.
Nel caso in esame, parte opponente ha specificamente contestato l'esistenza del titolo e l'avvenuta consegna della merce indicata nel d.i. opposto.
Parte opponente ha provveduto al formale disconoscimento delle sottoscrizioni ad egli apparentemente attribuite portate dai d.d.t. posti a fondamento del procedimento monitorio.
In tema di prova documentale, è principio pacifico quello secondo cui il disconoscimento della scrittura privata, a norma dell'art. 214 c.p.c., fa sorgere a capo del producente che voglia avvalersi del documento l'onere di chiederne la verificazione.
La mancata proposizione dell'istanza di verificazione equivale, per presunzione assoluta di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova, rimanendo precluso al giudice di prescindere dalla detta procedura di verificazione, anche se egli ritenga di poter acquisire la certezza dell'autenticità della sottoscrizione attraverso l'esame di altri elementi estrinseci alla scrittura o mediante argomenti logici su di essi fondati (Cassazione civile sez. III, 03/10/2016, n. 19652).
Si rimarca, inoltre, il consolidato principio di diritto alla luce del quale, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscimento del documento prodotto in giudizio non implica necessariamente l'uso di formule sacramentali, potendo ritenersi assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo pagina 3 di 5 inequivoco gli estremi della negazione della genuinità del documento stesso.
Nel caso di specie, ha in modo inequivoco disconosciuto la Parte_1 documentazione prodotta da controparte, specificando l'oggetto del disconoscimento (la sottoscrizione posta nei d.d.t.), ritenendo l'operazione controversa come mai realmente effettuata nei suoi confronti, in quanto ipoteticamente attuata nei confronti di un soggetto avente lo stesso nome e cognome, ovvero frutto di una truffa a suo danno.
Come detto, infatti, la disciplina prevista dagli artt. 214 e 216 cod. proc. civ. esclude che possa essere preso in esame un documento disconosciuto dalla parte contro cui esso è stato prodotto, qualora non vi sia stata la positiva verificazione in giudizio incidentale, introdotto con la relativa istanza della parte interessata ad avvalersene.
Orbene, di fronte all'intervenuto formale disconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c., di un documento sul quale l'attore ha fondato la propria domanda, la stessa avrebbe potuto e dovuto tempestivamente chiedere la verificazione del documento, ai sensi dell'art. 216 c.p.c.; non avendolo fatto di tale documento non può tenersi conto.
Nel caso di specie, in applicazione dei sopra enunciati principi, occorre rilevare che, a fronte del disconoscimento dei documenti operato dall'opponente, non è stata formulata alcuna tempestiva e rituale istanza di verificazione (che avrebbe dovuto essere presentata dalla opposta, al più, nella comparsa di costituzione), con ciò comportando che i documenti disconosciuti devono ritenersi privi di autenticità e, pertanto, inutilizzabili nell'ambito del presente giudizio.
Dalla inutilizzabilità degli stessi deriva che non possono ritenersi processualmente provati l'esistenza del rapporto obbligatorio avente fonte nel contratto di vendita di cosa mobile nonché l'esecuzione della pretesa obbligazione di consegna da parte della società opposta.
Le considerazioni che precedono risultano in via assorbente idonee ad imporre l'accoglimento della opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1958/2023 (n. 1503/2023 R.G.), emesso dal Tribunale di Catania in data 17/04/2023.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico della parte opposta e liquidate in dispositivo in misura pari ad Euro 8.000,00, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività compiuta e delle questioni giuridiche trattate, ai sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 8389/2023, così decide:
− accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1958/2023 (n. 1503/2023 R.G.), emesso dal Tribunale di Catania in data 17/04/2023;
− condanna L' a Controparte_4
pagina 4 di 5 pagare, in favore di Euro 8.000,00 per spese di lite, oltre il 15% per Parte_1 spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge.
Cosi deciso in Catania il 2.1.2025.
Il Presidente di sezione dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 8389/2023 R.G. promossa da:
, Parte_1
nato a [...], Provincia di Agrigento, il 06/04/1948 (c.f. ), e ivi CodiceFiscale_1 residente in [...], n.q. di titolare e legale rappresentante della
[...]
, con sede legale in Canicattì (AG), Via Mons. Ficarra n. 33, P.I.: CP_1
elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Gaetano Guccione e P.IVA_1
Francesco Giovanni Giuseppe Calella, sito in Canicattì, Via Piave n. 18, che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente;
−opponente-
contro
:
L'AZIENDA MINEO CP_2 Parte_2
P.I.: in persona della legale rappresentante pro tempore, con sede in Bronte P.IVA_2
(CT), C/da Pietralunga senza n.c., ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Mario Gaetano Schilirò ), che la rappresenta e difende;
CodiceFiscale_2
−opposto- oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1958/2023 (n. 1503/2023 R.G.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, come da note scritte, giusto verbale d'udienza del 21.10.2024 che qui si intende richiamato.
Il procedimento è stato posto in decisione ai sensi dell'articolo 189 comma 1 del c.p.c.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, , nella Parte_1
pagina 1 di 5 qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1958/2023 (n. 1503/2023 R.G.), emesso dal Tribunale di Catania in data 17/04/2023 e notificato a mezzo P.E.C. il successivo 09/06/2023, con il quale veniva ad egli ingiunto il pagamento della somma complessiva di 385.634,08, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Ciò in forza del credito scaturente da un contratto di compravendita di Pa fragole che la s.a.s. iteneva di Controparte_3 avere ceduto alla ditta individuale , emettendo la fattura posta alla base del Parte_1 procedimento monitorio e producendo in sede monitoria i relativi d.d.t.
Nell'atto di citazione in opposizione, contestava la sussistenza del rapporto Parte_1 obbligatorio. Esponeva di non avere mai acquistato e ricevuto la merce indicata, anche in virtù della mancata inerenza dell'acquisto e rivendita di fragole con l'attività svolta dalla stessa impresa individuale (operante nel settore della vendita su pianta). Riferiva di non avere mai ricevuto la fattura alla base del d.i. opposto. Ha, inoltre, disconosciuto le sottoscrizioni apposte sulle copie dei d.d.t. in quanto apparentemente riconducibili ad esso. Chiedeva, pertanto, di accertare che nulla è dovuto dalla in favore de Controparte_1 [...] con conseguente revoca del decreto Controparte_4 ingiuntivo n. 1958/2023.
Costituitasi in data 5 novembre 2023, la società opposta
[...] ha chiesto, preliminarmente, la concessione della Controparte_4 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, data l'infondatezza in fatto e in diritto della opposizione. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale del monitorio e del presente giudizio.
Sciogliendo la riserva del 26.2.2024, il giudice istruttore, rilevato che parte opposta non ha chiesto la verificazione delle sottoscrizioni disconosciute dall'opponente e rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle parti, ha ritenuto la causa matura per la decisione, rinviando per p.c. all'udienza del 1.7.2024.
Precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione, assegnandosi i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
*****************
Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e, pertanto, va accolta per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 – secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare di avere adempiuto ovvero la pagina 2 di 5 non imputabilità dell'inadempimento.
In sostanza, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
L'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal decreto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697 c.c. sul ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta e la formazione del convincimento del giudice sarà nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (ex multis, Cassazione civile sez. un., 13/01/2022, sent. n. 927).
In relazione al profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio, quelle che integrano prove scritte idonee all'emissione del decreto ingiuntivo, come le fatture commerciali e i relativi documenti di trasporto, non possono assumere ex se un decisivo rilievo probatorio, ma possono assolvere solo funzione indiziaria in ordine al credito asserito dalla parte opposta.
Trattandosi di atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, laddove il destinatario della fattura ne abbia contestato e ne contesti anche parzialmente il contenuto, essa non può costituire prova, a favore dell'emittente, della esistenza del rapporto obbligatorio e dell'ammontare e dei limiti della prestazione e del relativo compenso oggetto della contestazione, gravando sul creditore l'onere di fornire la prova aliunde.
Nel caso in esame, parte opponente ha specificamente contestato l'esistenza del titolo e l'avvenuta consegna della merce indicata nel d.i. opposto.
Parte opponente ha provveduto al formale disconoscimento delle sottoscrizioni ad egli apparentemente attribuite portate dai d.d.t. posti a fondamento del procedimento monitorio.
In tema di prova documentale, è principio pacifico quello secondo cui il disconoscimento della scrittura privata, a norma dell'art. 214 c.p.c., fa sorgere a capo del producente che voglia avvalersi del documento l'onere di chiederne la verificazione.
La mancata proposizione dell'istanza di verificazione equivale, per presunzione assoluta di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova, rimanendo precluso al giudice di prescindere dalla detta procedura di verificazione, anche se egli ritenga di poter acquisire la certezza dell'autenticità della sottoscrizione attraverso l'esame di altri elementi estrinseci alla scrittura o mediante argomenti logici su di essi fondati (Cassazione civile sez. III, 03/10/2016, n. 19652).
Si rimarca, inoltre, il consolidato principio di diritto alla luce del quale, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscimento del documento prodotto in giudizio non implica necessariamente l'uso di formule sacramentali, potendo ritenersi assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo pagina 3 di 5 inequivoco gli estremi della negazione della genuinità del documento stesso.
Nel caso di specie, ha in modo inequivoco disconosciuto la Parte_1 documentazione prodotta da controparte, specificando l'oggetto del disconoscimento (la sottoscrizione posta nei d.d.t.), ritenendo l'operazione controversa come mai realmente effettuata nei suoi confronti, in quanto ipoteticamente attuata nei confronti di un soggetto avente lo stesso nome e cognome, ovvero frutto di una truffa a suo danno.
Come detto, infatti, la disciplina prevista dagli artt. 214 e 216 cod. proc. civ. esclude che possa essere preso in esame un documento disconosciuto dalla parte contro cui esso è stato prodotto, qualora non vi sia stata la positiva verificazione in giudizio incidentale, introdotto con la relativa istanza della parte interessata ad avvalersene.
Orbene, di fronte all'intervenuto formale disconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c., di un documento sul quale l'attore ha fondato la propria domanda, la stessa avrebbe potuto e dovuto tempestivamente chiedere la verificazione del documento, ai sensi dell'art. 216 c.p.c.; non avendolo fatto di tale documento non può tenersi conto.
Nel caso di specie, in applicazione dei sopra enunciati principi, occorre rilevare che, a fronte del disconoscimento dei documenti operato dall'opponente, non è stata formulata alcuna tempestiva e rituale istanza di verificazione (che avrebbe dovuto essere presentata dalla opposta, al più, nella comparsa di costituzione), con ciò comportando che i documenti disconosciuti devono ritenersi privi di autenticità e, pertanto, inutilizzabili nell'ambito del presente giudizio.
Dalla inutilizzabilità degli stessi deriva che non possono ritenersi processualmente provati l'esistenza del rapporto obbligatorio avente fonte nel contratto di vendita di cosa mobile nonché l'esecuzione della pretesa obbligazione di consegna da parte della società opposta.
Le considerazioni che precedono risultano in via assorbente idonee ad imporre l'accoglimento della opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1958/2023 (n. 1503/2023 R.G.), emesso dal Tribunale di Catania in data 17/04/2023.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico della parte opposta e liquidate in dispositivo in misura pari ad Euro 8.000,00, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività compiuta e delle questioni giuridiche trattate, ai sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 8389/2023, così decide:
− accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1958/2023 (n. 1503/2023 R.G.), emesso dal Tribunale di Catania in data 17/04/2023;
− condanna L' a Controparte_4
pagina 4 di 5 pagare, in favore di Euro 8.000,00 per spese di lite, oltre il 15% per Parte_1 spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge.
Cosi deciso in Catania il 2.1.2025.
Il Presidente di sezione dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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