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Ordinanza 17 aprile 2025
Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Dott. Francesco Provenzano
ha emesso la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. promosso da:
AVV. ROSARIO MAGLIARISI personalmente in giudizio ex art. 86 c.p.c., con indirizzo di p.e.c. indicato nel ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
C/O AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
RESISTENTE - CONTUMACE
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 26.03.2025
Pt_1
L'avv. Rosario Magliarisi, agendo personalmente in giudizio ex art. 86 c.p.c., ha proposto opposizione avverso il decreto del 03.01.2023 con cui il Tribunale di Agrigento, sez. Lavoro, rigettava la sua istanza di liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta in favore di . Persona_1
In particolare, ha dedotto di aver rappresentato la sig.ra , ammessa al gratuito Persona_1 patrocinio, nell'ambito del giudizio del lavoro rubricato al numero 2576/2021 al termine del quale chiedeva la liquidazione dei compensi nel rispetto dei criteri fissati dal protocollo di intesa del 16.12.2022, siglato tra il Tribunale di Agrigento e dall'ordine degli avvocati, e il Tribunale respingeva la richiesta affermando che l'attività professionale si era conclusa prima della stipula del protocollo di intesa e, pertanto, non potevano essere applicati i paramenti fissati dal suddetto protocollo. Ha, poi, rilevato che ha diritto ad essere pagato nel rispetto dei criteri fissati dal protocollo di intesa non avendo le parti previsto un divieto per i procedimenti già conclusi o nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
Ha chiesto, quindi, che venisse, dichiarata l'illegittimità del decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione e conseguentemente di liquidare in favore dello stesso il compenso indicato nell'istanza di liquidazione, pari ad € 700,00, in conformità a quanto statuito nel protocollo di intesa siglato dal Tribunale di Agrigento e l'Ordine degli Avvocati di Agrigento in data
16.12.2022 o in conformità ai parametri di cui al D.M.55/2014.
Non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, il il Controparte_2 quale, preliminarmente, viene dichiarato contumace.
All'udienza tenutasi il 26.03.2025 svoltasi con le modalità della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente si è riportata al proprio atto introduttivo ed ha insistito per l'accoglimento delle relative conclusioni.
Tanto premesso, il presente ricorso è meritevole di accoglimento per le considerazioni di seguito indicate.
Risulta dagli atti del fascicolo che l'avv. Rosario Magliarisi espletava la propria attività professionale nel giudizio del lavoro volto al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile in favore di , ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Persona_1
Ne discende che parte ricorrente ha diritto ad ottenere per le fasi in cui ha prestato la sua attività professionale la liquidazione del proprio compenso.
Non osta a tale liquidazione la circostanza che l'avvocato ha chiesto la liquidazione del compenso in base ai parametri del protocollo di intesa siglato dopo la conclusione dell'attività professionale dallo stesso prestata.
Ed infatti, il Giudice della liquidazione, pur avendo correttamente escluso l'applicazione del protocollo di intesa in quanto sottoscritto successivamente alla conclusione dell'attività professionale prestata dall'avvocato, avrebbe dovuto riqualificare la richiesta di liquidazione sulla base del D.M. 55/2014.
È parte del potere-dovere del Giudice, infatti, riqualificare una richiesta alla luce della normativa vigente, quand'anche l'avvocato abbia formulato la propria istanza in modo erroneo.
pag. 2/4 Al ricorrente spetta, pertanto, la liquidazione del compenso ai sensi del D.M. 55/2014, ponendo a riferimento i valori minimi, di cui allo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00. in ragione del fatto che la questione non presentava motivi di particolare complessità e del tempo impegnato alla sua soluzione.
Va, quindi, riconosciuto l'importo complessivo di € 213,00 con riguardo alla fase di studio della controversia, di € 213,00 con riguardo alla fase introduttiva, € 426,00 con riguardo alla fase istruttoria e € 460,00 con riguardo alla fase decisionale, per un totale complessivo di € 1.312,00; da ridurre del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (art. 12, comma 2, D.P.R. 115/2002) e del 50% per gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 130 del D.P.R.
115/2002, per un importo finale di euro 459,20 oltre al 15% per rimborso spese generali, IVA e
C.p.a..
Le spese di lite vanno poste a carico del resistente soccombente.
Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso, per questo procedimento, si procede come in dispositivo sulla base del d.m. 147/22.
In particolare, il compenso può essere determinato assumendo a riferimento i corrispondenti valori minimi di liquidazione previsti dal succitato regolamento per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, trattandosi di procedimento al quale si applica il rito sommario di cognizione e considerando la non elevata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
nessun compenso con riguardo alla fase istruttoria in considerazione del fatto che la stessa non ha avuto luogo nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa:
- revoca il decreto di rigetto di liquidazione emesso dal Tribunale di Agrigento in data
03.01.2023 e liquida in favore del ricorrente Avv. Rosario Magliarisi la somma di €
459,20 a titolo di compenso per l'attività espletatala nel procedimento civile di cui in parte motiva, oltre al 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
pag. 3/4 - condanna il resistente a rifondere in favore della ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 462,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15% del compenso, Iva – se dovuta - e CPA ed oltre euro 125,00 per esborsi.
Agrigento, 17.4.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Provenzano
pag. 4/4
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Dott. Francesco Provenzano
ha emesso la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. promosso da:
AVV. ROSARIO MAGLIARISI personalmente in giudizio ex art. 86 c.p.c., con indirizzo di p.e.c. indicato nel ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
C/O AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
RESISTENTE - CONTUMACE
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 26.03.2025
Pt_1
L'avv. Rosario Magliarisi, agendo personalmente in giudizio ex art. 86 c.p.c., ha proposto opposizione avverso il decreto del 03.01.2023 con cui il Tribunale di Agrigento, sez. Lavoro, rigettava la sua istanza di liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta in favore di . Persona_1
In particolare, ha dedotto di aver rappresentato la sig.ra , ammessa al gratuito Persona_1 patrocinio, nell'ambito del giudizio del lavoro rubricato al numero 2576/2021 al termine del quale chiedeva la liquidazione dei compensi nel rispetto dei criteri fissati dal protocollo di intesa del 16.12.2022, siglato tra il Tribunale di Agrigento e dall'ordine degli avvocati, e il Tribunale respingeva la richiesta affermando che l'attività professionale si era conclusa prima della stipula del protocollo di intesa e, pertanto, non potevano essere applicati i paramenti fissati dal suddetto protocollo. Ha, poi, rilevato che ha diritto ad essere pagato nel rispetto dei criteri fissati dal protocollo di intesa non avendo le parti previsto un divieto per i procedimenti già conclusi o nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
Ha chiesto, quindi, che venisse, dichiarata l'illegittimità del decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione e conseguentemente di liquidare in favore dello stesso il compenso indicato nell'istanza di liquidazione, pari ad € 700,00, in conformità a quanto statuito nel protocollo di intesa siglato dal Tribunale di Agrigento e l'Ordine degli Avvocati di Agrigento in data
16.12.2022 o in conformità ai parametri di cui al D.M.55/2014.
Non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, il il Controparte_2 quale, preliminarmente, viene dichiarato contumace.
All'udienza tenutasi il 26.03.2025 svoltasi con le modalità della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente si è riportata al proprio atto introduttivo ed ha insistito per l'accoglimento delle relative conclusioni.
Tanto premesso, il presente ricorso è meritevole di accoglimento per le considerazioni di seguito indicate.
Risulta dagli atti del fascicolo che l'avv. Rosario Magliarisi espletava la propria attività professionale nel giudizio del lavoro volto al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile in favore di , ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Persona_1
Ne discende che parte ricorrente ha diritto ad ottenere per le fasi in cui ha prestato la sua attività professionale la liquidazione del proprio compenso.
Non osta a tale liquidazione la circostanza che l'avvocato ha chiesto la liquidazione del compenso in base ai parametri del protocollo di intesa siglato dopo la conclusione dell'attività professionale dallo stesso prestata.
Ed infatti, il Giudice della liquidazione, pur avendo correttamente escluso l'applicazione del protocollo di intesa in quanto sottoscritto successivamente alla conclusione dell'attività professionale prestata dall'avvocato, avrebbe dovuto riqualificare la richiesta di liquidazione sulla base del D.M. 55/2014.
È parte del potere-dovere del Giudice, infatti, riqualificare una richiesta alla luce della normativa vigente, quand'anche l'avvocato abbia formulato la propria istanza in modo erroneo.
pag. 2/4 Al ricorrente spetta, pertanto, la liquidazione del compenso ai sensi del D.M. 55/2014, ponendo a riferimento i valori minimi, di cui allo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00. in ragione del fatto che la questione non presentava motivi di particolare complessità e del tempo impegnato alla sua soluzione.
Va, quindi, riconosciuto l'importo complessivo di € 213,00 con riguardo alla fase di studio della controversia, di € 213,00 con riguardo alla fase introduttiva, € 426,00 con riguardo alla fase istruttoria e € 460,00 con riguardo alla fase decisionale, per un totale complessivo di € 1.312,00; da ridurre del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (art. 12, comma 2, D.P.R. 115/2002) e del 50% per gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 130 del D.P.R.
115/2002, per un importo finale di euro 459,20 oltre al 15% per rimborso spese generali, IVA e
C.p.a..
Le spese di lite vanno poste a carico del resistente soccombente.
Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso, per questo procedimento, si procede come in dispositivo sulla base del d.m. 147/22.
In particolare, il compenso può essere determinato assumendo a riferimento i corrispondenti valori minimi di liquidazione previsti dal succitato regolamento per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, trattandosi di procedimento al quale si applica il rito sommario di cognizione e considerando la non elevata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
nessun compenso con riguardo alla fase istruttoria in considerazione del fatto che la stessa non ha avuto luogo nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa:
- revoca il decreto di rigetto di liquidazione emesso dal Tribunale di Agrigento in data
03.01.2023 e liquida in favore del ricorrente Avv. Rosario Magliarisi la somma di €
459,20 a titolo di compenso per l'attività espletatala nel procedimento civile di cui in parte motiva, oltre al 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
pag. 3/4 - condanna il resistente a rifondere in favore della ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 462,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15% del compenso, Iva – se dovuta - e CPA ed oltre euro 125,00 per esborsi.
Agrigento, 17.4.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Provenzano
pag. 4/4