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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2024, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente dr. Paola Agresti Consigliere relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5603 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, assunta in decisione all'udienza del 10.01.2024, vertente
TRA (c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Civita Castellana (VT), Via Mons. Romero 1, presso lo studio dell'avv. Daniela Piunti (c.f. ), che C.F._2 lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello – APPELLANTE – E
[...]
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_1 elettivamente domiciliata in , Via Monte Bianco 14, presso lo CP_1 studio dell'avv. Stefano Trippanera (c.f. ), che lo C.F._3 rappresenta e difende per procura della comparsa di costituzione e risposta in appello – APPELLATA –
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 920/2018 resa in data 07.06.2018 dal Tribunale Ordinario di Viterbo
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 920/2018, pubblicata in
[...] data 07.06.2018, che nel giudizio di primo grado davanti al Tribunale Ordinario di Viterbo, recante n° R.G.: 2236/2017, promosso dal medesimo appellante ha così deciso:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite”. L'appellante, assumendo l'erroneità della decisione di prime cure, ha chiesto, in riforma integrale della sentenza : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere il proposto appello e, per tutti i motivi dedotti in narrativa, in riforma della sentenza n. 920/2018 pronunciata e resa pubblica in data 07.06.2018dal Tribunale di Viterbo a definizione del giudizio r.g. n.2236/2017, notificata il 28.06.2018: - Accertare e dichiarare il diritto soggettivo del sig. al godimento quale Parte_1 dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Via Enrico Berlinguer n 2 a Civita Castellana ed annullare, revocare, dichiarare la illegittimità del decreto di rilascio del Direttore A.T.E.R. di del 14.12.17 ( prot. CP_1
209). Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese di lite e delle competenze di difese di entrambi gradi di giudizio, con gli accessori di legge “. Si è costituita l'appellata , con comparsa di costituzione Controparte_1 depositata in data 31 dicembre 2018, che ha rassegnato le seguenti conclusioni.
<< (…) – preliminarmente dichiarare l'appello inammissibile per i motivi
di cui ai punti nn. 1 e 2 delle premesse del presente atto;
- nel merito rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
- con vittoria delle spese di lite. In via istruttoria ci si oppone alla produzione in giudizio dell'allegato n. 3
“Determinazione Direttoriale n. 305 del 15.9.2016” in quanto CP_1 produzione tardiva ai sensi dell'art. 345 comma III cpc, e se ne chiede pertanto lo stralcio dal presente fascicolo >>. All'udienza del 10 gennaio 2024, la causa, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata, quindi, trattenuta in decisione, a seguito del deposito di note di udienza da parte della sola appellata Ater, con concessione di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali, e ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica. L'Ater l'appellata ha proposto l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 dell'appello da ritenersi tardivo, in quanto erroneamente introdotto con atto di citazione, nonostante il primo grado fosse stato celebrato con rito del lavoro, vertendo in materia locatizia, e l'iscrizione a ruolo, non è avvenuta entro il termine di legge. L'appello è tardivo quindi inammissibile. Il codice di rito fissa due termini entro cui proporre appello, a seconda che si sia o meno provveduto alla notificazione della sentenza: nel primo caso, la sentenza deve essere impugnata a pena di decadenza entro il termine breve di trenta giorni decorrente dalla sua notificazione ai sensi dell'art. 325 c.p.c. (il termine breve decorre dalla notificazione sia rispetto al destinatario della notifica, sia rispetto al notificante per i capi della sentenza rispetto ai quali risulta soccombente); nel secondo caso, invece, la sentenza deve essere impugnata a pena di decadenza entro il termine lungo di un anno (o di sei mesi per i giudizi introdotti dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69) a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza (art. 327 c.c.); al termine di cui all'art. 325 o all'art. 327 c.p.c. si applica la sospensione feriale dei termini processuali, a meno che non si verta in una delle materie per le quali tale sospensione è esclusa;
il periodo feriale, peraltro, va computato due volte nell'ipotesi in cui, dopo una prima sospensione, il termine iniziale non sia decorso interamente al sopraggiungere del nuovo periodo feriale (Cass. 4 ottobre 2013, n. 22699).
Come più volte ripetuto dalla Suprema Corte “nel rito del lavoro… l'appello deve essere proposto con ricorso;
tuttavia, se, come nella specie, sia proposto con citazione, è ugualmente ammissibile, purché la citazione sia depositata nella cancelleria del giudice "ad quem" entro il termine fissato per la proposizione dell'appello (Cass. 1.2.2001, n. 1396; Cass. 8.8.2002,n. 12013; Cass.24.12.1994,n.10686). In altri termini, nelle cause locatizie, alle quali si applica il rito del lavoro per espressa previsione legislativa (art. 447 bis c.p.c.), l'appello si propone con ricorso e, se è proposto con citazione, è inammissibile per inosservanza della forma prescritta;
l'inammissibilità è, peraltro, evitata e rimane soltanto un problema di mutamento del rito che può avvenire in corso di giudizio nel caso in cui la citazione sia depositata in cancelleria entro il termine per la proposizione dell'appello, essendo in tale caso egualmente conseguita la finalità della legge” ( cfr Cass n. 8947/2006; n.9971/08; n.9530 /10; 2490/16; e di recente Cass SU n. 927/22 ). A ciò deve aggiungersi che, anche ove si ritenesse erroneo il rito seguito in primo grado, la Suprema Corte ha riaffermato il principio di ultrattività del rito seguito in primo grado precisando che: “Ove una controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con il rito ordinario, anziché con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 seguite anche per la proposizione dell'appello, che, dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa. Se, invece, la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anziché con quello ordinario, la proposizione dell'appello segue le forme della cognizione speciale. Ciò, in ossequio al principio della ultrattività del rito, che - quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione della decisione del tribunale proposta con atto di citazione anziché con ricorso, essendo stata trattata la controversia in primo grado con il rito del lavoro).( cfr Cass. Ord. n. 20705/2018). Nel caso di specie come eccepito dalla appellata il giudizio di primo grado è stato introdotto con ricorso, il rito seguito è stato quello locatizio e la sentenza è stata emessa a seguito di discussione orale. L'appello doveva quindi essere proposto con ricorso, anziché con citazione ma il vizio poteva essere sanato con la tempestiva iscrizione a ruolo della causa. Tuttavia come eccepito da parte appellata, nel nostro caso, il termine breve per la proposizione dell'appello decorrente dalla notifica della sentenza di I grado, avvenuta in data 28.6.2018, scadeva in data 30.07.2018,( il 28.7.2018 cadeva di sabato ), ma la causa è stata iscritta a ruolo, con il deposito telematico della citazione, solo in data 6/08/2022, quindi, oltre il termine di 30 gg fissato per la proposizione dell'appello, nel rito lavoro. L'appello è quindi inammissibile per tardività. Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 nella misura minima, date le ragioni del decidere di natura processuale(valore della causa: indeterminato di bassa complessità tabella 12 4° scaglione) esclusa la fase istruttoria non espletata in appello, in favore dell'appellata CP_1
Trattandosi di causa iscritta a ruolo dopo il 30 gennaio 2013 va dato atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...] nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. Controparte_1
920/2018, del Tribunale Ordinario di Viterbo, così provvede: a) dichiara inammissibile l'appello, così confermando la gravata sentenza;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali Parte_1 del grado, che liquida in € 3.473,00, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge, in favore di
[...]
; Controparte_1
e) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, DPR n. 115/2002, a carico dell' appellante.
Così deciso in Roma il giorno 20.2.2023
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Paola Agresti Dr. Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5