Art. 1. 1. A decorrere dall'anno 1993 e' concesso all'Unione italiana
ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.) ed all'Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.), un contributo annuo di lire 2.500 milioni. (1) (2) ((3)) 2. Il contributo e' ripartito annualmente dall'Unione italiana
ciechi sulla base dei programmi e della organizzazione sul territorio degli Istituti di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire
2.500 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante riduzione del capitolo 1121 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1993 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.(2)
------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203 , convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 , ha disposto (con l'art. 11-quaterdecies, comma 10) che "Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379 , e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro 2.300.000." ------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 , ha disposto (con l'art. 33, comma 35) che "Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379 , e' fissato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,6 milioni di euro per l'anno 2012 ed e' attribuito per il 35 per cento all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, per il 50 per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. onlus, con l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge."
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 18) che "Il contributo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell' articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379 [...] a decorrere dall'anno 2012 e' fissato in euro 291.142." ------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 , ha disposto (con l'art. 1, comma 191) che e' autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 da assegnare all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di cui al comma 1 del presente articolo.
ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.) ed all'Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.), un contributo annuo di lire 2.500 milioni. (1) (2) ((3)) 2. Il contributo e' ripartito annualmente dall'Unione italiana
ciechi sulla base dei programmi e della organizzazione sul territorio degli Istituti di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire
2.500 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante riduzione del capitolo 1121 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1993 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.(2)
------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203 , convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 , ha disposto (con l'art. 11-quaterdecies, comma 10) che "Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379 , e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro 2.300.000." ------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 , ha disposto (con l'art. 33, comma 35) che "Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379 , e' fissato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,6 milioni di euro per l'anno 2012 ed e' attribuito per il 35 per cento all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, per il 50 per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. onlus, con l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge."
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 18) che "Il contributo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell' articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379 [...] a decorrere dall'anno 2012 e' fissato in euro 291.142." ------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 , ha disposto (con l'art. 1, comma 191) che e' autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 da assegnare all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di cui al comma 1 del presente articolo.