Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione II civile
Il Tribunale di Milano, sezione seconda civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Dott. Luisa Vasile Presidente Rel.est. Dott. Luca Giani Giudice Dott. Vincenza Agnese Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale R.G. 417/2025 Pre-Liquidazione Giudiziale promosso su istanza depositata in data 22-3-25 DA CASEARIA AMBROSIANA S.R.L. [C.F. 09480800151 ], con sede legale in Peschiera Borromeo (MI) via Achille Grandi 4/c con avv. FERDJ GIUSEPPE SPATOLISANO
[[...]], come da procura in atti
***** Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso in data 22-4-25 la società ricorrente CASEARIA AMBROSIANA S.R.L., ha chiesto dichiararsi l'apertura della propria liquidazione giudiziale;
osservato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in Peschiera Borromeo (MI) e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
• Il debitore è un imprenditore che esercita un'attività commerciale (produzione e commercio all'ingrosso di prodotti lattiero caseari) ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
• dai bilanci prodotti risulta il superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett d) CCII (solo nel 2023 debiti per € 3.151.373).
• il debitore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b) CCII come confessoriamente dichiarato: a causa del periodo di emergenza sanitaria e anche della riduzione degli affidamenti da parte degli istituti bancari, si è avviato ed aggravato un trend negativo e grave contrazione di risultati di esercizio, seguivano poi iniziative di plurimi creditori sia con notifiche di decreti ingiuntivi, sia con messa in mora o anche con avvio di procedure di mediazione per recupero crediti.
• Le richiamate circostanze palesano come l'imprenditore non abbia più mezzi finanziari propri e credito di terzi per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni
• Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di
SEZIONE II CIVILE
uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale. L'individuazione del Curatore, nominato ex art.125 CCII, avviene nel rispetto dei criteri di cui agli artt.356 e 358 CCII.
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di CASEARIA AMBROSIANA S.R.L.
[C.F. 09480800151], con sede legale in Peschiera Borromeo (MI) via Achille Grandi 4/C, quale procedura principale di insolvenza ai sensi dell'art. 3, comma 1, Regolamento UE 848 del 2015;
2) NOMINA Giudice Delegato la dott. Luisa VASILE
3) NOMINA Curatore dottor Andrea Carlucci ;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215bis cc, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art.39 CCII;
5) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del 10 settembre 2025 ore 13:00 , innanzi al Giudice Delegato dott. Luisa Vasile , stanza 34 piano II Palazzo di Giustizia, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata, per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art.201 CCII;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art.200 CCII;
8) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater,155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e al Registro PRA;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
f) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 cpc;
g) INVITA il curatore fallimentare, entro DUE giorni successivi alla comunicazione della sua nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CC, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
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SEZIONE II CIVILE
h) ORDINA ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale al debitore, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
i) DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 27/03/2025.
Il Presidente rel.est. Dott. Luisa Vasile
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