Ordinanza cautelare 26 novembre 2021
Sentenza breve 17 gennaio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 17/01/2022, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/01/2022
N. 00045/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01405/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1405 del 2021, proposto da
Bnp RI Lease Group Leasing Solutions S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Abbruzzese, Francesco Castoldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Agostino Rizzo in Giurdignano, via Trieste 5;
contro
Comune di Faggiano, non costituito in giudizio;
nei confronti
S.A.&R. Immobiliare S.r.l., Società Ambiente e Riciclaggio S.A.&R. S.r.l., Fallimento della S.I.C. S.r.l. (Già S.I.C. S.r.l.), non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 3888 del 9.8.2021 - ordinanza n. 1/9.8.2021, notificato a BNP RI Lease Group Leasing Solutions S.p.A. e ricevuto il 18 agosto 2021, con il quale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica, Edilizia e Patrimonio del Comune di Faggiano ha ordinato “di provvedere immediatamente e comunque entro gg. 7 (sette) dalla notifica del presente provvedimento:
a) a rendere inaccessibile il sito;
b) ad eliminare con ogni mezzo e opera ogni eventuale pericolo;
c) effettuare la bonifica di tutto il sito, secondo normative, regolamenti e leggi vigenti e previste nello specifico caso”;
- di ogni altro atto collegato e/o connesso, presupposto e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- BNP RI Lease Group Leasing Solutions S.p.A. (di seguito definita “BNP Leasing”), ha acquistato in data 20.09.2007 un immobile a destinazione produttiva nel Comune di Faggiano, allo scopo di concederlo in locazione finanziaria all’utilizzatore S.A.&R. Immobiliare S.r.l. (già Società Ambiente e Riciclaggio 3 S.A.&R. S.r.l. e di seguito definita “S.A.&R. S.r.l.”), come da contratto di locazione finanziaria, sottoscritto in pari data;
- S.A.&R. S.r.l., in qualità di utilizzatore dell’immobile, si è impegnata a “custodire e utilizzare l’immobile e l’area, osservando le leggi, disposizioni e regolamenti, anche locali, vigenti ed emanandi, in particolare quelli inerenti l’igiene e la sicurezza del lavoro e la tutela dell’ambiente, ed a mantenerli sempre in buono stato di conservazione”;
- il 9.8.2021 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica, Edilizia e Patrimonio del Comune di Faggiano ha emesso una ordinanza, con il quale ha ordinato a BNP Leasing di provvedere entro sette giorni a - rendere inaccessibile il sito, - eliminare con ogni mezzo e opera ogni eventuale pericolo, - effettuare la bonifica di tutto il sito (il provvedimento è stato emesso a seguito del decesso di un cane, caduto in una vasca contenente bitume) precisando che, in caso di inottemperanza, il Comune procederà all’esecuzione d’ufficio dei lavori, a spese della ricorrente;
Rilevato che, con l’odierno ricorso, BNP Leasing è insorta avverso il predetto provvedimento, articolando le seguenti censure: violazione del principio di legalità e tipicità degli atti amministrativi; incompetenza del dirigente; carenza di istruttoria e di motivazione; falsa presupposizione, con riferimento al fatto che il provvedimento è stato emesso nei confronti di un soggetto che non è immesso nella disponibilità dell’immobile;
Rilevato altresì che:
- con ordinanza n. 669/2021 questo TAR ha disposto l’acquisizione, nel termine di 20 giorni dalla notificazione e/o comunicazione della stessa ordinanza, di “ una dettagliata e documentata relazione di chiarimenti a firma del Responsabile pro tempore dell’Ufficio Tecnico del Comune di Faggiano, da cui si evinca in particolare, se e quali accertamenti siano stati compiuti dall’Amministrazione per individuare il soggetto avente la disponibilità dell’immobile e se e quali provvedimenti siano stati eventualmente adottati nei confronti di quest’ultimo ”;
- il comune ha omesso di adempiere il predetto incombente istruttorio;
Considerato che “ La mancata ottemperanza da parte dell'Amministrazione alla richiesta rivoltale dal giudice in sede istruttoria di fornire documentati chiarimenti rileva come comportamento omissivo del tutto ingiustificato e, pertanto, tale da indurre a fare applicazione del disposto dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 64, comma 4, c.p.a., che - in analogia con quanto previsto - relativamente ai giudizi civili - dall'art. 166, comma 2, c.p.c. autorizza il G.A. a desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti. Invero, sebbene la P.A. abbia la più ampia facoltà di costituirsi in giudizio e di scegliere la propria strategia difensiva, essa ha anche un preciso dovere giuridico di adempiere agli incombenti istruttori disposti dal G.A., in quanto l'ordine istruttorio viene diretto all'Amministrazione non in qualità di parte processuale, bensì in quanto autorità pubblica che deve collaborare con il giudice al fine di accertare la verità dei fatti ” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 06.08.2021 n. 9333);
Ritenuto pertanto che, a fronte del comportamento processuale dell’Amministrazione comunale, deve ritenersi comprovato che, allo stato, la ricorrente non è nelle condizioni di adempiere alla ingiunzione contenuta nel provvedimento impugnato (e comunque che non sono stati compiuti appositi accertamenti al riguardo), sicché il provvedimento impugnato risulta inficiato da eccesso di potere per falsa presupposizione e carenza di istruttoria circa l’individuazione del relativo destinatario, ciò che giustifica l’accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento della ordinanza n. 1/9.8.2021;
Ritenuto che le spese devono essere dichiarate irripetibili in ragione della particolarità della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento prot. n. 3888 del 9.8.2021 - ordinanza n. 1/9.8.2021.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO