Sentenza 28 luglio 2025
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- 1. Approfondimenti e novitàhttps://www.dirittobancario.it/
L'ABF di Milano, con decisione n. 9824/2025 si è pronunciato sula possibile nullità delle clausole di doppia conversione valutaria di un contratto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero, per mancanza di chiarezza e trasparenza. Il Tribunale di Roma si è pronunciato con sentenza del 25 febbraio 2026 n. 3387 in merito alla nullità parziale delle fideiussioni riproduttive del modello ABI sanzionato da Banca d'Italia. La Corte di Giustizia UE, con sentenza resa nella causa C-902/24, si è espressa sulle conseguenze per il consumatore della nullità di un contratto di mutuo ipotecario, in ragione della presenza di clausole abusive. Nella sentenza n. 28967/2025, la Cassazione ha …
Leggi di più… - 2. Fideiussione: definizione e normativahttps://www.dirittobancario.it/
Il contributo analizza il tema della distinzione e dei criteri di qualificazione tra fideiussione o coobbligazione solidale, soffermandosi sulle ricadute applicative. La Cassazione, con sentenza n. 292/2026, ha sancito la validità della clausola che prevede la solidarietà ed indivisibilità dell'obbligazione fideiussoria anche nei confronti degli eredi del garante. Il contributo torna sul tema delle fideiussioni omnibus e specifiche conformi al modello ABI soffermandosi sulle questioni ancora irrisolte alla vigilia della pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione. Con ordinanza n. 20773/2025, la Cassazione è tornata a confermare la vessatorietà delle clausole, nei contratti di …
Leggi di più… - 3. Fideiussionehttps://www.dirittobancario.it/
Il Tribunale di Milano sulla prova della natura anticoncorrenziale della fideiussione omnibus conforme al modello ABI, successiva al periodo d'indagine di Banca d'Italia, e quindi della relativa nullità. Il Tribunale di Roma si è pronunciato con sentenza del 25 febbraio 2026 n. 3387 in merito alla nullità parziale delle fideiussioni riproduttive del modello ABI sanzionato da Banca d'Italia. La Cassazione, con sentenza n. 292/2026, ha sancito la validità della clausola che prevede la solidarietà ed indivisibilità dell'obbligazione fideiussoria anche nei confronti degli eredi del garante. Con ordinanza n. 20773/2025, la Cassazione è tornata a confermare la vessatorietà delle clausole, nei …
Leggi di più… - 4. Clausole vessatoriehttps://www.dirittobancario.it/
Il Tribunale di Treviso sull'illegittimità del recesso operato dalla Banca in caso di mutuo chirografario ancora in regolare ammortamento. La Cassazione si è di recente pronunciata, con sentenza n. 3559/2026 sull'indicazione del tasso di leasing in un leasing immobiliare e sulla doppia firma delle clausole vessatorie. Con ordinanza n. 20773/2025, la Cassazione è tornata a confermare la vessatorietà delle clausole, nei contratti di fideiussione, di deroga al termine di sei mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale, previsto all'art. 1957 C.c. Il contributo analizza il problema della vessatorietà delle clausole penali nei contratti di autonoleggio stipulati da società di …
Leggi di più… - 5. Clausola di deroga all'art 1957 C.c. e vessatorietàValentina Rocca · https://www.dirittobancario.it/ · 28 agosto 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/07/2025, n. 2649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2649 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 19/12/2023 al n. 2263/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(RO) il 26.05.1979, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Alberto Balbo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Legnago (VR), Piazza San
Rocco n. 5, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), con sede in Torino, Piazza Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 16 San Carlo n. 156,
- appellata contumace-
CON L'INTERVENTO DI
, con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1 (C.F. CP_2
) E , con sede in Milano, P.IVA_2 Controparte_3
Bastioni di Porta d'Italia Nuova n. 18, rappresentata e difesa in causa dall'avv.
Elena Francescato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via
Alessio n. 6, VA, come da procura allegata alla comparsa di intervento in appello
-terza intervenuta-
avente per oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 15.05.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
In riforma della sentenza n. 435/2023 del 22.05.2023, come corretta con
ordinanza dell'08.09.2023, resa dal Tribunale di RO, G.U. dott. Marco
Pesoli, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 39/2019 R.G., nel
merito:
➢ svolgersi i seguenti accertamenti incidentali richiesti da parte opponente in
via di eccezione: a) vessatorietà della clausola contrattuale di deroga all'art.
1957 c.c. e decadenza da tutte le garanzie fideiussorie prestate;
b) liberazione ex
art. 1956 c.c. dagli obblighi assunti con la fideiussione generale per essere stato
pagina 2 di 16 fatto nuovo credito alla debitrice principale in difetto di speciale autorizzazione;
c) simulazione del contratto di finanziamento chirografario del 04.03.2016 ed
invalidità ex art. 1939 c.c. della relativa fideiussione specifica;
d) illegittimità
degli addebiti effettuati sul conto corrente n. 1000/00001695 inerenti alle rate di
rimborso del finanziamento chirografario e al regresso per la garanzia bancaria
a favore di e) compensazione integrale o parziale con il credito Parte_2
vantato dalla debitrice principale in relazione al saldo attivo del conto corrente
n. 1000/00002187, previa esatta ricostruzione sin dall'origine del relativo
rapporto;
➢ accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da , c.f. Parte_1 [...]
, ad c.f. , e alla sua avente C.F._2 Controparte_1 P.IVA_1
causa c.f. , in relazione ai titoli per cui è causa;
Controparte_2 P.IVA_2
➢ con vittoria di spese e competenze di lite inerenti ad entrambi i gradi di
giudizio
in via istruttoria:
➢ visto l'elaborato peritale depositato in primo grado dal dott. Per_1
il 12.04.2021, disporsi supplemento di C.T.U. per ricostruire
[...]
correttamente il saldo finale del c/c n. 1000/00001695 (Secondo Conto) e del c/c
n. 1000/00002187 (Primo Conto), acquisendo d'ufficio i decreti ministeriali di
fissazione del rilevante tasso soglia d'usura, previa depurazione del c/c n.
1000/00001695 (Secondo Conto) dagli addebiti inerenti alle rate di rimborso del
finanziamento chirografario del 04.03.2016 e al regresso per la garanzia
bancaria a favore di del 31.01.2006 Parte_2
pagina 3 di 16 CONCLUSIONI DELL'INTERVENUTA
ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa nel merito in via
principale
- rigettarsi l'interposto appello con conferma della sentenza impugnata;
nel merito in via subordinata
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dei motivi di appello,
condannarsi l'appellante al pagamento in favore di della Controparte_2
maggiore o minore somma che risulterà di giustizia oltre ad interessi calcolati in
base al tasso di riferimento BCE + 2,5% dal 10.02.2017 al saldo;
in via
istruttoria:
- per i motivi esposti in comparsa ci si oppone all'accoglimento delle istanze
istruttorie avversarie, con particolare riferimento alla richiesta di
integrazione/rinnovazione della CTU contabile in quanto il mancato pagamento
delle competenze del perito nominato in primo grado costituisce chiara
manifestazione di disinteresse.
Con vittoria di compensi legali e spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 e , con atto di citazione notificato il Parte_1 Controparte_4
30.12.2018, presentavano opposizione avverso il decreto ingiuntivo del
Tribunale di RO n. 1015/2018 ottenuto da per il Controparte_1
pagamento di Euro 128.685,27, a titolo di saldo passivo del conto corrente n.
10001695 intestato a nonché di debito Controparte_5
residuo di un precedente finanziamento chirografario concesso alla predetta società, oltre interessi e spese.
pagina 4 di 16 1.2 Il pagamento era stato chiesto a ed in Parte_1 Controparte_4
forza delle fideiussioni omnibus dalle stesse rilasciate fino a concorrenza dell'importo di Euro 140.000,00 nonché in forza di fideiussioni specifiche a garanzia dell'apertura di credito di Euro 15.000,00 e del finanziamento chirografario di Euro 54.523,00 concessi alla società.
1.3 Le opponenti, dopo avere effettuato una ricostruzione dei rapporti intrattenuti della debitrice principale con la tra i quali il conto corrente n. CP_6
10000002187 aperto con contratto del 16.12.2005 (indicato nelle loro difese come “primo conto”), eccepivano:
- la nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa antitrust e di tutte le fideiussioni per vessatorietà delle clausole ai sensi del Codice del
Consumo con conseguente decadenza ex art. 1957 c.c.;
- la loro liberazione ai sensi dell'art. 1956 c.c. per avere la Banca concesso credito alla società correntista/mutuataria, pur essendo consapevole del deterioramento delle condizioni patrimoniali della debitrice, in assenza della loro speciale autorizzazione;
- la nullità della fideiussione relativa al finanziamento chirografario di Euro
54.525,00 in quanto quest'ultimo era un negozio simulato;
- l'errato conteggio dell'importo dovuto a loro carico;
- la simulazione del finanziamento chirografario, volto a riscadenzare l'obbligo di rientro della pregressa esposizione del conto 10000002187 (“primo conto”);
- l'illegittimità dell'addebito sul conto corrente n. 1000/0001695 (indicato nelle loro difese come “secondo conto”) delle rate del mutuo chirografario e dell'importo della fideiussione escussa da Parte_2
pagina 5 di 16 - l'illegittimità degli interessi addebitati su entrambi i conti in quanto usurari ed anatocistici e conseguentemente la necessità di convertire i rapporti da onerosi a gratuiti.
1.4 Si costituiva , rappresentata da che Controparte_1 Controparte_3
eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Milano in relazione alla domanda di nullità per condotta anticoncorrenziale e la prescrizione del diritto di ripetizione e comunque sollecitava il rigetto dell'opposizione.
1.5 Disposta consulenza tecnica, con incarico affidato al dott. Per_2
, il Tribunale definitiva il giudizio con sentenza n. 425/2023,
[...]
pronunciata in data 22.5.2023, che, ritenuta la propria competenza a decidere anche sulla dedotta violazione della legge n. 287/1990 trattandosi di accertamento da svolgere in via incidentale, accoglieva solo in minima parte l'opposizione. Il primo giudice osservava:
- le opponenti non avevano dimostrato il perdurare dell'intesa anticoncorrenziale accertata con provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia;
- le clausole che avevano derogato all'art. 1957 c.c. non erano vessatorie in quanto non rientravano in alcuna delle fattispecie previste dall'art. 33, comma 2,
d.lgs n. 206/2005;
- l'eccezione ex art. 1956 c.c. era infondata in quanto nel caso di specie vi erano state solamente una breve proroga del finanziamento originariamente concesso alla correntista ed una maggiore tolleranza nei confronti degli sconfinamenti successivamente prodottisi dai quali non poteva evincersi la prova che la Banca
pagina 6 di 16 fosse consapevole dell'aggravamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale;
- infondata era l'eccezione di simulazione in quanto il mutuo solutorio stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria non è nullo e non può essere qualificato come pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di effettivo spostamento patrimoniale poiché l'accredito di somme erogate è
sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo;
- l'eccezione di inadempimento da parte della Banca del contratto di fido per rilascio di impegno di firma del 31.1.2006 era infondata per le ragioni indicate alle pagine 15 e 16 della motivazione.
Il Tribunale riteneva parimenti priva di pregio la doglianza, pure formulata dalle opponenti, inerente l'erroneo addebito sul conto corrente azionato delle rate del finanziamento chirografario del 4.3.2006 e dell'importo della somma corrisposta ad a seguito dell'escussione della garanzia in quanto, pur dovendo tali Parte_2
somme effettivamente essere addebitate sul primo conto in forza dei contratti dimessi in causa, la debitrice principale non aveva formulato alcuna contestazione avverso gli estratti conto invitati dalla entro il termine CP_6
previsto dagli artt. 1832 cc e 119 TUB, ritenendo a tal fine provata la consegna di tale documentazione da parte di in quanto messa a Controparte_1
disposizione con i servizi telematici ed in mancanza di contestazioni formulate nella missiva inviata in data 17.2.2017 dal legale delle attrici.
Riteneva, invece, facendo propri gli esiti della C.T.U., che gli interessi anatocistici addebitati sul secondo conto a partire dal 31.12.2014 fossero illegittimi e, pertanto, previa revoca del decreto opposto, condannava le pagina 7 di 16 opponenti al pagamento della minor somma di Euro 127.095,33 oltre interessi e spese di lite.
Infine, le spese di C.T.U., sulle quali il Tribunale nulla aveva statuito, con decreto di correzione di errore materiale n. 5791/23 del 08.09.2023 venivano poste per metà a carico di entrambe le parti nei rapporti interni, ferma la solidarietà prevista per legge in favore del consulente.
*****
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , sulla base Parte_1
di cinque motivi.
2.1 Con il primo ha lamentato l'erroneo rigetto dell'eccezione di decadenza in ragione della vessatorietà delle clausole che hanno derogato all'obbligo previsto dall'art. 1957 c.c., richiamando quanto sul punto osservato dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 27337/2023 e da questa Corte d'Appello con sentenza n. 605 del 21.03.2023. In fatto, ha ricordato che la lettera di revoca di tutti i rapporti è stata ricevuta da , fideiussore, socio e legale Persona_3
rappresentante della società correntista, in data 16.9.2016 e che solo in data
23.3.2017 è stato depositato il ricorso per ingiunzione avanti il Tribunale di
VA.
2.2 Con il secondo motivo ha riproposto l'eccezione di liberazione ai sensi dell'art. 1936 c.c.
2.3 Con il terzo motivo ha riproposto l'eccezione di simulazione relativa del contratto di finanziamento chirografario del 4.3.2016.
2.4 Con il quarto motivo ha lamentato violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2729, comma 1, cod. civ. in relazione all'illegittimità degli addebiti operati dalla pagina 8 di 16 sul secondo conto inerenti le rate di finanziamento chirografario ed al CP_6
regresso per la garanzia bancaria a favore di Parte_2
Secondo quanto più dettagliatamente esposto alle pagg. 16 e ss. dell'atto d'appello, inoltre, l'opposta non avrebbe fornito alcuna prova, neppure presuntiva, della consegna degli estratti conto, non potendo, in particolar modo,
ritenersi che la consultazione informatica delle movimentazioni equivalga all'invio degli estratti conto e che, quindi, faccia decorrere i termini di cui agli artt. 1832 cc. e 119 TUB.
L'errore della in ordine al conto sul quale addebitare gli interessi e gli CP_6
altri oneri assume, secondo l'appellante, specifico rilievo in quanto, come già
argomentato nel precedente grado, la domanda monitoria riguarda solo il secondo conto corrente e non, invece, il primo conto sul quale tutti i predetti addebiti avrebbero dovuto essere operati.
2.5 Con il quinto motivo ha lamentato violazione dell'art. 196 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 111, comma 2, Cost in ragione dell'omesso accoglimento della richiesta di supplemento di C.T.U. sul secondo conto, formulata con la comparsa conclusionale in ragione dell'usurarietà degli interessi applicati,
respinta dal primo giudice sul presupposto erroneo della necessità di produrre i decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia relativi a tutto il periodo in contestazione. Invero, secondo l'appellante tali provvedimenti sono conoscibili dal giudice d'ufficio in ragione della loro natura normativa. Da qui la richiesta di una rinnovazione/integrazione della consulenza per accertare la violazione della legge n. 108 del 1996 anche in quei trimestri nei quali il C.T.U. non ha pagina 9 di 16 proceduto ad alcuna verifica in conseguenza dell'omessa produzione documentale.
3.1 Non si è costituita nel giudizio di appello e, con Controparte_1
ordinanza del 28.3.2024, il C.I. ne ha dichiarato la contumacia.
3.2 È invece intervenuta rappresentata da Controparte_2 Controparte_3
quale cessionaria del credito in forza di contratto stipulato con in Controparte_1
data 19.4.2022, chiedendo la reiezione del gravame sulla base delle difese già
svolte in primo grado. Ha, tra l'altro, ribadito che l'eccezione di vessatorietà
riguarda solo le fideiussioni omnibus e che la raccomandata del 12.9.2016, con cui le linee di credito sono state revocate, non è stata ricevuta da CP_5
perché la società aveva nel frattempo trasferito la sede sociale e che
[...]
conseguentemente in data 8.2.2017 è stata inviata un'ulteriore raccomandata ricevuta in data 17.2.2017. Solo in quest'ultimo momento il debito è scaduto e,
pertanto, il termine previsto dall'art. 1957 c.c. è stato rispettato.
4. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.5.2025, tenutasi secondo modalità cartolari ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del C.I. del 28.3.2024.
*****
5.1 In ordine al primo motivo, va preliminarmente rilevato che Parte_1
riveste la qualifica di consumatore sulla base dell'ormai consolidata giurisprudenza, che ha superato la tesi del c.d. professionista di riflesso. Si
ricorda, tra le tante, Cass Sez. 6 - 1, ordinanza n. 742 del 16/01/2020: “Nel
contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina
pagina 10 di 16 consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza
considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza
unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre Per_4
2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il Per_5
fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale
(o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità
estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve
costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo
svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio).”
Con particolare riferimento al caso di specie la qualifica di consumatore era stata affermata dal Tribunale di VA che aveva dichiarato l'incompetenza a fronte della primigenia domanda monitoria proprio sul presupposto che fosse competente il Tribunale nel cui circondario risiedeva la , vale a dire Pt_1
quello di RO (indicato come foro del consumatore), avanti il quale è stato presentato il ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. accolto con il decreto opposto nel presente giudizio.
non ha contestato nel corso del giudizio di primo grado tale Controparte_1
qualifica (che comunque sussiste, posto che l'appellante non era né
amministratore né socio di maggioranza della società garantita) ed anche il
Tribunale, con statuizione non impugnata, ha ritenuto che l'opponente fosse un consumatore (pur escludendo ogni invalidità delle fideiussioni per la ragione prima ricordata).
5.2. Contrariamente a quanto argomentato dal Tribunale, la clausola che deroga all'art. 1957 c.c. deve ritenersi vessatoria e come tale soggetta al particolare pagina 11 di 16 regime di cui all'art. 33 d.lgs. n. 205/2006 Sul punto la Corte di Cassazione, sez.
3 , con ordinanza n. 27558 del 28/09/2023 ha ritenuto vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente.
Il giudice di legittimità ha, tra l'altro, condivisibilmente osservato che “nel
derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla scadenza
dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c. viene prolungato il
tempo in cui la può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche CP_6
nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella
dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la
garantita “ e che “Una siffatta clausola si appalesa allora senz'altro CP_6
deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina
astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del
consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito
verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore
dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non
essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione
dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente
rifluita nel Codice del consumo ( d. lgs 6 settembre 2005, n. 206 ) ( v. Cass.,
15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802;
Cass., 26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890 ). “
pagina 12 di 16 5.3 Pacifica nel caso di specie l'assenza di trattativa, le clausole contenute nelle fideiussioni azionate dalla Banca cedente vanno ritenute vessatorie ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t) d.lgs. n. 205/2006 e, quindi, nulle in quanto inibiscono al fideiussore/consumatore la possibilità di eccepire la decadenza ex art. 1957 c.c. Si tratta più nel dettaglio delle seguenti pattuizioni sottoscritte dalla
: Pt_1
- articolo 6 della fideiussione c.d. omnibus di Euro 140.000,00 del 3.12.2014
(doc. 14 fascicolo primo grado ); Controparte_1
- articolo 6 della fideiussione per operazione specifica (apertura di credito in conto corrente di Euro 15.000,00) del 4.3.2016 (doc. 16 fascicolo primo grado
); Controparte_1
- articolo 6 della fideiussione per operazione specifica (finanziamento di credito industriale per Euro 54.525,00) del 4.3.2016 (doc. 17 fascicolo primo grado
); Controparte_1
5.4. Acclarata la nullità delle clausole che esoneravano la dal rispetto del CP_6
termine semestrale, occorre procedere alla verifica del rispetto nel caso di specie di tale termine. Risulta al riguardo decisiva la circostanza che la lettera con cui la ha comunicato la chiusura di tutte le linee di credito è stata ricevuta in CP_6
data 16.9.2016 da , fideiussore nonché legale rappresentante Persona_3
all'epoca di San Rocco s.n.c. di ON AU & C.
Trattandosi del legale rappresentante della società, il recesso – indubbiamente atto recettizio – ha prodotto i suoi effetti fin da quel momento. Del resto, anche la ha considerato chiusi tutti i rapporti sin dalla ricezione di tale CP_6
comunicazione: significativamente, il secondo conto corrente dalla metà del pagina 13 di 16 mese di settembre 2016 non è stato più movimentato, il 5.10.2016 sono stati addebitati su tale conto Euro 820,44 a titolo di competenze di chiusura ed in data
4.11.2026 la ha provveduto all'azzeramento del saldo per estinzione. In CP_6
buona sostanza l'allora ha provveduto Controparte_7
immediatamente a tutte le incombenze di natura amministrativa/contabile conseguenti alla cessazione del rapporto contrattuale senza attendere l'invio della successiva raccomandata di revoca a recapitata presso la Controparte_5
nuova sede della società il 17.2.2017.
5.5 Consegue che al momento del deposito del ricorso per ingiunzione avanti il
Tribunale di VA (avvenuto il 23.3.2017) il termine semestrale era già
decorso.
5.6 La decadenza che si è prodotta riguarda tutte le garanzie azionate in via monitoria, non corrispondendo al vero che le parti opponenti del giudizio di primo grado abbiano limitato siffatta doglianza alla fideiussione omnibus.
Invero, l'attrice e l'altra garante avevano proposto con l'atto di opposizione sia l'eccezione di nullità per violazione della legge n. 287 del 1990, in relazione al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, effettivamente circoscritta alla predetta garanzia, sia l'eccezione di nullità per vessatorietà delle clausole di deroga all'art. 1957 c.c. riguardante tutte le fideiussioni: a pagina 16 dell'atto di opposizione e RE avevano eccepito che “la Banca era ormai Pt_1
decaduta ex art. 1957 c.c. da tutte le garanzie fideiussorie (non solo, quindi,
dalle fideiussioni omnibus, ma anche dalle fideiussioni specifiche) e nelle rassegnate conclusioni avevano chiesto di accertarsi “la decadenza ex art. 1957
c.c. da tutte le garanzie fideiussorie da esse prestate”.
pagina 14 di 16 5.7 Conclusivamente, in accoglimento del primo motivo, che assorbe gli altri, va accertato, in riforma della sentenza impugnata, che le clausole con le quali è
stato derogato l'art. 1957 c.c. sono nulle per violazione dell'art. 33, comma 2,
lett. t) decreto legislativo n. 206 del 2005 e che è decaduta, per Controparte_1
decorso del termine semestrale previsto dalla citata disposizione codicistica,
dalla facoltà di escutere l'appellante, sicché quest'ultima nulla deve alla banca piemontese ed alla sua avente causa intervenuta nel giudizio d'appello.
6.1 La società appellata e sono tenute alla rifusione delle spese CP_2
della , liquidate, sulla base dei parametri previsti per le cause di valore Pt_1
compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro 260.000,00, per il primo grado in Euro
14.103,00 per compenso ed Euro 406,50 per esborsi, oltre a spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge, e per il grado d'appello, esclusa la fase istruttoria, in Euro 9.991,00 per compenso ed Euro 1.166,80 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
6.2 Le spese della C.T.U. espletata in primo grado vanno poste in via definitiva integralmente a carico della cedente e della cessionaria intervenuta come sopra rappresentate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di rappresentata da con Controparte_1 Controparte_3
l'intervento di anch'essa rappresentata da Parte_3 Controparte_3
avverso la sentenza n. 435/2023 pronunciata in data 8.9.2023 dal Tribunale di
RO, come corretta con decreto n. 5791/2023 del 08.09.2023, lo accoglie e,
per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
pagina 15 di 16 - accertata la nullità delle clausole contenute nei contratti di cui in motivazione per violazione dell'art. 33 d.lgs. n. 205/2006 e la conseguente decadenza di ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., dichiara che Controparte_1 Pt_1
nulla deve a quest'ultima e ad
[...] Controparte_2
- condanna ed come sopra Controparte_1 Controparte_2
rappresentate, alla rifusione delle spese della , che liquida per il primo Pt_1
grado in Euro 14.103,00 per compenso ed Euro 406,50 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per il grado d'appello in Euro
9.991,00 per compenso ed Euro 1.166,80 per esborsi oltre a spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese della C.T.U. espletata in primo grado definitivamente a carico di e di come sopra rappresentata;
Controparte_1 Controparte_2
Venezia, 1° luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott.ssa Gabriella Zanon
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