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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 461/2020 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NAPOLI XIII Sezione Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente dott.ssa Cristina Correale Giudice dott. ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nella causa iscritta al r.g. n. 461 2020 - Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008 promossa da:
, nato il [...] in [...] (C.F. CUI Parte_1 C.F._1
– ES ), rappresentato e difeso dall'avv. Danilo C.F._2 C.F._3
Comito (c.f. e dal dott. Francesco Mondella in virtù di procura C.F._4 in atti
- RICORRENTE -
contro in persona del Ministro pro tempore, domiciliato Controparte_1 presso la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO, SEZIONE 1 DI NAPOLI
Resistente contumace MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso proposto in data 10/01/2020 da Pt_1
avverso il provvedimento della Commissione territoriale suindicata, emesso il
[...]
03/10/2019, con il quale veniva rigettata la domanda di riconoscimento della protezione internazionale e quella di protezione speciale.
Il ricorrente censura il provvedimento della Commissione, che non avrebbe valutato adeguatamente le dichiarazioni rese con riguardo alla specifica vicenda personale e non avrebbe considerato l'effettiva ed attuale situazione generale dell'Albania. Chiede, pertanto, in via principale che gli venga riconosciuto il diritto allo status di rifugiato, in pagina 1 di 4 via subordinata il diritto alla protezione sussidiaria o, in via ulteriormente subordinata la protezione umanitaria.
Con decreto del 27/03/2024 del Presidente del Tribunale il fascicolo è stato scardinato sul ruolo del giudice Correale, che fissava udienza per la comparizione delle parti ex art. 35 bis D. lgs. 25/2008, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio del 04/12/2024 per il loro deposito.
La Commissione territoriale non si è costituita in giudizio sebbene abbia ricevuto rituale notifica del ricorso sicché va dichiarata la contumacia della convenuta Amministrazione.
Il PM ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per mancanza agli atti della prova della tempestiva impugnazione del provvedimento impugnato.
All'udienza cartolare suindicata nessuno partecipava, eccetto il Pm con la nota di cui sopra. Al termine, il giudice designato rinviava la causa all'udienza cartolare con termine del 12/02/2025 per il deposito di note, invitando parte ricorrente a fornire prova della tempestività del ricorso mediante la produzione della relata di notifica del diniego, oggetto del giudizio. Scaduto il termine sopra indicato, preso atto che nessuna delle parti ha depositato note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter, la causa veniva riservata al collegio per la decisione.
Tanto premesso, questo Collegio ritiene che non ci si può addentrare nel merito della controversia perché l'azione non è stata proposta nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione del provvedimento, come fissato dall'art. 35bis, comma 2, d.lgs. 25cit., che lo prevede a pena di inammissibilità.
La controversia è disciplinata dall'art. 35bis d.lgs. 25\2008, perché essa ha ad oggetto la decisione adottata dalla Commissione Territoriale sulla domanda di protezione internazionale proposta dall'attore. La citata disposizione, infatti, si rivolge alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'art. 35 del citato d.lgs. 25 e stabilisce che esse sono regolate dagli artt. 737 e ss. c.p.c., ove non diversamente disposto dal medesimo articolo.
La citata disposizione stabilisce, in via ordinaria, al comma 2, che il termine per proporre l'opposizione è di trenta giorni e decorre dalla notificazione del provvedimento emesso dalla Commissione.
Alcune considerazioni preliminari vanno svolte in ordine al dies a quo per la decorrenza del termine per impugnare di 30 giorni.
Nel caso di specie il provvedimento è stato emesso dalla CT il 03/10/2019 e il ricorrente non ha prodotto la relata di notifica del diniego impugnato, onere su di lui incombente, nemmeno ha allegato in ricorso come e quando abbia ricevuto la copia del provvedimento depositato in atti, né ha depositato istanza di rimessione in termini.
Il deposito telematico del ricorso, avvenuto il 10.01.2020, si è perfezionato lo stesso giorno, con l'iscrizione a ruolo della causa in pari data. Orbene, visto il lungo lasso di tempo trascorso tra l'emissione del diniego della CT ed il deposito del ricorso e nella totale inerzia del ricorrente di dimostrare la tempestività del ricorso, esso deve ritenersi tardivo. pagina 2 di 4 Come la giurisprudenza pacifica della Corte di Cassazione ha stabilito, anche con riguardo alla materia della protezione internazionale nella sentenza di seguito citata, applicabile anche al caso di specie per quanto concerne l'inammissibilità del ricorso per tardività, pur non trattandosi qui di un appello ma del giudizio di primo grado, “è inammissibile per inosservanza del termine ex art. 702 quater c.p.c. l'appello proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza impugnata, trattandosi di sanzione che risponde alle finalità di assicurare la certezza ai diritti e la buona amministrazione della giustizia, ove venga invocato l'errore scusabile in ordine ad accadimenti obiettivamente estranei al processo". Nell'occasione - che, come qui, ha tratto pretesto dalla affermazione del nuovo difensore della parte appellante secondo cui il primo difensore non avrebbe dato corso al mandato difensivo di proporre tempestivamente l'appello avverso la decisione sfavorevole di primo grado - si è fatto osservare che l'ineccepibilità in punto di diritto dell'assunto enunciato (Cass., Sez. I, 17/11/2016, n. 23430) è confortata anche nella giurisprudenza CEDU sull'art. 6 della Convenzione. Come, invero, evidenziato dalla sentenza VI (Corte Europea diritti dell'Uomo, 15 settembre 2016 - Ricorso n. 32610/07 - Causa VI c. Italia), il "diritto a un tribunale", "non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità di un ricorso, in quanto esso richiede per la sua stessa natura una regolamentazione da parte dello Stato, che gode a questo proposito di un certo margine di apprezzamento, fermo restando in ogni caso che "le restrizioni applicate non devono limitare l'accesso aperto all'individuo in una maniera o a un punto tali che il diritto risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza" e che "esse si conciliano con l'art. 6, p. 1 solo se perseguono uno scopo legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito". L'inammissibilità che consegue alla inosservanza del termine consumatasi nella specie non costituisce, perciò, a stretto rigore, una sanzione sproporzionata rispetto alle finalità di salvaguardare elementari esigenze di sicurezza giuridica e, al tempo stesso, di buona amministrazione della giustizia, mostrandosi, anzi, la previsione di un termine e la decadenza che ne comporta la sua inosservanza, laddove prefigurano una disciplina del processo organizzato secondo regole certe e prestabilite, strettamente correlate proprio alla loro salvaguardia.” Pertanto, il Tribunale non si può pronunciare sul merito perché il ricorso è inammissibile in quanto tardivo. Nulla per le spese processuali, poiché il vittorioso non si è costituito in CP_1 giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- Nulla sulle spese di lite
- Manda alla cancelleria di procedere alle notificazioni di rito. pagina 3 di 4 Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 19/02/2025 Il Presidente Dott.ssa Marida Corso
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI NAPOLI XIII Sezione Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente dott.ssa Cristina Correale Giudice dott. ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nella causa iscritta al r.g. n. 461 2020 - Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008 promossa da:
, nato il [...] in [...] (C.F. CUI Parte_1 C.F._1
– ES ), rappresentato e difeso dall'avv. Danilo C.F._2 C.F._3
Comito (c.f. e dal dott. Francesco Mondella in virtù di procura C.F._4 in atti
- RICORRENTE -
contro in persona del Ministro pro tempore, domiciliato Controparte_1 presso la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO, SEZIONE 1 DI NAPOLI
Resistente contumace MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso proposto in data 10/01/2020 da Pt_1
avverso il provvedimento della Commissione territoriale suindicata, emesso il
[...]
03/10/2019, con il quale veniva rigettata la domanda di riconoscimento della protezione internazionale e quella di protezione speciale.
Il ricorrente censura il provvedimento della Commissione, che non avrebbe valutato adeguatamente le dichiarazioni rese con riguardo alla specifica vicenda personale e non avrebbe considerato l'effettiva ed attuale situazione generale dell'Albania. Chiede, pertanto, in via principale che gli venga riconosciuto il diritto allo status di rifugiato, in pagina 1 di 4 via subordinata il diritto alla protezione sussidiaria o, in via ulteriormente subordinata la protezione umanitaria.
Con decreto del 27/03/2024 del Presidente del Tribunale il fascicolo è stato scardinato sul ruolo del giudice Correale, che fissava udienza per la comparizione delle parti ex art. 35 bis D. lgs. 25/2008, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio del 04/12/2024 per il loro deposito.
La Commissione territoriale non si è costituita in giudizio sebbene abbia ricevuto rituale notifica del ricorso sicché va dichiarata la contumacia della convenuta Amministrazione.
Il PM ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per mancanza agli atti della prova della tempestiva impugnazione del provvedimento impugnato.
All'udienza cartolare suindicata nessuno partecipava, eccetto il Pm con la nota di cui sopra. Al termine, il giudice designato rinviava la causa all'udienza cartolare con termine del 12/02/2025 per il deposito di note, invitando parte ricorrente a fornire prova della tempestività del ricorso mediante la produzione della relata di notifica del diniego, oggetto del giudizio. Scaduto il termine sopra indicato, preso atto che nessuna delle parti ha depositato note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter, la causa veniva riservata al collegio per la decisione.
Tanto premesso, questo Collegio ritiene che non ci si può addentrare nel merito della controversia perché l'azione non è stata proposta nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione del provvedimento, come fissato dall'art. 35bis, comma 2, d.lgs. 25cit., che lo prevede a pena di inammissibilità.
La controversia è disciplinata dall'art. 35bis d.lgs. 25\2008, perché essa ha ad oggetto la decisione adottata dalla Commissione Territoriale sulla domanda di protezione internazionale proposta dall'attore. La citata disposizione, infatti, si rivolge alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'art. 35 del citato d.lgs. 25 e stabilisce che esse sono regolate dagli artt. 737 e ss. c.p.c., ove non diversamente disposto dal medesimo articolo.
La citata disposizione stabilisce, in via ordinaria, al comma 2, che il termine per proporre l'opposizione è di trenta giorni e decorre dalla notificazione del provvedimento emesso dalla Commissione.
Alcune considerazioni preliminari vanno svolte in ordine al dies a quo per la decorrenza del termine per impugnare di 30 giorni.
Nel caso di specie il provvedimento è stato emesso dalla CT il 03/10/2019 e il ricorrente non ha prodotto la relata di notifica del diniego impugnato, onere su di lui incombente, nemmeno ha allegato in ricorso come e quando abbia ricevuto la copia del provvedimento depositato in atti, né ha depositato istanza di rimessione in termini.
Il deposito telematico del ricorso, avvenuto il 10.01.2020, si è perfezionato lo stesso giorno, con l'iscrizione a ruolo della causa in pari data. Orbene, visto il lungo lasso di tempo trascorso tra l'emissione del diniego della CT ed il deposito del ricorso e nella totale inerzia del ricorrente di dimostrare la tempestività del ricorso, esso deve ritenersi tardivo. pagina 2 di 4 Come la giurisprudenza pacifica della Corte di Cassazione ha stabilito, anche con riguardo alla materia della protezione internazionale nella sentenza di seguito citata, applicabile anche al caso di specie per quanto concerne l'inammissibilità del ricorso per tardività, pur non trattandosi qui di un appello ma del giudizio di primo grado, “è inammissibile per inosservanza del termine ex art. 702 quater c.p.c. l'appello proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza impugnata, trattandosi di sanzione che risponde alle finalità di assicurare la certezza ai diritti e la buona amministrazione della giustizia, ove venga invocato l'errore scusabile in ordine ad accadimenti obiettivamente estranei al processo". Nell'occasione - che, come qui, ha tratto pretesto dalla affermazione del nuovo difensore della parte appellante secondo cui il primo difensore non avrebbe dato corso al mandato difensivo di proporre tempestivamente l'appello avverso la decisione sfavorevole di primo grado - si è fatto osservare che l'ineccepibilità in punto di diritto dell'assunto enunciato (Cass., Sez. I, 17/11/2016, n. 23430) è confortata anche nella giurisprudenza CEDU sull'art. 6 della Convenzione. Come, invero, evidenziato dalla sentenza VI (Corte Europea diritti dell'Uomo, 15 settembre 2016 - Ricorso n. 32610/07 - Causa VI c. Italia), il "diritto a un tribunale", "non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità di un ricorso, in quanto esso richiede per la sua stessa natura una regolamentazione da parte dello Stato, che gode a questo proposito di un certo margine di apprezzamento, fermo restando in ogni caso che "le restrizioni applicate non devono limitare l'accesso aperto all'individuo in una maniera o a un punto tali che il diritto risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza" e che "esse si conciliano con l'art. 6, p. 1 solo se perseguono uno scopo legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito". L'inammissibilità che consegue alla inosservanza del termine consumatasi nella specie non costituisce, perciò, a stretto rigore, una sanzione sproporzionata rispetto alle finalità di salvaguardare elementari esigenze di sicurezza giuridica e, al tempo stesso, di buona amministrazione della giustizia, mostrandosi, anzi, la previsione di un termine e la decadenza che ne comporta la sua inosservanza, laddove prefigurano una disciplina del processo organizzato secondo regole certe e prestabilite, strettamente correlate proprio alla loro salvaguardia.” Pertanto, il Tribunale non si può pronunciare sul merito perché il ricorso è inammissibile in quanto tardivo. Nulla per le spese processuali, poiché il vittorioso non si è costituito in CP_1 giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- Nulla sulle spese di lite
- Manda alla cancelleria di procedere alle notificazioni di rito. pagina 3 di 4 Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 19/02/2025 Il Presidente Dott.ssa Marida Corso
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