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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 06/08/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1196/2022 R.G.
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico Marco Bottallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
, elettivamente domiciliato in Asti, corso Alfieri n. 185 presso lo studio Parte_1 dell'avv. Cinzia Margarino, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Attore in opposizione contro in persona del Presidente del CdA dott. Controparte_1 CP_2
, elettivamente domiciliata in Asti, corso Dante n. 16 presso lo studio degli avv.ti
[...]
CA Marinetti e Francesca Marinetti che la rappresentano e difendono come da procura in atti
Parte convenuta in opposizione contro
, elettivamente domiciliato in Asti, piazza Astesano n. 20, presso lo studio Controparte_3 dell'avv. Roberta Bombaci, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Terzo chiamato
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 3.2.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto del giudizio.
Il sig. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 250/2022 Parte_1
emesso dal Tribunale di Asti in data 1.3.2022, con il quale gli è stato ingiunto di pagare, in
[... qualità di socio e garante della Nuova Edilasti di CA IA & C. s.n.c., alla CP_1 la somma di € 163.894,85, oltre interessi e spese, per saldo debitore Controparte_1
del rapporto di c/c n. 24494. L'opponente ha in particolare eccepito: i) la nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c.; ii) la nullità della fideiussione dal medesimo rilasciata per contrarietà alla c.d. normativa Antitrust;
iii) la decadenza della banca dalla garanzia fideiussoria per violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c.; iv) la mancanza di prova del credito per omessa produzione di tutti gli e/c dall'inizio del rapporto;
v) la nullità della commissione di massimo scoperto;
vi) l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
L'opponente ha chiesto pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, la rideterminazione del saldo del predetto rapporto alla luce delle eccezioni sollevate;
ha chiesto, inoltre, l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo ossia Controparte_3 dell'altro socio e garante della Nuova Edilasti s.n.c., affinché il medesimo, in caso di accoglimento delle domande formulate dalla fosse condannato in Controparte_1 solido con l'opponente al pagamento delle somme dovute oltre che al rimborso in favore dell'attore, a titolo di regresso, del 50% di quanto fosse stato versato da quest'ultimo alla banca.
La si è costituita in giudizio contestando la fondatezza di Controparte_1 tutte le eccezioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Si è altresì costituito in giudizio, previa autorizzazione della sua chiamata in causa ai sensi dell'art. 269 c.p.c., il sig. chiedendo il rigetto delle domande proposte nei Controparte_3 suoi confronti dall'attore.
Ciò premesso, l'opposizione appare fondata alla luce delle seguenti considerazioni.
Sull'eccezione di mancanza di prova del credito azionato dalla banca in via monitoria.
In virtù del principio della ragione più liquida si ritiene di esaminare preliminarmente le eccezioni sollevate dall'opponente con riferimento alla prova dell'esistenza del credito azionato dalla banca in quanto idonee a rendere superfluo l'esame delle ulteriori contestazioni inerenti la validità del decreto ingiuntivo nonché della fideiussione prestata dall'attore.
Al riguardo si osserva come la Suprema Corte abbia condivisibilmente affermato che nei rapporti bancari in conto corrente la banca, al fine di dimostrare l'entità del proprio credito, ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto e non può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito (Cass. Civ. Sez. 1,
Sentenza n. 23974 del 25/11/2010).
È pur vero, come osservato dalla banca nelle sue difese conclusive, che secondo l'orientamento più recente della Corte di Cassazione la prova del saldo di c/c non deve necessariamente essere fornita mediante la produzione integrale degli estratti conto per l'intera durata del rapporto, potendo essere desunta anche aliunde attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano però idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti (v. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 22290 del 25/07/2023).
Tali indicazioni non possono certamente essere ricavate, al contrario di quanto sostenuto dalla banca, dalla mera circostanza che il correntista-opponente non abbia sollevato specifiche contestazioni avverso il certificato di saldaconto prodotto in sede monitoria, atteso che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre gli estratti conto (o altra idonea documentazione) a partire dalla sua apertura, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (v. Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 15148 del
11/06/2018; Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018; Cass. Civ., Sez. 1,
Sentenza n. 21466 del 19/09/2013); la mera assenza, nell'opposizione, della deduzione di
“errori di conteggio” nella ricostruzione contabile dell'opposta non vale, infatti, a far ritenere superato il profilo dell'assenza della completezza della documentazione sull'andamento del conto corrente atteso che le contestazioni dei conteggi possono vertere sul mero quantum del credito, laddove l'assenza parziale della documentazione sull'andamento del conto corrente viene ad investire il profilo della stessa prova della pretesa azionata dalla banca, e quindi lo stesso an del credito (v. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 13667 del 21/05/2025).
Va, pertanto, ribadito il principio, peraltro confermato dalle stesse pronunce di legittimità richiamate dalla secondo cui laddove non siano state fornite Controparte_1
indicazioni certe e complete idonee a dare giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto, i conteggi devono essere rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, a meno che non sussistano neppure elementi per escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto o documenti di pari valenza probatoria, il correntista abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), perché in tal caso la domanda della banca dovrebbe essere respinta tout court per l'impossibilità di procedere al alcuna rielaborazione contabile (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11543 del 02/05/2019; Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 22290 del 25/07/2023).
Alla luce di quanto precede va, pertanto, condiviso l'operato del CTU, il quale ha rilevato l'incompletezza della documentazione contabile prodotta in atti, dal momento che il contratto di conto corrente n. 24494 risulta essere stato stipulato in data 23.6.1998 mentre la documentazione prodotta si riferisce al periodo 1.4.2002 (con un saldo a debito del correntista pari ad euro 180.147,39) – 27.11.2020 (data di estinzione del rapporto e passaggio del saldo a sofferenza). Il CTU ha quindi correttamente provveduto ad assumere il saldo iniziale in misura pari a zero, in luogo di quanto risultante dal primo estratto conto in atti
(riferito al periodo 01/04/2002 – 30/06/2002), contraddistinto da un saldo iniziale, alla data del
1° aprile 2002, a debito del correntista per euro 180.147,39.
Va altresì osservato come la contestazione della prova del credito per omessa produzione integrale degli e/c (sollevata dall'opponente sin dall'atto di citazione) non sia preclusa dal fatto che il contratto di fideiussione sottoscritto dall'attore contenga la c.d. clausola di pagamento a semplice richiesta scritta, in forza della quale “Il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla , a semplice richiesta scritta, quanto Controparte_1 dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” (v. art. 7 contratto di fideiussione, doc. 4 fascicolo monitorio).
La previsione di clausole che prevedono il pagamento “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta” non è infatti decisivo ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione. Ciò che rileva a tal fine è infatti la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia: le differenze devono in particolare essere ricercate sul piano dell'autonomia e non su quello della causa, potendo la clausola di pagamento “a prima richiesta” riferirsi sia ad una garanzia con caratteristiche di accessorietà, assumendo così valenza meramente processuale (risolvendosi in una clausola di "solve et repete", ai sensi dell'art. 1462 cod. civ.), sia ad una garanzia svincolata dal rapporto principale garantito, configurando un contratto autonomo di garanzia (cfr. Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 4661 del 28/02/2007).
È stato inoltre osservato che la maggior larghezza dell'obbligazione assunta con il contratto autonomo di garanzia è compensata da un corrispondente impegno del debitore principale a tenere indenne dell'esborso il garante, con rinuncia a far valere nei suoi confronti qualunque eccezione pertinente all'obbligazione principale, salvo il limite dell'exceptio doli (cfr. Trib.
Torino, sent. 18.1.2018).
Nel caso di specie non risulta che l'odierno opponente abbia assunto la garanzia per ordine del debitore principale né che quest'ultimo si sia impegnato a tenere indenne l'opponente da qualsiasi esborso rinunciando a far valere le eccezioni relative all'obbligazione principale. Il nomen iuris attribuito al contratto dalle parti (“Fidejussione”), il richiamo, sempre nell'ambito del testo contrattuale, di disposizioni concernenti il contratto tipico di fideiussione (quale l'art. 1957 c.c.), l'individuazione dell'oggetto della garanzia nell'obbligo di garantire tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi e spese (ex art. 1 del contratto), costituiscono ulteriori elementi che inducono a inquadrare la garanzia rilasciata dal sig. ell'ambito CP_3
del contratto tipico di fideiussione e non già del contratto autonomo di garanzia.
L'espressione “a semplice richiesta scritta” non vale pertanto nel caso di specie a rendere il rapporto di garanzia del tutto svincolato dall'obbligazione principale, ma integra una clausola
“solve et repete”, la quale comporta che il fideiussore non può opporsi al pagamento immediato di quanto richiesto dalla banca, ma mantiene la facoltà di proporre eventuali eccezioni in un momento successivo all'avvenuto pagamento.
Peraltro, il fideiussore mantiene la facoltà di opporre, anche al fine di esimersi dal pagamento:
i) le eccezioni proprie al rapporto di garanzia;
ii) le mere difese, quali le contestazioni dei fatti costitutivi e il quantum del debito principale, che il creditore è sempre onerato di provare, a chiunque (debitore principale o garante) rivolga la sua pretesa;
iii) le eccezioni di invalidità del contratto da cui deriva l'obbligazione principale (cfr. Trib. Torino, 18.1.2018).
L'eccezione di mancanza di prova del credito, così come quelle su cui si dirà infra di nullità della clausola di commissione di massimo scoperto e di capitalizzazione degli interessi, devono pertanto ritenersi ammissibili, avendo ad oggetto la contestazione dei fatti costitutivi del credito o la validità delle clausole contrattuali da cui esso deriva.
Sull'eccezione di illegittimità della commissione di massimo scoperto.
In merito alla dedotta illegittimità della commissione di massimo scoperto si osserva, in linea con numerose pronunce della giurisprudenza di merito, che la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità e contenere quindi una puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito;
in tal senso, Trib. Piacenza, 12.4.2011; Trib. Parma, 23.3.2010; Trib. Biella, 23.7.2009; Trib.
Genova, 18.10.2006).
Nel caso di specie la CMS applicata al rapporto di c/c n. 24494, benché pattuita per iscritto, non può ritenersi sufficientemente determinata essendo indicata la sola misura percentuale senza precisazione delle relative modalità di calcolo (v. doc. 3 fascicolo monitorio).
In particolare non appare sufficiente, ai fini della determinazione della base di calcolo, il mero riferimento al concetto di “massimo scoperto”, non essendo chiaro se con esso si intenda fare riferimento allo sconfinamento rispetto all'apertura di credito oppure alla punta massima dell'utilizzo intra-fido; non risulta inoltre precisato se il calcolo debba essere effettuato anche in relazione al periodo di durata della “scopertura”.
Ne discende che tale previsione contrattuale è nulla per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo possibile cogliere i tratti essenziali dell'onere imposto dalla banca. Ne deriva la non debenza delle somme trattenute a tale titolo dalla banca, come accertato dal CTU sulla base degli e/c in atti.
Devono altresì essere espunti gli addebiti effettuati a titolo di “commissione di istruttoria veloce” non risultando la prova della relativa pattuizione;
la comunicazione del 31.3.2013
(doc. P di parte convenuta) costituisce, infatti, un mero riepilogo dei criteri di calcolo di detto onere, non sottoscritto per approvazione da parte della società correntista.
Risulta invece regolarmente pattuita, in conformità alle previsioni della legge n. 2/2009, la
"commissione di messa a disposizione fondi" (doc. H di parte convenuta).
Sull'eccezione di illegittimità della capitalizzazione degli interessi.
In punto anatocismo si osserva innanzitutto che per quanto concerne il periodo precedente il
1° luglio 2000 non è possibile alcuna capitalizzazione degli interessi passivi alla luce dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità inaugurato dalle note pronunce della Corte di Cassazione n. 2374/99 e n. 3096/99.
È qui appena il caso di ricordare, trattandosi di insegnamento ormai pacifico, che partendo dal dato normativo dell'art. 1283 c.c., norma imperativa ed eccezionale che consente l'anatocismo solo con il doppio limite di una domanda giudiziale o una convenzione posteriore alla scadenza, e di interessi dovuti da almeno sei mesi, è stato chiarito che gli usi contrari richiamati dalla norma e che alla stessa possono derogare, sono usi normativi e non negoziali. Ciò posto, è stato evidenziato come non esista alcun elemento che autorizzi a parlare di usi normativi che consentano la capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente di un istituto di credito: infatti, dal punto di vista oggettivo tale previsione è unicamente riconducibile alle norme interne dell'ABI (che hanno mera natura pattizia), e l'inserimento nelle raccolte delle Camere di Commercio è una presunzione dell'esistenza di un uso e non già della sua natura normativa piuttosto che negoziale;
da un punto di vista soggettivo, difetta in ogni caso l'elemento della opinio iuris ac necessitatis, posto che l'accettazione da parte della clientela di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed annuale di quelli attivi non è sentita come conforme al diritto oggettivo, ma solo come presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari, dato il suo inserimento nei moduli.
La conclusione è che la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, è basata su un uso negoziale e non su norma consuetudinaria;
e pertanto, tale previsione è nulla per violazione della norma imperativa dell'art. 1283 c.c..
Per il periodo successivo al luglio 2000 il dato normativo ha consentito la legittimità di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ma solo a condizione che detta periodicità sia riconosciuta anche per gli interessi attivi.
Più in particolare, con l'art. 25 d.lgs 342/1999 il legislatore è intervenuto novellando l'art.120
T.U.B., e ribadendo la validità dell'anatocismo bancario, alla condizione della medesima periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori, ed infine demandando al CICR
l'incombente della determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione degli interessi sugli interessi nelle operazioni di finanziamento attuate nel settore bancario (art.120, 2° comma, TUB, inserito dall'art.25, comma 2, d.lgs 4 agosto 1999 n.342).
Com'è noto, il CICR, con delibera 9.02.2000, ha stabilito che potesse trovare applicazione la periodizzazione trimestrale degli interessi, purché reciproca (tanto su quelli debitori che su quelli creditori), a condizione che la stessa fosse prevista in contratto.
Ritenuta pertanto la necessità della specifica approvazione per iscritto della clausola contenente la previsione della reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, si osserva come nella fattispecie per cui è causa non vi sia prova di tale pattuizione.
Ne consegue che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi deve ritenersi illegittima fino all'entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dalla Delibera CICR del
3.8.2016, emanata in attuazione del testo attualmente in vigore dell'art. 120, comma 2 TUB, come novellato dall'art. 17 bis del d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 8 aprile 2016, n. 49.
L'art. 4 della Delibera CICR disciplina in particolare i criteri di calcolo e di riscossione degli interessi stabilendo che gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale e divengono esigibili il primo marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati (commi 3 e 4). È inoltre previsto che il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale e diventa quindi produttiva di ulteriori interessi;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché́ prima che l'addebito abbia avuto luogo
(comma 5).
A seguito dell'emanazione della suddetta delibera, la capitalizzazione degli interessi è diventata pertanto nuovamente legittima, questa volta con periodicità annuale, purché previamente autorizzata dal cliente.
Nel caso di specie l'autorizzazione risulta dalla dichiarazione sottoscritta dalla correntista in data 6.2.2017 (doc. M di parte convenuta).
Il CTU ha pertanto correttamente eliminato l'effetto della capitalizzazione degli interessi sino al 1.1.2017, mantenendolo per il periodo successivo in quanto divenuto legittimo alla luce della normativa e delle pattuizioni sopra richiamate.
Sull'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse
Giova richiamare al riguardo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (Sez. U, Sentenza n. 24418 del
02/12/2010).
Alla luce del suddetto orientamento va pertanto fatta una distinzione a seconda della natura solutoria o meno della rimessa bancaria oggetto della domanda di ripetizione.
In particolare i versamenti in tanto potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista,
o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.
Sotto il profilo probatorio va invece evidenziato che i versamenti effettuati su un conto corrente non assistito da apertura di credito hanno di regola natura solutoria come affermato nella citata pronuncia delle Sezioni Unite (n. 24418/10).
Solo laddove il conto sia affidato si pone quindi la questione di stabilire se la singola rimessa abbia natura solutoria o ripristinatoria.
E l'onere di provare la natura ripristinatoria delle rimesse – mediante la produzione dei contratti di apertura di credito che siano stati eventualmente stipulati o anche attraverso presunzioni (laddove il contratto di apertura di credito sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385/1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, d.lgs. cit., la nullità stessa (v. Cass. civ., Sez. 1 , Ordinanza n. 34997 del 14/12/2023) – grava sul correntista, trattandosi di un fatto idoneo ad escludere che la prescrizione del diritto alla ripetizione della somma oggetto della rimessa decorra dal momento dell'attuato versamento: in base alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c. sarà pertanto il correntista che intenda contrastare l'eccezione di prescrizione (avendo proprio riguardo al contestato suo decorso) ad essere onerato di provare l'esistenza del detto contratto. Fermo restando che il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto (Cass.
Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 31927 del 06/12/2019).
Un altro profilo rilevante attiene all'individuazione del saldo di riferimento per la verifica della funzione solutoria o ripristinatoria delle rimesse registrate in conto ossia se debba assumersi il saldo risultante dagli estratti conto redatti dalla banca (cosiddetto “saldo banca”), ovvero il saldo depurato dalle annotazioni accertate come illegittime. Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione, la quale ha aderito alla tesi favorevole al saldo “rettificato”, osservando che “nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili
e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con
l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 cod. civ. decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo” (v. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 7721 del 16/03/2023; conf. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 9141 del 19/05/2020).
Alla luce del suddetto orientamento della giurisprudenza di legittimità va quindi confermato il quesito peritale laddove è stato chiesto al CTU di utilizzare, ai fini della verifica della natura solutoria/ripristinatoria della rimessa, il saldo ricalcolato.
Quanto, infine, al criterio di imputazione dei pagamenti, si ritiene che le rimesse solutorie debbano essere imputate al pagamento delle sole competenze maturate sul saldo extra fido perché solo in relazione a queste ultime è ravvisabile la simultanea ricorrenza delle condizioni di esigibilità e liquidità del credito che rendono la rimessa un pagamento.
Conclusioni.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono è possibile a questo punto rideterminare i rapporti di dare e avere tra le parti, sulla base delle ipotesi di calcolo predisposte dal CTU.
In particolare, occorre fare riferimento al prospetto di ricalcolo di cui all'ipotesi n. 1 della CTU che prevede: i) l'azzeramento del saldo alla data del 1.4.2022; ii) l'eliminazione degli addebiti a titolo di CMS e CIV;
iv) l'eliminazione dell'effetto anatocistico maturato sino al 31.12.2016;
v) il calcolo della prescrizione – il cui termine decennale è stato computato avendo riguardo quale dies ad quem al primo atto interruttivo costituito dalla notifica dell'atto di citazione
(13.4.2022) – effettuato tenendo conto del saldo rettificato, dell'imputazione delle rimesse solutorie alle sole competenze maturate sul saldo extra fido nonché dei limiti degli affidamenti desunti non solo dai relativi contratti, ma anche dagli “elementi per il conteggio delle competenze” indicati negli e/c e tali da evidenziare l'esistenza in determinati periodi di limiti superiori a quelli formalmente pattuiti.
Ne consegue che alla data del 27.11.2020 (ossia la data del passaggio a sofferenza del c/c assunta come riferimento dal CTU per effettuare i ricalcoli) il saldo rettificato risultava a credito per il correntista per l'importo di € 237.287,44, rispetto al saldo da estratto conto pari ad € 273.041,70 a debito del correntista.
Pertanto, operate le rettifiche sopra descritte, nessuna somma residua dovuta dalla società correntista, emergendo anzi un credito in suo favore.
Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato per insussistenza della pretesa creditoria vantata dalla banca nei confronti dell'opponente, nella sua qualità di socio e garante della
Nuova Edilasti s.n.c..
Rimangono assorbite tutte le altre questioni, ivi compreso l'esame della domanda di regresso proposta dall'opponente nei confronti del terzo chiamato in quanto formulata per la sola ipotesi in cui fosse stato accertato un residuo credito della banca.
Le spese di lite (nonché quelle relative alla procedura di mediazione), nei rapporti tra l'opponente e la convenuta, liquidate come da dispositivo tenuto conto della nota spese, del valore della controversia, dell'attività processuale espletata e dei parametri di cui al d.m.
55/14, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte convenuta.
Quanto invece alle spese del terzo chiamato va ricordato che secondo la costante giurisprudenza le spese sostenute dal terzo chiamato in causa su istanza di parte o d'ufficio, quando non ricorrano giusti motivi per la compensazione, sono legittimamente poste a carico della parte soccombente, a nulla rilevando che quest'ultima non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio (Cass. civ., Sez. III, 21/03/2008, n.
7674, Cass. 5027/08, 21933/06, App. Firenze 5.3.2009). Il rimborso rimane a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo solo quando l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019).
Nel caso di specie, la domanda di regresso formulata dall'attore nei confronti del terzo non appare temeraria o manifestamente infondata, avendo il socio Controparte_3
illimitatamente responsabile di una società di persone che abbia pagato un debito sociale diritto al regresso per l'intero verso la società e "pro quota" nei confronti degli altri soci illimitatamente responsabili (v. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 7184 del 04/03/2022).
Nell'ipotesi in cui fosse stato accertato il credito vantato dalla banca e la somma già pagata alla a titolo transattivo dal sig. fosse risultata Controparte_1 Controparte_3
inferiore alla metà del credito complessivo (corrispondente alla quota del 50% del capitale sociale dal medesimo posseduta), l'opponente avrebbe pertanto avuto titolo per chiedere il rimborso della differenza, sia pure condizionatamente al pagamento da parte sua delle somme dovute all'istituto di credito.
Le spese di lite e della procedura di mediazione del terzo chiamato vengono pertanto liquidate come da dispositivo, tenuto conto della nota spese, del valore indeterminabile della domanda proposta nei suoi confronti, dell'attività processuale concretamente espletata e dei criteri di cui al d.m. 55/14 e poste a carico della convenuta.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, vengono poste a carico delle parti in via solidale e nei soli rapporti interni tra le parti a carico esclusivo della convenuta sempre in ragione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in persona del giudice Marco Bottallo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita,
- revoca nei confronti dell'opponente il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la convenuta opposta alla rifusione in favore della parte opponente delle spese di lite, che liquida in € 12.000,00 per compenso professionale ed € 427,24 per esposti, oltre pesi e accessori di legge nonché delle spese della procedura di mediazione, che liquida in €
2.000,00 per compenso professionale ed € 79,30 per esposti, oltre pesi e accessori di legge;
- condanna la convenuta opposta alla rifusione delle spese di lite in favore del terzo chiamato, che liquida in € 6.000,00 per compenso, oltre pesi e accessori di legge, nonché delle spese della procedura di mediazione, che liquida in € 1.000,00 per compenso, oltre pesi e accessori di legge;
- pone le spese della Consulenza Tecnica dell'Ufficio a carico solidale delle parti e nei soli rapporti interni tra le parti a carico esclusivo della parte convenuta opposta.
Asti, 5.8.2025
Il Giudice
Marco Bottallo
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico Marco Bottallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
, elettivamente domiciliato in Asti, corso Alfieri n. 185 presso lo studio Parte_1 dell'avv. Cinzia Margarino, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Attore in opposizione contro in persona del Presidente del CdA dott. Controparte_1 CP_2
, elettivamente domiciliata in Asti, corso Dante n. 16 presso lo studio degli avv.ti
[...]
CA Marinetti e Francesca Marinetti che la rappresentano e difendono come da procura in atti
Parte convenuta in opposizione contro
, elettivamente domiciliato in Asti, piazza Astesano n. 20, presso lo studio Controparte_3 dell'avv. Roberta Bombaci, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Terzo chiamato
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 3.2.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto del giudizio.
Il sig. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 250/2022 Parte_1
emesso dal Tribunale di Asti in data 1.3.2022, con il quale gli è stato ingiunto di pagare, in
[... qualità di socio e garante della Nuova Edilasti di CA IA & C. s.n.c., alla CP_1 la somma di € 163.894,85, oltre interessi e spese, per saldo debitore Controparte_1
del rapporto di c/c n. 24494. L'opponente ha in particolare eccepito: i) la nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c.; ii) la nullità della fideiussione dal medesimo rilasciata per contrarietà alla c.d. normativa Antitrust;
iii) la decadenza della banca dalla garanzia fideiussoria per violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c.; iv) la mancanza di prova del credito per omessa produzione di tutti gli e/c dall'inizio del rapporto;
v) la nullità della commissione di massimo scoperto;
vi) l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
L'opponente ha chiesto pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, la rideterminazione del saldo del predetto rapporto alla luce delle eccezioni sollevate;
ha chiesto, inoltre, l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo ossia Controparte_3 dell'altro socio e garante della Nuova Edilasti s.n.c., affinché il medesimo, in caso di accoglimento delle domande formulate dalla fosse condannato in Controparte_1 solido con l'opponente al pagamento delle somme dovute oltre che al rimborso in favore dell'attore, a titolo di regresso, del 50% di quanto fosse stato versato da quest'ultimo alla banca.
La si è costituita in giudizio contestando la fondatezza di Controparte_1 tutte le eccezioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Si è altresì costituito in giudizio, previa autorizzazione della sua chiamata in causa ai sensi dell'art. 269 c.p.c., il sig. chiedendo il rigetto delle domande proposte nei Controparte_3 suoi confronti dall'attore.
Ciò premesso, l'opposizione appare fondata alla luce delle seguenti considerazioni.
Sull'eccezione di mancanza di prova del credito azionato dalla banca in via monitoria.
In virtù del principio della ragione più liquida si ritiene di esaminare preliminarmente le eccezioni sollevate dall'opponente con riferimento alla prova dell'esistenza del credito azionato dalla banca in quanto idonee a rendere superfluo l'esame delle ulteriori contestazioni inerenti la validità del decreto ingiuntivo nonché della fideiussione prestata dall'attore.
Al riguardo si osserva come la Suprema Corte abbia condivisibilmente affermato che nei rapporti bancari in conto corrente la banca, al fine di dimostrare l'entità del proprio credito, ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto e non può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito (Cass. Civ. Sez. 1,
Sentenza n. 23974 del 25/11/2010).
È pur vero, come osservato dalla banca nelle sue difese conclusive, che secondo l'orientamento più recente della Corte di Cassazione la prova del saldo di c/c non deve necessariamente essere fornita mediante la produzione integrale degli estratti conto per l'intera durata del rapporto, potendo essere desunta anche aliunde attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano però idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti (v. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 22290 del 25/07/2023).
Tali indicazioni non possono certamente essere ricavate, al contrario di quanto sostenuto dalla banca, dalla mera circostanza che il correntista-opponente non abbia sollevato specifiche contestazioni avverso il certificato di saldaconto prodotto in sede monitoria, atteso che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre gli estratti conto (o altra idonea documentazione) a partire dalla sua apertura, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (v. Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 15148 del
11/06/2018; Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018; Cass. Civ., Sez. 1,
Sentenza n. 21466 del 19/09/2013); la mera assenza, nell'opposizione, della deduzione di
“errori di conteggio” nella ricostruzione contabile dell'opposta non vale, infatti, a far ritenere superato il profilo dell'assenza della completezza della documentazione sull'andamento del conto corrente atteso che le contestazioni dei conteggi possono vertere sul mero quantum del credito, laddove l'assenza parziale della documentazione sull'andamento del conto corrente viene ad investire il profilo della stessa prova della pretesa azionata dalla banca, e quindi lo stesso an del credito (v. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 13667 del 21/05/2025).
Va, pertanto, ribadito il principio, peraltro confermato dalle stesse pronunce di legittimità richiamate dalla secondo cui laddove non siano state fornite Controparte_1
indicazioni certe e complete idonee a dare giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto, i conteggi devono essere rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, a meno che non sussistano neppure elementi per escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto o documenti di pari valenza probatoria, il correntista abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), perché in tal caso la domanda della banca dovrebbe essere respinta tout court per l'impossibilità di procedere al alcuna rielaborazione contabile (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11543 del 02/05/2019; Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 22290 del 25/07/2023).
Alla luce di quanto precede va, pertanto, condiviso l'operato del CTU, il quale ha rilevato l'incompletezza della documentazione contabile prodotta in atti, dal momento che il contratto di conto corrente n. 24494 risulta essere stato stipulato in data 23.6.1998 mentre la documentazione prodotta si riferisce al periodo 1.4.2002 (con un saldo a debito del correntista pari ad euro 180.147,39) – 27.11.2020 (data di estinzione del rapporto e passaggio del saldo a sofferenza). Il CTU ha quindi correttamente provveduto ad assumere il saldo iniziale in misura pari a zero, in luogo di quanto risultante dal primo estratto conto in atti
(riferito al periodo 01/04/2002 – 30/06/2002), contraddistinto da un saldo iniziale, alla data del
1° aprile 2002, a debito del correntista per euro 180.147,39.
Va altresì osservato come la contestazione della prova del credito per omessa produzione integrale degli e/c (sollevata dall'opponente sin dall'atto di citazione) non sia preclusa dal fatto che il contratto di fideiussione sottoscritto dall'attore contenga la c.d. clausola di pagamento a semplice richiesta scritta, in forza della quale “Il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla , a semplice richiesta scritta, quanto Controparte_1 dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” (v. art. 7 contratto di fideiussione, doc. 4 fascicolo monitorio).
La previsione di clausole che prevedono il pagamento “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta” non è infatti decisivo ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione. Ciò che rileva a tal fine è infatti la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia: le differenze devono in particolare essere ricercate sul piano dell'autonomia e non su quello della causa, potendo la clausola di pagamento “a prima richiesta” riferirsi sia ad una garanzia con caratteristiche di accessorietà, assumendo così valenza meramente processuale (risolvendosi in una clausola di "solve et repete", ai sensi dell'art. 1462 cod. civ.), sia ad una garanzia svincolata dal rapporto principale garantito, configurando un contratto autonomo di garanzia (cfr. Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 4661 del 28/02/2007).
È stato inoltre osservato che la maggior larghezza dell'obbligazione assunta con il contratto autonomo di garanzia è compensata da un corrispondente impegno del debitore principale a tenere indenne dell'esborso il garante, con rinuncia a far valere nei suoi confronti qualunque eccezione pertinente all'obbligazione principale, salvo il limite dell'exceptio doli (cfr. Trib.
Torino, sent. 18.1.2018).
Nel caso di specie non risulta che l'odierno opponente abbia assunto la garanzia per ordine del debitore principale né che quest'ultimo si sia impegnato a tenere indenne l'opponente da qualsiasi esborso rinunciando a far valere le eccezioni relative all'obbligazione principale. Il nomen iuris attribuito al contratto dalle parti (“Fidejussione”), il richiamo, sempre nell'ambito del testo contrattuale, di disposizioni concernenti il contratto tipico di fideiussione (quale l'art. 1957 c.c.), l'individuazione dell'oggetto della garanzia nell'obbligo di garantire tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi e spese (ex art. 1 del contratto), costituiscono ulteriori elementi che inducono a inquadrare la garanzia rilasciata dal sig. ell'ambito CP_3
del contratto tipico di fideiussione e non già del contratto autonomo di garanzia.
L'espressione “a semplice richiesta scritta” non vale pertanto nel caso di specie a rendere il rapporto di garanzia del tutto svincolato dall'obbligazione principale, ma integra una clausola
“solve et repete”, la quale comporta che il fideiussore non può opporsi al pagamento immediato di quanto richiesto dalla banca, ma mantiene la facoltà di proporre eventuali eccezioni in un momento successivo all'avvenuto pagamento.
Peraltro, il fideiussore mantiene la facoltà di opporre, anche al fine di esimersi dal pagamento:
i) le eccezioni proprie al rapporto di garanzia;
ii) le mere difese, quali le contestazioni dei fatti costitutivi e il quantum del debito principale, che il creditore è sempre onerato di provare, a chiunque (debitore principale o garante) rivolga la sua pretesa;
iii) le eccezioni di invalidità del contratto da cui deriva l'obbligazione principale (cfr. Trib. Torino, 18.1.2018).
L'eccezione di mancanza di prova del credito, così come quelle su cui si dirà infra di nullità della clausola di commissione di massimo scoperto e di capitalizzazione degli interessi, devono pertanto ritenersi ammissibili, avendo ad oggetto la contestazione dei fatti costitutivi del credito o la validità delle clausole contrattuali da cui esso deriva.
Sull'eccezione di illegittimità della commissione di massimo scoperto.
In merito alla dedotta illegittimità della commissione di massimo scoperto si osserva, in linea con numerose pronunce della giurisprudenza di merito, che la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità e contenere quindi una puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito;
in tal senso, Trib. Piacenza, 12.4.2011; Trib. Parma, 23.3.2010; Trib. Biella, 23.7.2009; Trib.
Genova, 18.10.2006).
Nel caso di specie la CMS applicata al rapporto di c/c n. 24494, benché pattuita per iscritto, non può ritenersi sufficientemente determinata essendo indicata la sola misura percentuale senza precisazione delle relative modalità di calcolo (v. doc. 3 fascicolo monitorio).
In particolare non appare sufficiente, ai fini della determinazione della base di calcolo, il mero riferimento al concetto di “massimo scoperto”, non essendo chiaro se con esso si intenda fare riferimento allo sconfinamento rispetto all'apertura di credito oppure alla punta massima dell'utilizzo intra-fido; non risulta inoltre precisato se il calcolo debba essere effettuato anche in relazione al periodo di durata della “scopertura”.
Ne discende che tale previsione contrattuale è nulla per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo possibile cogliere i tratti essenziali dell'onere imposto dalla banca. Ne deriva la non debenza delle somme trattenute a tale titolo dalla banca, come accertato dal CTU sulla base degli e/c in atti.
Devono altresì essere espunti gli addebiti effettuati a titolo di “commissione di istruttoria veloce” non risultando la prova della relativa pattuizione;
la comunicazione del 31.3.2013
(doc. P di parte convenuta) costituisce, infatti, un mero riepilogo dei criteri di calcolo di detto onere, non sottoscritto per approvazione da parte della società correntista.
Risulta invece regolarmente pattuita, in conformità alle previsioni della legge n. 2/2009, la
"commissione di messa a disposizione fondi" (doc. H di parte convenuta).
Sull'eccezione di illegittimità della capitalizzazione degli interessi.
In punto anatocismo si osserva innanzitutto che per quanto concerne il periodo precedente il
1° luglio 2000 non è possibile alcuna capitalizzazione degli interessi passivi alla luce dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità inaugurato dalle note pronunce della Corte di Cassazione n. 2374/99 e n. 3096/99.
È qui appena il caso di ricordare, trattandosi di insegnamento ormai pacifico, che partendo dal dato normativo dell'art. 1283 c.c., norma imperativa ed eccezionale che consente l'anatocismo solo con il doppio limite di una domanda giudiziale o una convenzione posteriore alla scadenza, e di interessi dovuti da almeno sei mesi, è stato chiarito che gli usi contrari richiamati dalla norma e che alla stessa possono derogare, sono usi normativi e non negoziali. Ciò posto, è stato evidenziato come non esista alcun elemento che autorizzi a parlare di usi normativi che consentano la capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente di un istituto di credito: infatti, dal punto di vista oggettivo tale previsione è unicamente riconducibile alle norme interne dell'ABI (che hanno mera natura pattizia), e l'inserimento nelle raccolte delle Camere di Commercio è una presunzione dell'esistenza di un uso e non già della sua natura normativa piuttosto che negoziale;
da un punto di vista soggettivo, difetta in ogni caso l'elemento della opinio iuris ac necessitatis, posto che l'accettazione da parte della clientela di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed annuale di quelli attivi non è sentita come conforme al diritto oggettivo, ma solo come presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari, dato il suo inserimento nei moduli.
La conclusione è che la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, è basata su un uso negoziale e non su norma consuetudinaria;
e pertanto, tale previsione è nulla per violazione della norma imperativa dell'art. 1283 c.c..
Per il periodo successivo al luglio 2000 il dato normativo ha consentito la legittimità di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ma solo a condizione che detta periodicità sia riconosciuta anche per gli interessi attivi.
Più in particolare, con l'art. 25 d.lgs 342/1999 il legislatore è intervenuto novellando l'art.120
T.U.B., e ribadendo la validità dell'anatocismo bancario, alla condizione della medesima periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori, ed infine demandando al CICR
l'incombente della determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione degli interessi sugli interessi nelle operazioni di finanziamento attuate nel settore bancario (art.120, 2° comma, TUB, inserito dall'art.25, comma 2, d.lgs 4 agosto 1999 n.342).
Com'è noto, il CICR, con delibera 9.02.2000, ha stabilito che potesse trovare applicazione la periodizzazione trimestrale degli interessi, purché reciproca (tanto su quelli debitori che su quelli creditori), a condizione che la stessa fosse prevista in contratto.
Ritenuta pertanto la necessità della specifica approvazione per iscritto della clausola contenente la previsione della reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, si osserva come nella fattispecie per cui è causa non vi sia prova di tale pattuizione.
Ne consegue che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi deve ritenersi illegittima fino all'entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dalla Delibera CICR del
3.8.2016, emanata in attuazione del testo attualmente in vigore dell'art. 120, comma 2 TUB, come novellato dall'art. 17 bis del d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 8 aprile 2016, n. 49.
L'art. 4 della Delibera CICR disciplina in particolare i criteri di calcolo e di riscossione degli interessi stabilendo che gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale e divengono esigibili il primo marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati (commi 3 e 4). È inoltre previsto che il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale e diventa quindi produttiva di ulteriori interessi;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché́ prima che l'addebito abbia avuto luogo
(comma 5).
A seguito dell'emanazione della suddetta delibera, la capitalizzazione degli interessi è diventata pertanto nuovamente legittima, questa volta con periodicità annuale, purché previamente autorizzata dal cliente.
Nel caso di specie l'autorizzazione risulta dalla dichiarazione sottoscritta dalla correntista in data 6.2.2017 (doc. M di parte convenuta).
Il CTU ha pertanto correttamente eliminato l'effetto della capitalizzazione degli interessi sino al 1.1.2017, mantenendolo per il periodo successivo in quanto divenuto legittimo alla luce della normativa e delle pattuizioni sopra richiamate.
Sull'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse
Giova richiamare al riguardo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (Sez. U, Sentenza n. 24418 del
02/12/2010).
Alla luce del suddetto orientamento va pertanto fatta una distinzione a seconda della natura solutoria o meno della rimessa bancaria oggetto della domanda di ripetizione.
In particolare i versamenti in tanto potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista,
o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.
Sotto il profilo probatorio va invece evidenziato che i versamenti effettuati su un conto corrente non assistito da apertura di credito hanno di regola natura solutoria come affermato nella citata pronuncia delle Sezioni Unite (n. 24418/10).
Solo laddove il conto sia affidato si pone quindi la questione di stabilire se la singola rimessa abbia natura solutoria o ripristinatoria.
E l'onere di provare la natura ripristinatoria delle rimesse – mediante la produzione dei contratti di apertura di credito che siano stati eventualmente stipulati o anche attraverso presunzioni (laddove il contratto di apertura di credito sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385/1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, d.lgs. cit., la nullità stessa (v. Cass. civ., Sez. 1 , Ordinanza n. 34997 del 14/12/2023) – grava sul correntista, trattandosi di un fatto idoneo ad escludere che la prescrizione del diritto alla ripetizione della somma oggetto della rimessa decorra dal momento dell'attuato versamento: in base alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c. sarà pertanto il correntista che intenda contrastare l'eccezione di prescrizione (avendo proprio riguardo al contestato suo decorso) ad essere onerato di provare l'esistenza del detto contratto. Fermo restando che il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto (Cass.
Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 31927 del 06/12/2019).
Un altro profilo rilevante attiene all'individuazione del saldo di riferimento per la verifica della funzione solutoria o ripristinatoria delle rimesse registrate in conto ossia se debba assumersi il saldo risultante dagli estratti conto redatti dalla banca (cosiddetto “saldo banca”), ovvero il saldo depurato dalle annotazioni accertate come illegittime. Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione, la quale ha aderito alla tesi favorevole al saldo “rettificato”, osservando che “nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili
e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con
l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 cod. civ. decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo” (v. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 7721 del 16/03/2023; conf. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 9141 del 19/05/2020).
Alla luce del suddetto orientamento della giurisprudenza di legittimità va quindi confermato il quesito peritale laddove è stato chiesto al CTU di utilizzare, ai fini della verifica della natura solutoria/ripristinatoria della rimessa, il saldo ricalcolato.
Quanto, infine, al criterio di imputazione dei pagamenti, si ritiene che le rimesse solutorie debbano essere imputate al pagamento delle sole competenze maturate sul saldo extra fido perché solo in relazione a queste ultime è ravvisabile la simultanea ricorrenza delle condizioni di esigibilità e liquidità del credito che rendono la rimessa un pagamento.
Conclusioni.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono è possibile a questo punto rideterminare i rapporti di dare e avere tra le parti, sulla base delle ipotesi di calcolo predisposte dal CTU.
In particolare, occorre fare riferimento al prospetto di ricalcolo di cui all'ipotesi n. 1 della CTU che prevede: i) l'azzeramento del saldo alla data del 1.4.2022; ii) l'eliminazione degli addebiti a titolo di CMS e CIV;
iv) l'eliminazione dell'effetto anatocistico maturato sino al 31.12.2016;
v) il calcolo della prescrizione – il cui termine decennale è stato computato avendo riguardo quale dies ad quem al primo atto interruttivo costituito dalla notifica dell'atto di citazione
(13.4.2022) – effettuato tenendo conto del saldo rettificato, dell'imputazione delle rimesse solutorie alle sole competenze maturate sul saldo extra fido nonché dei limiti degli affidamenti desunti non solo dai relativi contratti, ma anche dagli “elementi per il conteggio delle competenze” indicati negli e/c e tali da evidenziare l'esistenza in determinati periodi di limiti superiori a quelli formalmente pattuiti.
Ne consegue che alla data del 27.11.2020 (ossia la data del passaggio a sofferenza del c/c assunta come riferimento dal CTU per effettuare i ricalcoli) il saldo rettificato risultava a credito per il correntista per l'importo di € 237.287,44, rispetto al saldo da estratto conto pari ad € 273.041,70 a debito del correntista.
Pertanto, operate le rettifiche sopra descritte, nessuna somma residua dovuta dalla società correntista, emergendo anzi un credito in suo favore.
Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato per insussistenza della pretesa creditoria vantata dalla banca nei confronti dell'opponente, nella sua qualità di socio e garante della
Nuova Edilasti s.n.c..
Rimangono assorbite tutte le altre questioni, ivi compreso l'esame della domanda di regresso proposta dall'opponente nei confronti del terzo chiamato in quanto formulata per la sola ipotesi in cui fosse stato accertato un residuo credito della banca.
Le spese di lite (nonché quelle relative alla procedura di mediazione), nei rapporti tra l'opponente e la convenuta, liquidate come da dispositivo tenuto conto della nota spese, del valore della controversia, dell'attività processuale espletata e dei parametri di cui al d.m.
55/14, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte convenuta.
Quanto invece alle spese del terzo chiamato va ricordato che secondo la costante giurisprudenza le spese sostenute dal terzo chiamato in causa su istanza di parte o d'ufficio, quando non ricorrano giusti motivi per la compensazione, sono legittimamente poste a carico della parte soccombente, a nulla rilevando che quest'ultima non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio (Cass. civ., Sez. III, 21/03/2008, n.
7674, Cass. 5027/08, 21933/06, App. Firenze 5.3.2009). Il rimborso rimane a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo solo quando l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019).
Nel caso di specie, la domanda di regresso formulata dall'attore nei confronti del terzo non appare temeraria o manifestamente infondata, avendo il socio Controparte_3
illimitatamente responsabile di una società di persone che abbia pagato un debito sociale diritto al regresso per l'intero verso la società e "pro quota" nei confronti degli altri soci illimitatamente responsabili (v. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 7184 del 04/03/2022).
Nell'ipotesi in cui fosse stato accertato il credito vantato dalla banca e la somma già pagata alla a titolo transattivo dal sig. fosse risultata Controparte_1 Controparte_3
inferiore alla metà del credito complessivo (corrispondente alla quota del 50% del capitale sociale dal medesimo posseduta), l'opponente avrebbe pertanto avuto titolo per chiedere il rimborso della differenza, sia pure condizionatamente al pagamento da parte sua delle somme dovute all'istituto di credito.
Le spese di lite e della procedura di mediazione del terzo chiamato vengono pertanto liquidate come da dispositivo, tenuto conto della nota spese, del valore indeterminabile della domanda proposta nei suoi confronti, dell'attività processuale concretamente espletata e dei criteri di cui al d.m. 55/14 e poste a carico della convenuta.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, vengono poste a carico delle parti in via solidale e nei soli rapporti interni tra le parti a carico esclusivo della convenuta sempre in ragione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in persona del giudice Marco Bottallo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita,
- revoca nei confronti dell'opponente il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la convenuta opposta alla rifusione in favore della parte opponente delle spese di lite, che liquida in € 12.000,00 per compenso professionale ed € 427,24 per esposti, oltre pesi e accessori di legge nonché delle spese della procedura di mediazione, che liquida in €
2.000,00 per compenso professionale ed € 79,30 per esposti, oltre pesi e accessori di legge;
- condanna la convenuta opposta alla rifusione delle spese di lite in favore del terzo chiamato, che liquida in € 6.000,00 per compenso, oltre pesi e accessori di legge, nonché delle spese della procedura di mediazione, che liquida in € 1.000,00 per compenso, oltre pesi e accessori di legge;
- pone le spese della Consulenza Tecnica dell'Ufficio a carico solidale delle parti e nei soli rapporti interni tra le parti a carico esclusivo della parte convenuta opposta.
Asti, 5.8.2025
Il Giudice
Marco Bottallo