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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17558 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 3274/2018 pervenuta all'udienza del 30 giugno 2025 , vertente tra :
nato a [...] il [...] , difeso giusta delega in atti dall' Avv. Parte_1
NF CU
ATTORE
E
Avv. difeso da sé medesimo CP_1 C.F._1
CONVENUTO
Nonché
(da ora in avanti per brevità la Compagnia) , difesa Controparte_2 P.IVA_1 giusta procura generale alle liti per atto Notar di Treviso del 18.12.2014 in atti Per_1 dall'Avv. Stefano Rossi
TERZO CHIAMATO su istanza del convenuto
OGGETTO: responsabilità professionale dell'avvocato- decorso termine di prescrizione per impugnativa del licenziamento individuale – appello proposto oltre il termine di cui all'art. 327
c.p.c. - azione risarcitoria ex art. 1176 comma 2 c.c.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 30 giugno 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta del convenuto e del terzo chiamato , delle memorie autorizzate nonché di tutti gli atti e documenti di causa che in questa sede integralmente si richiamano .
, dipendente di a far data del 28 dicembre 1982 , premesso Parte_1 Controparte_3
che: con racc.ta del 23.4.1998 comunicava ad esso attore la sospensione cautelare dal CP_3
servizio con sospensione della retribuzione , a seguito della denuncia della Polizia Postale di Roma per il reato di ricettazione, siccome trovato il in possesso di buoni postali fruttiferi di Pt_1 provenienza furtiva;
esso attore a ministero dell'Avv. adiva il Pretore di Roma con CP_1
ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di conseguire la sospensione del menzionato provvedimento disciplinare , procedimento cautelare che si concludeva con pronuncia reiettiva della domanda;
veniva quindi esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi alla Commissione
Provinciale del Lavoro di Roma , che si concludeva con esito negativo;
nelle more CP_3 procedeva all'apertura di procedimento disciplinare nei confronti del (con comunicazione Pt_1 del 16.12.1998 veniva formalizzata la contestazione dell'addebito) ,che si concludeva con la irrogazione della massima sanzione disciplinare , ossia il licenziamento ad nutum , con effetti decorrenti dalla notifica avvenuta per mezzo di r.a.r. del 5.2.1999; il licenziamento veniva impugnato dall'Avv. con formale comunicazione del 22.3.1999; il procedimento penale per il CP_1
reato di ricettazione si concludeva intanto con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste
(sentenza del 19.1.2007 in atti) ; sulla scorta della sentenza assolutoria con formula piena del 2007 veniva depositato in data 11.2.2008 presso il Tribunale di Roma , in funzione di Giudice del
Lavoro, ricorso per conseguire la reintegra nel posto di lavoro , le retribuzioni non percepite e il risarcimento del danno, ancora con il patrocinio dell'Avv. ; nel giudizio così instaurato , CP_1
eccepiva la prescrizione quinquennale dell'azione di impugnativa del licenziamento;
CP_3
detta eccezione veniva accolta dal Giudice del Lavoro con sentenza del 26 gennaio 2009 , evidenziando che nessuna rilevanza poteva avere la pendenza del procedimento penale;
l'Avv. depositava in data 11 marzo 2010 ricorso in appello avverso la decisione di primo grado , CP_1 producendo la copia della r.a.r. del 12.3.2003 , interruttiva della prescrizione;
l'appello veniva dichiarato inammissibile perché proposto oltre il termine lungo (all'epoca dei fatti di un anno) di cui all'art. 327 c.p.c. ; che, in diritto, era configurabile la responsabilità professionale dell'avvocato ai sensi dell'articolo 1176 comma 2 c.c., tenuto conto del fatto che il professionista aveva lasciato inutilmente decorrere il termine quinquennale di prescrizione nonché della proposizione tardiva dell'appello da parte dell'Avv. ; che era interesse dunque di esso attore conseguire il CP_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal negligente operato del professionista odierno convenuto e, segnatamente: il rimborso delle spese processuali a seguito della condanna alle spese comminata dal Tribunale di Roma - Sezione Lavoro;
la condanna al pagamento delle retribuzioni e del TFR non goduti e la condanna al risarcimento del danno morale soggettivo;
tanto premesso, ha evocato in giudizio l'avvocato , chiedendone la CP_1
condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali come sopra individuati , il tutto previo accertamento della responsabilità del professionista nell'esecuzione del mandato.
L'Avv. , tempestivamente costituitosi in giudizio, in via preliminare ha chiesto di essere CP_1
autorizzato alla chiamata in causa di , onde essere da questa manlevato in Controparte_2
caso di accoglimento della domanda risarcitoria (vedi polizza e quietanze attestanti il pagamento dei premi ,in atti); nel merito, ha contestato l'an e il quantum della domanda risarcitoria avversaria, instando per il rigetto della stessa .
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la Compagnia che, in via preliminare, ha eccepito la inoperatività della polizza;
nel merito, ha fatto proprie le tesi difensive del convenuto, concludendo per il rigetto della domanda attorea.
La causa , istruita con documenti , interrogatorio formale dell'attore e prova per testi , è pervenuta all'udienza in epigrafe ove è stata assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. , dopo che il fascicolo originariamente assegnato alla Dott.ssa , è stato Persona_2
assegnato alla Dott.ssa e infine allo scrivente Magistrato . Persona_3
Tanto premesso in fatto , devesi ora valutare il merito della domanda risarcitoria azionata , valutazione che non può prescindere dall'inquadramento normativo della responsabilità dell'avvocato , quale esercente una professione intellettuale .
La norma di riferimento inserita nella disciplina dettata in tema di adempimento delle obbligazioni è
l'art. 1176 comma 2 c.c. : “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale , la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.
Mentre per l'adempimento delle obbligazioni in generale il comma 1 della citata disposizione richiede al debitore la diligenza del buon padre di famiglia , per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'esercizio di una professione intellettuale il grado di diligenza richiesto è connaturato al tipo di attività in concreto esercitata .
La giurisprudenza di legittimità , con orientamento pressoché granitico e dal Tribunale condiviso, ha chiarito, in relazione alla individuazione del grado di diligenza richiesto al professionista, che le obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionale, sono , di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato , in quanto il professionista, assumendo l'incarico , si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato , ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista , rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c. , che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione (Cass. 18612/2013;
10454/2002; 6967/2006).
L'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176 comma 2 e
2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere , sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto , (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato , o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole . A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta , dovendo ritenersi, al riguardo, insufficiente il rilascio da parte del cliente della procura necessaria all'esercizio dello ius postulandi , attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sulla opportunità o meno di iniziare un processo o intervenire in giudizio (Cass. Civ. 19520/2019; 24544/2009; 14597/2004) .
Va inoltre evidenziato che se, come sopra chiarito, l'obbligazione del professionista è una obbligazione di mezzi , non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente ,il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile in quanto , sulla base di criteri necessariamente probabilistici , si accerti che , senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. Civ. sent. 6967/2006).
In altri termini la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale , occorrendo verificare se , ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni , difettando altrimenti la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. Civ.
2638/2013; Cass. ord. 2072/2022 secondo la quale in caso di omissione colpevole, il difensore risponde dei danni subiti dal proprio ex cliente, qualora, sulla base di una valutazione controfattuale, sia molto probabile che i danni sarebbero stati evitati in assenza della condotta omissiva) .
Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso di specie e valutate le risultanze istruttorie , si osserva in primo luogo che è provato per tabulas il conferimento dell'incarico professionale all'Avv. sia per l'impugnativa del licenziamento innanzi al Tribunale di Roma CP_1
in funzione di Giudice del Lavoro sia per il successivo grado di appello (v. relativi ricorsi in atti) .
Occorre ora accertare , in secundis, se sia ravvisabile inadempimento della professionista all'obbligo di diligenza qualificata di cui all'art. 1176 comma 2 c.c. .
In relazione al dedotto inadempimento qualificato , osserva il Tribunale che è del pari dimostrato per tabulas , segnatamente dalla sentenza del Tribunale di Roma del 26 gennaio 2009 , che il professionista non ebbe ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 1442 c.c. , tenuto conto del fatto che la sanzione disciplinare del licenziamento era stata intimata con comunicazione r.a.r. del 5 febbraio 1999.
Pacifico inoltre risulta il tardivo deposito del ricorso in appello avvenuto oltre il termine lungo di un anno dalla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 327 c.p.c. nella formulazione all'epoca in vigore (sentenza di primo grado del 26 gennaio 2009 a fronte del ricorso in appello depositato l'11 marzo 2010), deposito tardivo sanzionato con pronuncia di inammissibilità del gravame da parte della Corte di Appello di Roma – Sezione Lavoro (sentenza n. 1923/2012 in atti) .
Premesso in linea generale che l'inadempimento del professionista , o meglio, l'accertamento dell'inadempimento del professionista non può essere oggetto di un giudizio ex post ma va valutato, rectius, restituito temporalmente al momento in cui l'inadempimento si sarebbe concretizzato , osserva il Tribunale che la conoscenza del termine prescrizionale per l'impugnativa di un licenziamento , irrogato come forma massima di sanzione disciplinare, unitamente alla conoscenza del termine lungo per proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado , rappresentano elementi di un patrimonio di conoscenze e di informazioni che costituiscono nucleo basilare per qualsiasi avvocato di media diligenza qualificata.
In altri termini l'avvocato ,che pressoché quotidianamente si imbatte nella scadenza dei termini per il deposito di atti giudiziali nell'ambito del processo e che, ancor prima della instaurazione di un giudizio , sia richiesto della valutazione di una qualsiasi problematica giuridica connessa all'esercizio di un diritto di credito risarcitorio in relazione alle varie fattispecie che di volta in volta gli si prospettano , non può non conoscere la rilevanza che il decorso del tempo riveste sia in relazione all'esercizio del diritto (sostanziale) di credito sia in riferimento all'esercizio e alla tutela del diritto di azione, che costituisce fattore di protezione a livello giurisdizionale del diritto di credito .
L'aver lasciato trascorrere il termine lungo per proporre impugnazione , l'aver proposto ricorso innanzi al Giudice del Lavoro senza preventivamente scrutinare l'eventuale avvenuto decorso del termine di prescrizione, prescrizione che era ampiamente prevedibile sarebbe stata oggetto di eccezione da parte del datore di lavoro, costituiscono inequivoci indici di inadempimento qualificato del professionista;
inadempimento che va inquadrato nell' incuria nell'espletamento del mandato , in quanto afferente alla (non) conoscenza di norme procedurali e sostanziali fondamentali nel processo civile (individuazione della prescrizione applicabile al caso di specie;
verifica sulla sussistenza o meno di atti interruttivi del termine prescrizionale prima di avviare un giudizio di impugnativa del licenziamento;
conoscenza dell'esistenza di un termine lungo per proporre impugnazione decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado).
Sussiste dunque inadempimento qualificato del convenuto nell'espletamento del mandato conferitogli , inadempimento peraltro rafforzato dalla produzione nel giudizio di secondo grado della r.a.r. del 12 marzo 2003 (doc. 20 fasc. parte attrice) da parte del professionista , il quale ben avrebbe potuto produrre la suddetta missiva nel giudizio di primo grado, non essendo credibile che la suddetta missiva , sebbene predisposta e firmata dal , non sarebbe stata consegnata al Pt_1 professionista all'atto del conferimento del mandato – come eccepito dal terzo chiamato negli scritti conclusivi- , costituendo espressione di un generale principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto contrattuale la messa a disposizione da parte del cliente di tutta la documentazione inerente alla problematica giuridica posta a fondamento del mandato conferito .
L'inadempimento qualificato tuttavia, ravvisato nei termini di cui sopra, non comporta l'automatico accoglimento della domanda risarcitoria , dovendo invece essere allegato e dimostrato il c.d. giudizio controfattuale.
Occorre a questo punto chiedersi se , qualora il professionista avesse compiuto diligentemente l'attività omessa - e cioè avesse interrotto il termine di prescrizione e avesse interposto tempestivo gravame- il licenziamento disciplinare sarebbe stato annullato .
A tal proposito si osserva che l'attore al fine di corroborare la tesi della prognosi favorevole del giudizio di primo grado ha fatto leva sulla sentenza assolutoria del 19 gennaio 2007 , resa con formula piena perché “il fatto non sussiste” .
Dalla sentenza assolutoria , secondo la tesi attorea, discende il corollario che il giudice investito dell'impugnativa del licenziamento avrebbe annullato il licenziamento (se fossero stati prodotti in primo grado atti interruttivi della prescrizione).
Ritiene il Tribunale che l'assunto attoreo non sia condivisibile .
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità , dal decidente condiviso, in tema di licenziamento disciplinare, non è rilevante l'assoluzione in sede penale circa i fatti oggetto di contestazione, bensì l'idoneità della condotta del lavoratore a ledere la fiducia del datore di lavoro, al di là della sua configurabilità come reato, e la prognosi circa il pregiudizio che agli scopi aziendali deriverebbe dalla continuazione del rapporto (Cass. 7127/2017) . Nel caso in esame (v. comparse di costituzione nel primo e nel secondo grado di CP_3 giudizio) non ha contestato al lavoratore l'aver posto in essere una condotta penalmente rilevante ma ha contestato che il , abusando della sua posizione e del ruolo ricoperto in Azienda, ha Pt_1 consegnato copia di buoni fruttiferi di provenienza furtiva al Direttore dell'Agenzia di Roma 140 per le preliminari incombenze necessarie prima dell'incasso .
Ciò che risulta contestato al lavoratore in termini di addebito disciplinare è la violazione dell'obbligo di fedeltà : in altre parole la condotta posta in essere dal ha minato il vincolo Pt_1
fiduciario posto a fondamento del rapporto di lavoro sicchè risulta assai arduo affermare che il giudizio di impugnativa del licenziamento avrebbe avuto esito favorevole per il lavoratore.
Per le argomentazioni che precedono si impone il rigetto della domanda.
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa nel rapporto processuale attore – convenuto le stesse seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. con liquidazione ex D.M. 55/2014 (causa di valore indeterminato, complessità bassa , avuto riguardo alle quattro fasi del giudizio); l'attore deve poi rifondere il convenuto del contributo unificato per la chiamata del terzo , chiamata che ha avuto origine e trae fondamento proprio dalla domanda attorea.
In riferimento infine alla posizione della chiamata in manleva , le spese di giudizio CP_4
sostenute dal terzo chiamato in garanzia vanno poste a carico dell'attore , ossia della parte che rimasta soccombente , ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia , trovando detta statuizione fondamento nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese processuali, salva l'ipotesi di arbitraria ed evidentemente infondata chiamata in causa da parte del chiamante (Cass. Civ. 23123/2019; 31889/2019) ; liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 con gli stessi parametri già sopra enunciati.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attore alla refusione delle spese di causa in favore del convenuto , che si liquidano in € 7616,00 per compenso ex D.M. 55/2014; rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge;
c) condanna l'attore alla refusione delle spese di contributo unificato sostenute dal convenuto per la chiamata in causa del terzo;
d) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato , che si liquidano in € 3809,00 per compenso ex D.M. 55/2014; rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 13 dicembre 2025 Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 3274/2018 pervenuta all'udienza del 30 giugno 2025 , vertente tra :
nato a [...] il [...] , difeso giusta delega in atti dall' Avv. Parte_1
NF CU
ATTORE
E
Avv. difeso da sé medesimo CP_1 C.F._1
CONVENUTO
Nonché
(da ora in avanti per brevità la Compagnia) , difesa Controparte_2 P.IVA_1 giusta procura generale alle liti per atto Notar di Treviso del 18.12.2014 in atti Per_1 dall'Avv. Stefano Rossi
TERZO CHIAMATO su istanza del convenuto
OGGETTO: responsabilità professionale dell'avvocato- decorso termine di prescrizione per impugnativa del licenziamento individuale – appello proposto oltre il termine di cui all'art. 327
c.p.c. - azione risarcitoria ex art. 1176 comma 2 c.c.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 30 giugno 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta del convenuto e del terzo chiamato , delle memorie autorizzate nonché di tutti gli atti e documenti di causa che in questa sede integralmente si richiamano .
, dipendente di a far data del 28 dicembre 1982 , premesso Parte_1 Controparte_3
che: con racc.ta del 23.4.1998 comunicava ad esso attore la sospensione cautelare dal CP_3
servizio con sospensione della retribuzione , a seguito della denuncia della Polizia Postale di Roma per il reato di ricettazione, siccome trovato il in possesso di buoni postali fruttiferi di Pt_1 provenienza furtiva;
esso attore a ministero dell'Avv. adiva il Pretore di Roma con CP_1
ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di conseguire la sospensione del menzionato provvedimento disciplinare , procedimento cautelare che si concludeva con pronuncia reiettiva della domanda;
veniva quindi esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi alla Commissione
Provinciale del Lavoro di Roma , che si concludeva con esito negativo;
nelle more CP_3 procedeva all'apertura di procedimento disciplinare nei confronti del (con comunicazione Pt_1 del 16.12.1998 veniva formalizzata la contestazione dell'addebito) ,che si concludeva con la irrogazione della massima sanzione disciplinare , ossia il licenziamento ad nutum , con effetti decorrenti dalla notifica avvenuta per mezzo di r.a.r. del 5.2.1999; il licenziamento veniva impugnato dall'Avv. con formale comunicazione del 22.3.1999; il procedimento penale per il CP_1
reato di ricettazione si concludeva intanto con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste
(sentenza del 19.1.2007 in atti) ; sulla scorta della sentenza assolutoria con formula piena del 2007 veniva depositato in data 11.2.2008 presso il Tribunale di Roma , in funzione di Giudice del
Lavoro, ricorso per conseguire la reintegra nel posto di lavoro , le retribuzioni non percepite e il risarcimento del danno, ancora con il patrocinio dell'Avv. ; nel giudizio così instaurato , CP_1
eccepiva la prescrizione quinquennale dell'azione di impugnativa del licenziamento;
CP_3
detta eccezione veniva accolta dal Giudice del Lavoro con sentenza del 26 gennaio 2009 , evidenziando che nessuna rilevanza poteva avere la pendenza del procedimento penale;
l'Avv. depositava in data 11 marzo 2010 ricorso in appello avverso la decisione di primo grado , CP_1 producendo la copia della r.a.r. del 12.3.2003 , interruttiva della prescrizione;
l'appello veniva dichiarato inammissibile perché proposto oltre il termine lungo (all'epoca dei fatti di un anno) di cui all'art. 327 c.p.c. ; che, in diritto, era configurabile la responsabilità professionale dell'avvocato ai sensi dell'articolo 1176 comma 2 c.c., tenuto conto del fatto che il professionista aveva lasciato inutilmente decorrere il termine quinquennale di prescrizione nonché della proposizione tardiva dell'appello da parte dell'Avv. ; che era interesse dunque di esso attore conseguire il CP_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal negligente operato del professionista odierno convenuto e, segnatamente: il rimborso delle spese processuali a seguito della condanna alle spese comminata dal Tribunale di Roma - Sezione Lavoro;
la condanna al pagamento delle retribuzioni e del TFR non goduti e la condanna al risarcimento del danno morale soggettivo;
tanto premesso, ha evocato in giudizio l'avvocato , chiedendone la CP_1
condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali come sopra individuati , il tutto previo accertamento della responsabilità del professionista nell'esecuzione del mandato.
L'Avv. , tempestivamente costituitosi in giudizio, in via preliminare ha chiesto di essere CP_1
autorizzato alla chiamata in causa di , onde essere da questa manlevato in Controparte_2
caso di accoglimento della domanda risarcitoria (vedi polizza e quietanze attestanti il pagamento dei premi ,in atti); nel merito, ha contestato l'an e il quantum della domanda risarcitoria avversaria, instando per il rigetto della stessa .
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la Compagnia che, in via preliminare, ha eccepito la inoperatività della polizza;
nel merito, ha fatto proprie le tesi difensive del convenuto, concludendo per il rigetto della domanda attorea.
La causa , istruita con documenti , interrogatorio formale dell'attore e prova per testi , è pervenuta all'udienza in epigrafe ove è stata assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. , dopo che il fascicolo originariamente assegnato alla Dott.ssa , è stato Persona_2
assegnato alla Dott.ssa e infine allo scrivente Magistrato . Persona_3
Tanto premesso in fatto , devesi ora valutare il merito della domanda risarcitoria azionata , valutazione che non può prescindere dall'inquadramento normativo della responsabilità dell'avvocato , quale esercente una professione intellettuale .
La norma di riferimento inserita nella disciplina dettata in tema di adempimento delle obbligazioni è
l'art. 1176 comma 2 c.c. : “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale , la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.
Mentre per l'adempimento delle obbligazioni in generale il comma 1 della citata disposizione richiede al debitore la diligenza del buon padre di famiglia , per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'esercizio di una professione intellettuale il grado di diligenza richiesto è connaturato al tipo di attività in concreto esercitata .
La giurisprudenza di legittimità , con orientamento pressoché granitico e dal Tribunale condiviso, ha chiarito, in relazione alla individuazione del grado di diligenza richiesto al professionista, che le obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionale, sono , di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato , in quanto il professionista, assumendo l'incarico , si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato , ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista , rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c. , che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione (Cass. 18612/2013;
10454/2002; 6967/2006).
L'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176 comma 2 e
2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere , sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto , (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato , o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole . A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta , dovendo ritenersi, al riguardo, insufficiente il rilascio da parte del cliente della procura necessaria all'esercizio dello ius postulandi , attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sulla opportunità o meno di iniziare un processo o intervenire in giudizio (Cass. Civ. 19520/2019; 24544/2009; 14597/2004) .
Va inoltre evidenziato che se, come sopra chiarito, l'obbligazione del professionista è una obbligazione di mezzi , non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente ,il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile in quanto , sulla base di criteri necessariamente probabilistici , si accerti che , senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. Civ. sent. 6967/2006).
In altri termini la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale , occorrendo verificare se , ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni , difettando altrimenti la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. Civ.
2638/2013; Cass. ord. 2072/2022 secondo la quale in caso di omissione colpevole, il difensore risponde dei danni subiti dal proprio ex cliente, qualora, sulla base di una valutazione controfattuale, sia molto probabile che i danni sarebbero stati evitati in assenza della condotta omissiva) .
Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso di specie e valutate le risultanze istruttorie , si osserva in primo luogo che è provato per tabulas il conferimento dell'incarico professionale all'Avv. sia per l'impugnativa del licenziamento innanzi al Tribunale di Roma CP_1
in funzione di Giudice del Lavoro sia per il successivo grado di appello (v. relativi ricorsi in atti) .
Occorre ora accertare , in secundis, se sia ravvisabile inadempimento della professionista all'obbligo di diligenza qualificata di cui all'art. 1176 comma 2 c.c. .
In relazione al dedotto inadempimento qualificato , osserva il Tribunale che è del pari dimostrato per tabulas , segnatamente dalla sentenza del Tribunale di Roma del 26 gennaio 2009 , che il professionista non ebbe ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 1442 c.c. , tenuto conto del fatto che la sanzione disciplinare del licenziamento era stata intimata con comunicazione r.a.r. del 5 febbraio 1999.
Pacifico inoltre risulta il tardivo deposito del ricorso in appello avvenuto oltre il termine lungo di un anno dalla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 327 c.p.c. nella formulazione all'epoca in vigore (sentenza di primo grado del 26 gennaio 2009 a fronte del ricorso in appello depositato l'11 marzo 2010), deposito tardivo sanzionato con pronuncia di inammissibilità del gravame da parte della Corte di Appello di Roma – Sezione Lavoro (sentenza n. 1923/2012 in atti) .
Premesso in linea generale che l'inadempimento del professionista , o meglio, l'accertamento dell'inadempimento del professionista non può essere oggetto di un giudizio ex post ma va valutato, rectius, restituito temporalmente al momento in cui l'inadempimento si sarebbe concretizzato , osserva il Tribunale che la conoscenza del termine prescrizionale per l'impugnativa di un licenziamento , irrogato come forma massima di sanzione disciplinare, unitamente alla conoscenza del termine lungo per proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado , rappresentano elementi di un patrimonio di conoscenze e di informazioni che costituiscono nucleo basilare per qualsiasi avvocato di media diligenza qualificata.
In altri termini l'avvocato ,che pressoché quotidianamente si imbatte nella scadenza dei termini per il deposito di atti giudiziali nell'ambito del processo e che, ancor prima della instaurazione di un giudizio , sia richiesto della valutazione di una qualsiasi problematica giuridica connessa all'esercizio di un diritto di credito risarcitorio in relazione alle varie fattispecie che di volta in volta gli si prospettano , non può non conoscere la rilevanza che il decorso del tempo riveste sia in relazione all'esercizio del diritto (sostanziale) di credito sia in riferimento all'esercizio e alla tutela del diritto di azione, che costituisce fattore di protezione a livello giurisdizionale del diritto di credito .
L'aver lasciato trascorrere il termine lungo per proporre impugnazione , l'aver proposto ricorso innanzi al Giudice del Lavoro senza preventivamente scrutinare l'eventuale avvenuto decorso del termine di prescrizione, prescrizione che era ampiamente prevedibile sarebbe stata oggetto di eccezione da parte del datore di lavoro, costituiscono inequivoci indici di inadempimento qualificato del professionista;
inadempimento che va inquadrato nell' incuria nell'espletamento del mandato , in quanto afferente alla (non) conoscenza di norme procedurali e sostanziali fondamentali nel processo civile (individuazione della prescrizione applicabile al caso di specie;
verifica sulla sussistenza o meno di atti interruttivi del termine prescrizionale prima di avviare un giudizio di impugnativa del licenziamento;
conoscenza dell'esistenza di un termine lungo per proporre impugnazione decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado).
Sussiste dunque inadempimento qualificato del convenuto nell'espletamento del mandato conferitogli , inadempimento peraltro rafforzato dalla produzione nel giudizio di secondo grado della r.a.r. del 12 marzo 2003 (doc. 20 fasc. parte attrice) da parte del professionista , il quale ben avrebbe potuto produrre la suddetta missiva nel giudizio di primo grado, non essendo credibile che la suddetta missiva , sebbene predisposta e firmata dal , non sarebbe stata consegnata al Pt_1 professionista all'atto del conferimento del mandato – come eccepito dal terzo chiamato negli scritti conclusivi- , costituendo espressione di un generale principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto contrattuale la messa a disposizione da parte del cliente di tutta la documentazione inerente alla problematica giuridica posta a fondamento del mandato conferito .
L'inadempimento qualificato tuttavia, ravvisato nei termini di cui sopra, non comporta l'automatico accoglimento della domanda risarcitoria , dovendo invece essere allegato e dimostrato il c.d. giudizio controfattuale.
Occorre a questo punto chiedersi se , qualora il professionista avesse compiuto diligentemente l'attività omessa - e cioè avesse interrotto il termine di prescrizione e avesse interposto tempestivo gravame- il licenziamento disciplinare sarebbe stato annullato .
A tal proposito si osserva che l'attore al fine di corroborare la tesi della prognosi favorevole del giudizio di primo grado ha fatto leva sulla sentenza assolutoria del 19 gennaio 2007 , resa con formula piena perché “il fatto non sussiste” .
Dalla sentenza assolutoria , secondo la tesi attorea, discende il corollario che il giudice investito dell'impugnativa del licenziamento avrebbe annullato il licenziamento (se fossero stati prodotti in primo grado atti interruttivi della prescrizione).
Ritiene il Tribunale che l'assunto attoreo non sia condivisibile .
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità , dal decidente condiviso, in tema di licenziamento disciplinare, non è rilevante l'assoluzione in sede penale circa i fatti oggetto di contestazione, bensì l'idoneità della condotta del lavoratore a ledere la fiducia del datore di lavoro, al di là della sua configurabilità come reato, e la prognosi circa il pregiudizio che agli scopi aziendali deriverebbe dalla continuazione del rapporto (Cass. 7127/2017) . Nel caso in esame (v. comparse di costituzione nel primo e nel secondo grado di CP_3 giudizio) non ha contestato al lavoratore l'aver posto in essere una condotta penalmente rilevante ma ha contestato che il , abusando della sua posizione e del ruolo ricoperto in Azienda, ha Pt_1 consegnato copia di buoni fruttiferi di provenienza furtiva al Direttore dell'Agenzia di Roma 140 per le preliminari incombenze necessarie prima dell'incasso .
Ciò che risulta contestato al lavoratore in termini di addebito disciplinare è la violazione dell'obbligo di fedeltà : in altre parole la condotta posta in essere dal ha minato il vincolo Pt_1
fiduciario posto a fondamento del rapporto di lavoro sicchè risulta assai arduo affermare che il giudizio di impugnativa del licenziamento avrebbe avuto esito favorevole per il lavoratore.
Per le argomentazioni che precedono si impone il rigetto della domanda.
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa nel rapporto processuale attore – convenuto le stesse seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. con liquidazione ex D.M. 55/2014 (causa di valore indeterminato, complessità bassa , avuto riguardo alle quattro fasi del giudizio); l'attore deve poi rifondere il convenuto del contributo unificato per la chiamata del terzo , chiamata che ha avuto origine e trae fondamento proprio dalla domanda attorea.
In riferimento infine alla posizione della chiamata in manleva , le spese di giudizio CP_4
sostenute dal terzo chiamato in garanzia vanno poste a carico dell'attore , ossia della parte che rimasta soccombente , ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia , trovando detta statuizione fondamento nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese processuali, salva l'ipotesi di arbitraria ed evidentemente infondata chiamata in causa da parte del chiamante (Cass. Civ. 23123/2019; 31889/2019) ; liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 con gli stessi parametri già sopra enunciati.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attore alla refusione delle spese di causa in favore del convenuto , che si liquidano in € 7616,00 per compenso ex D.M. 55/2014; rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge;
c) condanna l'attore alla refusione delle spese di contributo unificato sostenute dal convenuto per la chiamata in causa del terzo;
d) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato , che si liquidano in € 3809,00 per compenso ex D.M. 55/2014; rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 13 dicembre 2025 Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri