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13 ottobre 1993
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1 gennaio 2009
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1 gennaio 2012
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1 gennaio 2015
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Art. 1. 1. A decorrere dall'anno 1993 e' concesso all'Unione italiana
ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.) ed all'Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.), un contributo annuo di lire 2.500 milioni. (1) (2) ((3)) 2. Il contributo e' ripartito annualmente dall'Unione italiana
ciechi sulla base dei programmi e della organizzazione sul territorio degli Istituti di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire
2.500 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante riduzione del capitolo 1121 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1993 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.(2)
------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203 , convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 , ha disposto (con l'art. 11-quaterdecies, comma 10) che "Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379 , e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro 2.300.000." ------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 , ha disposto (con l'art. 33, comma 35) che "Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379 , e' fissato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,6 milioni di euro per l'anno 2012 ed e' attribuito per il 35 per cento all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, per il 50 per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. onlus, con l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge."
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 18) che "Il contributo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell' articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379 [...] a decorrere dall'anno 2012 e' fissato in euro 291.142." ------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 , ha disposto (con l'art. 1, comma 191) che e' autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 da assegnare all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di cui al comma 1 del presente articolo.
ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.) ed all'Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.), un contributo annuo di lire 2.500 milioni. (1) (2) ((3)) 2. Il contributo e' ripartito annualmente dall'Unione italiana
ciechi sulla base dei programmi e della organizzazione sul territorio degli Istituti di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire
2.500 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante riduzione del capitolo 1121 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1993 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.(2)
------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203 , convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 , ha disposto (con l'art. 11-quaterdecies, comma 10) che "Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379 , e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro 2.300.000." ------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 , ha disposto (con l'art. 33, comma 35) che "Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379 , e' fissato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,6 milioni di euro per l'anno 2012 ed e' attribuito per il 35 per cento all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, per il 50 per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. onlus, con l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge."
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 18) che "Il contributo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell' articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379 [...] a decorrere dall'anno 2012 e' fissato in euro 291.142." ------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 , ha disposto (con l'art. 1, comma 191) che e' autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 da assegnare all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di cui al comma 1 del presente articolo.
Commentario • 1
- 1. Legge di stabilità 2012 pubblicata in Gazzetta ufficialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 novembre 2011 · 1.460945
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 09/01/2015, n. 258Provvedimento: […] In secondo luogo la tesi secondo la quale i due criteri base indicati dall'art.1 della legge n.379/1993 (e cioè i programmi e l'organizzazione sul territorio) quali parametri per l'assegnazione del contributo, devono essere paritariamente considerati attribuendo a ciascuno degli stessi “il 50% del contributo” (come si sostiene nelle “Osservazioni” dell'IERFOP del 14.10.2011: ved. doc. n.4. 6 dell'Indice allegato al ricorso introduttivo), non trova riscontro nella previsione legislativa de qua che demanda all'Unione il compito di tener conto di detti due, unici, criteri ai fini della ripartizione del contributo e non di assegnare loro identico peso valutativo.Leggi di più...
- art. 26 c.p.a.·
- art. 92 c.p.c.·
- ripartizione dei contributi·
- legge 379/1993·
- legittimità dei criteri di riparto·
- annullamento di provvedimenti amministrativi·
- criteri di riparto dei contributi·
- natura endoprocedimentale degli atti amministrativi·
- compensazione delle spese di giudizio·
- cessione della materia del contendere