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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Stefania Basso -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 28 gennaio 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2007/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Loredana Caduto e Alessia Angotti, Parte_1 presso la quale elettivamente domicilia, in Caserta, via Cesare Battisti n. 85
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ruggero M. Pigrini, Romano Mario e Lucilla Cipolletta, presso i quali elettivamente domicilia, in Santa Maria Capua Vetere, via Pezzella n. 15
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , dipendente dell' Parte_1 Controparte_1
dal 2 gennaio 2018 al 30 giugno 2014, con mansioni di assistente ai portatori di handicap, livello B
[...] del CCNL “Sanità privata personale non medico”, proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n.
278 del 2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, che aveva rigettato la sua domanda volta al pagamento della complessiva somma di euro 16429,50 a titolo di
1 adeguamento ai minimi contrattuali per il periodo 1998-2014 e premio di incentivazione, ex artt. 46 CCNL
29.11.1995, 55 CCNL 23.12.1999 e 65 CCNL DEL 2.2.2005, non corrisposto nel periodo 1998-2012; il tutto con relativa rimodulazione del tfr.
Censurava detta pronuncia, che aveva negato valore interruttivo all'atto di messa in mora del 29 maggio
2018, che invece presentava tutti i requisiti per l'effetto negato. Insisteva, per il resto sul rilievo che la prescrizione non maturava nel corso del rapporto di lavoro e ribadiva la piena sussistenza dei crediti azionati.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado. In subordine, ove fosse stata ritenuta la prescrizione per il periodo anteriore al 18 luglio 2007, di scadenza del quinquennio anteriore all'entrata in vigore della l. n. 92 del
2012, ricalcolava il suo credito in euro 8.415,82.
Si costituiva, l' resistendo all'appello. Controparte_1
All'esito della trattazione scritta la causa è stata decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello è parzialmente fondato, nei termini che si vanno ad illustrare.
Va rilevato che con missiva del 29 maggio 2018, a firma degli avvocati nonché della appellante, pacificamente ricevuta dalla società odierna appellata, si legge:
“Il mio assistito richiede le differenze retributive avendo percepito durante il rapporto di lavoro con Voi intercorso retribuzioni inferiori rispetto a quelle previste dal CCNL di categoria, differenze sul T.F.R., le ferie, gli straordinari, il preavviso e quant'altro fosse maturato per l'intercorso rapporto lavorativo, compresi gli istituti indiretti e le altre somme indebitamente trattenuti”.
Ciò posto, non è condivisibile l'assunto contenuto nella sentenza impugnata, per il quale si tratti di richiesta generica, non quantificata e senza riferimenti temporali, quindi non idonea ad interrompere la prescrizione.
Infatti, secondo il costante insegnamento della S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., VI, 2.10.2012 n.16774) la richiesta del pagamento delle competenze costituisce atto di costituzione in mora, valido per l'interruzione della prescrizione, senza bisogno di formule sacramentali, né della quantificazione del credito, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese.
In altri termini, per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e la richiesta scritta di adempimento, che non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, purchè sia idoneo a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (arg. anche ex Cass., VI, 14.6.2018 n.
15714).
2 Non si comprende, poi, il rilievo del primo Giudice in ordine all'assenza di riferimenti temporali, laddove la pretesa formulata è all'evidenza posta per l'intero periodo del rapporto di lavoro (“durante il rapporto di lavoro con Voi intercorso”), evidentemente noto alla controparte.
Per il resto, il riferimento all'adeguamento ai parametri minimi previsti dal CCNL applicato al rapporto e a tutti ciò che era maturato nel corso di esso, con espressa inclusione degli istituti di retribuzione indiretta, porta inequivocabilmente a investire le causali azionate nel presente procedimento.
Riconosciuto l'effetto interruttivo della prescrizione disconosciuta dal Tribunale, va affermato che i due crediti azionati, pur da delimitare temporalmente, per quanto si dirà sono certamente sussistenti.
Parte ricorrente, infatti, ha sviluppato analitici conteggi sui minimi contrattuali che appaiono puntuali e definiscono il quantum dovuto alla luce del dettato contrattuale, superiore a quanto riconosciuto. Vi è una contestazione di parte datoriale solo sull'indennità di contingenza, tuttavia non richiesta e non calcolata.
Parimenti alcuna puntuale contestazione vi è sulla richiesta indennità di incentivazione, contrattualmente prevista per le ipotesi di raggiungimento della soglia di 258 presenze effettive nel corso dell'anno, ipotesi evidentemente integrata;
parte ricorrente ha prodotto anche le buste paga.
Alcuna contestazione, infine, vi è sull'applicazione al rapporto del CCNL azionato, quantomeno a far data dal 2001 e, per quanto si dirà, qui non viene in rilevo il periodo anteriore.
Rimane a tal punto da verificare la decorrenza della prescrizione, pacifica la ricorrenza, nel caso di specie, del requisito dimensionale di cui all'art. 18 della l. n. 300 del 1970.
Al riguardo questa Corte ritiene di adeguarsi all'ormai consolidata giurisprudenza della S.C. (cfr., ad es.,
Cass., Sez. Lav., 6.9.2022 n. 26 246), per la quale in tema di crediti retributivi, posto che la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata esclude che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lg. n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità, il termine di prescrizione dei relativi diritti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. La retribuzione, infatti, può decorrere in costanza di rapporto solo quando la reintegrazione non soltanto sia, ma appaia la sanzione contro qualsivoglia illegittima risoluzione nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso, così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla l.n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava. A questa oggettiva precognizione si collega l'assenza di metus, dato dal regime si stabilità, del lavoratore per la sorte del rapporto di lavoro, ove egli intenda far valere un proprio credito, nel corso di esso.
In tale contesto, dunque, va affermato che la prescrizione dei crediti retributivi, non già prescritti alla data del 18 luglio 2012, di entrata in vigore della l. n. 92 del 201, non decorre durante il rapporto di lavoro, ma soltanto a partire dalla sua cessazione (cfr. specificamente Cass., Sez. lav., 5.12.2023 n. 33930).
3 Ne discende che il rapporto di lavoro attoreo, iniziato nel 1998 e terminato nel 2014, presenta una bipartizione, data dal discrimen del 18 luglio 2012. Le frazioni di credito per cui è causa, allora, poiché attraversano entrambi i periodi, seguono un doppio regime, della decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto sino alla predetta data, della decorrenza dalla cessazione per i crediti maturati successivamente.
Ciò posto, va ribadito che i conteggi posti a base della domanda appaiono chiari e ben impostati e, nei suoi profili contabili, non oggetto di alcuna censura da controparte datoriale.
Va rilevato, infatti, che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, per cui la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 18.2.2011 n. 4051).
Il quantum dovuto, tuttavia, non è pari alla domanda originaria, ma da ricalcolare sulla base della parziale rilevata prescrizione. Al riguardo è stata la stessa difesa attorea che, sulla base dei conteggi originari, ha correttamente rideterminato il credito, per quanto detto non estinto e sussistente solo dal 18 luglio 2007, quinquennio anteriore all'entrata in vigore della l. n.92 del 2012, in complessivi euro 8.415,82,82, di cui euro 6.213,42 quale differenza dei minimi contrattuali, euro 1.622,00 a titolo di premio di incentivazione ed euro 580,41 per rimodulazione tfr.
A quanto esposto consegue il parziale accoglimento dell'appello, per cui, in parziale riforma della sentenza impugnata, l' va condannata a corrispondere Controparte_1
a la complessiva somma di euro 8.415,82, oltre rivalutazione e interessi legali sulle Parte_1
somme via via rivalutate dalla maturazione al soddisfo.
In considerazione della particolarità della controversia, che ha dato luogo a un contenzioso serale presso questa Sezione, appare equo, pur nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., d'altronde come temperato dal Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare compensate, tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite, che invece per la rimanente metà seguono la soccombenza della l'
[...]
liquidandosi, con distrazione, come indicato in dispositivo, nella Controparte_1
4 misura reputata congrua alla luce delle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate dal DM.
n. 147 del 2022, in relazione all'importo riconosciuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1
complessiva somma di euro 8.415,82, oltre rivalutazione e interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al soddisfo;
dichiara compensate, tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite del doppio grado;
condanna l' alla rifusione della rimanente metà delle spese Controparte_1 medesime in favore di , con distrazione agli avv.ti Loredana Caduto e Alessia Angotti, Parte_1 che liquida, per compenso, in euro 1.500,00 per il primo grado e in euro 1.500,00 per il grado presente, in entrambi i casi oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Stefania Basso -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 28 gennaio 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2007/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Loredana Caduto e Alessia Angotti, Parte_1 presso la quale elettivamente domicilia, in Caserta, via Cesare Battisti n. 85
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ruggero M. Pigrini, Romano Mario e Lucilla Cipolletta, presso i quali elettivamente domicilia, in Santa Maria Capua Vetere, via Pezzella n. 15
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , dipendente dell' Parte_1 Controparte_1
dal 2 gennaio 2018 al 30 giugno 2014, con mansioni di assistente ai portatori di handicap, livello B
[...] del CCNL “Sanità privata personale non medico”, proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n.
278 del 2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, che aveva rigettato la sua domanda volta al pagamento della complessiva somma di euro 16429,50 a titolo di
1 adeguamento ai minimi contrattuali per il periodo 1998-2014 e premio di incentivazione, ex artt. 46 CCNL
29.11.1995, 55 CCNL 23.12.1999 e 65 CCNL DEL 2.2.2005, non corrisposto nel periodo 1998-2012; il tutto con relativa rimodulazione del tfr.
Censurava detta pronuncia, che aveva negato valore interruttivo all'atto di messa in mora del 29 maggio
2018, che invece presentava tutti i requisiti per l'effetto negato. Insisteva, per il resto sul rilievo che la prescrizione non maturava nel corso del rapporto di lavoro e ribadiva la piena sussistenza dei crediti azionati.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado. In subordine, ove fosse stata ritenuta la prescrizione per il periodo anteriore al 18 luglio 2007, di scadenza del quinquennio anteriore all'entrata in vigore della l. n. 92 del
2012, ricalcolava il suo credito in euro 8.415,82.
Si costituiva, l' resistendo all'appello. Controparte_1
All'esito della trattazione scritta la causa è stata decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello è parzialmente fondato, nei termini che si vanno ad illustrare.
Va rilevato che con missiva del 29 maggio 2018, a firma degli avvocati nonché della appellante, pacificamente ricevuta dalla società odierna appellata, si legge:
“Il mio assistito richiede le differenze retributive avendo percepito durante il rapporto di lavoro con Voi intercorso retribuzioni inferiori rispetto a quelle previste dal CCNL di categoria, differenze sul T.F.R., le ferie, gli straordinari, il preavviso e quant'altro fosse maturato per l'intercorso rapporto lavorativo, compresi gli istituti indiretti e le altre somme indebitamente trattenuti”.
Ciò posto, non è condivisibile l'assunto contenuto nella sentenza impugnata, per il quale si tratti di richiesta generica, non quantificata e senza riferimenti temporali, quindi non idonea ad interrompere la prescrizione.
Infatti, secondo il costante insegnamento della S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., VI, 2.10.2012 n.16774) la richiesta del pagamento delle competenze costituisce atto di costituzione in mora, valido per l'interruzione della prescrizione, senza bisogno di formule sacramentali, né della quantificazione del credito, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese.
In altri termini, per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e la richiesta scritta di adempimento, che non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, purchè sia idoneo a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (arg. anche ex Cass., VI, 14.6.2018 n.
15714).
2 Non si comprende, poi, il rilievo del primo Giudice in ordine all'assenza di riferimenti temporali, laddove la pretesa formulata è all'evidenza posta per l'intero periodo del rapporto di lavoro (“durante il rapporto di lavoro con Voi intercorso”), evidentemente noto alla controparte.
Per il resto, il riferimento all'adeguamento ai parametri minimi previsti dal CCNL applicato al rapporto e a tutti ciò che era maturato nel corso di esso, con espressa inclusione degli istituti di retribuzione indiretta, porta inequivocabilmente a investire le causali azionate nel presente procedimento.
Riconosciuto l'effetto interruttivo della prescrizione disconosciuta dal Tribunale, va affermato che i due crediti azionati, pur da delimitare temporalmente, per quanto si dirà sono certamente sussistenti.
Parte ricorrente, infatti, ha sviluppato analitici conteggi sui minimi contrattuali che appaiono puntuali e definiscono il quantum dovuto alla luce del dettato contrattuale, superiore a quanto riconosciuto. Vi è una contestazione di parte datoriale solo sull'indennità di contingenza, tuttavia non richiesta e non calcolata.
Parimenti alcuna puntuale contestazione vi è sulla richiesta indennità di incentivazione, contrattualmente prevista per le ipotesi di raggiungimento della soglia di 258 presenze effettive nel corso dell'anno, ipotesi evidentemente integrata;
parte ricorrente ha prodotto anche le buste paga.
Alcuna contestazione, infine, vi è sull'applicazione al rapporto del CCNL azionato, quantomeno a far data dal 2001 e, per quanto si dirà, qui non viene in rilevo il periodo anteriore.
Rimane a tal punto da verificare la decorrenza della prescrizione, pacifica la ricorrenza, nel caso di specie, del requisito dimensionale di cui all'art. 18 della l. n. 300 del 1970.
Al riguardo questa Corte ritiene di adeguarsi all'ormai consolidata giurisprudenza della S.C. (cfr., ad es.,
Cass., Sez. Lav., 6.9.2022 n. 26 246), per la quale in tema di crediti retributivi, posto che la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata esclude che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lg. n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità, il termine di prescrizione dei relativi diritti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. La retribuzione, infatti, può decorrere in costanza di rapporto solo quando la reintegrazione non soltanto sia, ma appaia la sanzione contro qualsivoglia illegittima risoluzione nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso, così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla l.n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava. A questa oggettiva precognizione si collega l'assenza di metus, dato dal regime si stabilità, del lavoratore per la sorte del rapporto di lavoro, ove egli intenda far valere un proprio credito, nel corso di esso.
In tale contesto, dunque, va affermato che la prescrizione dei crediti retributivi, non già prescritti alla data del 18 luglio 2012, di entrata in vigore della l. n. 92 del 201, non decorre durante il rapporto di lavoro, ma soltanto a partire dalla sua cessazione (cfr. specificamente Cass., Sez. lav., 5.12.2023 n. 33930).
3 Ne discende che il rapporto di lavoro attoreo, iniziato nel 1998 e terminato nel 2014, presenta una bipartizione, data dal discrimen del 18 luglio 2012. Le frazioni di credito per cui è causa, allora, poiché attraversano entrambi i periodi, seguono un doppio regime, della decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto sino alla predetta data, della decorrenza dalla cessazione per i crediti maturati successivamente.
Ciò posto, va ribadito che i conteggi posti a base della domanda appaiono chiari e ben impostati e, nei suoi profili contabili, non oggetto di alcuna censura da controparte datoriale.
Va rilevato, infatti, che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, per cui la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 18.2.2011 n. 4051).
Il quantum dovuto, tuttavia, non è pari alla domanda originaria, ma da ricalcolare sulla base della parziale rilevata prescrizione. Al riguardo è stata la stessa difesa attorea che, sulla base dei conteggi originari, ha correttamente rideterminato il credito, per quanto detto non estinto e sussistente solo dal 18 luglio 2007, quinquennio anteriore all'entrata in vigore della l. n.92 del 2012, in complessivi euro 8.415,82,82, di cui euro 6.213,42 quale differenza dei minimi contrattuali, euro 1.622,00 a titolo di premio di incentivazione ed euro 580,41 per rimodulazione tfr.
A quanto esposto consegue il parziale accoglimento dell'appello, per cui, in parziale riforma della sentenza impugnata, l' va condannata a corrispondere Controparte_1
a la complessiva somma di euro 8.415,82, oltre rivalutazione e interessi legali sulle Parte_1
somme via via rivalutate dalla maturazione al soddisfo.
In considerazione della particolarità della controversia, che ha dato luogo a un contenzioso serale presso questa Sezione, appare equo, pur nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., d'altronde come temperato dal Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare compensate, tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite, che invece per la rimanente metà seguono la soccombenza della l'
[...]
liquidandosi, con distrazione, come indicato in dispositivo, nella Controparte_1
4 misura reputata congrua alla luce delle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate dal DM.
n. 147 del 2022, in relazione all'importo riconosciuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1
complessiva somma di euro 8.415,82, oltre rivalutazione e interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al soddisfo;
dichiara compensate, tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite del doppio grado;
condanna l' alla rifusione della rimanente metà delle spese Controparte_1 medesime in favore di , con distrazione agli avv.ti Loredana Caduto e Alessia Angotti, Parte_1 che liquida, per compenso, in euro 1.500,00 per il primo grado e in euro 1.500,00 per il grado presente, in entrambi i casi oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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