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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/04/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 928/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Paolo TALAMO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Silvia BURELLI Consigliere
SENTENZA nella causa trattata con modalità ex art. 127 comma 3ter c.p.c. promossa in appello con ricorso depositato in data 21 dicembre 2022,
da
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, l' , C.F. Parte_2
, in persona del dirigente pro tempore, l' P.IVA_2 Parte_3
(c.f. C.F. ), in persona del dirigente pro tempore, tutti
[...] P.IVA_3 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia
(pec: , Email_1
appellanti
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa, in forza Controparte_1 C.F._1 di procura in atti allegata, dall'avv. Santina Franco (p.e.c.
, Email_2
appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Venezia n. 688/2022 d.d. 30.11.2022, notificata in data 05.12.2022.-
In punto: riconoscimento del punteggio aggiuntivo per l'assunzione presso i MIM per servizio prestato presso ASL.-
CONCLUSIONI:
APPELLANTI:
“In riforma dell'appellata sentenza n. 688/2022, pronunciata sub r.g. n. 1388/2022, depositata il giorno 30/11/2022 e notificata il giorno 05/12/2022 del Tribunale di Venezia
– Sezione Lavoro, respingere le domande formulate in primo grado nei confronti del
[...]
, condannandosi controparte alla restituzione di quanto percepito per effetto CP_2 della sentenza impugnata. Spese e competenze legali di ambedue i gradi rifuse.”
APPELLATA:
“PRELIMINARMENTE RITENERE E DICHARARE improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto per le causali di cui in narrativa. NEL MERITO RIGETTARE l'appello proposto da parte avversa e confermare tutte le statuizioni della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza (con motivazione contestuale) il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia riconosceva il servizio prestato dalla ricorrente presso le come “infermiera professionale” (in servizio a tempo Parte_4 indeterminato) con conseguente illegittimità dei provvedimenti che avevano disposto la rettifica del punteggio aggiuntivo per il servizio pregresso nella P.A.
(punti 9,15) ed avevano dichiarato il servizio prestato dalla ricorrente dal
25.09.2018 al 30.06.2019 (nel profilo di “collaboratore scolastico”) e dal
05.09.2019 al 31.08.2020 nonché dal 21.09.2021 al 18.07.2022 (nel profilo di
“assistente amministrativo”) come “servizio di fatto e non di diritto”, in uno con la risoluzione anticipata dell'ultimo contratto a termine nonché l'illegittimità dell'esclusione dal concorso per soli titoli per il profilo Assistente amministrativo di cui al decreto n. 1683 del 22.4.2022, con condanna al pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate sino alla naturale scadenza del contratto
2 con accessori di legge ed alla refusione delle spese di lite (liquidate in € 3.050,00 oltre accessori di legge) distratte a favore del difensore antistatario.
In parte dispositiva, in particolare, il giudice lagunare così provvedeva:
• il GL, contrariis reiectis, accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio prestato alle dipendenze dell' e, Controparte_3 conseguentemente, del servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta come personale ATA;
• accerta l'illegittimità del decreto 18.7.2022 di rettifica del punteggio e di risoluzione anticipata del contratto a termine e condanna l'amministrazione convenuta a corrispondere, a titolo risarcitorio, le retribuzioni perdute sino alla data di naturale scadenza del contratto, con accessori di legge;
• accerta il diritto della ricorrente a partecipare al concorso per soli titoli per il profilo di Assistente Amministrativo di cui al decreto n. 1683 del 22.4.2022, con obbligo per l'Amministrazione di consentirne la partecipazione;
• condanna l'Amministrazione a rifondere le spese di lite, liquidate in €3.050,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
dispone la distrazione delle spese favore del procuratore attoreo”.
Esponeva il giudice in fatto che la ricorrente - già “collaboratrice scolastica” presso l'Istituto Levi Ponti di da settembre 2018 a giugno 2019 e Pt_3 successivamente destinataria di ulteriore incarico a tempo determinato come
“assistente amministrativo” dal settembre 2021 al giugno 2022 in forza di aggiornamento della graduatoria di III fascia del 30.8.2021 - lamentava l'illegittima risoluzione ante tempus del contratto a termine a seguito della rettifica del punteggio con attribuzione di punti zero con riferimento ai servizi prestati presso l' , nonché l'illegittima esclusione dal Controparte_4 concorso per soli titoli per l'accesso al profilo di “assistente amministrativo” - di cui al decreto n. 1683 del 22.4.2022 - per mancanza del requisito dei 24 mesi di servizio.
Per la parte in questa sede ancora devoluta il giudice del lavoro lagunare sottolineava che:
3 a) il ricorso muove dal presupposto che il servizio prestato dalla sig. come CP_1 infermiera alle dipendenze dell'Azienda ULSS 3 e ULSS 6 della Regione Veneto rientri nell'ambito dei titoli valutabili, in quanto ricompreso tra i servizi prestati
“alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici”;
b) l'Amministrazione convenuta, proponendo un'interpretazione letterale del D.M.
640/2017 e del D.M. 50/2021, rileva che le non sono Controparte_5
Amministrazioni Statali e non sono neppure Enti locali, per cui il relativo servizio presso le stesse non è valutabile;
c) l'interpretazione prospettata dal , sebbene aderisca in maniera Parte_1 pedissequa al dato testuale, non è condivisibile a fronte dell'evidente ratio legis volta ad avvantaggiare chi ha già prestato servizio presso una pubblica amministrazione;
d) l'espressione “amministrazioni statali” è in realtà utilizzata in senso atecnico, facendo riferimento a tutte le amministrazioni pubbliche in senso lato, così come richiamate dall'art. 1 del d. lgs. 165/2001;
e) d'altro canto, una diversa interpretazione creerebbe una disparità di trattamento difficilmente giustificabile, non essendo dato comprendere il motivo per cui debba essere valorizzato il servizio presso un Ente locale e non viceversa presso la o gli enti strumentali della;
né la diversità potrebbe CP_3 CP_3 spiegarsi alla luce della diversa e specifica professionalità acquisita, posto che la qualifica di collaboratore scolastico non necessita di particolari competenze.
2. Impugna la sentenza il (in uno con l' Parte_1 [...]
) svolgendo un unico articolato motivo di appello con il quale Parte_3 censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 del D.Lgs
165/2001, del D.M. 640/2017 e del D.M. 50/2001 nonché per illogicità e contraddittorietà della motivazione e conclude per la sua riforma con condanna
“alla restituzione di quanto percepito per effetto della sentenza impugnata”
Parte appellata ribadisce, in particolare, che le rientrano Controparte_6 certamente nell'ambito delle Amministrazioni pubbliche, ma non sono ricomprese né nel concetto di Amministrazione dello Stato, né nel concetto di , né CP_3 tantomeno di Ente Locale, sì che il servizio prestato presso di esse dalla originaria ricorrente non dà titolo a punteggio alcuno, in quanto il D.M. 640/2017 e il D.M.
4 50/2021 considera valutabile solamente il “Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali, nei patronati scolastici”, cui le non appartengono (costituendo, al più, enti Controparte_6 strumentali).
Rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, i decreti ministeriali 640/2017 e 50/2021 non possono essere interpretati nel senso sostanzialistico, atecnico, e completamente avulso dal dato testuale di riferimento, secondo cui la loro ratio sarebbe “volta ad avvantaggiare chi ha già prestato servizio presso una pubblica amministrazione”.
3. Radicatosi il contraddittorio con memoria depositata in data 28 Controparte_1 maggio 2024 eccepisce, in via preliminare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello e conclude comunque nel merito per la sua integrale CP_1 conferma con “definitivo accoglimento di tutte le domande proposte dalla ricorrente con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, cui integralmente rimanda”.
3.1. Evidenzia l'assoluta inesistenza della notifica nei termini di legge laddove controparte nonostante abbia iscritto a ruolo l'appello nel 2022 - mentre il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza per il giorno 07.12.2023 era emesso in data 03.01.2023- non ha provveduto alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza e del gravame.
Valorizza che controparte non può, infatti, giovarsi del decreto di differimento dell'Udienza disposto decreto presidenziale d.d. 30.11.2023 (che rinviava la trattazione della causa all'udienza del 30.05.2024) per procedere alla notifica nei confronti dell'appellata soltanto in data 14.02.2024 (e dunque abbondantemente oltre la data della prima udienza di discussione fissata per il 07.12.2023).
3.2. In merito ai motivi di appello insiste sulla correttezza dell'interpretazione effettuata dal giudice di prime cure dei decreti ministeriali 640/2017 e 50/2021
e invoca a sostegno delle proprie tesi conforme giurisprudenza di merito
(Tribunale di Monza Sez. Lavoro sentenza n. 658 del 14.1.2016 (Tribunale di
Torino Sez. – Lavoro ordinanza n. 18894 del 16.10.2017, Tribunale di Brescia –
Sez. Lavoro sentenza n. 222 del 24.6.2019 Corte d'Appello dell'Aquila – Sez.
Lavoro sentenza n. 200 del 4.3.2021).
5 Sul punto richiama il Decreto Ministeriale prot.n. 50 del 3 marzo 2021, nell'Allegato A/1 che non contiene alcuna esplicita esclusione del servizio prestato presso le A.S.L. dai titoli di servizio valutabili secondo le tabelle di valutazione del decreto stesso.
Con riferimento alla corretta individuazione delle amministrazioni statali ex Dlgs
n. 165/2001 ritiene che le A.S.L. o quelle che erano le USLL rientrino nelle
“amministrazioni dello Stato” e quindi nelle “amministrazioni pubbliche”, attraverso l'inciso “ivi compresi... gli enti del servizio sanitario nazionale”, e di conseguenza il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 deve essere interpretato in conformità ai principi espressi dal Dlgs. n. 165/2001, considerando valutabile quale titolo di servizio quello prestato presso le A.S.L..
4. La causa la cui trattazione iniziale trattazione era fissata per l'udienza del
07.12.2023 veniva posticipata con decreti presidenziali adottati fuori udienza d.d. 30.11.2023 e 21.05.2024, rispettivamente, all'udienze del 30 maggio 2024
e poi del 13 febbraio 2025, all'esito della quale è stata rinviata all'udienza del
24.04.2025 per la definizione nelle forme ex art. 127ter c.p.c. previa assegnazione di termine alle parti per il deposito di note difensive per prendere posizione sull'eccezione di inammissibilità del gravame nonché sul portato nel caso di specie della sopravvenuta sentenza Cass. n. 13688/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è procedibile laddove la prima udienza rispetto alla quale si consolidano in sede di appello le decadenze processuali in ipotesi di rinvio d'ufficio dell'originaria udienza di discussione è quella di effettiva trattazione (cfr. ex multis
Cass. n. 16517/2016, Cass. 16679/2024).
Va infatti considerata, ai fini dell'eventuale improcedibilità, l'udienza del 13 febbraio 2025 e non le precedenti (mai celebrate e rinviate con provvedimento d'ufficio adottato fuori udienza), rispetto alla quale la notifica dell'appello intervenuta in data 14 febbraio 2024 è allora tempestiva.
6. Nel merito il gravame è fondato.
Si richiama sul punto ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il recente arresto della
Suprema Corte (cfr. Cass. n. 13688/2024 che ha cassato senza rinvio la sentenza
6 della Corte di Appello dell'Aquila n. 222/2019) che ha concluso nel senso che le non possono essere qualificate “Amministrazioni Statali” CP_6 Controparte_6 nemmeno per gli effetti di cui al ricorso per cui causa (riconoscimento di un punteggio aggiuntivo all'atto dell'assunzione presso il MIM) che ha così argomentato: “Infatti, l'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che ‹‹Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le
Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale››. Dalla semplice lettura del testo della citata disposizione emerge come gli enti del Servizio sanitario nazionale siano considerati come amministrazioni differenti rispetto a quelle dello Stato. Detta disposizione contiene una definizione di amministrazione pubblica che, però, è più ampia di quella di amministrazione statale, considerando altri enti che sono posti sullo stesso piano di quest'ultima, pur essendo formalmente distinti. D'altronde, anche la giurisprudenza di questa S.C. ha chiarito che le hanno natura giuridica di enti pubblici Parte_5 non economici (Cass., Sez. 6-3, n. 36856 del 26 novembre 2021)”
7. Osserva ulteriormente il Collegio che le norme in materia di titoli punteggi e di preferenza sono, ai sensi dell'art. 14 disp. att. c.c., di stretta interpretazione - ubi lex voluit dixit ubi noluit taquit – laddove derogano all'ordinario criterio di selezione dei più capaci sulla base del criterio del merito, desumibile dal paradigma dell'art 97 Cost., per accedere ai pubblici uffici.
8. La domanda rimasta assorbita in primo grado con la quale la ricorrente chiedeva, in via subordinata, il riconoscimento comunque ai fini giuridici del servizio prestato come personale ATA dal 25.09.2018 al 30.06.2019, dal 05.09.2019 al
31.08.2020 nonché dal 21.09.2021 al 18.07.2022, è inammissibile per violazione dell'art. 346 c.p.c. non essendo stata riproposta in maniera chiara univoca e specifica nelle conclusioni delle memoria di costituzione in appello d.d.
18.05.2024 - laddove l'appellata si era limitata ad un mero richiamo a tutte le
7 domande proposte in primo grado - ma solo con la memoria autorizzata d.d.
14.04.2025 (cfr. Cass. n. 33649/2023).
9. Peraltro, la pretesa sarebbe anche infondata nel merito essendo l'assunzione affetta da nullità siccome in contrasto con norma imperativa - trattandosi di incarico affidato per effetto della valorizzazione del punteggio per il servizio prestato al servizio dell che non poteva invece essere considerato Parte_6
- stante la previsione letterale dei citati d.m. n. 640/2017 nonché n. 50/2001.
Il servizio prestato ha dunque rilievo economico di solo fatto ai sensi dell'art. 2126 c.c. in applicazione del principio "quod nullum est nullum producit effectum"
(cfr. Cass. n. 32263/2021).
10. La presente sentenza costituisce titolo per la restituzione degli importi eventualmente già pagati a favore della ricorrente e non dovuti all'esito del giudizio di appello (retribuzioni perdute dal recesso con effetto dal 18.07.2022 sino alla data del 31.08.2022 di naturale scadenza del contratto a termine come prorogato) nonché delle spese legali eventualmente corrisposte al difensore antistatario.
Invero la pronuncia di condanna alla restituzione richiesta dall'appellante è impedita in ragione della mancanza di prova dei relativi pagamenti.
11. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. per la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio, in considerazione degli orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito ricomposti solo dalla richiamata interpretazione nomofilattica che ha dato sul punto la Suprema Corte.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, così decide:
1) in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte dalla ricorrente accolte in primo grado;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
3) dà atto che la sentenza costituisce titolo per la restituzione delle somme eventualmente corrisposta dall'appellante alla ricorrente a titolo di
8 risarcimento del danno nonché al difensore antistatario avv. FRANCO
Santina a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado.
Venezia, 24.04.2025
Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo TALAMO PAOLO
9