TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/12/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4241/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ER IS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 4241/2024, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. Parte_1 C.F._1
AP LA e dell'AVV. D'ARTIBALE LA
ricorrente e
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. GUIDUCCI MASSIMO CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1
ipotesi RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente depositato e notificato, il sig. Parte_1
riferiva di essere incorso, il giorno 27.11.2021, in un sinistro stradale mentre
[...]
effettuava a bordo della propria vettura l'abituale percorso che dalla propria abitazione lo avrebbe portato sul luogo di lavoro sito a Roma, in via Flaminia Nuova 830, presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera, ove svolgeva mansioni di custode alle dipendenze della Controparte_2
A seguito di denuncia di infortunio, l' in data 21.1.2022 comunicava all'istante CP_1
che aveva riconosciuto a suo favore una menomazione dell'integrità psico – fisica per
“residua toracodinia” di grado complessivo del 2%. Avverso tale valutazione lo stesso chiedeva infruttuosamente che venisse esperita la visita collegiale;
successivamente, adiva nei termini di legge il Tribunale del Lavoro di Tivoli chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1)accertare e dichiarare che il ricorrente a seguito dell'evento sopra descritto in ricorso ha diritto al riconoscimento dell'infortunio in itinere;
2)accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio in itinere, avvenuto in data 27.11.2021, ha diritto alla costituzione della rendita da parte dell' per i danni subiti dalla data dell'evento o dalla diversa data nella misura CP_1
di euro 4.276,77(rendita annuale per 12 mensilità calcolata in base all'età del ricorrente al momento dell'infortunio anni 61 – punto percentuale 22% - art. 13 d.lgs.
n. 38/2000) o nella diversa misura che risulterà a seguito di consulenza tecnica
d''ufficio oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo. 3) in subordine accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio in itinere, avvenuto in data 27.11.2021, ha diritto al riconoscimento dell'indennizzo in capitale per il danno biologico nella misura di euro 21.834,49 (pari al 15% - età 61 anni) per i danni subiti dalla data dell'evento o dalla diversa data o nella diversa misura che risulterà a seguito di consulenza tecnica d''ufficio oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo. 4) In ogni caso condannare l' Controparte_3
, nella persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della rendita
[...]
vitalizia dalla data del 27.11.2021 e/o diversa data nella misura del 22% o in altra percentuale o in subordine al pagamento dell'indennizzo in capitale per il danno biologico subito, a norma di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione all'effettivo soddisfo. 4) Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio”.
Si costituiva in giudizio l' , ribadendo la correttezza della propria valutazione e CP_1
chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
Veniva disposta consulenza medico legale, nominandosi all'uopo il Dott. Per_1
[...]
Sulle conclusioni di cui agli atti la causa viene così decisa previo deposito di note ex art 127 ter c.p.c.
Tanto premesso, è opportuno rilevare che in materia di infortuni sul lavoro il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_1
comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). Ai sensi dell'art. 3 l'assicurazione e' altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. Per le malattie professionali, in quanto nel titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.
Pertanto, ove la malattia professionale non sia tabellata, occorre fare riferimento alle disposizioni in materia di infortuni, le quali prevedono quali prestazioni dell'assicurazione una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta ed è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame, non è contestato che il ricorrente sia incorso in un infortunio sul lavoro c.d. in itinere, giacchè lo stesso è stato valutato dall' con una CP_1
percentuale di 2% di danno biologico, che non dà diritto ad indennizzo in capitale e che è stata ritenuta riduttiva;
è opportuno, pertanto, riportarsi alle considerazioni svolte dal consulente tecnico Dott. a cui è stato conferito il compito di accertare se Per_1
in conseguenza del citato infortunio il lavoratore abbia riportato una menomazione dell'integrità psico-fisica complessiva superiore rispetto a quella riconosciuta dall' . CP_1
Ebbene il consulente, dopo aver sottoposto il periziando a visita ed esaminata la documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che lo stesso, per le accertate patologie
(Esiti di trauma cranico commotivo con contusione cerebrale, consistenti in ricorrenti cefalee e persistente sindrome vertiginosa. Esiti di trauma contusivo dell'emitorace sinistro con frattura della V-VI-VII costa, consistenti in dolore locale che si esacerba con gli atti del respiro), abbia riportato menomazioni permanenti dell'integrità psico- fisica in misura pari al 6%.
Dal punto di vista medico legale, specifica quanto segue: “Trattasi di soggetto affetto da esiti di trauma cranico commotivo con contusione cerebrale, consistenti in ricorrenti cefalee e persistente sindrome vertiginosa ed esiti di trauma contusivo dell'emitorace sinistro con frattura della V-VI-VII costa, consistenti in dolore locale che si esacerba con gli atti del respiro. Per quanto concerne la valutazione, devono essere prese in considerazione le voci tabellari n. 182 e 219 del Decreto Legislativo
38/2000 che, recitano testualmente “Sindrome soggettiva del traumatizzato cranico – fino a 4%” e “Esiti di fratture costali multiple, viziosamente consolidate;
per ogni costa – fino a 1%”. Orbene, nel caso in esame, alla luce della documentazione sanitaria esibita e sulla base dell'obiettività clinica riscontrata dal sottoscritto in sede di operazioni peritali, si ritiene equa una valutazione complessiva del danno nella misura del 6% (sei per cento)”.
Le conclusioni a cui è giunto il consulente, adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Deve, pertanto, essere dichiarato che il ricorrente, a causa dell'infortunio sul lavoro occorso in data 27.11.2021, ha riportato un danno biologico complessivo nella misura del 6%, con conseguente condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo in CP_1
capitale secondo le previsioni di legge di cui al d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.
L' è tenuto al rimborso delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo CP_1
e vengono compensate a metà in ragione del mancato riconoscimento dei presupposti sanitari per l'erogazione della rendita richiesta in via principale;
le spese di consulenza, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara che parte ricorrente ha subito a causa dell'infortunio sul lavoro occorso in data 27.11.2021 un danno biologico complessivo nella misura del 6% e, per l'effetto, condanna l a corrispondere allo stesso l'indennizzo secondo le CP_1
previsioni di legge di cui al d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 oltre agli interessi legali dalla maturazione e fino al saldo;
- condanna l' al rimborso dei compensi di avvocato che liquida in € CP_1
1.348,50 oltre spese generali, cpa e iva come per legge;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 17/12/2025
Il giudice
ER IS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ER IS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 4241/2024, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. Parte_1 C.F._1
AP LA e dell'AVV. D'ARTIBALE LA
ricorrente e
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. GUIDUCCI MASSIMO CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1
ipotesi RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente depositato e notificato, il sig. Parte_1
riferiva di essere incorso, il giorno 27.11.2021, in un sinistro stradale mentre
[...]
effettuava a bordo della propria vettura l'abituale percorso che dalla propria abitazione lo avrebbe portato sul luogo di lavoro sito a Roma, in via Flaminia Nuova 830, presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera, ove svolgeva mansioni di custode alle dipendenze della Controparte_2
A seguito di denuncia di infortunio, l' in data 21.1.2022 comunicava all'istante CP_1
che aveva riconosciuto a suo favore una menomazione dell'integrità psico – fisica per
“residua toracodinia” di grado complessivo del 2%. Avverso tale valutazione lo stesso chiedeva infruttuosamente che venisse esperita la visita collegiale;
successivamente, adiva nei termini di legge il Tribunale del Lavoro di Tivoli chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1)accertare e dichiarare che il ricorrente a seguito dell'evento sopra descritto in ricorso ha diritto al riconoscimento dell'infortunio in itinere;
2)accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio in itinere, avvenuto in data 27.11.2021, ha diritto alla costituzione della rendita da parte dell' per i danni subiti dalla data dell'evento o dalla diversa data nella misura CP_1
di euro 4.276,77(rendita annuale per 12 mensilità calcolata in base all'età del ricorrente al momento dell'infortunio anni 61 – punto percentuale 22% - art. 13 d.lgs.
n. 38/2000) o nella diversa misura che risulterà a seguito di consulenza tecnica
d''ufficio oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo. 3) in subordine accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio in itinere, avvenuto in data 27.11.2021, ha diritto al riconoscimento dell'indennizzo in capitale per il danno biologico nella misura di euro 21.834,49 (pari al 15% - età 61 anni) per i danni subiti dalla data dell'evento o dalla diversa data o nella diversa misura che risulterà a seguito di consulenza tecnica d''ufficio oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo. 4) In ogni caso condannare l' Controparte_3
, nella persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della rendita
[...]
vitalizia dalla data del 27.11.2021 e/o diversa data nella misura del 22% o in altra percentuale o in subordine al pagamento dell'indennizzo in capitale per il danno biologico subito, a norma di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione all'effettivo soddisfo. 4) Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio”.
Si costituiva in giudizio l' , ribadendo la correttezza della propria valutazione e CP_1
chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
Veniva disposta consulenza medico legale, nominandosi all'uopo il Dott. Per_1
[...]
Sulle conclusioni di cui agli atti la causa viene così decisa previo deposito di note ex art 127 ter c.p.c.
Tanto premesso, è opportuno rilevare che in materia di infortuni sul lavoro il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_1
comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). Ai sensi dell'art. 3 l'assicurazione e' altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. Per le malattie professionali, in quanto nel titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.
Pertanto, ove la malattia professionale non sia tabellata, occorre fare riferimento alle disposizioni in materia di infortuni, le quali prevedono quali prestazioni dell'assicurazione una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta ed è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame, non è contestato che il ricorrente sia incorso in un infortunio sul lavoro c.d. in itinere, giacchè lo stesso è stato valutato dall' con una CP_1
percentuale di 2% di danno biologico, che non dà diritto ad indennizzo in capitale e che è stata ritenuta riduttiva;
è opportuno, pertanto, riportarsi alle considerazioni svolte dal consulente tecnico Dott. a cui è stato conferito il compito di accertare se Per_1
in conseguenza del citato infortunio il lavoratore abbia riportato una menomazione dell'integrità psico-fisica complessiva superiore rispetto a quella riconosciuta dall' . CP_1
Ebbene il consulente, dopo aver sottoposto il periziando a visita ed esaminata la documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che lo stesso, per le accertate patologie
(Esiti di trauma cranico commotivo con contusione cerebrale, consistenti in ricorrenti cefalee e persistente sindrome vertiginosa. Esiti di trauma contusivo dell'emitorace sinistro con frattura della V-VI-VII costa, consistenti in dolore locale che si esacerba con gli atti del respiro), abbia riportato menomazioni permanenti dell'integrità psico- fisica in misura pari al 6%.
Dal punto di vista medico legale, specifica quanto segue: “Trattasi di soggetto affetto da esiti di trauma cranico commotivo con contusione cerebrale, consistenti in ricorrenti cefalee e persistente sindrome vertiginosa ed esiti di trauma contusivo dell'emitorace sinistro con frattura della V-VI-VII costa, consistenti in dolore locale che si esacerba con gli atti del respiro. Per quanto concerne la valutazione, devono essere prese in considerazione le voci tabellari n. 182 e 219 del Decreto Legislativo
38/2000 che, recitano testualmente “Sindrome soggettiva del traumatizzato cranico – fino a 4%” e “Esiti di fratture costali multiple, viziosamente consolidate;
per ogni costa – fino a 1%”. Orbene, nel caso in esame, alla luce della documentazione sanitaria esibita e sulla base dell'obiettività clinica riscontrata dal sottoscritto in sede di operazioni peritali, si ritiene equa una valutazione complessiva del danno nella misura del 6% (sei per cento)”.
Le conclusioni a cui è giunto il consulente, adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Deve, pertanto, essere dichiarato che il ricorrente, a causa dell'infortunio sul lavoro occorso in data 27.11.2021, ha riportato un danno biologico complessivo nella misura del 6%, con conseguente condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo in CP_1
capitale secondo le previsioni di legge di cui al d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.
L' è tenuto al rimborso delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo CP_1
e vengono compensate a metà in ragione del mancato riconoscimento dei presupposti sanitari per l'erogazione della rendita richiesta in via principale;
le spese di consulenza, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara che parte ricorrente ha subito a causa dell'infortunio sul lavoro occorso in data 27.11.2021 un danno biologico complessivo nella misura del 6% e, per l'effetto, condanna l a corrispondere allo stesso l'indennizzo secondo le CP_1
previsioni di legge di cui al d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 oltre agli interessi legali dalla maturazione e fino al saldo;
- condanna l' al rimborso dei compensi di avvocato che liquida in € CP_1
1.348,50 oltre spese generali, cpa e iva come per legge;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 17/12/2025
Il giudice
ER IS