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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/05/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico nella persona del dr. Salvatore Scalera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 4571 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, trattenuta in decisione all'udienza del 16.1.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.;
TRA
, in persona del l.r., rapp.to e difeso dall'Avv. Nicola Di Ronza;
Pt_1
attore
CONTRO
Controparte_1
[...]
convenuti contumaci
Oggetto: Occupazione immobiliare senza titolo.
Conclusioni: come da memorie depositate nei termini ex art. 190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' proprietaria dell'appartamento sito in Capua alla Via Scarano edificio F3 interno n. Pt_1
7, con annesse pertinenze cantinola e posto auto, come da documentazione versata in atti, nel ricorso ex art 702 bis c.p.c. depositato in data 23.6.2020 rappresentava:
- che l'immobile era stato concesso in locazione a dall'aprile 1989 CP_2 all'agosto 2010, il quale alla scadenza del contratto, in data 14.9.2010, si era recato presso i Carabinieri di Capua per denunciarne l'occupazione abusiva da parti di terzi;
- che a seguito di accertamenti di polizia l'occupante era stato identificato nella persona di destinatario della denuncia presentata in data Controparte_1
9.7.2015 da un funzionario dell' , da cui era sorto procedimento penale con Pt_1
decreto di citazione a giudizio del 19.1.2019
- che in data 22.3.2020 anche era stata indentificata dalla locale CP_1
Polizia Locale era stata identificata occupante dell'immobile e pertinenze.
L'ente, pertanto, in ragione della perpetrata occupazione ha fatto richiesta di condanna dei convenuti rilascio dell'immobile in uno condanna degli occupanti al pagamento della relativa indennità a far data dal mese di agosto 2010 all'attualità in uno al risarcimento danni il tutto quantificato in € 49.843,20.
I convenuti, benché ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e con ordinanza del 12.8.2021 ne è stata dichiarata la contumacia. Contestualmente il Giudice ha concesso i termini ex art. 183, VI comma c.p.c., mutando implicitamente il rito. Nondimeno la causa è stata istruita solo documentalmente
≈ ≈ ≈
Deve accogliersi la domanda di rilascio per quanto di ragione.
Nell'atto introduttivo l'ente, allegando il titolo di proprietà, ha introdotto un'azione di restituzione e risarcitoria nei confronti di deducendo Controparte_1 CP_1
la loro occupazione senza titolo giuridico giustificativo.
I convenuti non si sono costituiti per offrire, se del caso, una propria allegazione ed anzi a carico di è stata esercita l'azione penale per occupazione abusiva ex Controparte_1 art.633,639 bis c.p. (all'epoca la sorella non era ancora stata identificata come occupante)
a riscontro di una assolta carenza di titoli giustificativi. Tanto basta per la condanna dei convenuti al rilascio immediato dell'immobile occupato.
Al contrario la richiesta di risarcimento non è accoglibile. Ed invero l'occupazione senza titolo integra un fatto illecito extracontrattuale (art. 2043 c.c.) di natura permanente, che genera pertanto un diritto di credito risarcitorio in capo al proprietario/possessore/detentore qualificato-danneggiato. Sul punto sono intervenute di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 33645 del 15.11.2022, le quali hanno risolto il contrasto esistente all'interno della stessa giurisprudenza di legittimità, adottando una soluzione mediana., chiarendo che “la questione posta dal contrasto è, al fondo, se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria”, giungendo alla conclusione per cui “al quesito debba darsi risposta positiva, nei termini emersi nella richiamata linea evolutiva della giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, secondo cui la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato”
(Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865). Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, resta coerente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito. La linea da perseguire è infatti, secondo le Sezioni Unite, quella del punto di mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della Seconda
Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla Terza Sezione Civile. Al fine di salvaguardare tale punto di mediazione, l'estensione della tutela dal piano reale a quello risarcitorio, per l'ipotesi della violazione del contenuto del diritto, deve lasciare intatta la distinzione fra le due forme di tutela” (Cass. civ. Sez. Unite, sent. 15-11-2022, n. 33645). E ancora, le Sezioni Unite della Cassazione hanno specificato che se la tutela reale è orientata al futuro e mira al ripristino dell'ordine formale violato, la tutela risarcitoria è tesa al passato, costituendo il rimedio per la perdita subita a causa della violazione del diritto, ed essa costituisce “la misura riparatoria per la concreta lesione del bene della vita verificatasi in conseguenza della condotta abusiva dei terzi. Mentre la tutela reale costituisce il rimedio per l'alterazione dell'ordinamento formale, la tutela risarcitoria è compensativa del bene della vita perduto, secondo le modalità del danno emergente se la perdita patrimoniale (o non patrimoniale) è in uscita, del lucro cessante se la perdita è in entrata”. La distinzione effettuata dalla Suprema Corte con riferimento alle due forme di tutela (reale e risarcitoria) comporta che il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con quello dell'azione di rivendicazione, ma debba contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile: “L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. In definitiva, secondo la Suprema
Corte in caso di occupazione abusiva di immobile è necessaria “l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. È pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma
l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria” (cfr. sul punto anche Tribunale
Lodi, 26.9.2024. n.3969).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, la domanda non merita accoglimento in quanto l'onere della prova riguardante tali specifici pregiudizi non è stato soddisfatto, stante la sola allegazione di generiche circostanze. A ciò si aggiunga il rilievo particolarmente critico sui tempi per l'introduzione del presente giudizio, quantificabili addirittura in una decina di anni dalla notizia dell'occupazione abusiva, in antitesi con un fattivo e concreto piano di ustilizzo patrimoniale dell'immonile.
Né può soccorrere il principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 cod. proc. civ. dal momento che lo stesso opera in relazione a fatti noti alla parte convenuta la quale, nel caso in esame, non si è costituita in giudizio.In altri termini, ferma l'applicazione del principio dispositivo, in virtù del quale spetta alle parti il compito di indicare gli elementi di prova utili ai fini della decisione, nel contesto di un processo contumaciale la norma sopra richiamata va interpretata nel senso che, pur dovendosi escludere dal thema probandum i fatti che non siano oggetto di specifica censura, il principio di non contestazione non trovi applicazione nei confronti di colui che abbia liberamente scelto di non costituirsi in giudizio
(cfr. in questo senso Cass., sent. n. 14623 del 23/06/2009) e che, quindi, la contumacia del convenuto non esoneri l'attore dall'onere della prova dei fatti dedotti
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, precisando che non essendo acquisiti ulteriori dati per determinare il concreto valore in relazione al decisum, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del D.M. 44/15, “le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro
26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”. Il giudice, dunque, nella determinazione dei compensi e laddove ravvisi la bassa complessità della controversia, può tenere conto dei valori medi indicati nelle tabelle ministeriali per la fascia di valore compresa tra € 5.200,00 e 26.000,00, poiché essa comprende le cause di valore “fino a” ventiseimila euro, il cui limite massimo non è dunque
“inferiore” (essendo uguale) a ventiseimila.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accertata l'occupazione senza titolo, condanna i convenuti e Controparte_1
all'immediato rilascio dell'immobile, con pertinenze cantinola e CP_1
posto auto, sito in Capua Via Scarano edificio F3 interno n. 7
2. rigetta la domanda di risarcimento per l'occupazione senza titolo
3. condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 CP_1 favore della parte attrice che liquida in € 174,00 per esborsi ed € 1.270,00 per compensi professionali (D.M. n. 147 del 13/08/2022, II scaglione, criterio del decisum, valori minimi tabellare per le questioni trattate e riduzione alla metà per il rigetto della domanda risarcitoria) oltre IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, il 13.5.2025
Il Giudice
dr Salvatore Scalera