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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2231/2023 R.G.
N. 2231/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado di giudizio al n. 2231/2023 R.G.
TRA
rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. CANDIDO SARA;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
, in persona del p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti Controparte_1 CP_2
dall'Avv. MINNA FRANCESCO;
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato in data 27.02.2023, ha citato in giudizio il Parte_1 [...]
al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro che lo ha visto CP_1
coinvolto, avvenuto in data 28.01.2021, verso le ore 18:00 circa, in . L'attore, in particolare, CP_1
ha dedotto che percorreva via Alfredo Dimo a bordo del motociclo Aprilia tg. DJ87196, allorquando si è imbattuto in un tratto stradale dissestato che ha provocato uno slittamento del mezzo. In tal modo, si è procurato lesioni personali.
Si è costituito il che ha contestato la ricostruzione attorea dell'incidente e Controparte_1
concluso per il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale della parte e le prove testimoniali.
All'udienza del 3.04.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e discusso la causa che è stata, pertanto, decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
Premesso che l'avvenimento dedotto quale causa petendi della domanda risarcitoria rientra nell'alveo applicativo dell'art. 2051 c.c., giova rammentare che, sebbene il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, incombendo invece al convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito, va precisato che siffatta ripartizione dell'onere probatorio non esonera il danneggiato dal dimostrare un effettivo e concreto nesso causale tra la res ed il danno patito.
In tal senso, di recente la giurisprudenza di legittimità, infatti, ha ribadito che “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e
l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (cfr.
Cass. civ. Sez. III Ord., 09/05/2024, n. 12760). Tanto precisato con riguardo all'onere della prova, non meno importante è rammentare che “La concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica” (Cass. civ., Sez. VI - 3, 14/06/2016, n. 12174).
Ciò chiarito in diritto, nella specie, si ravvisano elementi tali da escludere la configurabilità dell'insidia.
Nel dettaglio, l'originario attore ha genericamente prospettato di essersi imbattuto “in un tratto ove il manto stradale era dissestato. Peggio, risultava sdrucciolevole e, nonostante, la velocità limitata, il motociclo slittava e il giovane finiva rovinosamente a terra” (cfr. p. 1 dell'atto di citazione).
A fronte di una prospettazione già di per sé generica, atteso che il non ha offerto dettagli Pt_1
inerenti alla dinamica (ad esempio, in quale direzione di marcia percorreva la strada, se era o meno a doppio senso di circolazione), il danneggiato, con riferimento allo stato dei luoghi, si è limitato a produrre in giudizio alcuni fotogrammi riferitamente riproducenti lo stato dei luoghi.
In disparte alla scarsa intellegibilità di due immagini su tre, atteso che una raffigura unicamente il dettaglio di una targa con il nome della via e l'altro raffigura il dettaglio di una porzione di manto
2 stradale ricoperto di ghiaia, tra queste ve n'è una soltanto che restituisce una panoramica più ampia della strada.
Nel dettaglio, è possibile intuire che il tratto di strada verosimilmente percorso dall'attore è caratterizzato da una curva che pare essere a gomito e che la zona interessata dalla presenza di brecciolino è quella più centrale della carreggiata.
Orbene, proprio tenuto conto del fatto che detta ghiaia appare collocata, secondo l'immagine in atti, nella porzione più centrale di una curva, ne discende che se questa fosse stata affrontata con la dovuta cautela, ed il motociclista avesse correttamente mantenuto la destra, ben avrebbe potuto evitare di imbattersi nel brecciolino.
A ciò va pure aggiunto che l'intera ricostruzione appare fumosa e connotata da scarsa verosimiglianza.
In primo luogo, non è stato dimostrato che vi fosse scarsa visibilità; viceversa, vi sono elementi che depongono in senso contrario.
Ed infatti, in sede di interrogatorio formale lo stesso ha dichiarato che “è vero, lungo via Pt_1
Dimo era in funzione l'impianto di pubblica illuminazione ma la luce era scarsa” (cfr. verbale di udienza del 1.02.2024). La testimone ha affermato che “l'illuminazione era scarsa, Testimone_1
funzionante ma con pali distanti” (cfr. verbale di udienza del 23.06.2024) e la teste Testimone_2
ha dichiarato che “l'illuminazione era scarsa ma i pali erano accesi” (cfr. verbale di udienza del
[...]
23.06.2024).
Il mero riferimento alla “scarsità” di illuminazione non appare verosimile atteso che, contrariamente a quanto dichiarato in sede di prova testimoniale, dalle stesse foto versate in atti si può notare che i pali dell'illuminazione sono posti a distanza ravvicinata tra loro.
Del resto, le stesse foto versate in atti sono inidonee a provare che il contesto in cui è avvenuto il sinistro fosse buio, trattandosi di fotogrammi che raffigurano lo stato dei luoghi nelle ore diurne.
Un ulteriore indice di non verosimiglianza è riscontrabile nella documentazione medica versata in atti. Ed infatti, non appare verosimile che a seguito di un sinistro stradale, avvenuto a bordo di un motociclo, il conducente abbia riportando unicamente una lesione al ginocchio e non anche delle escoriazioni sullo stesso lato del corpo (presupponendo che, a seguito del riferito scivolamento, si sia ritrovato riverso sul terreno sul lato destro del corpo, vista la lesione del ginocchio destro).
Al contrario, l'unica abrasione rilevata (oltre quella al ginocchio destro) è al ginocchio sinistro.
Orbene, non è dato comprendere in che modo, all'esito di uno scivolamento in scooter, sia possibile riportare lesioni (unicamente) ad entrambe le ginocchia e null'altro (cfr. p. 1 della relazione di pronto
3 soccorso del 29.01.2021 in cui è evidenziato “non segni di ecchimosi ematomi od altro a carico dei vari distretti corporei esaminati”).
Ad abundantiam, va pure evidenziato che all'epoca del sinistro l'attore giocava a calcio a livello agonistico (cfr. interrogatorio formale) ed è notorio che la lesione del crociato anteriore è ben compatibile con un danno subito in campo.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, la domanda attorea non merita l'accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate in base ai parametri minimi del
DM 55/2014, agg. al DM 147/2022, tenuto conto della scarsa complessità della causa e della ridotta attività difensiva svolta, e sulla scorta del valore indeterminabile-complessità bassa della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nella causa n. 2231/2023 r.g., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore del , liquidate Controparte_1
in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese documentate, spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 3.04.2025 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne, con la supervisione del magistrato assegnatario.
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N. 2231/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado di giudizio al n. 2231/2023 R.G.
TRA
rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. CANDIDO SARA;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
, in persona del p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti Controparte_1 CP_2
dall'Avv. MINNA FRANCESCO;
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato in data 27.02.2023, ha citato in giudizio il Parte_1 [...]
al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro che lo ha visto CP_1
coinvolto, avvenuto in data 28.01.2021, verso le ore 18:00 circa, in . L'attore, in particolare, CP_1
ha dedotto che percorreva via Alfredo Dimo a bordo del motociclo Aprilia tg. DJ87196, allorquando si è imbattuto in un tratto stradale dissestato che ha provocato uno slittamento del mezzo. In tal modo, si è procurato lesioni personali.
Si è costituito il che ha contestato la ricostruzione attorea dell'incidente e Controparte_1
concluso per il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale della parte e le prove testimoniali.
All'udienza del 3.04.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e discusso la causa che è stata, pertanto, decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
Premesso che l'avvenimento dedotto quale causa petendi della domanda risarcitoria rientra nell'alveo applicativo dell'art. 2051 c.c., giova rammentare che, sebbene il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, incombendo invece al convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito, va precisato che siffatta ripartizione dell'onere probatorio non esonera il danneggiato dal dimostrare un effettivo e concreto nesso causale tra la res ed il danno patito.
In tal senso, di recente la giurisprudenza di legittimità, infatti, ha ribadito che “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e
l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (cfr.
Cass. civ. Sez. III Ord., 09/05/2024, n. 12760). Tanto precisato con riguardo all'onere della prova, non meno importante è rammentare che “La concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica” (Cass. civ., Sez. VI - 3, 14/06/2016, n. 12174).
Ciò chiarito in diritto, nella specie, si ravvisano elementi tali da escludere la configurabilità dell'insidia.
Nel dettaglio, l'originario attore ha genericamente prospettato di essersi imbattuto “in un tratto ove il manto stradale era dissestato. Peggio, risultava sdrucciolevole e, nonostante, la velocità limitata, il motociclo slittava e il giovane finiva rovinosamente a terra” (cfr. p. 1 dell'atto di citazione).
A fronte di una prospettazione già di per sé generica, atteso che il non ha offerto dettagli Pt_1
inerenti alla dinamica (ad esempio, in quale direzione di marcia percorreva la strada, se era o meno a doppio senso di circolazione), il danneggiato, con riferimento allo stato dei luoghi, si è limitato a produrre in giudizio alcuni fotogrammi riferitamente riproducenti lo stato dei luoghi.
In disparte alla scarsa intellegibilità di due immagini su tre, atteso che una raffigura unicamente il dettaglio di una targa con il nome della via e l'altro raffigura il dettaglio di una porzione di manto
2 stradale ricoperto di ghiaia, tra queste ve n'è una soltanto che restituisce una panoramica più ampia della strada.
Nel dettaglio, è possibile intuire che il tratto di strada verosimilmente percorso dall'attore è caratterizzato da una curva che pare essere a gomito e che la zona interessata dalla presenza di brecciolino è quella più centrale della carreggiata.
Orbene, proprio tenuto conto del fatto che detta ghiaia appare collocata, secondo l'immagine in atti, nella porzione più centrale di una curva, ne discende che se questa fosse stata affrontata con la dovuta cautela, ed il motociclista avesse correttamente mantenuto la destra, ben avrebbe potuto evitare di imbattersi nel brecciolino.
A ciò va pure aggiunto che l'intera ricostruzione appare fumosa e connotata da scarsa verosimiglianza.
In primo luogo, non è stato dimostrato che vi fosse scarsa visibilità; viceversa, vi sono elementi che depongono in senso contrario.
Ed infatti, in sede di interrogatorio formale lo stesso ha dichiarato che “è vero, lungo via Pt_1
Dimo era in funzione l'impianto di pubblica illuminazione ma la luce era scarsa” (cfr. verbale di udienza del 1.02.2024). La testimone ha affermato che “l'illuminazione era scarsa, Testimone_1
funzionante ma con pali distanti” (cfr. verbale di udienza del 23.06.2024) e la teste Testimone_2
ha dichiarato che “l'illuminazione era scarsa ma i pali erano accesi” (cfr. verbale di udienza del
[...]
23.06.2024).
Il mero riferimento alla “scarsità” di illuminazione non appare verosimile atteso che, contrariamente a quanto dichiarato in sede di prova testimoniale, dalle stesse foto versate in atti si può notare che i pali dell'illuminazione sono posti a distanza ravvicinata tra loro.
Del resto, le stesse foto versate in atti sono inidonee a provare che il contesto in cui è avvenuto il sinistro fosse buio, trattandosi di fotogrammi che raffigurano lo stato dei luoghi nelle ore diurne.
Un ulteriore indice di non verosimiglianza è riscontrabile nella documentazione medica versata in atti. Ed infatti, non appare verosimile che a seguito di un sinistro stradale, avvenuto a bordo di un motociclo, il conducente abbia riportando unicamente una lesione al ginocchio e non anche delle escoriazioni sullo stesso lato del corpo (presupponendo che, a seguito del riferito scivolamento, si sia ritrovato riverso sul terreno sul lato destro del corpo, vista la lesione del ginocchio destro).
Al contrario, l'unica abrasione rilevata (oltre quella al ginocchio destro) è al ginocchio sinistro.
Orbene, non è dato comprendere in che modo, all'esito di uno scivolamento in scooter, sia possibile riportare lesioni (unicamente) ad entrambe le ginocchia e null'altro (cfr. p. 1 della relazione di pronto
3 soccorso del 29.01.2021 in cui è evidenziato “non segni di ecchimosi ematomi od altro a carico dei vari distretti corporei esaminati”).
Ad abundantiam, va pure evidenziato che all'epoca del sinistro l'attore giocava a calcio a livello agonistico (cfr. interrogatorio formale) ed è notorio che la lesione del crociato anteriore è ben compatibile con un danno subito in campo.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, la domanda attorea non merita l'accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate in base ai parametri minimi del
DM 55/2014, agg. al DM 147/2022, tenuto conto della scarsa complessità della causa e della ridotta attività difensiva svolta, e sulla scorta del valore indeterminabile-complessità bassa della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nella causa n. 2231/2023 r.g., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore del , liquidate Controparte_1
in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese documentate, spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 3.04.2025 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne, con la supervisione del magistrato assegnatario.
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