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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 08/10/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore nel procedimento ex artt. 473bis.51 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1125/2025 promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana Parte_1 C.F._1
n. 80 presso lo studio dell'Avv. Roberto Baldi che la rappresenta e difende, come da procura in atti e da
(C.F.: elettivamente domiciliato in Rieti, Via Sanizi n. 19 Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Livia Andreola che lo rappresenta e difende, come da procura rilasciata in atti ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
Conclusioni congiunte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, disciplinare i rapporti tra gli odierni ricorrenti ed il figlio minore , secondo le Per_1 modalità di seguito indicate:
A) affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre, sig.ra
. Le decisioni più̀ importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione Parte_1 scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, in base alle capacità, alla inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. onere dei genitori quello di tenersi Per_2 reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare separatamente la responsabilità genitoriale, per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
B) il sig. , compatibilmente con i propri turni lavorativi, avrà la facoltà di tenere con sé il Parte_2 figlio minore , almeno due giorni alla settimana;
Per_1
1 C) i genitori, compatibilmente con i turni di lavoro osservati, avranno la facoltà di trascorrere con il figlio minore un weekend ciascuno;
Per_1
D) ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché́ della sua volontà;
E) con riferimento alle festività, al fine di mantenere inalterate le abitudini che hanno caratterizzato la vita del figlio , gli odierni ricorrenti ritengono opportuno che le modalità che il minore trascorra le Per_1 giornate festive come segue: il giorno 24 Dicembre presso la madre;
il giorno 25 Dicembre presso il padre;
il capodanno alternativamente con ciascuno dei genitori, il giorno di Pasqua presso il padre;
il Lunedì dell'Angelo presso la madre. In occasione di ogni altra festività, i genitori potranno tenere alternativamente il minore;
F) in ordine alle vacanze estive, il sig. avrà̀ la facoltà̀ di trascorrere con il figlio almeno 15 Pt_2
(quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di Giugno e Settembre di ciascun anno solare.
Tale periodo dovrà̀ essere anticipatamente individuato, previo accordo con la madre e tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. Laddove la sig.ra intenda trascorrere dei periodi di Pt_1 vacanza con il figlio, dovrà darne notizia al sig. con congruo preavviso. Ciascun genitore si Pt_2 impegna a fornire all'altro l'indirizzo della località di vacanza ove porterà il figlio, nonché ad indicare le date di partenza e ritorno;
G) i genitori avranno sempre la facoltà di accordarsi, anche discostandosi dalle indicazioni di affidamento suddette, al fine di soddisfare i bisogni del figlio minore, rendendosi disposti ad accogliere le sue richieste circa le giornate da trascorrere presso ciascun genitore, anche con riferimento alle festività;
H) il sig. , con decorrenza dalla data di omologa, si impegnerà mensilmente a corrispondere in Pt_2 favore della sig.ra una somma complessiva pari ad € 350,00 a titolo di concorso spese per il Pt_1 mantenimento ordinario del figlio minore, da rivalutarsi di annualmente secondo la variazione degli indici
ISTAT. Il predetto importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra n. [...], entro e non oltre il giorno 11 di ogni Parte_1 mese;
E) ciascun genitore si impegnerà a sostenere, in misura pari al 50% del loro valore, le spese straordinarie per il figlio minore, provvedendo al rimborso dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In caso di spese straordinarie che non richiedono un preventivo accordo, il genitore che ha anticipato la spesa avrà diritto ad ottenere un rimborso in misura pari al 50% della spesa sostenuta, entro 15 giorni dalla richiesta avanzata.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo devono considerarsi spese straordinarie che non richiedono un preventivo accordo tra i genitori: le spese relative alla salute (sanitarie urgenti ed indifferibili, ortodontiche, oftalmiche, fisioterapiche, particolari terapie quali, ad esempio, le inalazioni termali, nonché
l'acquisto di farmaci particolari); le spese relative all'istruzione (rette di asili e scuole private se presenti prima della cessazione della convivenza tra i genitori, tasse scolastiche, libri, gite scolastiche giornaliere); spese relative alla cultura e allo sport (es. spese per abbonamento ad un attività sportiva, agonistica e non).
2 Con riferimento alle spese straordinarie da concordarsi, il genitore che intende sostenere una spesa rientrante in tale categoria, dovrà avanzare una richiesta per iscritto all'altro, il quale si impegnerà a fornire riscontro entro dieci giorni, motivando l'eventuale dissenso. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo devono considerarsi spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: le gite scolastiche o stage estivi;
le spese sanitarie quali, ad es. cicli di psicoterapia o fisioterapia;
lezioni private;
spese alloggiative e / o rette fuori sede, bollo e assicurazione per mezzo di trasposto della prole;
altra attività ludico - ricreativa quale ad es. centri estivi;
servizio babysitter e/ o doposcuola;
corsi di informatica, corsi linguistici, corsi musicali con eventuale acquisto di relativo strumento;
corsi di teatro;
F) la sig.ra , in quanto genitore collocatario, otterrà e tratterà in misura pari al 100% Parte_1
l'Assegno Unico ed Universale per il figlio a carico, del quale beneficia;
G) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
H) i ricorrenti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì̀ che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
I) i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 17.07.2025 e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio Persona_3
, nato in data [...], e sui diritti a quest'ultimo afferenti.
[...]
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: lo presta la propria attività lavorativa presso la COOP Pt_2
CENTRO ITALIA SOC. COOP.VA, sede di Rieti, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, svolgendo mansioni di “Capo Reparto” e ha percepito negli ultimi tre anni i seguenti redditi annui: € 33.043,00 nell'anno
2021; € 33.039,00 nell'anno 2022; € 34.488,00 nell'anno 2023.
La presta la propria attività lavorativa presso la COOP CENTRO ITALIA SOC. COOP.VA con Pt_1 mansione di “addetta alle vendite” e ha percepito negli ultimi tre anni i seguenti redditi annui: - € 23.701,00 nell'anno 2021; € 22.887,00 nell'anno 2022; € 21.735,00 nell'anno 2023.
Con note scritte depositate per la udienza del 10.09.2025 le parti hanno chiesto l'omologa del predetto accordo e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento
3 condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse del figlio;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione del minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse del figlio di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
Il ricorso può, dunque, trovare integrale accoglimento.
Vista la domanda congiunta, le spese di lite devono ritenersi compensate.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da ex artt. 473bis.51 Parte_1 Parte_2
c.p.c.:
-recepisce le condizioni indicate dalle parti riportate in epigrafe intendersi qui integralmente trascritte;
-dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, nella camera di consiglio del 6.10.2025
Il giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore nel procedimento ex artt. 473bis.51 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1125/2025 promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana Parte_1 C.F._1
n. 80 presso lo studio dell'Avv. Roberto Baldi che la rappresenta e difende, come da procura in atti e da
(C.F.: elettivamente domiciliato in Rieti, Via Sanizi n. 19 Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Livia Andreola che lo rappresenta e difende, come da procura rilasciata in atti ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
Conclusioni congiunte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, disciplinare i rapporti tra gli odierni ricorrenti ed il figlio minore , secondo le Per_1 modalità di seguito indicate:
A) affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre, sig.ra
. Le decisioni più̀ importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione Parte_1 scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, in base alle capacità, alla inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. onere dei genitori quello di tenersi Per_2 reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare separatamente la responsabilità genitoriale, per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
B) il sig. , compatibilmente con i propri turni lavorativi, avrà la facoltà di tenere con sé il Parte_2 figlio minore , almeno due giorni alla settimana;
Per_1
1 C) i genitori, compatibilmente con i turni di lavoro osservati, avranno la facoltà di trascorrere con il figlio minore un weekend ciascuno;
Per_1
D) ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché́ della sua volontà;
E) con riferimento alle festività, al fine di mantenere inalterate le abitudini che hanno caratterizzato la vita del figlio , gli odierni ricorrenti ritengono opportuno che le modalità che il minore trascorra le Per_1 giornate festive come segue: il giorno 24 Dicembre presso la madre;
il giorno 25 Dicembre presso il padre;
il capodanno alternativamente con ciascuno dei genitori, il giorno di Pasqua presso il padre;
il Lunedì dell'Angelo presso la madre. In occasione di ogni altra festività, i genitori potranno tenere alternativamente il minore;
F) in ordine alle vacanze estive, il sig. avrà̀ la facoltà̀ di trascorrere con il figlio almeno 15 Pt_2
(quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di Giugno e Settembre di ciascun anno solare.
Tale periodo dovrà̀ essere anticipatamente individuato, previo accordo con la madre e tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. Laddove la sig.ra intenda trascorrere dei periodi di Pt_1 vacanza con il figlio, dovrà darne notizia al sig. con congruo preavviso. Ciascun genitore si Pt_2 impegna a fornire all'altro l'indirizzo della località di vacanza ove porterà il figlio, nonché ad indicare le date di partenza e ritorno;
G) i genitori avranno sempre la facoltà di accordarsi, anche discostandosi dalle indicazioni di affidamento suddette, al fine di soddisfare i bisogni del figlio minore, rendendosi disposti ad accogliere le sue richieste circa le giornate da trascorrere presso ciascun genitore, anche con riferimento alle festività;
H) il sig. , con decorrenza dalla data di omologa, si impegnerà mensilmente a corrispondere in Pt_2 favore della sig.ra una somma complessiva pari ad € 350,00 a titolo di concorso spese per il Pt_1 mantenimento ordinario del figlio minore, da rivalutarsi di annualmente secondo la variazione degli indici
ISTAT. Il predetto importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra n. [...], entro e non oltre il giorno 11 di ogni Parte_1 mese;
E) ciascun genitore si impegnerà a sostenere, in misura pari al 50% del loro valore, le spese straordinarie per il figlio minore, provvedendo al rimborso dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In caso di spese straordinarie che non richiedono un preventivo accordo, il genitore che ha anticipato la spesa avrà diritto ad ottenere un rimborso in misura pari al 50% della spesa sostenuta, entro 15 giorni dalla richiesta avanzata.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo devono considerarsi spese straordinarie che non richiedono un preventivo accordo tra i genitori: le spese relative alla salute (sanitarie urgenti ed indifferibili, ortodontiche, oftalmiche, fisioterapiche, particolari terapie quali, ad esempio, le inalazioni termali, nonché
l'acquisto di farmaci particolari); le spese relative all'istruzione (rette di asili e scuole private se presenti prima della cessazione della convivenza tra i genitori, tasse scolastiche, libri, gite scolastiche giornaliere); spese relative alla cultura e allo sport (es. spese per abbonamento ad un attività sportiva, agonistica e non).
2 Con riferimento alle spese straordinarie da concordarsi, il genitore che intende sostenere una spesa rientrante in tale categoria, dovrà avanzare una richiesta per iscritto all'altro, il quale si impegnerà a fornire riscontro entro dieci giorni, motivando l'eventuale dissenso. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo devono considerarsi spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: le gite scolastiche o stage estivi;
le spese sanitarie quali, ad es. cicli di psicoterapia o fisioterapia;
lezioni private;
spese alloggiative e / o rette fuori sede, bollo e assicurazione per mezzo di trasposto della prole;
altra attività ludico - ricreativa quale ad es. centri estivi;
servizio babysitter e/ o doposcuola;
corsi di informatica, corsi linguistici, corsi musicali con eventuale acquisto di relativo strumento;
corsi di teatro;
F) la sig.ra , in quanto genitore collocatario, otterrà e tratterà in misura pari al 100% Parte_1
l'Assegno Unico ed Universale per il figlio a carico, del quale beneficia;
G) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
H) i ricorrenti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì̀ che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
I) i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 17.07.2025 e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio Persona_3
, nato in data [...], e sui diritti a quest'ultimo afferenti.
[...]
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: lo presta la propria attività lavorativa presso la COOP Pt_2
CENTRO ITALIA SOC. COOP.VA, sede di Rieti, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, svolgendo mansioni di “Capo Reparto” e ha percepito negli ultimi tre anni i seguenti redditi annui: € 33.043,00 nell'anno
2021; € 33.039,00 nell'anno 2022; € 34.488,00 nell'anno 2023.
La presta la propria attività lavorativa presso la COOP CENTRO ITALIA SOC. COOP.VA con Pt_1 mansione di “addetta alle vendite” e ha percepito negli ultimi tre anni i seguenti redditi annui: - € 23.701,00 nell'anno 2021; € 22.887,00 nell'anno 2022; € 21.735,00 nell'anno 2023.
Con note scritte depositate per la udienza del 10.09.2025 le parti hanno chiesto l'omologa del predetto accordo e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento
3 condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse del figlio;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione del minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse del figlio di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
Il ricorso può, dunque, trovare integrale accoglimento.
Vista la domanda congiunta, le spese di lite devono ritenersi compensate.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da ex artt. 473bis.51 Parte_1 Parte_2
c.p.c.:
-recepisce le condizioni indicate dalle parti riportate in epigrafe intendersi qui integralmente trascritte;
-dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, nella camera di consiglio del 6.10.2025
Il giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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