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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/12/2025, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2119 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico C.F._1 presso lo studio dell'Avv. GULLOTTI SARA MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA C/O AVVOCATURA INPS VIA CP_1
MM RA ES presso lo studio dell'Avv. OLLA MARINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO L' ha eccepito la decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 22 D.L. 7/1970 e CP_1 delle norme in materia di prestazioni previdenziali (artt. 46 l. 88/1989 e 47 d.P.R.
639/1970).
Dalla documentazione in atti risulta che la cancellazione parziale delle giornate è stata disposta mediante pubblicazione del secondo elenco di variazione 2016, che la ricorrente ha proposto ricorso amministrativo alla competente Commissione
CISOA, definito con rigetto in data 15.02.2017, notificato il 30.03.2017, e che il ricorso giudiziario è stato depositato nel corso del 2017. In tale prospettiva, il termine decadenziale di cui all'art. 22 D.L. 7/1970 risulta rispettato, sicché l'eccezione dell' va disattesa limitatamente al profilo dell'azione di CP_1 reiscrizione negli elenchi.
Quanto alla decadenza di cui agli artt. 46 l. 88/1989 e 47 d.P.R. 639/1970, la domanda proposta ha carattere principaliter accertativo del rapporto assicurativo
(numero delle giornate da iscrivere) e solo in via consequenziale riflessi sulle prestazioni;
anche tale eccezione, formulata peraltro in termini generici quanto ai dies a quo e ad quem, non può essere accolta.
Ne consegue che il ricorso è ammissibile, restando tuttavia da verificare se la ricorrente abbia assolto l'onere probatorio gravante su di lei in ordine all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa per il numero di giornate rivendicato.
È principio consolidato che, in tema di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, l'iscrizione ha funzione meramente ricognitiva;
ove l' , sulla base di CP_1 accertamento ispettivo, proceda al disconoscimento del rapporto e alla cancellazione delle giornate, viene meno ogni efficacia presuntiva dell'iscrizione,
e l'onere della prova dell'effettivo svolgimento del lavoro, della sua durata e della sua natura onerosa ricade integralmente sul lavoratore (art. 2697 c.c.).
Parimenti consolidato è l'indirizzo secondo cui il verbale ispettivo redatto dai funzionari dell'ente previdenziale costituisce atto pubblico, facente piena prova, fino a querela di falso, delle attività compiute e dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, mentre le valutazioni, le deduzioni e le dichiarazioni dei terzi ivi riportate hanno valore di meri elementi indiziari, liberamente apprezzabili dal giudice unitamente al restante materiale probatorio.
Nel caso di specie, l' ha prodotto il verbale ispettivo dal quale risulta che, CP_1 all'esito di accertamenti compiuti sui terreni, sulla consistenza aziendale, sul numero di giornate denunciato e sulla concreta organizzazione dell'attività, i funzionari ispettivi hanno ritenuto fittizi i rapporti di lavoro riferiti a un rilevante numero di operai braccianti, tra cui la ricorrente, procedendo conseguentemente al disconoscimento delle giornate ai fini previdenziali.
Detto verbale, redatto da pubblici funzionari nell'esercizio delle loro attribuzioni,
è assistito da particolare attendibilità e costituisce un elemento probatorio di rilievo, che può essere superato solo da una prova contraria specifica, puntuale e concordante offerta dal lavoratore. La ricorrente ha articolato prova per testi, indicando, tra gli altri, e Tes_1
, entrambi escussi all'udienza del 25.01.2024. Testimone_2
Dalle risultanze del verbale d'udienza emerge che: entrambi i testi hanno dichiarato di avere a loro volta pendenti giudizi contro l' in materia di riconoscimento di giornate lavorative agricole;
CP_1 le rispettive domande sono fondate su presupposti del tutto analoghi a quelli dedotti da;
Controparte_2
l'esito del presente giudizio, pur non producendo effetti diretti di giudicato nei confronti dei testi, è suscettibile di costituire un forte precedente di orientamento nelle loro cause, incidendo in modo non meramente teorico sulla loro posizione.
Sotto il profilo dell'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., deve rilevarsi che l'interesse dei testi, sebbene intenso e qualificato, non assume – in astratto – la forma di un interesse giuridico diretto alla partecipazione al presente giudizio in veste di parte o di interveniente principale;
si tratta piuttosto di un interesse riflesso, collegato al possibile valore persuasivo della decisione in procedimenti distinti.
Ne consegue che non ricorrono, in termini rigorosi, i presupposti per dichiarare i testi incapaci a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c.; tuttavia, il loro coinvolgimento in cause del tutto analoghe a quella in esame, la coincidenza degli interessi perseguiti e la prospettiva di un'utilità concreta, sebbene mediata, dall'esito del presente giudizio, impongono al giudice di considerare tale elemento nella valutazione di attendibilità ex art. 116 c.p.c.
In altri termini, la posizione dei testi è connotata da un marcato interesse all'esito del giudizio, che, sebbene non determini incapacità in senso tecnico, attenua significativamente la loro affidabilità, specie a fronte di un opposto quadro istruttorio fondato su riscontri oggettivi derivanti dall'attività ispettiva.
La prova testimoniale assunta non consente di ritenere raggiunta la prova rigorosa dell'effettivo svolgimento, da parte di , di n. 102 giornate di Controparte_2 lavoro agricolo nell'anno 2015.
In particolare: la deposizione del teste risulta generica e poco circostanziata con Tes_1 riferimento all'anno 2015 e al numero delle giornate di lavoro svolte dalla ricorrente;
egli individua solo in termini approssimativi il periodo e non è in grado di riferire con precisione la frequenza e la durata della presenza della ricorrente sui luoghi di lavoro;
la deposizione del teste , pur più articolata, si fonda in larga Testimone_2 parte su valutazioni presuntive (“più o meno lo stesso numero di giornate” da lui lavorate, “di solito 102 giornate annue”) e non su un puntuale conteggio delle giornate effettivamente rese dalla ricorrente;
inoltre, la totale sovrapposizione dei suoi interessi con quelli della ricorrente e la pendenza, a sua volta, di un analogo giudizio contro l' determinano una ridotta affidabilità complessiva della CP_1 deposizione.
Le dichiarazioni testimoniali, pertanto, non appaiono idonee a scalfire il quadro sfavorevole emerso dall'accertamento ispettivo, incentrato su: oggettive incongruenze tra la superficie dei terreni, le colture praticate e il numero di giornate denunciato;
la mancata reperibilità, in concreto, di tracce compatibili con un impiego stabile e continuativo di un numero tanto elevato di operai nel periodo considerato;
la constatazione di una sistematica sovrastima delle giornate denunciate rispetto alle esigenze aziendali effettive.
Quanto alla documentazione prodotta dalla ricorrente (buste paga, comunicazioni di assunzione, etc.), la stessa, in presenza di un disconoscimento operato dall' a seguito di accertamenti ispettivi, assume rilievo solo quale riscontro CP_1 formale delle denunce presentate dal datore di lavoro, ma non è di per sé sufficiente a comprovare l'effettività del rapporto di lavoro e l'effettivo svolgimento delle giornate rivendicate.
Nel bilanciamento complessivo delle risultanze, il verbale ispettivo – assistito da presunzione di veridicità quanto alle operazioni e ai fatti constatati – e le oggettive incongruenze ivi rilevate prevalgono sulle deposizioni di testi fortemente interessati e solo genericamente confermative delle allegazioni di parte, nonché su una documentazione di natura meramente formale.
Deve pertanto concludersi che la ricorrente non ha assolto l'onere probatorio su di lei gravante in ordine alla concreta esistenza e durata del rapporto di lavoro agricolo per n. 102 giornate nell'anno 2015; ne consegue la legittimità del provvedimento con cui l' ha provveduto alla parziale cancellazione delle CP_1 giornate e al mantenimento delle sole 67 giornate riconosciute.
Il ricorso va dunque rigettato.
In ordine alle spese, si ritiene che ricorrano giusti motivi di compensazione integrale ex art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione: della peculiarità della vicenda, inserita in un più ampio contenzioso seriale in materia di braccianti agricoli, con contrastanti esiti giurisprudenziali;
della circostanza che la ricorrente ha agito sulla base di un'iniziale iscrizione negli elenchi e di documentazione formale attestante il rapporto;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
Controparte_2 contro
Controparte_3 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta il ricorso proposto da;
Controparte_2
2. dichiara legittimo il provvedimento dell' di parziale cancellazione CP_1 delle giornate lavorative agricole riferite a per Controparte_2
l'anno 2015, con mantenimento delle sole giornate riconosciute dall'istituto;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio, in considerazione della peculiarità della fattispecie.
Così deciso in Patti 12/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo