Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/05/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 797/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed estensore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.v. 797/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINI Parte_1 C.F._1
MARISA, con domicilio eletto presso il difensore e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAZZAGLIA Controparte_1 C.F._2
LUCA, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno, con impegno a comunicarsi tempestivamente e per iscritto eventuali intervenute variazioni di residenza, e prestandosi sin da ora reciproco assenso al rilascio del passaporto e carta d'identità validi per l'espatrio.
2) La casa famigliare, sita in Savignano sul Panaro (MO), Via Campania n° 74/B, di proprietà dei genitori della signora viene assegnata in uso alla sig.ra che ivi continuerà a vivere e Pt_1 Parte_1
risiedere con la figli fino a quando la stessa non avrà ultimato gli studi e sarà divenuta Persona_1
economicamente autosufficiente. Il sig , invece, si dà atto in questa sede che si è già trasferito CP_1
altrove, asportando i propri effetti personali. Per quanto concerne gli arredi, corredi e suppellettili che arredano e corredano la casa familiare, i coniugi concordano che resteranno nell'abitazione assegnata alla sig.r che ne diverrà, pertanto, esclusiva proprietaria. Parte_1
3) La figlia, in considerazione della maggiore età, potrà frequentare il padre liberamente mettendosi direttamente d'accordo con quest'ultimo. Fermo restando quanto precede, la figlia trascorrerà con il padre due weekend al mese alternandoli con la madre, dal venerdì sera alla domenica sera.
- per le vacanze natalizie e di capodanno, nonché quelle pasquali, salvo diversi accordi tra i genitori, gli stessi avranno cura di alternare tra loro di anno in anno le festività, assicurandosi così tra loro l'alternanza,
in modo tale che chi ha trascorso per esempio con la figlia il Natale, l'anno dopo trascorra Santo Stefano,
chi ha trascorso il Capodanno trascorrerà l'Epifania, etc.. e, allo stesso modo, chi ha trascorso con la figlia la Domenica di Pasqua, l'anno successivo trascorrerà il Lunedì dell'Angelo.
- per le vacanze estive, salvo diversi accordi tra le parti:
ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia un periodo di vacanza di quindici giorni, anche non consecutivi, dandone congruo preavviso all'altro genitore entro il 30 maggio di ciascun anno. Sono, in ogni caso, sempre fatti salvi accordi nel rispetto della volontà e dei bisogni della figlia maggiorenne diversi da quanto scritto sopra.
4) Il sig a partire dal mese di marzo 2025 si obbliga a corrispondere alla sig.r n assegno CP_1 Pt_1
di mantenimento per la figlia maggiorenne ma economicamente non ancora Persona_1
autosufficiente, di euro 400,00 mensili, che verranno versati entro il giorno 25 di ciascun mese mediante bonifico sulle coordinate bancarie già in possesso del marito, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici di rivalutazione Istat a partire dal mese di marzo 2026.
5) Entrambi i genitori, inoltre, si faranno carico del pagamento delle spese straordinarie per la figli
[...]
nella misura del 50% ciascuno, come stabilito dal vigente protocollo in uso presso il Tribunale Per_1
di Modena:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e)
farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
odontoiatriche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale d) cure non convenzionali e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati b) corsi di specializzazione c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private e) alloggio presso la sede universitaria, anche se all'estero;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato,
pre-scuola e dopo scuola b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
anche all'estero, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature b) spese di custodia (baby-
sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà
inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
la documentazione fiscale relativa alle predette spese dovrà essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa.
6) Le parti, inoltre, concordano che l'assegno unico per i figli verrà percepito integralmente dal sig.
, conseguentemente gli stessi si impegnano sin da ora a presentare e/o sottoscrivere tutti i CP_1
documenti che si renderanno necessari a tale scopo;
7) Per quanto concerne, poi, il finanziamento contratto per l'acquisto dell'automobile Volkswagen Tiguan
targata GD427NH, intestato al sig. , e tutt'ora in essere, le parti hanno convenuto che tale CP_1
finanziamento continui a fare capo a quest'ultimo che pertanto sarà l'unico responsabile del pagamento di tale prestito. La moglie a fronte della circostanza che diverrà unica ed esclusiva proprietaria dell'autovettura Volkswagen Tiguan targata GD427NH si impegna a versare al marito la somma di €
9.000,00 (novemila/00) in due rate di pari importo la prima con scadenza 30/06/2025 e la seconda con scadenza 30/12/2025. Il sig. , pertanto, alla luce dei predetti accordi intercorsi con la sig.ra CP_1
e subordinatamente al buon esito dei due pagamenti suddetti, rinuncia sin da ora a pretendere Pt_1
dalla moglie qualsivoglia ulteriore somma connessa all'acquisto della predetta vettura.
8) Per quanto concerne, invece, l'autovettura marca Fiat, Modello 500, targata EV071TV, rimarrà intestata al sig. , e, nel contempo, come già accennato supra, la moglie rimarrà unica ed esclusiva CP_1 proprietaria degli arredi, corredi e suppellettili che arredano e corredano la ex casa coniugale, nonché
dell'autovettura Volkswagen Tiguan targata GD427NH.
9) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano l'uno/a nei confronti dell'altro/a a chiedersi reciprocamente somme di denaro a titolo di contributo al mantenimento, essendo in grado di provvedere in via autonoma al loro sostentamento con i rispettivi redditi da lavoro;
10)I coniugi, infine, dichiarano che con il presente accordo hanno disciplinato e definito ogni questione di carattere patrimoniale relativa alla separazione personale, pertanto riconoscono e dichiarano sin d'ora di nulla aver più a pretendere l'uno/a dall'altra/o per tale titolo o ragioni afferenti, al di fuori delle obbligazioni che hanno assunto col presente atto;
11)Le spese legali per la redazione del presente ricorso e successive occorrende si intendono integralmente compensate nel senso che ciascuno provvederà a corrispondere quanto dovuto al proprio difensore,
mentre le spese borsuali saranno suddivise a metà fra loro.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. -Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da , ogni diversa domanda, deduzione Parte_1 Controparte_1
ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ata a VIGNOLA (MO) Parte_1
il 03/08/1972 e nato a [...] il [...]. Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAVIGNANO SUL PANARO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2007, atto n.10, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 14/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Dott. Riccardo Di Pasquale