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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/12/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Marcella Celesti Presidente Dott. Valeria Di Stefano Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1259/2022 R.G., avente ad oggetto: appello – opposi- zione a verbale di accertamento promossa da
), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Cunsolo;
Appellante contro
, Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale P.IVA_2 mandatario della rappresentato e difeso, giusta procura genera- Controparte_2 le alle liti, dall'avv. Valentina Schilirò; Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3594 del 21.10.2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione proposta dalla società Parte_1 avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n.
[...] CP_1
2020006712/DDL, notificato in data 19 aprile 2021 con il quale erano state contestate, in relazione ad un elenco di lavoratori, prestazioni lavorative in mi- sura giornaliera superiore all'orario di lavoro denunciato e retribuito nonché per il periodo 12-2017 fino al 06-2018 il mancato adeguamento della retribu- zione dei lavoratori dipendenti al livello di inquadramento loro spettante con conseguente quantificazione dell'omissione contributiva per complessivi €
R.G. 1259_2022 2
142.548,61.
Il Tribunale disattendeva l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impu- gnato evidenziando, anche tramite la trascrizione dei punti rilevanti del verbale, le tre contestazioni mosse dagli ispettori, vale a dire: a) svolgimento di presta- zioni lavorative dei lavoratori per orari eccedenti rispetto all'orario di lavoro denunciato;
b) il mancato adeguamento e denuncia della retribuzione, per i la- voratori elencati, al livello di inquadramento previsto dal contratto collettivo con conseguente omissione contributiva;
c) la revoca dei benefici contributivi motivata dalle suddette irregolarità riscontrate.
Il primo giudice valorizzava le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori, in quanto «assolutamente dettagliate e precise, né le stesse hanno connotazioni ta- li (standardizzazione o contraddizioni interne) da potersi dubitare della sponta- neità dei dichiaranti. Tale spontaneità è resa ancor più verosimile dall'immediatezza delle stesse rispetto alle domande degli ispettori e dal ricor- do ancora attuale».
Per cui, anche in «assenza di elementi di prova contrari e finanche di allegazio- ni assertive dell'opponente sull'inquadramento… nonché in mancanza di ogni specifica contestazione sull'accertamento ispettivo in riferimento all'orario di lavoro tra l'altro dagli ispettori rapportato al fabbisogno di manodopera», alla luce dei principi fissati dalla Suprema Corte in merito ai contenuti valutativi dei verbali ispettivi, l'accertamento degli ispettori era idoneo a fondare il con- vincimento del giudice.
Impugnava tale pronuncia la società soccombente, con ricorso depositato il
28.12.2022, instando per l'accoglimento delle originarie opposizioni. Si costi- tuiva in giudizio l resistendo al gravame. CP_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per deposita- re note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza per «violazione dell'art. 3 della L. 241/1990, oltre che da violazione del diritto di difesa garan-
R.G. 1259_2022 3
tito dall'art. 24 della Costituzione».
Attraverso ampio richiamo alle difese del primo grado del giudizio,
l'appellante osserva che «non sono state allegate al verbale le dichiarazioni raccolte, né è minimamente stato trascritto il contenuto;
non è in alcun modo chiarito il nesso tra tali dichiarazioni (non allegate, né trascritte) e la conclusio- ne degli Ispettori;
non è indicato sotto quale profilo la retribuzione risulterebbe
“non adeguata”; non è indicato quale sarebbe l'orario di lavoro svolto in ecce- denza dagli operai ivi menzionati;
non è indicato quali sono le mansioni con- cretamente svolte dagli operai che imporrebbero un diverso inquadramento e quale sarebbe il corretto inquadramento».
Lamenta di aver inutilmente richiesto in via amministrativa il rilascio di copia delle dichiarazioni rese dai lavoratori.
Rileva l'omesso esame da parte del primo giudice della rilevanza delle dichia- razioni rese da dalle quali, avendo egli riferito due diversi Parte_2 orari in base al tipo di raccolta, (“per la raccolta arance dalle ore 7.00/7.30 alle ore 15.30 ogni pausa con 1 ora di pausa pranzo. Invece per la raccolta delle fi- codindia dalle ore 6.00/6.30 fino alle ore 12.00 sempre senza pausa pranzo”), sarebbe dimostrato che «l'orario di lavoro dichiarato è assolutamente appros- simabile alle 6 ore e mezza giornaliere sottraendo la pausa pranzo e le altre brevi pause che i lavoratori agricoli sono soliti effettuare nel corso della giorna- ta».
In altro capo del medesimo motivo lamenta la violazione dell'art. «34 del ccnl operai agricoli e florovivaisti 2018 – 2021» nella parte in cui testualmente pre- vede la «possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore» a dimostrazione della «legittimità della flessibilità nell'orario di lavoro».
1.1. Il motivo è infondato.
Va in primo luogo osservato che, dopo la costituzione in primo grado dell'istituto, presa conoscenza del fondamento della pretesa contributiva e della documentazione allegata, tra cui le dichiarazioni dei lavoratori, l'originaria ri-
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corrente ha esplicitato e precisato le proprie difese (vd. note del 8.10.2022,
“Con le presenti note autorizzate si osserva quanto segue in replica a quanto dedotto dall' con la memoria di costituzione”) dovendosi escludere, per- CP_1 tanto, alcuna violazione del diritto di difesa.
In punto di diritto, va premesso che anche di recente la Corte di Cassazione
(Cass. n. 10634/2025) ha ribadito il principio (già affermato da Cass.
24208/2020, 921/2010) secondo cui «i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova solo dei fatti CP_3 che questi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre le di- chiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, i dipendenti del datore di lavoro) sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire mag- gior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione».
Nel caso in esame va osservato che i lavoratori hanno reso dichiarazioni univo- camente convergenti sull'orario di lavoro, mediamente superiore alle 6,50 ore dichiarate nei LUL.
In tale senso di vedano per esempio, le dichiarazioni di Per_1 Persona_2
e prodotte dall . Tes_1 CP_1
Il lavoratore che ha riferito di due diversi orari (dalle 7 alle 15 per la Per_1 raccolta delle arance, con un'ora di pausa pranzo e dalle 6 alle 12 per la raccol- ta dei fichidindia) conferma che, al netto dell'ora di pausa, comunque venivano superate le 6,50 ore.
Pertanto, va senz'altro confermata la valutazione in fatto compiuta dal primo giudice né la società appellante ha allegato o chiesto di dimostrare con prove testimoniali una diversa distribuzione dell'orario di lavoro, in tesi contrastante con l'accertamento ispettivo.
1.2. Poi, la doglianza secondo la quale «non emerge in alcun modo quale sia
l'inquadramento dei lavoratori che, secondo i verbalizzanti, sarebbe stato di-
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chiarato e quale sarebbe quello corretto», formulata in merito alla contesta- zione dell'erogazione di una retribuzione non adeguata al CCNL, contestata dall , è inammissibile. CP_1
Come correttamente osservato dal primo giudice, la questione in fatto sulla quale la società non ha preso posizione, è propriamente quella dei «braccianti agricoli dipendenti dalla società addetti alla raccolta e lavorazione dei frutti nei terreni di che trattasi non retribuiti secondo il CCNL per tali mansioni ed il re- lativo inquadramento».
La doglianza della società, per come formulata, non si confronta con la statui- zione della sentenza appellata che, sulla scorta degli elementi emergenti dal verbale, ha evidenziato che la società non aveva smentito il quadro emergente dagli accertamenti ispettivi, e in particolare la circostanza per cui, come già detto, vi erano lavoratori espletanti un orario di lavoro maggiore di quello for- malizzato, così come emergente dalle dichiarazioni raccolte dai lavoratori.
2. Con il secondo motivo di impugnazione la società appellante si duole dell'omesso esame della questione relativa al «recupero dei benefici contribu- tivi ex art. 20, comma 1, d.lgs. 375/1993 disposto con il verbale impugnato» che reputa illegittimo, in quanto la norma attiene «all'assunzione fittizia di ma- nodopera agricola».
2.1. Il motivo è infondato.
Nel verbale è espressamente indicato che, in conseguenza delle violazioni ac- certate, l'istituto procede al recupero delle agevolazioni contributive in appli- cazione dell'art. 9 ter, comma 2, del D.L. 510/1996, convertito con modifica- zioni dalla legge 608/96 (cfr. pag. 7 verbale).
Il recupero disposto dall'ente previdenziale è conforme al disposto normativo, discendendo dal maggior orario di lavoro accertato dagli ispettori.
Avendo l'azienda denunziato orari di lavoro inferiori, ciò ha comportato, come si legge nel verbale, l'erogazione di retribuzioni inferiori a quanto previsto dal
CCNL di categoria. Essendo stato denunciato un imponibile contributivo infe- riore rispetto a quello previsto dalla normativa di riferimento, correttamente in sede ispettiva si è proceduto al recupero delle agevolazioni già fruite
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dall'azienda. Come è noto, infatti, il godimento degli sgravi è legato al corretto adempimento dei contributi previdenziali, che nella specie non è stato rispetta- to.
3. L'appello va respinto.
4. Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore del- la causa, seguono la soccombenza.
5. La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma
1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese pro- cessuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 7.160,00, oltre rimborso spese generali al 15%;
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 si dichiara che sussi- stono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Marcella Celesti
R.G. 1259_2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Marcella Celesti Presidente Dott. Valeria Di Stefano Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1259/2022 R.G., avente ad oggetto: appello – opposi- zione a verbale di accertamento promossa da
), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Cunsolo;
Appellante contro
, Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale P.IVA_2 mandatario della rappresentato e difeso, giusta procura genera- Controparte_2 le alle liti, dall'avv. Valentina Schilirò; Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3594 del 21.10.2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione proposta dalla società Parte_1 avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n.
[...] CP_1
2020006712/DDL, notificato in data 19 aprile 2021 con il quale erano state contestate, in relazione ad un elenco di lavoratori, prestazioni lavorative in mi- sura giornaliera superiore all'orario di lavoro denunciato e retribuito nonché per il periodo 12-2017 fino al 06-2018 il mancato adeguamento della retribu- zione dei lavoratori dipendenti al livello di inquadramento loro spettante con conseguente quantificazione dell'omissione contributiva per complessivi €
R.G. 1259_2022 2
142.548,61.
Il Tribunale disattendeva l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impu- gnato evidenziando, anche tramite la trascrizione dei punti rilevanti del verbale, le tre contestazioni mosse dagli ispettori, vale a dire: a) svolgimento di presta- zioni lavorative dei lavoratori per orari eccedenti rispetto all'orario di lavoro denunciato;
b) il mancato adeguamento e denuncia della retribuzione, per i la- voratori elencati, al livello di inquadramento previsto dal contratto collettivo con conseguente omissione contributiva;
c) la revoca dei benefici contributivi motivata dalle suddette irregolarità riscontrate.
Il primo giudice valorizzava le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori, in quanto «assolutamente dettagliate e precise, né le stesse hanno connotazioni ta- li (standardizzazione o contraddizioni interne) da potersi dubitare della sponta- neità dei dichiaranti. Tale spontaneità è resa ancor più verosimile dall'immediatezza delle stesse rispetto alle domande degli ispettori e dal ricor- do ancora attuale».
Per cui, anche in «assenza di elementi di prova contrari e finanche di allegazio- ni assertive dell'opponente sull'inquadramento… nonché in mancanza di ogni specifica contestazione sull'accertamento ispettivo in riferimento all'orario di lavoro tra l'altro dagli ispettori rapportato al fabbisogno di manodopera», alla luce dei principi fissati dalla Suprema Corte in merito ai contenuti valutativi dei verbali ispettivi, l'accertamento degli ispettori era idoneo a fondare il con- vincimento del giudice.
Impugnava tale pronuncia la società soccombente, con ricorso depositato il
28.12.2022, instando per l'accoglimento delle originarie opposizioni. Si costi- tuiva in giudizio l resistendo al gravame. CP_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per deposita- re note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza per «violazione dell'art. 3 della L. 241/1990, oltre che da violazione del diritto di difesa garan-
R.G. 1259_2022 3
tito dall'art. 24 della Costituzione».
Attraverso ampio richiamo alle difese del primo grado del giudizio,
l'appellante osserva che «non sono state allegate al verbale le dichiarazioni raccolte, né è minimamente stato trascritto il contenuto;
non è in alcun modo chiarito il nesso tra tali dichiarazioni (non allegate, né trascritte) e la conclusio- ne degli Ispettori;
non è indicato sotto quale profilo la retribuzione risulterebbe
“non adeguata”; non è indicato quale sarebbe l'orario di lavoro svolto in ecce- denza dagli operai ivi menzionati;
non è indicato quali sono le mansioni con- cretamente svolte dagli operai che imporrebbero un diverso inquadramento e quale sarebbe il corretto inquadramento».
Lamenta di aver inutilmente richiesto in via amministrativa il rilascio di copia delle dichiarazioni rese dai lavoratori.
Rileva l'omesso esame da parte del primo giudice della rilevanza delle dichia- razioni rese da dalle quali, avendo egli riferito due diversi Parte_2 orari in base al tipo di raccolta, (“per la raccolta arance dalle ore 7.00/7.30 alle ore 15.30 ogni pausa con 1 ora di pausa pranzo. Invece per la raccolta delle fi- codindia dalle ore 6.00/6.30 fino alle ore 12.00 sempre senza pausa pranzo”), sarebbe dimostrato che «l'orario di lavoro dichiarato è assolutamente appros- simabile alle 6 ore e mezza giornaliere sottraendo la pausa pranzo e le altre brevi pause che i lavoratori agricoli sono soliti effettuare nel corso della giorna- ta».
In altro capo del medesimo motivo lamenta la violazione dell'art. «34 del ccnl operai agricoli e florovivaisti 2018 – 2021» nella parte in cui testualmente pre- vede la «possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore» a dimostrazione della «legittimità della flessibilità nell'orario di lavoro».
1.1. Il motivo è infondato.
Va in primo luogo osservato che, dopo la costituzione in primo grado dell'istituto, presa conoscenza del fondamento della pretesa contributiva e della documentazione allegata, tra cui le dichiarazioni dei lavoratori, l'originaria ri-
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corrente ha esplicitato e precisato le proprie difese (vd. note del 8.10.2022,
“Con le presenti note autorizzate si osserva quanto segue in replica a quanto dedotto dall' con la memoria di costituzione”) dovendosi escludere, per- CP_1 tanto, alcuna violazione del diritto di difesa.
In punto di diritto, va premesso che anche di recente la Corte di Cassazione
(Cass. n. 10634/2025) ha ribadito il principio (già affermato da Cass.
24208/2020, 921/2010) secondo cui «i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova solo dei fatti CP_3 che questi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre le di- chiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, i dipendenti del datore di lavoro) sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire mag- gior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione».
Nel caso in esame va osservato che i lavoratori hanno reso dichiarazioni univo- camente convergenti sull'orario di lavoro, mediamente superiore alle 6,50 ore dichiarate nei LUL.
In tale senso di vedano per esempio, le dichiarazioni di Per_1 Persona_2
e prodotte dall . Tes_1 CP_1
Il lavoratore che ha riferito di due diversi orari (dalle 7 alle 15 per la Per_1 raccolta delle arance, con un'ora di pausa pranzo e dalle 6 alle 12 per la raccol- ta dei fichidindia) conferma che, al netto dell'ora di pausa, comunque venivano superate le 6,50 ore.
Pertanto, va senz'altro confermata la valutazione in fatto compiuta dal primo giudice né la società appellante ha allegato o chiesto di dimostrare con prove testimoniali una diversa distribuzione dell'orario di lavoro, in tesi contrastante con l'accertamento ispettivo.
1.2. Poi, la doglianza secondo la quale «non emerge in alcun modo quale sia
l'inquadramento dei lavoratori che, secondo i verbalizzanti, sarebbe stato di-
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chiarato e quale sarebbe quello corretto», formulata in merito alla contesta- zione dell'erogazione di una retribuzione non adeguata al CCNL, contestata dall , è inammissibile. CP_1
Come correttamente osservato dal primo giudice, la questione in fatto sulla quale la società non ha preso posizione, è propriamente quella dei «braccianti agricoli dipendenti dalla società addetti alla raccolta e lavorazione dei frutti nei terreni di che trattasi non retribuiti secondo il CCNL per tali mansioni ed il re- lativo inquadramento».
La doglianza della società, per come formulata, non si confronta con la statui- zione della sentenza appellata che, sulla scorta degli elementi emergenti dal verbale, ha evidenziato che la società non aveva smentito il quadro emergente dagli accertamenti ispettivi, e in particolare la circostanza per cui, come già detto, vi erano lavoratori espletanti un orario di lavoro maggiore di quello for- malizzato, così come emergente dalle dichiarazioni raccolte dai lavoratori.
2. Con il secondo motivo di impugnazione la società appellante si duole dell'omesso esame della questione relativa al «recupero dei benefici contribu- tivi ex art. 20, comma 1, d.lgs. 375/1993 disposto con il verbale impugnato» che reputa illegittimo, in quanto la norma attiene «all'assunzione fittizia di ma- nodopera agricola».
2.1. Il motivo è infondato.
Nel verbale è espressamente indicato che, in conseguenza delle violazioni ac- certate, l'istituto procede al recupero delle agevolazioni contributive in appli- cazione dell'art. 9 ter, comma 2, del D.L. 510/1996, convertito con modifica- zioni dalla legge 608/96 (cfr. pag. 7 verbale).
Il recupero disposto dall'ente previdenziale è conforme al disposto normativo, discendendo dal maggior orario di lavoro accertato dagli ispettori.
Avendo l'azienda denunziato orari di lavoro inferiori, ciò ha comportato, come si legge nel verbale, l'erogazione di retribuzioni inferiori a quanto previsto dal
CCNL di categoria. Essendo stato denunciato un imponibile contributivo infe- riore rispetto a quello previsto dalla normativa di riferimento, correttamente in sede ispettiva si è proceduto al recupero delle agevolazioni già fruite
R.G. 1259_2022 6
dall'azienda. Come è noto, infatti, il godimento degli sgravi è legato al corretto adempimento dei contributi previdenziali, che nella specie non è stato rispetta- to.
3. L'appello va respinto.
4. Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore del- la causa, seguono la soccombenza.
5. La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma
1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese pro- cessuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 7.160,00, oltre rimborso spese generali al 15%;
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 si dichiara che sussi- stono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Marcella Celesti
R.G. 1259_2022