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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/12/2025, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 105/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Corso Luigi Fera n. 127, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Katia Vetere che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via De Marco n. 48 presso l'Avvocatura CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Ilario Antonio Sorace - resistente
Oggetto: malattia professionale.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - ritenere e dichiarare la natura professionale delle
patologie lamentate dal ricorrente Sig. ; - per l'effetto, condannare Parte_1
l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere il beneficio CP_1
così come stabilito dalla legge;
- con salvezza delle spese di giudizio e di CTU …”.
Conclusioni di parte resistente: “… si conclude: in via preliminare, per la declaratoria di
improponibilità del ricorso;
in via gradata, per il rigetto dell'avversa domanda perché
1 comunque inammissibile e infondata in fatto e in diritto (anche per intervenuta
prescrizione). Con vittoria di spese e competenze …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di lavorare dal 1982 nel settore edile,
prima con mansioni prima di carpentiere e poi di escavatorista;
che la mansione principale consisteva nel manovrare mezzi pesanti per effettuare scavi profondi e trasportare materiale;
che lavorava per otto ore per cinque giorni alla settimana, secondo turni;
che era esposto a rumori e vibrazioni;
che era costretto a stare seduto scomodamente per diverse ore;
che era stato sottoposto ad intervento per rottura completa della cuffia dei rotatori e tendinopatia del capo lungo del bicipite in sindrome da conflitto subacromiale della spalla destra nel 2014;
che nel 2013 e nel 2017 aveva presentato domanda all' per riconoscimento di malattia CP_1
professionale, rigettata in entrambi i casi;
che il 28.12.2018 aveva subito un infortunio sul lavoro in seguito al quale era stata riscontrata ferita su gluteo sinistro con ferro durante il lavoro;
che il 20.7.2019 era stato sottoposto ad esame audiometrico, all'esito del quale era stato riscontrato “modesto deficit sui 4000 HZ come da esposizione a rumore”; che l' CP_1
aveva comunicato, con verbale collegiale del 6.8.2020, che non sussistevano elementi per la valutazione dell'apparato osteoarticolare;
che l' aveva erroneamente valutato le CP_1
menomazioni conseguenti alla limitazione della spalla dx e sx ed alla ipoacusia;
che tali patologie andavano considerate come conseguenti all'attività lavorativa e, dunque, malattie professionali. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in CP_1
particolare che la domanda era improponibile per mancanza di domanda amministrativa,
atteso che la patologia dell'ipoacusia non era stata mai denunciata in sede amministrativa e che, per la patologia relativa alla cuffia dei rotatori, erano stati denunciati degli infortuni del
2014; che si era verificata la prescrizione del diritto;
che non vi era la prova dello
2 svolgimento di attività lavorativa tale da esporre il ricorrente al rischio di contrarre le malattie professionali;
che le malattie professionali non sussistevano e, comunque, non sussistevano postumi indennizzabili;
che non vi erano richieste per l'infortunio affermato come avvenuto nel 2018 che, comunque, si contestava nel suo accadimento e nell'esistenza di postumi indennizzabili. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte. La parte ricorrente ha contestato l'ordinanza del
27.6.2024 si erano rigettate le istanze istruttorie disponendosi rinvio per la discussione anche sul rilievo della mancanza di motivazione. In realtà le ordinanze istruttorie debbono essere succintamente motivate e, nel caso in esame, la causa è stata ritenuta matura per la decisione
(sulla base, evidentemente, delle argomentazioni già svolte dalle parti) sicché si è ritenuta l'istruzione chiesta non necessaria ai fini del decidere.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'azione proposta presenta margini di incertezza non superabili, atteso che pare farsi riferimento alla rottura della cuffia dei rotatori in termini di malattia professionale, come conseguenza dell'esposizione a vibrazioni e posture incongrue, non sussistendo tuttavia contestazioni specifiche della parte ricorrente in ordine alle argomentazioni dell' CP_1
secondo cui la patologia era stata indicata come conseguenza di infortuni sul lavoro denunciati dalla parte ricorrente.
Allo stesso modo, la patologia dell'ipoacusia viene affermata in maniera incompiuta come conseguenza di generica esposizione a rumore.
3 Deve anche evidenziarsi che la parte ricorrente non afferma neppure un grado di invalidità
indennizzabile, chiedendo genericamente la condanna alla corresponsione del beneficio così
come stabilito dalla legge.
La parte ricorrente, ancora, riferisce anche di infortunio subito nel 2018, senza formulare istanze in merito e non affermando la sussistenza di postumi indennizzabili.
In ogni caso, ritenendosi la domanda limitata agli esiti della rottura della cuffia dei rotatori ed alla ipoacusia, le eccezioni dell' sono fondate sia in riferimento all'improponibilità CP_1
della domanda per la patologia dell'ipoacusia (non essendovi neppure compiuta dimostrazione dell'inoltro della documentazione medica al datore di lavoro per far valere l'eventuale inadempienza datoriale), sia in riferimento all'intervenuta prescrizione, atteso che la patologia dell'ipoacusia è riferita al 2019, la rottura della cuffia dei rotatori è riferita a vicenda ancora più risalente e non vi sono evidenze, anche in ragione della complessiva incertezza nella domanda formulata, che il verbale collegiale del 6.8.2020 (che fa riferimento a patologia dell'apparato osteoarticolare) e la successiva messa in mora del 31.7.2023 siano relative alle patologie oggetto di giudizio.
La domanda è dunque infondata e va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in assenza di valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti, evidenziandosi che quella contenuta in ricorso è riferita al triplo del reddito indicato dall'art. 76 DPR 115/2002 e non al doppio,
come da previsione normativa e, oltretutto, non è firmata dalla parte ricorrente, come necessario [“Ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi
per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni
reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c.,
sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. nella l. n. 326 del 2003, è
inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette
un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che "l'interessato"
4 si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei
limiti di reddito” (Cass. 22952/2016)].
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 1.865,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi.
Cosenza, 27.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 105/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Corso Luigi Fera n. 127, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Katia Vetere che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via De Marco n. 48 presso l'Avvocatura CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Ilario Antonio Sorace - resistente
Oggetto: malattia professionale.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - ritenere e dichiarare la natura professionale delle
patologie lamentate dal ricorrente Sig. ; - per l'effetto, condannare Parte_1
l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere il beneficio CP_1
così come stabilito dalla legge;
- con salvezza delle spese di giudizio e di CTU …”.
Conclusioni di parte resistente: “… si conclude: in via preliminare, per la declaratoria di
improponibilità del ricorso;
in via gradata, per il rigetto dell'avversa domanda perché
1 comunque inammissibile e infondata in fatto e in diritto (anche per intervenuta
prescrizione). Con vittoria di spese e competenze …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di lavorare dal 1982 nel settore edile,
prima con mansioni prima di carpentiere e poi di escavatorista;
che la mansione principale consisteva nel manovrare mezzi pesanti per effettuare scavi profondi e trasportare materiale;
che lavorava per otto ore per cinque giorni alla settimana, secondo turni;
che era esposto a rumori e vibrazioni;
che era costretto a stare seduto scomodamente per diverse ore;
che era stato sottoposto ad intervento per rottura completa della cuffia dei rotatori e tendinopatia del capo lungo del bicipite in sindrome da conflitto subacromiale della spalla destra nel 2014;
che nel 2013 e nel 2017 aveva presentato domanda all' per riconoscimento di malattia CP_1
professionale, rigettata in entrambi i casi;
che il 28.12.2018 aveva subito un infortunio sul lavoro in seguito al quale era stata riscontrata ferita su gluteo sinistro con ferro durante il lavoro;
che il 20.7.2019 era stato sottoposto ad esame audiometrico, all'esito del quale era stato riscontrato “modesto deficit sui 4000 HZ come da esposizione a rumore”; che l' CP_1
aveva comunicato, con verbale collegiale del 6.8.2020, che non sussistevano elementi per la valutazione dell'apparato osteoarticolare;
che l' aveva erroneamente valutato le CP_1
menomazioni conseguenti alla limitazione della spalla dx e sx ed alla ipoacusia;
che tali patologie andavano considerate come conseguenti all'attività lavorativa e, dunque, malattie professionali. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in CP_1
particolare che la domanda era improponibile per mancanza di domanda amministrativa,
atteso che la patologia dell'ipoacusia non era stata mai denunciata in sede amministrativa e che, per la patologia relativa alla cuffia dei rotatori, erano stati denunciati degli infortuni del
2014; che si era verificata la prescrizione del diritto;
che non vi era la prova dello
2 svolgimento di attività lavorativa tale da esporre il ricorrente al rischio di contrarre le malattie professionali;
che le malattie professionali non sussistevano e, comunque, non sussistevano postumi indennizzabili;
che non vi erano richieste per l'infortunio affermato come avvenuto nel 2018 che, comunque, si contestava nel suo accadimento e nell'esistenza di postumi indennizzabili. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte. La parte ricorrente ha contestato l'ordinanza del
27.6.2024 si erano rigettate le istanze istruttorie disponendosi rinvio per la discussione anche sul rilievo della mancanza di motivazione. In realtà le ordinanze istruttorie debbono essere succintamente motivate e, nel caso in esame, la causa è stata ritenuta matura per la decisione
(sulla base, evidentemente, delle argomentazioni già svolte dalle parti) sicché si è ritenuta l'istruzione chiesta non necessaria ai fini del decidere.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'azione proposta presenta margini di incertezza non superabili, atteso che pare farsi riferimento alla rottura della cuffia dei rotatori in termini di malattia professionale, come conseguenza dell'esposizione a vibrazioni e posture incongrue, non sussistendo tuttavia contestazioni specifiche della parte ricorrente in ordine alle argomentazioni dell' CP_1
secondo cui la patologia era stata indicata come conseguenza di infortuni sul lavoro denunciati dalla parte ricorrente.
Allo stesso modo, la patologia dell'ipoacusia viene affermata in maniera incompiuta come conseguenza di generica esposizione a rumore.
3 Deve anche evidenziarsi che la parte ricorrente non afferma neppure un grado di invalidità
indennizzabile, chiedendo genericamente la condanna alla corresponsione del beneficio così
come stabilito dalla legge.
La parte ricorrente, ancora, riferisce anche di infortunio subito nel 2018, senza formulare istanze in merito e non affermando la sussistenza di postumi indennizzabili.
In ogni caso, ritenendosi la domanda limitata agli esiti della rottura della cuffia dei rotatori ed alla ipoacusia, le eccezioni dell' sono fondate sia in riferimento all'improponibilità CP_1
della domanda per la patologia dell'ipoacusia (non essendovi neppure compiuta dimostrazione dell'inoltro della documentazione medica al datore di lavoro per far valere l'eventuale inadempienza datoriale), sia in riferimento all'intervenuta prescrizione, atteso che la patologia dell'ipoacusia è riferita al 2019, la rottura della cuffia dei rotatori è riferita a vicenda ancora più risalente e non vi sono evidenze, anche in ragione della complessiva incertezza nella domanda formulata, che il verbale collegiale del 6.8.2020 (che fa riferimento a patologia dell'apparato osteoarticolare) e la successiva messa in mora del 31.7.2023 siano relative alle patologie oggetto di giudizio.
La domanda è dunque infondata e va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in assenza di valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti, evidenziandosi che quella contenuta in ricorso è riferita al triplo del reddito indicato dall'art. 76 DPR 115/2002 e non al doppio,
come da previsione normativa e, oltretutto, non è firmata dalla parte ricorrente, come necessario [“Ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi
per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni
reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c.,
sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. nella l. n. 326 del 2003, è
inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette
un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che "l'interessato"
4 si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei
limiti di reddito” (Cass. 22952/2016)].
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 1.865,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi.
Cosenza, 27.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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