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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, nella seguente composizione collegiale:
dott. Leonardo Pica Presidente
dott.ssa Ornella Minucci Giudice rel.
dott. Adriano Del Bene Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5772 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: controversie in materia di intese e abuso di posizione dominante per violazione Antitrust nazionale
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1 Manganello, (C.F.: ) con studio in Campobello di Licata (AG), alla Via C.F._2 Edison, 42
ATTRICE
E
con sede legale in Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A – LA (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentate p.t. P.IVA_1
CONVENUTA
1 NONCHÈ
con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri, 1 (C.F. ON
), in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa degli avv.ti Carlotta P.IVA_2
Casamorata (C.F.: ) e (C.F.: , con C.F._3 CP_3 C.F._4 studio in Ravenna (RA), Via Alfredo Baccarini n. 52
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI per l'attrice: come da conclusioni rassegnate in atti e che di seguito si riportano: «Voglia l'ill.mo tribunale adito Disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
-in via principale ritenere e dichiarare la nullità della clausole 2, 6 e 8, per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 del contratto di fideiussione siglato dall'attrice in data16.09.2004, con cui comunicava ad , di costituirsi fideiussore in favore della Controparte_1 Controparte_4
(con sede legale in Agrigento, Via Mattia Pascal, P.I. ), fino alla
[...] P.IVA_3 concorrenza di euro 201.500,00, per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal garantito nei confronti dell'Istituto di Credito dinanzi menzionato.
-condannare controparte al risarcimento del danno.
-Con vittoria di spese e compensi»;
per la interventrice: come da conclusioni rassegnate in atti e che di seguito si riportano: «l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, Voglia
In via preliminare: dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o nulle le domande avversarie, già oggetto di accertamento, seppur incidentale del decreto ingiuntivo n. 289/2015 (R.G. n. 803/2015) del 4/5/2015, il
Tribunale di Agrigento, non opposto e definitivamente esecutivo;
In via ulteriormente preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a
[...]
n ordine alle domande risarcitorie promosse dall'odierno attore;
ON
Nel merito: rigettare le domande attoree siccome inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso, con vittoria delle spese tutte del giudizio.».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato mediante PEC in data 24.02.2023, parte attrice ha convenuto in giudizio , allegando che in data 16.09.2004, aveva prestato Controparte_1 fideiussione in favore della , con sede legale in Agrigento, Controparte_4
Via Mattia Pascal, fino alla concorrenza di euro 201.500,00, per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal garantito nei confronti del suddetto Istituto di Credito. L'attrice ha rilevato la riproduzione nella fideiussione in contestazione delle clausole di
“reviviscenza”, di rinuncia alla facoltà prevista dall'art. 1957 c.c. e di “sopravvivenza”, conformi a quelle di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello contrattuale di garanzia omnibus diffuso dall' dal CP_5
2003 e sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, per l'accertata violazione dell'art. 2, co.2, lett. a l. 287/1990, concernente il divieto di intese anticoncorrenziali.
2 L'attrice ha, quindi, chiesto di accertare e far dichiarare la nullità parziale della fideiussione sottoscritta, e per l'effetto far accertare e far dichiarare estinta ai sensi dell'art. 1957 c.c., e comunque non più efficace, l'obbligazione fideiussoria sottoscritta per essere la creditrice decaduta dal diritto di agire nei confronti del fideiussore. L'attrice ha chiesto, altresì, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
2. La convenuta non si è costituita. Controparte_1
3. In data 01.09.2023 è intervenuta in giudizio la (d'ora in poi ON
) quale cessionaria dei crediti, allegando e documentando che in data 18.07.2018 CP_2 [...]
e avevano ceduto pro soluto a un portafoglio di Parte_2 Controparte_1 ON crediti pecuniari individuabili in blocco, con ogni accessorio e garanzia agli stessi connessi, come da relativi avvisi di cessione di crediti pro soluto pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – Foglio delle inserzioni n. 84 del 21.07.2018; che con atto del 15 dicembre
2020 a rogito del notaio di LA (rep.84147 e racc. 17167), con efficacia dal 1° Persona_1 gennaio 2021, (già è stata fusa per incorporazione in Controparte_6 CP_7
(società incorporante) e che contestualmente, con effetto dal 1° ON ON gennaio 2021, ha mutato denominazione in ON
Ciò posto, la ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità/improcedibilità della CP_2 domanda attorea, posto che la validità della fideiussione prestata dall'attrice, seppur incidentalmente, era già stata oggetto di valutazione del Tribunale di Agrigento, che, anche sulla scorta del suddetto negozio di garanzia aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 289/2015 (R.G. n.
803/2015) del 4.5.2015, non opposto dai debitori ingiunti. In particolare, la interventrice ha documentato che, oltre al negozio di garanzia sottoscritto dalla attrice in data 16.9.2004, la Pt_1 in data 18.05.2006 aveva prestato fideiussione specifica a garanzia delle obbligazioni assunte da con il contratto di mutuo stipulato con sempre Controparte_4 Controparte_1 in data 18.05.2006; che una volta revocato ogni affidamento in favore del era stato CP_4 comunicato il recesso dal contratto di conto corrente e la decadenza dal beneficio del termine in relazione al contratto di mutuo, intimando altresì allo stesso debitore, , Controparte_4 nonché al fideiussore, , il pagamento delle somme dovute. La Parte_1 [...]
- allora cessionaria del credito - aveva azionato in via monitoria le proprie pretese Parte_2 ed il Tribunale di Agrigento aveva ingiunto a in qualità di titolare della Controparte_4
, nonché al fideiussore, (a quest'ultima entro i limiti Controparte_4 Parte_1 della somma massima garantita), il pagamento della complessiva somma di € 241.546,58 oltre interessi come da domanda e spese di monitorio. Il succitato decreto era stato regolarmente notificato in data 21.05.2015 a e a , i quali non Controparte_4 Parte_1 avevano proposto opposizione nei termini di legge, tanto che era stato dichiarato definitivamente esecutivo in data 5.05.2016.
La ha, altresì, contestato il mancato adempimento dell'onere probatorio posto a CP_2 carico dell'attrice in ordine alla asserita nullità della fideiussione sottoscritta, evidenziando che al più la stessa potesse essere solo parziale e limitata alle clausole asseritamente riproducenti il contenuto di quelle individuate dalla Banca d'Italia nel provvedimento n 55/2005. Ha dedotto poi che, comunque, gli obblighi derivanti dalla fideiussione, già accertati con titolo divenuto definito e già messi in esecuzione, sarebbero rimasti del tutto intatti, posto che l'attrice avrebbe dovuto far valere la decadenza ex art 1957 c.c., sollevando eccezione, non rilevabile d'ufficio, nel giudizio di
3 opposizione. Inoltre, avendo le parti convenuto che il pagamento doveva avvenire “a prima richiesta”, il rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1,
c.c., avrebbe dovuto intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione, risultando sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, come avvenuto nel caso di specie, e non essendo necessario che il termine fosse osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale.
Infine, ha dedotto che la fideiussione oggetto di causa era stata concessa a garanzia di obbligazioni sorte da contratti stipulati tra soggetti professionisti. In particolare, posto che la nel presente giudizio ha proposto domanda di nullità e di risarcimento del danno senza Pt_1 neppure allegare l'esistenza del decreto ingiuntivo e senza in nessun modo contestare la (presunta) presenza di clausole abusive nel contratto, occorreva osservare che all'attrice non avrebbe mai potuto essere riconosciuta la qualità di consumatrice in quanto coniuge di
[...]
titolare dell'impresa individuale , sicché era lecito presumere che CP_4 CP_4 anche la medesima avesse vissuto dei proventi derivanti dall'attività societaria. Diversamente, non si sarebbe spiegata la circostanza della prestazione di una garanzia di ben € 201.500,00, somma che, per la sua consistenza, non poteva essere giustificata dal mero rapporto di coniugio.
Da ultimo, la cessionaria ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di risarcimento del danno, posto che alla stessa erano stati ceduti solo i crediti e non anche il contratto, e che comunque non vi era nessuna prova né del danno cagionato né del nesso causale.
4. Concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c., la causa in assenza di richieste istruttorie, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.10.2024, celebrata in via cartolare, allorquando sulle conclusioni in epigrafe riportate, è stata assegnata alla decisione del
Collegio previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
5. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della che, Controparte_1 regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
6. Ciò posto, la domanda attorea relativa alla declaratoria di nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust è infondata.
6.1. In via preliminare occorre osservare che parte attrice non produce in giudizio né il provvedimento - amministrativo di Banca d'Italia n. 55/2005 più volte citato in atti, né il modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003, per verificare l'effettiva corrispondenza delle clausole presenti nella garanzia contestata rispetto a quelle oggetto di censura da parte di Banca
d'Italia. L'omessa produzione da parte dell'attore di provvedimenti ed atti amministrativi sottratti al principio iura novit curia e non valutabili dal giudice, ove non tempestivamente prodotti dei predetti, implica di per sé il rigetto della domanda (cfr. Cass. n. 24198 del 08.08.2023; App. Napoli
13.1.2020; App. Bologna 17.3.2021; App. Venezia 13.9.2021; App. Catania 9.3.2022; Trib. LA
20.7.2023 n. 6281).
6.2. Ma vi è di più: nel caso di specie, l'exceptio rei iudicati formulata dalla interventrice è fondata. Risulta in atti la prova della mancata opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 289/2015 del Tribunale di Agrigento.
È principio pacifico in seno alla giurisprudenza di legittimità quello per cui il giudicato copra il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto: sono coperte da giudicato sostanziale, quindi, non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione che, sebbene non dedotte specificamente,
4 costituiscano precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (cfr., tra le tante, Cass. civ.,
Sez. Un., n. 13916/2006; Cass. civ., Sez. Lav., n. 3488/2016; Cass. civ., Sez. Lav., n. 14535/2012;
Cass. civ., sez. 1, n. 22520/2011).
Tale principio, invero, in un primo momento ha subito un temperamento con riferimento al decreto ingiuntivo non opposto, in relazione al quale l'efficacia di giudicato era limitata soltanto al dedotto, stante le peculiarità del procedimento per ingiunzione. (Cass. civ., Sez. Lav., n. 9857/2002;
Cass. civ., Sez. Lav., n. 5854/2003). Tuttavia, la giurisprudenza più recente si è, invece, consolidata nel senso che il giudicato sostanziale, conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo, copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, discendente dal rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito antecedenti al ricorso per ingiunzione.
Non si estende, invece, ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo (cfr. da ultimo Cass Sez. 1 - , ord. n. 25180 del 19.09.2024; Sez. 1 ord. n.
4600 del 21.02.2024).
Ebbene, il Collegio condivide le conclusioni cui ha condotto l'evoluzione giurisprudenziale in tema di decreto ingiuntivo non opposto e giudicato implicito ritenendo, dunque, che l'autorità del giudicato copra sia il dedotto che il deducibile. Non soltanto, quindi, le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito).
Nel caso di specie, è indubitabile che la fideiussione oggi impugnata rivesta tale carattere di antecedente logico e giuridico necessario della pronunzia di condanna al pagamento di quanto dovuto in virtù della garanzia prestata. Ne consegue che il giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c., quale riflesso di quello formale di cui all'art. 324 c.p.c., si formi su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, comprese le questioni e gli accertamenti che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico–giuridico ineludibile della pronuncia, idonee a ricollegarsi, dunque, indissolubilmente alla decisione (giudicato esplicito) formandone l'indispensabile presupposto (giudicato implicito).
L'affermazione per cui l'efficacia del giudicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre, impedisce che sia introdotta una nuova controversia con lo stesso oggetto ma con ragioni, le quali ben si potevano far valere nel giudizio di opposizione.
Tali conclusioni sono, altresì, coerenti con i principi espressi dalla nota pronuncia Cass. sez. un.
12.12.2014 n. 26242, in tema di oggetto della domanda e di giudicato, secondo cui la validità del negozio, ovvero l'oggetto del giudicato che si è formato con riferimento a quelle statuizioni che implichino (e dunque non affermino esplicitamente) la ritenuta validità del contratto, è evidentemente ostativa alla deduzione – in nuovo autonomo giudizio di cognizione – della nullità del contratto presupposto, ritenuto valido.
6.3. Né a diverse conclusioni potrebbe giungersi nel caso in esame rammentandosi che se il decreto ingiuntivo sia stato emesso senza l'esame doveroso del carattere abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, secondo il diritto dell'Unione (nell'interpretazione vincolante della CGUE: cfr. le note sentenze del 17.5.2022) e alla luce della successiva giurisprudenza di legittimità «la decisione adottata, sebbene non fatta oggetto di opposizione, è
5 comunque insuscettibile di dar luogo alla formazione, stabile e intangibile, di un giudicato, così da consentire anche nella contigua sede esecutiva, dove si procede per l'attuazione del diritto accertato, una riattivazione del contraddittorio impedito sulla questione pregiudiziale pretermessa
(concernente, per l'appunto, l'assenza di vessatorietà delle clausole del contratto) e, quindi, di un meccanismo processuale (…) che possa rimettere in discussione anche l'accertamento sul bene della vita implicato dal decreto ingiuntivo, ossia il credito riconosciuto giudizialmente» (così Cass.
S.U. n. 9479 del 6.4.2023). Invero, nel presente giudizio ha sin dalla sua costituzione in CP_2 giudizio sollevato la questione della riconoscibilità alla della qualità di consumatrice e, Pt_1 quindi, della applicabilità della speciale tutela del consumatore consistente nella cosiddetta “nullità di protezione”, negandole entrambe. Ebbene, a fronte del tema posto dalla interventrice, l'attrice, la quale non ha inteso in nessun punto dell'atto di citazione far valere una eventuale qualità di consumatrice, nemmeno nel prosieguo ha mai invocato la disciplina della nullità consumeristica, continuando a richiedere la declaratoria di nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust. In sostanza, quindi, a fronte di una questione che è appartenuta al contraddittorio tra le parti (la qualità di consumatore e la possibilità di avvalersi della nullità consumeristica) e per la quale, quindi, il Tribunale non era più tenuto a nessun rilevo di ufficio,
l'attrice non ha manifestato nessun interesse per una eventuale dichiarazione di nullità di protezione. Peraltro, deve sul punto sottolinearsi che, proprio per la peculiare natura della nullità in questione, in mancanza di domanda da parte di chi si afferma consumatore nessun accertamento della nullità speciale vi sarebbe potuto essere (cfr. Cass S.U. sent 26242/2014 cit.).
7. Il rigetto della domanda di declaratoria della nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust comporta il conseguente rigetto della domanda risarcitoria formulata dalla attrice (rispetto alla quale l'unico legittimato passivo risulta, comunque, l'istituto di credito rimasto contumace, quale soggetto stipulante del negozio).
8. Venendo, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, non vi è luogo a provvedere con riguardo a quelle relative al rapporto processuale tra attrice e convenuta, non essendosi questa costituita, mentre in applicazione del criterio della soccombenza va condannata al Parte_1 pagamento delle spese in favore di che si liquidano come da ON dispositivo tenuto conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10.03.2014, n. 55 pubblicato in GU n. 77 del 02.04.2014 nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del
13.08.2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (e quindi al valore della causa indeterminabile di bassa complessità e con le quattro fasi al minimo tabellare).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando nella controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- rigetta le domande proposte dall'attrice;
- nulla dispone con riguardo alle spese di lite tra l'attrice e Controparte_1
6 - condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di ON in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in complessivi euro 3.808,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 22.1.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Ornella Minucci dott. Leonardo Pica
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, nella seguente composizione collegiale:
dott. Leonardo Pica Presidente
dott.ssa Ornella Minucci Giudice rel.
dott. Adriano Del Bene Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5772 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: controversie in materia di intese e abuso di posizione dominante per violazione Antitrust nazionale
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1 Manganello, (C.F.: ) con studio in Campobello di Licata (AG), alla Via C.F._2 Edison, 42
ATTRICE
E
con sede legale in Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A – LA (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentate p.t. P.IVA_1
CONVENUTA
1 NONCHÈ
con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri, 1 (C.F. ON
), in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa degli avv.ti Carlotta P.IVA_2
Casamorata (C.F.: ) e (C.F.: , con C.F._3 CP_3 C.F._4 studio in Ravenna (RA), Via Alfredo Baccarini n. 52
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI per l'attrice: come da conclusioni rassegnate in atti e che di seguito si riportano: «Voglia l'ill.mo tribunale adito Disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
-in via principale ritenere e dichiarare la nullità della clausole 2, 6 e 8, per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 del contratto di fideiussione siglato dall'attrice in data16.09.2004, con cui comunicava ad , di costituirsi fideiussore in favore della Controparte_1 Controparte_4
(con sede legale in Agrigento, Via Mattia Pascal, P.I. ), fino alla
[...] P.IVA_3 concorrenza di euro 201.500,00, per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal garantito nei confronti dell'Istituto di Credito dinanzi menzionato.
-condannare controparte al risarcimento del danno.
-Con vittoria di spese e compensi»;
per la interventrice: come da conclusioni rassegnate in atti e che di seguito si riportano: «l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, Voglia
In via preliminare: dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o nulle le domande avversarie, già oggetto di accertamento, seppur incidentale del decreto ingiuntivo n. 289/2015 (R.G. n. 803/2015) del 4/5/2015, il
Tribunale di Agrigento, non opposto e definitivamente esecutivo;
In via ulteriormente preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a
[...]
n ordine alle domande risarcitorie promosse dall'odierno attore;
ON
Nel merito: rigettare le domande attoree siccome inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso, con vittoria delle spese tutte del giudizio.».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato mediante PEC in data 24.02.2023, parte attrice ha convenuto in giudizio , allegando che in data 16.09.2004, aveva prestato Controparte_1 fideiussione in favore della , con sede legale in Agrigento, Controparte_4
Via Mattia Pascal, fino alla concorrenza di euro 201.500,00, per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal garantito nei confronti del suddetto Istituto di Credito. L'attrice ha rilevato la riproduzione nella fideiussione in contestazione delle clausole di
“reviviscenza”, di rinuncia alla facoltà prevista dall'art. 1957 c.c. e di “sopravvivenza”, conformi a quelle di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello contrattuale di garanzia omnibus diffuso dall' dal CP_5
2003 e sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, per l'accertata violazione dell'art. 2, co.2, lett. a l. 287/1990, concernente il divieto di intese anticoncorrenziali.
2 L'attrice ha, quindi, chiesto di accertare e far dichiarare la nullità parziale della fideiussione sottoscritta, e per l'effetto far accertare e far dichiarare estinta ai sensi dell'art. 1957 c.c., e comunque non più efficace, l'obbligazione fideiussoria sottoscritta per essere la creditrice decaduta dal diritto di agire nei confronti del fideiussore. L'attrice ha chiesto, altresì, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
2. La convenuta non si è costituita. Controparte_1
3. In data 01.09.2023 è intervenuta in giudizio la (d'ora in poi ON
) quale cessionaria dei crediti, allegando e documentando che in data 18.07.2018 CP_2 [...]
e avevano ceduto pro soluto a un portafoglio di Parte_2 Controparte_1 ON crediti pecuniari individuabili in blocco, con ogni accessorio e garanzia agli stessi connessi, come da relativi avvisi di cessione di crediti pro soluto pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – Foglio delle inserzioni n. 84 del 21.07.2018; che con atto del 15 dicembre
2020 a rogito del notaio di LA (rep.84147 e racc. 17167), con efficacia dal 1° Persona_1 gennaio 2021, (già è stata fusa per incorporazione in Controparte_6 CP_7
(società incorporante) e che contestualmente, con effetto dal 1° ON ON gennaio 2021, ha mutato denominazione in ON
Ciò posto, la ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità/improcedibilità della CP_2 domanda attorea, posto che la validità della fideiussione prestata dall'attrice, seppur incidentalmente, era già stata oggetto di valutazione del Tribunale di Agrigento, che, anche sulla scorta del suddetto negozio di garanzia aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 289/2015 (R.G. n.
803/2015) del 4.5.2015, non opposto dai debitori ingiunti. In particolare, la interventrice ha documentato che, oltre al negozio di garanzia sottoscritto dalla attrice in data 16.9.2004, la Pt_1 in data 18.05.2006 aveva prestato fideiussione specifica a garanzia delle obbligazioni assunte da con il contratto di mutuo stipulato con sempre Controparte_4 Controparte_1 in data 18.05.2006; che una volta revocato ogni affidamento in favore del era stato CP_4 comunicato il recesso dal contratto di conto corrente e la decadenza dal beneficio del termine in relazione al contratto di mutuo, intimando altresì allo stesso debitore, , Controparte_4 nonché al fideiussore, , il pagamento delle somme dovute. La Parte_1 [...]
- allora cessionaria del credito - aveva azionato in via monitoria le proprie pretese Parte_2 ed il Tribunale di Agrigento aveva ingiunto a in qualità di titolare della Controparte_4
, nonché al fideiussore, (a quest'ultima entro i limiti Controparte_4 Parte_1 della somma massima garantita), il pagamento della complessiva somma di € 241.546,58 oltre interessi come da domanda e spese di monitorio. Il succitato decreto era stato regolarmente notificato in data 21.05.2015 a e a , i quali non Controparte_4 Parte_1 avevano proposto opposizione nei termini di legge, tanto che era stato dichiarato definitivamente esecutivo in data 5.05.2016.
La ha, altresì, contestato il mancato adempimento dell'onere probatorio posto a CP_2 carico dell'attrice in ordine alla asserita nullità della fideiussione sottoscritta, evidenziando che al più la stessa potesse essere solo parziale e limitata alle clausole asseritamente riproducenti il contenuto di quelle individuate dalla Banca d'Italia nel provvedimento n 55/2005. Ha dedotto poi che, comunque, gli obblighi derivanti dalla fideiussione, già accertati con titolo divenuto definito e già messi in esecuzione, sarebbero rimasti del tutto intatti, posto che l'attrice avrebbe dovuto far valere la decadenza ex art 1957 c.c., sollevando eccezione, non rilevabile d'ufficio, nel giudizio di
3 opposizione. Inoltre, avendo le parti convenuto che il pagamento doveva avvenire “a prima richiesta”, il rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1,
c.c., avrebbe dovuto intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione, risultando sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, come avvenuto nel caso di specie, e non essendo necessario che il termine fosse osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale.
Infine, ha dedotto che la fideiussione oggetto di causa era stata concessa a garanzia di obbligazioni sorte da contratti stipulati tra soggetti professionisti. In particolare, posto che la nel presente giudizio ha proposto domanda di nullità e di risarcimento del danno senza Pt_1 neppure allegare l'esistenza del decreto ingiuntivo e senza in nessun modo contestare la (presunta) presenza di clausole abusive nel contratto, occorreva osservare che all'attrice non avrebbe mai potuto essere riconosciuta la qualità di consumatrice in quanto coniuge di
[...]
titolare dell'impresa individuale , sicché era lecito presumere che CP_4 CP_4 anche la medesima avesse vissuto dei proventi derivanti dall'attività societaria. Diversamente, non si sarebbe spiegata la circostanza della prestazione di una garanzia di ben € 201.500,00, somma che, per la sua consistenza, non poteva essere giustificata dal mero rapporto di coniugio.
Da ultimo, la cessionaria ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di risarcimento del danno, posto che alla stessa erano stati ceduti solo i crediti e non anche il contratto, e che comunque non vi era nessuna prova né del danno cagionato né del nesso causale.
4. Concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c., la causa in assenza di richieste istruttorie, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.10.2024, celebrata in via cartolare, allorquando sulle conclusioni in epigrafe riportate, è stata assegnata alla decisione del
Collegio previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
5. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della che, Controparte_1 regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
6. Ciò posto, la domanda attorea relativa alla declaratoria di nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust è infondata.
6.1. In via preliminare occorre osservare che parte attrice non produce in giudizio né il provvedimento - amministrativo di Banca d'Italia n. 55/2005 più volte citato in atti, né il modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003, per verificare l'effettiva corrispondenza delle clausole presenti nella garanzia contestata rispetto a quelle oggetto di censura da parte di Banca
d'Italia. L'omessa produzione da parte dell'attore di provvedimenti ed atti amministrativi sottratti al principio iura novit curia e non valutabili dal giudice, ove non tempestivamente prodotti dei predetti, implica di per sé il rigetto della domanda (cfr. Cass. n. 24198 del 08.08.2023; App. Napoli
13.1.2020; App. Bologna 17.3.2021; App. Venezia 13.9.2021; App. Catania 9.3.2022; Trib. LA
20.7.2023 n. 6281).
6.2. Ma vi è di più: nel caso di specie, l'exceptio rei iudicati formulata dalla interventrice è fondata. Risulta in atti la prova della mancata opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 289/2015 del Tribunale di Agrigento.
È principio pacifico in seno alla giurisprudenza di legittimità quello per cui il giudicato copra il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto: sono coperte da giudicato sostanziale, quindi, non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione che, sebbene non dedotte specificamente,
4 costituiscano precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (cfr., tra le tante, Cass. civ.,
Sez. Un., n. 13916/2006; Cass. civ., Sez. Lav., n. 3488/2016; Cass. civ., Sez. Lav., n. 14535/2012;
Cass. civ., sez. 1, n. 22520/2011).
Tale principio, invero, in un primo momento ha subito un temperamento con riferimento al decreto ingiuntivo non opposto, in relazione al quale l'efficacia di giudicato era limitata soltanto al dedotto, stante le peculiarità del procedimento per ingiunzione. (Cass. civ., Sez. Lav., n. 9857/2002;
Cass. civ., Sez. Lav., n. 5854/2003). Tuttavia, la giurisprudenza più recente si è, invece, consolidata nel senso che il giudicato sostanziale, conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo, copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, discendente dal rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito antecedenti al ricorso per ingiunzione.
Non si estende, invece, ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo (cfr. da ultimo Cass Sez. 1 - , ord. n. 25180 del 19.09.2024; Sez. 1 ord. n.
4600 del 21.02.2024).
Ebbene, il Collegio condivide le conclusioni cui ha condotto l'evoluzione giurisprudenziale in tema di decreto ingiuntivo non opposto e giudicato implicito ritenendo, dunque, che l'autorità del giudicato copra sia il dedotto che il deducibile. Non soltanto, quindi, le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito).
Nel caso di specie, è indubitabile che la fideiussione oggi impugnata rivesta tale carattere di antecedente logico e giuridico necessario della pronunzia di condanna al pagamento di quanto dovuto in virtù della garanzia prestata. Ne consegue che il giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c., quale riflesso di quello formale di cui all'art. 324 c.p.c., si formi su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, comprese le questioni e gli accertamenti che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico–giuridico ineludibile della pronuncia, idonee a ricollegarsi, dunque, indissolubilmente alla decisione (giudicato esplicito) formandone l'indispensabile presupposto (giudicato implicito).
L'affermazione per cui l'efficacia del giudicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre, impedisce che sia introdotta una nuova controversia con lo stesso oggetto ma con ragioni, le quali ben si potevano far valere nel giudizio di opposizione.
Tali conclusioni sono, altresì, coerenti con i principi espressi dalla nota pronuncia Cass. sez. un.
12.12.2014 n. 26242, in tema di oggetto della domanda e di giudicato, secondo cui la validità del negozio, ovvero l'oggetto del giudicato che si è formato con riferimento a quelle statuizioni che implichino (e dunque non affermino esplicitamente) la ritenuta validità del contratto, è evidentemente ostativa alla deduzione – in nuovo autonomo giudizio di cognizione – della nullità del contratto presupposto, ritenuto valido.
6.3. Né a diverse conclusioni potrebbe giungersi nel caso in esame rammentandosi che se il decreto ingiuntivo sia stato emesso senza l'esame doveroso del carattere abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, secondo il diritto dell'Unione (nell'interpretazione vincolante della CGUE: cfr. le note sentenze del 17.5.2022) e alla luce della successiva giurisprudenza di legittimità «la decisione adottata, sebbene non fatta oggetto di opposizione, è
5 comunque insuscettibile di dar luogo alla formazione, stabile e intangibile, di un giudicato, così da consentire anche nella contigua sede esecutiva, dove si procede per l'attuazione del diritto accertato, una riattivazione del contraddittorio impedito sulla questione pregiudiziale pretermessa
(concernente, per l'appunto, l'assenza di vessatorietà delle clausole del contratto) e, quindi, di un meccanismo processuale (…) che possa rimettere in discussione anche l'accertamento sul bene della vita implicato dal decreto ingiuntivo, ossia il credito riconosciuto giudizialmente» (così Cass.
S.U. n. 9479 del 6.4.2023). Invero, nel presente giudizio ha sin dalla sua costituzione in CP_2 giudizio sollevato la questione della riconoscibilità alla della qualità di consumatrice e, Pt_1 quindi, della applicabilità della speciale tutela del consumatore consistente nella cosiddetta “nullità di protezione”, negandole entrambe. Ebbene, a fronte del tema posto dalla interventrice, l'attrice, la quale non ha inteso in nessun punto dell'atto di citazione far valere una eventuale qualità di consumatrice, nemmeno nel prosieguo ha mai invocato la disciplina della nullità consumeristica, continuando a richiedere la declaratoria di nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust. In sostanza, quindi, a fronte di una questione che è appartenuta al contraddittorio tra le parti (la qualità di consumatore e la possibilità di avvalersi della nullità consumeristica) e per la quale, quindi, il Tribunale non era più tenuto a nessun rilevo di ufficio,
l'attrice non ha manifestato nessun interesse per una eventuale dichiarazione di nullità di protezione. Peraltro, deve sul punto sottolinearsi che, proprio per la peculiare natura della nullità in questione, in mancanza di domanda da parte di chi si afferma consumatore nessun accertamento della nullità speciale vi sarebbe potuto essere (cfr. Cass S.U. sent 26242/2014 cit.).
7. Il rigetto della domanda di declaratoria della nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust comporta il conseguente rigetto della domanda risarcitoria formulata dalla attrice (rispetto alla quale l'unico legittimato passivo risulta, comunque, l'istituto di credito rimasto contumace, quale soggetto stipulante del negozio).
8. Venendo, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, non vi è luogo a provvedere con riguardo a quelle relative al rapporto processuale tra attrice e convenuta, non essendosi questa costituita, mentre in applicazione del criterio della soccombenza va condannata al Parte_1 pagamento delle spese in favore di che si liquidano come da ON dispositivo tenuto conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10.03.2014, n. 55 pubblicato in GU n. 77 del 02.04.2014 nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del
13.08.2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (e quindi al valore della causa indeterminabile di bassa complessità e con le quattro fasi al minimo tabellare).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando nella controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- rigetta le domande proposte dall'attrice;
- nulla dispone con riguardo alle spese di lite tra l'attrice e Controparte_1
6 - condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di ON in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in complessivi euro 3.808,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 22.1.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Ornella Minucci dott. Leonardo Pica
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