CASS
Sentenza 15 marzo 2023
Sentenza 15 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/03/2023, n. 7508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7508 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7508 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: GORI PIERPAOLO Data pubblicazione: 15/03/2023 soggetto privo di poteri rappresentativi della società. Con il secondo motivo di ricorso - in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - viene prospettata la violazione e falsa applicazione da parte della CTR dell’art.73 T.U.I.R. quanto all’accertamento dei pre- supposti per considerare le società estere residenti in Italia al di fuori dello schema legale. Il terzo motivo della società - ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - denuncia la violazione e falsa applicazione da parte della CTR dell’art.7 del d.P.R. n.633/1972, il quale prevede l’assoggetta- mento ad IVA in Italia solo in presenza nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione, pur non definendone il concetto. 5. I tre motivi sono inammissibili, in quanto eccentrici rispetto alla ratio decidendi espressa dalla CTR nella sentenza impugnata. Va rammen- tato che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espres- samente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in ma- niera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impu- gnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013). Le censure per essere specifiche non devono essere solo articolate con sufficiente precisione secondo il paradigma processuale pertinente, ma devono anche essere riferite al contenuto effettivo della decisione impugnata. 6. Nel caso in esame la sentenza gravata innanzitutto ricostruisce con adeguata precisione l’oggetto del contendere e i motivi di appello «il- legittimità della verifica della GdF in quanto eseguita con accesso in luogo diverso dalla sede sociale e in contraddittorio con soggetto privo di qualsiasi potere (…) mancanza assoluta di prove da parte dei verifi- catori circa l’effettiva esterovestizione della GA MA NG (…) localizzazione lussemburghese della società (….)» (cfr. prima pagina della motivazione resa dalla CTR). Su tali premesse, così decide: «i motivi d’appello della società contribuente non scalfiscono l’analitica motivazione della sentenza di prime cure che va confermata salvo che per la determinazione sull’IVA» . La ragione di tale determinazione è che sono «stati toccati tutti gli aspetti rilevanti (…)» e «gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio rite- nuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a suppor- tare una conclusione di tipo diverso» (cfr. seconda pagina della moti- vazione resa dalla CTR). 7. Tale ratio decidendi non è censurata in ricorso come motivazione apparente e nessuna delle tre le doglianze sopra riportate, declinata come violazione di legge ai sensi dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., può essere riqualificata ai fini del n.4 come mezzo di impu- gnazione idoneo a censurare la nullità della sentenza per la loro aspe- cifica formulazione, in quanto “a stampone” e relativa ad altre
contro
- versie pendenti tra le parti e del tutto disancorata dalla specifica deci- sione resa dal giudice d’appello con la sentenza n. 495/3/17, deposi- tata il 10 febbraio 2017. 8. La Corte ha più volte affermato che l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fatti- specie di cui all'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., né determina l'i- nammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiara- mente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass. Sez. 6 - 5, Ordi- nanza n. 26310 del 07/11/2017, Rv. 646419 - 01; conforme a Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4036 del 20/02/2014, Rv. 630239 - 01). Nondimeno, nel caso in esame i tre motivi suddetti sono incentrati su determinate prospettazioni di violazione di legge, nessuna delle quali è stata oggetto del ragionamento della CTR sulla base della motivazione espressa di cui si è sorpa dato conto e, conseguentemente, nessuna delle tre censure può essere intesa come denuncia di complessiva nul- lità della sentenza per apparenza della motivazione. I tre mezzi di im- pugnazione vertono infatti sull’individuazione corretta del rappresen- tante legale della società ai fini della notifica del p.v.c. e del rispetto del termine dilatorio nell’ambito del contraddittorio procedimentale con l’Amministrazione finanziaria, sui presupposti per considerare le so- cietà estere residenti in Italia ai fini fiscali e, infine, sulla nozione di stabile organizzazione in Italia. Dunque, da nessuno dei summenzio- nati motivi può desumersi una censura di apparenza della motivazione espressa dalla CTR per aver meramente aderito alla decisione di primo grado quanto alle imposte dirette e apoditticamente riformato la stessa circa la ripresa IVA, con conseguente denuncia di nullità della sentenza impugnata. 9. Con il quarto motivo la società - agli effetti dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - censura la violazione e falsa applicazione da parte della sentenza impugnata degli artt.63, 75 e 86 T.U.I.R. perché negli avvisi di accertamento, ai fini della determinazione dell’imponibile, sono stati assunti i componenti positivi come risultanti dal bilancio de- positato in Lussemburgo per il 2003 e dalla documentazione fornita dal consulente per il 2004 e poi sarebbe stata detratta la quota ammortiz- zabile pari al 10%, ma non anche gli interessi passivi, perché ritenuti non documentati. 10. La doglianza è inammissibile sia perché aspecifica per le medesime ragioni espresse in riferimento ai precedenti tre motivi, poiché a sua volta non censura la ratio decidendi espressa dal giudice d’appello nella specifica sentenza impugnata, sia perché censura nuova. Infatti, la sentenza della CTR non dà conto della questione, né il ricorso pone in evidenza la tempestiva introduzione del profilo nei due gradi di merito, non essendo adeguata l’affermazione a p.30 del ricorso secondo cui «in entrambi i gradi del giudizio di merito è stata eccepita l’illegittimità di un tale operato, ma nulla è stato statuito sul punto», in quanto gene- rica e apodittica. 11. Al rigetto del ricorso per inammissibilità dei motivi segue il regola- mento delle spese di lite secondo soccombenza, liquidate come da di- spositivo.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 12.000,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. Roma, Così deciso in data 26 ottobre 2022
contro
- versie pendenti tra le parti e del tutto disancorata dalla specifica deci- sione resa dal giudice d’appello con la sentenza n. 495/3/17, deposi- tata il 10 febbraio 2017. 8. La Corte ha più volte affermato che l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fatti- specie di cui all'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., né determina l'i- nammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiara- mente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass. Sez. 6 - 5, Ordi- nanza n. 26310 del 07/11/2017, Rv. 646419 - 01; conforme a Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4036 del 20/02/2014, Rv. 630239 - 01). Nondimeno, nel caso in esame i tre motivi suddetti sono incentrati su determinate prospettazioni di violazione di legge, nessuna delle quali è stata oggetto del ragionamento della CTR sulla base della motivazione espressa di cui si è sorpa dato conto e, conseguentemente, nessuna delle tre censure può essere intesa come denuncia di complessiva nul- lità della sentenza per apparenza della motivazione. I tre mezzi di im- pugnazione vertono infatti sull’individuazione corretta del rappresen- tante legale della società ai fini della notifica del p.v.c. e del rispetto del termine dilatorio nell’ambito del contraddittorio procedimentale con l’Amministrazione finanziaria, sui presupposti per considerare le so- cietà estere residenti in Italia ai fini fiscali e, infine, sulla nozione di stabile organizzazione in Italia. Dunque, da nessuno dei summenzio- nati motivi può desumersi una censura di apparenza della motivazione espressa dalla CTR per aver meramente aderito alla decisione di primo grado quanto alle imposte dirette e apoditticamente riformato la stessa circa la ripresa IVA, con conseguente denuncia di nullità della sentenza impugnata. 9. Con il quarto motivo la società - agli effetti dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - censura la violazione e falsa applicazione da parte della sentenza impugnata degli artt.63, 75 e 86 T.U.I.R. perché negli avvisi di accertamento, ai fini della determinazione dell’imponibile, sono stati assunti i componenti positivi come risultanti dal bilancio de- positato in Lussemburgo per il 2003 e dalla documentazione fornita dal consulente per il 2004 e poi sarebbe stata detratta la quota ammortiz- zabile pari al 10%, ma non anche gli interessi passivi, perché ritenuti non documentati. 10. La doglianza è inammissibile sia perché aspecifica per le medesime ragioni espresse in riferimento ai precedenti tre motivi, poiché a sua volta non censura la ratio decidendi espressa dal giudice d’appello nella specifica sentenza impugnata, sia perché censura nuova. Infatti, la sentenza della CTR non dà conto della questione, né il ricorso pone in evidenza la tempestiva introduzione del profilo nei due gradi di merito, non essendo adeguata l’affermazione a p.30 del ricorso secondo cui «in entrambi i gradi del giudizio di merito è stata eccepita l’illegittimità di un tale operato, ma nulla è stato statuito sul punto», in quanto gene- rica e apodittica. 11. Al rigetto del ricorso per inammissibilità dei motivi segue il regola- mento delle spese di lite secondo soccombenza, liquidate come da di- spositivo.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 12.000,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. Roma, Così deciso in data 26 ottobre 2022