CA
Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/01/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7226/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 7226 dell'anno 2021, trattenuto in decisione con decreto del 5 ottobre 2023, depositato l'11 ottobre 2023, vertente
TRA
nato a [...] l'[...] - alias Parte_1 Persona_1 nato in [...] l'[...] – ( ) elettivamente
[...] C.F._1 in Roma, via del Casale Strozzi 31, pre ore, avv. Laura BARBERIO, che lo rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione in riassunzione
APPELLANTE in RIASSUNZIONE
E
Controparte_1
[...] non rappresentato né difeso
APPELLATO CONTUMACE
E con la partecipazione del Procuratore Generale
1 OGGETTO: giudizio di riassunzione a seguito di rinvio disposto dalla Corte di ZI con ordinanza n° 23760/21, depositata il 2 settembre 2021 in tema di riconoscimento protezione sussidiaria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n° 7736/19, depositata il 12 dicembre 2019, la Corte d'Appello di Roma respingeva il gravame proposto da (alias Parte_1 Persona_1
avverso l'ordinanza cronologico n° 8828/18, depositata il 12 giugno 2018, con
[...]
cui il Tribunale di Roma aveva rigettato il ricorso proposto ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere il riconoscimento in suo favore dello status di rifugiato, o di una protezione internazionale sussidiaria o per motivi umanitari, che gli era stata negata dalla competente
. Controparte_1
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione , affidato Parte_1
a tre motivi di censura.
Con ordinanza n° 23760/21, la Corte di ZI sottolineando che era fondata <<… la doglianza basata sulla mancata spendita dei poteri ufficiosi da parte della Corte distrettuale …>> ha accolto nel senso e nei limiti indicati in motivazione il secondo motivo di ricorso, respinto il primo e dichiarato assorbito il terzo, e ha cassato l'indicata sentenza n° 7736/19 della
Corte d'Appello di Roma, cui ha rimesso il giudizio per un nuovo esame della causa e per l'applicazione del principio di diritto enunciato in proposito.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 30 novembre 2021 Parte_1
ha riassunto dinanzi a questa Corte il giudizio chiedendo che, in applicazione di quanto affermato dalla Corte di ZI con l'ordinanza di rinvio, venisse riconosciuto in suo favore lo status di rifugiato o gli fosse concessa la protezione sussidiaria;
in via subordinata, chiedeva gli fosse concessa la protezione umanitaria.
2 Il Controparte_1
seppur ritualmente citato, non si è
[...]
costituito.
Con nota del 22 febbraio 2022 il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda proposta da quantomeno con Parte_1
riferimento al riconoscimento della protezione umanitaria.
Con provvedimento del 27 gennaio 2022, depositato in pari data, veniva disposta la riassegnazione del presente procedimento alla sezione tabellarmente competente e fissata una nuova udienza di prima comparizione.
Con decreto presidenziale del 6 settembre 2023, depositato in data 7 settembre 2023, è stato disposto che l'udienza del 5 ottobre 2023, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; con successiva ordinanza del 5 ottobre 2023, depositata il 10 novembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alla parte costituita di termine per il deposito delle sole comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata in via preliminare la contumacia del
[...]
di Roma, Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore che, seppur ritualmente citato, non si è costituito nel presente grado di giudizio.
Va quindi sottolineato, ancora in via preliminare, che il presente giudizio è stato assunto in decisione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. nei limiti e in relazione alla portata dell'ordinanza n° 23760/21 con cui la Corte di ZI ha accolto il secondo motivo di ricorso e cassato con rinvio la sentenza n° 7736/19 della quarta sezione civile della
Corte d'Appello di Roma per l'applicazione del principio di diritto affermato nell'indicata ordinanza. Va quindi in proposito specificato che, come noto, la sentenza di cassazione
3 vincola il giudice del rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. Di conseguenza i limiti del giudizio di rinvio non sono solo quelli che derivano dal divieto di ampliare il thema decidedum, prendendo nuove conclusioni, ma anche quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, di modo che neppure le questioni conoscibili d'ufficio che non siano state rilevate dalla Suprema
Corte possono essere dedotte o comunque esaminate in sede di rinvio, nel caso in cui il loro esame tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (così per tutte Cass. n° 15952/06, Cass.
n° 636/19 e Cass. n° 14075/02). La costante giurisprudenza di legittimità ha in proposito specificato che la Corte di ZI, ordinando il rinvio, fissa il principio di diritto non in via meramente astratta ma agli effetti della concreta decisione della lite, con la conseguenza che il giudice del rinvio è altresì vincolato al rispetto delle preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di ZI (così le citate
Cass. n° 15952/06 e Cass. n° 14075/02).
Ciò precisato, sottolinea ancora questo collegio che il rinvio è stato disposto dalla Suprema
Corte di ZI con l'indicata ordinanza n° 23760/21 ed è stato assunto in decisione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. per l'applicazione del seguente principio di diritto: 1) <<…nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio – politiche del paese d'origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite
l'apprezzamento di tutte le informazioni generali e specifiche di cui si dispone, pertinenti al caso, aggiornate al momento della decisione;
il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (in tema: Cass. 26 aprile 2019, n. 11312; Cass. 17 maggio 2019, n. 13449; Cass. 22 maggio 2019, n.
13897; Cass. 20 maggio 2020 n. 9230; Cass. 11 dicembre 2020, n. 28349); il giudice è cioè tenuto, in assolvimento dell'obbligo di cooperazione istruttoria previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 e dagli artt. 8 e 27, comma 1 bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, a compiere non solo tutti gli accertamenti ufficiosi finalizzati ad acclarare l'effettiva condizione del Paese di origine del richiedente che sono necessari
4 ai fini della definizione della domanda di protezione internazionale, ma anche ad indicare, nel provvedimento conclusivo, le fonti utilizzate e il loro aggiornamento …>> (così testualmente a pag.
4 e 5 dell'ordinanza di rinvio). Ha quindi sottolineato la Corte di ZI, sempre nell'ordinanza di rinvio, che la Corte d'Appello nel respingere l'impugnazione di
[...]
non aveva effettuato alcuna indagine per verificare l'effettiva condizione Parte_1
del paese di origine dell'appellante ma si era limitata a <<… dare atto dell'inattendibilità della narrazione del richiedente …>>; ha quindi rilevato il Supremo Collegio, ancora con l'ordinanza di rinvio n° 23760/21 che <<… la verifica di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest'ultimo, non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/07, in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull'accertamento officioso della situazione generale esistente nell'area di provenienza del cittadino straniero
…>> (così testualmente a pag. 5 e 6 della citata ordinanza). Ciò precisato, l'appello originariamente proposto da cui aveva resistito il ministero oggi Parte_1
contumace, è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che seguono.
Osserva in proposito questo collegio che il richiedente ha dichiarato di provenire dal
Senegal, e in particolare dalla regione di Sedhiou;
di essere di etnia mandingo e di religione musulmana;
di essere giunto in Italia nell'agosto 2014 via mare da Tripoli. Ha riferito alla commissione territoriale di essere fuggito dal suo paese di origine nel 2011 a causa del timore di essere nuovamente catturato dai ribelli della regione di AM;
in particolare
– che ha affermato che il suo villaggio nel gennaio 2011 era stato Parte_1
attaccato da alcuni ribelli che avevano ucciso, dando loro fuoco, alcuni appartenenti al villaggio e ne avevano catturati altri, per lo più giovani, che avevano arruolato con la forza e costretto ad aderire alla loro lotta – ha dichiarato di essere stato rapito dai ribelli, fotografato e privato dei documenti e quindi trattenuto su un'autovettura per essere destinato al combattimento. Ha ancora riferito di essere riuscito a scappare durante un attacco portato dai militari senegalesi contro i ribelli;
di aver lasciato il Senegal per recarsi in Mali, a Bamako, e quindi in Libia da dove si era imbarcato per l'Italia; ha infine raccontato di aver appreso da una telefonata della sorella che i ribelli si erano recati dal
5 capo del suo villaggio con una lista dei giovani fuggiti, annunciando che se li avessero ritrovati li avrebbero ripresi;
di temere quindi, in caso di rientro in Senegal, di essere nuovamente rapito dai ribelli che lo avevano identificato durante il periodo di prigionia.
Osserva quindi questa Corte che tali dichiarazioni vanno contestualizzate con l'attuale condizione sociale del Senegal;
l'appellante è nato e viveva in un villaggio vicino Sedhiou, cittadina che si trova nel territorio del Senegal sud occidentale, denominato AM;
fino al 2008, anno in cui venne creata la regione di Sedhiou, la città era compresa nella regione di OL (sito web Wikipedia, Sedhiou, 25 gennaio 2010); <<… la AM (in portoghese: Casamança, dall'espressione in malinké “Kasa mansa” che significa Re dei Casa, in wolof:
è una regione geografica del Senegal meridionale, compresa fra i territori del Gambia e della Per_2
Guinea – Bissau, estesa sul bacino idrografico del fiume AM;
è suddivisa fra bassa AM
(Baixa (regione di ed alta AM (Alta (regione di OL). Il Per_3 Per_4 Per_3
maggior centro urbano è >> (sito web Wikipedia, AM aggiornato al 30 aprile Per_4
2019). Riguardo al Senegal si è inoltre accertato quanto segue: <<… il Senegal è considerato,
a oggi, un modello di democrazia da tutta l'Africa. La sua stabilità ha fatto sì che le autorità di CP_2
fossero in grado di organizzare missioni di peacekeeping nella Repubblica Democratica del Congo, in
Liberia e in Kosovo…>> (sicurezza internazionale luiss.it, sito web del 2 aprile 2019).
Nonostante ciò è emerso ancora, in relazione alla regione di AM, che <<… l'esercito senegalese ha annunciato ieri di aver preso il controllo di cinque residue basi ribelli appartenenti al
Movimento delle forze democratiche della AM (Mfdc) nel sud ovest del lungo il confine con la
Giunea – Bissau, segnando un nuovo passo avanti nella risoluzione del conflitto in AM. “Le operazioni in corso hanno permesso la conquista delle basi dell'Mfdc al confine sud – occidentale, principalmente ad , , , ha annunciato il colonnello Per_6 Per_7 Per_8 Persona_9 Per_10
comandante dell'area di intervento. “L'obiettivo principale di questa operazione era creare le
[...]
condizioni perché la popolazione potesse tornare in sicurezza nel proprio paese d'origine”, ha aggiunto un funzionario dell'esercito senegalese. Le sue parole sono state riportate da diversi siti di informazione senegalesi. L'operazione ha lasciato feriti due soldati, un ufficiale che ha calpestato una mina antiuomo e un soldato colpito da arma da fuoco. ha detto che nelle ultime settimane erano state intensificate le Per_10
operazioni per controllare meglio il confine con la Guinea Bissau, in particolare la Foresta Bayottes, utilizzata dai ribelli come base. “Diversi abusi sono stati commessi contro la popolazione in questa zona.
6 Le bande armate, con atti di estorsione, cercano semplicemente di garantire il diritto esclusivo di sfruttare le risorse forestali”, ha aggiunto. Le azioni sistematiche e mirate contro i ribelli, da parte dell'esercito senegalese, si sono intensificate a partire da fine gennaio. A febbraio sono state prese quattro basi storiche del movimento indipendentista. Obiettivi dichiarati da Dakar: neutralizzare gli elementi armati che si stanno rifugiando nell'area, consentire il ritorno degli sfollati per insicurezza e combattere le attività illegali delle bande armate. La neutralizzazione delle bande armate procede in parallelo con le operazioni di sminamento. Il conflitto in AM si trascina dal 1982 tra il governo di e il Mfdc, che CP_2
rivendica l'indipendenza di quella regione, separata dal resto del Paese dal vicino Gambia, e che storicamente si dichiara abbandonata dall'esecutivo centrale. A differenza del più arido nord, il sud del
Senegal ha terre fertili ed è molto ricco di risorse forestali: non a caso il traffico illegale di legname, negli ultimi anni, è stato la principale fonte di reddito per i ribelli, come documentato tra l'altro da un recente rapporto dell'organizzazione inglese Environmental Investigation Agency (Eia). La AM è anche ricca di attrattive turistiche, grazie alle sue spiagge e foreste, e sebbene la ribellione indipendentista abbia limitato questo potenziale economico, è riuscita nei momenti di relativa calma, a trarre profitto da questa vocazione. La crisi in AM ha causato negli anni centinaia di morti e costretto decine di migliaia di persone a trasferirsi o a cercare rifugio nei paesi confinanti, Guinea Bissau e Gambia. In passato il
Gambia ha alimentato il conflitto, sostenendo le forze indipendentiste. Con la caduta di Persona_11
e l'elezione di , le dinamiche sono cambiate e ha potuto contare sull'appoggio Persona_12 CP_2
concreto di Un cambiamento simile si è prodotto anche in Guinea Bissau, in virtù delle buone Per_13
relazioni tra il presidente e l'omologo guineano Ufficialmente Per_14 Persona_15 Per_14
avrebbe provato a rilanciare in varie occasioni, da quando è salito al potere nel 2012, i colloqui di
[...]
pace con l'Mfdc. Ma le divisioni interne al movimento e il suo indebolimento hanno spostato a favore di gli equilibri di potere, rendendo alla fine supreflua ogni trattativa (Africa, La rivista del CP_2
continente vero, Senegal: conflitto in AM a un passo dalla fine?, sito web 16 giugno
2021). Infine, che la regione del AM sia a tutt'oggi ancora insicura si evince altresì dal sito web “Viaggiare Sicuri” del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale che, con riguardo al Senegal afferma testualmente: << … Nella regione meridionale della AM, compresa fra Gambia e Guinea Bissau, si trascinano gli effetti di un trentennale conflitto di matrice indipendentista. Saltuariamente si verificano scontri armati tra forze di sicurezza senegalesi e ribelli, intensificatisi dall'inizio del 2022. In caso di viaggi nella regione si
7 raccomanda pertanto di mantenere elevato il livello di attenzione. L'utilizzo delle strade secondarie, e tanto più di sentieri non asfaltati, è sconsigliato (in particolare nelle zone più prossime alla frontiera con Gambia
e Giunea – Bissau) per la presenza di mine e per gli atti di banditismo. Si consiglia quindi di privilegiare gli spostamenti lungo gli assi principali (Ziguincho – Sénoba, via Bignona, e – Cap Skirring), Per_4
evitando le ore notturne e i trasferimenti in solitudine. È fortemente sconsigliato recarsi nella regione sud di dove continuano ad essere presenti mine (ultimo incidente mortale in ottobre 2021) e teatro Per_4
nel 2018 di un attacco condotto da una banda armata che ha provocato la morte di 13 persone.>> (così dal citato sito web “Viaggiare Sicuri” aggiornato al 13 gennaio 2025). Venendo al caso in esame, osserva questa Corte che l'appellante ha radicamento nella regione del AM;
tale territorio è ancora soggetto a un conflitto interno armato che rimane tale anche se “a bassa intensità”, essendo in corso ancora scontri a fuoco e azioni violente che, pur se saltuarie, si sono intensificate dal 2022. Di conseguenza, ove l'appellante facesse rientro nella sua zona di origine, si troverebbe nuovamente esposto alle vicende belliche mai sopite in quella zona che, nonostante la conclusione di accordi di pace, continuano a essere interessate da uno stato di scontri armati e di guerriglia strisciante;
Parte_1
non si potrebbe dunque sottrarre in alcun modo alle violenze poste in essere da entrambe le parti che si fronteggiano sul territorio in questione. Sussiste pertanto in danno dell'appellante, qualora dovesse tornare in Senegal, la concreta minaccia e il pericolo di un grave danno alla sua incolumità a causa del conflitto armato interno alla regione del
AM: si deve pertanto riconoscere in suo favore la protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c) del d.lgs. n° 251/07. Conseguentemente, in parziale accoglimento dell'appello originariamente proposto da (alias Parte_1 Persona_1
si deve riconoscere in suo favore lo status di protezione sussidiaria.
[...]
L'esito complessivo della controversia giustifica la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, tenendo conto che la richiesta originariamente proposta dall'odierno appellante riguardava in via principale anche il riconoscimento della maggior forma di protezione internazionale costituita dallo status di rifugiato, domanda che è stata definitivamente respinta.
8
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando in sede di rinvio sull'appello proposto da
[...]
(alias , con l'intervento del Procuratore Parte_1 Persona_1
Generale, così provvede:
dichiara la contumacia del Controparte_3
in persona del Ministro pro
[...]
tempore;
riconosce in favore di (alias ) lo status Parte_1 Persona_1
di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c) del d.lgs. n° 251/07;
compensa tra le parti le spese di tutti i gradi del presente giudizio;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 7 novembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 7226 dell'anno 2021, trattenuto in decisione con decreto del 5 ottobre 2023, depositato l'11 ottobre 2023, vertente
TRA
nato a [...] l'[...] - alias Parte_1 Persona_1 nato in [...] l'[...] – ( ) elettivamente
[...] C.F._1 in Roma, via del Casale Strozzi 31, pre ore, avv. Laura BARBERIO, che lo rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione in riassunzione
APPELLANTE in RIASSUNZIONE
E
Controparte_1
[...] non rappresentato né difeso
APPELLATO CONTUMACE
E con la partecipazione del Procuratore Generale
1 OGGETTO: giudizio di riassunzione a seguito di rinvio disposto dalla Corte di ZI con ordinanza n° 23760/21, depositata il 2 settembre 2021 in tema di riconoscimento protezione sussidiaria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n° 7736/19, depositata il 12 dicembre 2019, la Corte d'Appello di Roma respingeva il gravame proposto da (alias Parte_1 Persona_1
avverso l'ordinanza cronologico n° 8828/18, depositata il 12 giugno 2018, con
[...]
cui il Tribunale di Roma aveva rigettato il ricorso proposto ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere il riconoscimento in suo favore dello status di rifugiato, o di una protezione internazionale sussidiaria o per motivi umanitari, che gli era stata negata dalla competente
. Controparte_1
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione , affidato Parte_1
a tre motivi di censura.
Con ordinanza n° 23760/21, la Corte di ZI sottolineando che era fondata <<… la doglianza basata sulla mancata spendita dei poteri ufficiosi da parte della Corte distrettuale …>> ha accolto nel senso e nei limiti indicati in motivazione il secondo motivo di ricorso, respinto il primo e dichiarato assorbito il terzo, e ha cassato l'indicata sentenza n° 7736/19 della
Corte d'Appello di Roma, cui ha rimesso il giudizio per un nuovo esame della causa e per l'applicazione del principio di diritto enunciato in proposito.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 30 novembre 2021 Parte_1
ha riassunto dinanzi a questa Corte il giudizio chiedendo che, in applicazione di quanto affermato dalla Corte di ZI con l'ordinanza di rinvio, venisse riconosciuto in suo favore lo status di rifugiato o gli fosse concessa la protezione sussidiaria;
in via subordinata, chiedeva gli fosse concessa la protezione umanitaria.
2 Il Controparte_1
seppur ritualmente citato, non si è
[...]
costituito.
Con nota del 22 febbraio 2022 il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda proposta da quantomeno con Parte_1
riferimento al riconoscimento della protezione umanitaria.
Con provvedimento del 27 gennaio 2022, depositato in pari data, veniva disposta la riassegnazione del presente procedimento alla sezione tabellarmente competente e fissata una nuova udienza di prima comparizione.
Con decreto presidenziale del 6 settembre 2023, depositato in data 7 settembre 2023, è stato disposto che l'udienza del 5 ottobre 2023, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; con successiva ordinanza del 5 ottobre 2023, depositata il 10 novembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alla parte costituita di termine per il deposito delle sole comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata in via preliminare la contumacia del
[...]
di Roma, Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore che, seppur ritualmente citato, non si è costituito nel presente grado di giudizio.
Va quindi sottolineato, ancora in via preliminare, che il presente giudizio è stato assunto in decisione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. nei limiti e in relazione alla portata dell'ordinanza n° 23760/21 con cui la Corte di ZI ha accolto il secondo motivo di ricorso e cassato con rinvio la sentenza n° 7736/19 della quarta sezione civile della
Corte d'Appello di Roma per l'applicazione del principio di diritto affermato nell'indicata ordinanza. Va quindi in proposito specificato che, come noto, la sentenza di cassazione
3 vincola il giudice del rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. Di conseguenza i limiti del giudizio di rinvio non sono solo quelli che derivano dal divieto di ampliare il thema decidedum, prendendo nuove conclusioni, ma anche quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, di modo che neppure le questioni conoscibili d'ufficio che non siano state rilevate dalla Suprema
Corte possono essere dedotte o comunque esaminate in sede di rinvio, nel caso in cui il loro esame tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (così per tutte Cass. n° 15952/06, Cass.
n° 636/19 e Cass. n° 14075/02). La costante giurisprudenza di legittimità ha in proposito specificato che la Corte di ZI, ordinando il rinvio, fissa il principio di diritto non in via meramente astratta ma agli effetti della concreta decisione della lite, con la conseguenza che il giudice del rinvio è altresì vincolato al rispetto delle preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di ZI (così le citate
Cass. n° 15952/06 e Cass. n° 14075/02).
Ciò precisato, sottolinea ancora questo collegio che il rinvio è stato disposto dalla Suprema
Corte di ZI con l'indicata ordinanza n° 23760/21 ed è stato assunto in decisione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. per l'applicazione del seguente principio di diritto: 1) <<…nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio – politiche del paese d'origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite
l'apprezzamento di tutte le informazioni generali e specifiche di cui si dispone, pertinenti al caso, aggiornate al momento della decisione;
il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (in tema: Cass. 26 aprile 2019, n. 11312; Cass. 17 maggio 2019, n. 13449; Cass. 22 maggio 2019, n.
13897; Cass. 20 maggio 2020 n. 9230; Cass. 11 dicembre 2020, n. 28349); il giudice è cioè tenuto, in assolvimento dell'obbligo di cooperazione istruttoria previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 e dagli artt. 8 e 27, comma 1 bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, a compiere non solo tutti gli accertamenti ufficiosi finalizzati ad acclarare l'effettiva condizione del Paese di origine del richiedente che sono necessari
4 ai fini della definizione della domanda di protezione internazionale, ma anche ad indicare, nel provvedimento conclusivo, le fonti utilizzate e il loro aggiornamento …>> (così testualmente a pag.
4 e 5 dell'ordinanza di rinvio). Ha quindi sottolineato la Corte di ZI, sempre nell'ordinanza di rinvio, che la Corte d'Appello nel respingere l'impugnazione di
[...]
non aveva effettuato alcuna indagine per verificare l'effettiva condizione Parte_1
del paese di origine dell'appellante ma si era limitata a <<… dare atto dell'inattendibilità della narrazione del richiedente …>>; ha quindi rilevato il Supremo Collegio, ancora con l'ordinanza di rinvio n° 23760/21 che <<… la verifica di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest'ultimo, non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/07, in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull'accertamento officioso della situazione generale esistente nell'area di provenienza del cittadino straniero
…>> (così testualmente a pag. 5 e 6 della citata ordinanza). Ciò precisato, l'appello originariamente proposto da cui aveva resistito il ministero oggi Parte_1
contumace, è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che seguono.
Osserva in proposito questo collegio che il richiedente ha dichiarato di provenire dal
Senegal, e in particolare dalla regione di Sedhiou;
di essere di etnia mandingo e di religione musulmana;
di essere giunto in Italia nell'agosto 2014 via mare da Tripoli. Ha riferito alla commissione territoriale di essere fuggito dal suo paese di origine nel 2011 a causa del timore di essere nuovamente catturato dai ribelli della regione di AM;
in particolare
– che ha affermato che il suo villaggio nel gennaio 2011 era stato Parte_1
attaccato da alcuni ribelli che avevano ucciso, dando loro fuoco, alcuni appartenenti al villaggio e ne avevano catturati altri, per lo più giovani, che avevano arruolato con la forza e costretto ad aderire alla loro lotta – ha dichiarato di essere stato rapito dai ribelli, fotografato e privato dei documenti e quindi trattenuto su un'autovettura per essere destinato al combattimento. Ha ancora riferito di essere riuscito a scappare durante un attacco portato dai militari senegalesi contro i ribelli;
di aver lasciato il Senegal per recarsi in Mali, a Bamako, e quindi in Libia da dove si era imbarcato per l'Italia; ha infine raccontato di aver appreso da una telefonata della sorella che i ribelli si erano recati dal
5 capo del suo villaggio con una lista dei giovani fuggiti, annunciando che se li avessero ritrovati li avrebbero ripresi;
di temere quindi, in caso di rientro in Senegal, di essere nuovamente rapito dai ribelli che lo avevano identificato durante il periodo di prigionia.
Osserva quindi questa Corte che tali dichiarazioni vanno contestualizzate con l'attuale condizione sociale del Senegal;
l'appellante è nato e viveva in un villaggio vicino Sedhiou, cittadina che si trova nel territorio del Senegal sud occidentale, denominato AM;
fino al 2008, anno in cui venne creata la regione di Sedhiou, la città era compresa nella regione di OL (sito web Wikipedia, Sedhiou, 25 gennaio 2010); <<… la AM (in portoghese: Casamança, dall'espressione in malinké “Kasa mansa” che significa Re dei Casa, in wolof:
è una regione geografica del Senegal meridionale, compresa fra i territori del Gambia e della Per_2
Guinea – Bissau, estesa sul bacino idrografico del fiume AM;
è suddivisa fra bassa AM
(Baixa (regione di ed alta AM (Alta (regione di OL). Il Per_3 Per_4 Per_3
maggior centro urbano è >> (sito web Wikipedia, AM aggiornato al 30 aprile Per_4
2019). Riguardo al Senegal si è inoltre accertato quanto segue: <<… il Senegal è considerato,
a oggi, un modello di democrazia da tutta l'Africa. La sua stabilità ha fatto sì che le autorità di CP_2
fossero in grado di organizzare missioni di peacekeeping nella Repubblica Democratica del Congo, in
Liberia e in Kosovo…>> (sicurezza internazionale luiss.it, sito web del 2 aprile 2019).
Nonostante ciò è emerso ancora, in relazione alla regione di AM, che <<… l'esercito senegalese ha annunciato ieri di aver preso il controllo di cinque residue basi ribelli appartenenti al
Movimento delle forze democratiche della AM (Mfdc) nel sud ovest del lungo il confine con la
Giunea – Bissau, segnando un nuovo passo avanti nella risoluzione del conflitto in AM. “Le operazioni in corso hanno permesso la conquista delle basi dell'Mfdc al confine sud – occidentale, principalmente ad , , , ha annunciato il colonnello Per_6 Per_7 Per_8 Persona_9 Per_10
comandante dell'area di intervento. “L'obiettivo principale di questa operazione era creare le
[...]
condizioni perché la popolazione potesse tornare in sicurezza nel proprio paese d'origine”, ha aggiunto un funzionario dell'esercito senegalese. Le sue parole sono state riportate da diversi siti di informazione senegalesi. L'operazione ha lasciato feriti due soldati, un ufficiale che ha calpestato una mina antiuomo e un soldato colpito da arma da fuoco. ha detto che nelle ultime settimane erano state intensificate le Per_10
operazioni per controllare meglio il confine con la Guinea Bissau, in particolare la Foresta Bayottes, utilizzata dai ribelli come base. “Diversi abusi sono stati commessi contro la popolazione in questa zona.
6 Le bande armate, con atti di estorsione, cercano semplicemente di garantire il diritto esclusivo di sfruttare le risorse forestali”, ha aggiunto. Le azioni sistematiche e mirate contro i ribelli, da parte dell'esercito senegalese, si sono intensificate a partire da fine gennaio. A febbraio sono state prese quattro basi storiche del movimento indipendentista. Obiettivi dichiarati da Dakar: neutralizzare gli elementi armati che si stanno rifugiando nell'area, consentire il ritorno degli sfollati per insicurezza e combattere le attività illegali delle bande armate. La neutralizzazione delle bande armate procede in parallelo con le operazioni di sminamento. Il conflitto in AM si trascina dal 1982 tra il governo di e il Mfdc, che CP_2
rivendica l'indipendenza di quella regione, separata dal resto del Paese dal vicino Gambia, e che storicamente si dichiara abbandonata dall'esecutivo centrale. A differenza del più arido nord, il sud del
Senegal ha terre fertili ed è molto ricco di risorse forestali: non a caso il traffico illegale di legname, negli ultimi anni, è stato la principale fonte di reddito per i ribelli, come documentato tra l'altro da un recente rapporto dell'organizzazione inglese Environmental Investigation Agency (Eia). La AM è anche ricca di attrattive turistiche, grazie alle sue spiagge e foreste, e sebbene la ribellione indipendentista abbia limitato questo potenziale economico, è riuscita nei momenti di relativa calma, a trarre profitto da questa vocazione. La crisi in AM ha causato negli anni centinaia di morti e costretto decine di migliaia di persone a trasferirsi o a cercare rifugio nei paesi confinanti, Guinea Bissau e Gambia. In passato il
Gambia ha alimentato il conflitto, sostenendo le forze indipendentiste. Con la caduta di Persona_11
e l'elezione di , le dinamiche sono cambiate e ha potuto contare sull'appoggio Persona_12 CP_2
concreto di Un cambiamento simile si è prodotto anche in Guinea Bissau, in virtù delle buone Per_13
relazioni tra il presidente e l'omologo guineano Ufficialmente Per_14 Persona_15 Per_14
avrebbe provato a rilanciare in varie occasioni, da quando è salito al potere nel 2012, i colloqui di
[...]
pace con l'Mfdc. Ma le divisioni interne al movimento e il suo indebolimento hanno spostato a favore di gli equilibri di potere, rendendo alla fine supreflua ogni trattativa (Africa, La rivista del CP_2
continente vero, Senegal: conflitto in AM a un passo dalla fine?, sito web 16 giugno
2021). Infine, che la regione del AM sia a tutt'oggi ancora insicura si evince altresì dal sito web “Viaggiare Sicuri” del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale che, con riguardo al Senegal afferma testualmente: << … Nella regione meridionale della AM, compresa fra Gambia e Guinea Bissau, si trascinano gli effetti di un trentennale conflitto di matrice indipendentista. Saltuariamente si verificano scontri armati tra forze di sicurezza senegalesi e ribelli, intensificatisi dall'inizio del 2022. In caso di viaggi nella regione si
7 raccomanda pertanto di mantenere elevato il livello di attenzione. L'utilizzo delle strade secondarie, e tanto più di sentieri non asfaltati, è sconsigliato (in particolare nelle zone più prossime alla frontiera con Gambia
e Giunea – Bissau) per la presenza di mine e per gli atti di banditismo. Si consiglia quindi di privilegiare gli spostamenti lungo gli assi principali (Ziguincho – Sénoba, via Bignona, e – Cap Skirring), Per_4
evitando le ore notturne e i trasferimenti in solitudine. È fortemente sconsigliato recarsi nella regione sud di dove continuano ad essere presenti mine (ultimo incidente mortale in ottobre 2021) e teatro Per_4
nel 2018 di un attacco condotto da una banda armata che ha provocato la morte di 13 persone.>> (così dal citato sito web “Viaggiare Sicuri” aggiornato al 13 gennaio 2025). Venendo al caso in esame, osserva questa Corte che l'appellante ha radicamento nella regione del AM;
tale territorio è ancora soggetto a un conflitto interno armato che rimane tale anche se “a bassa intensità”, essendo in corso ancora scontri a fuoco e azioni violente che, pur se saltuarie, si sono intensificate dal 2022. Di conseguenza, ove l'appellante facesse rientro nella sua zona di origine, si troverebbe nuovamente esposto alle vicende belliche mai sopite in quella zona che, nonostante la conclusione di accordi di pace, continuano a essere interessate da uno stato di scontri armati e di guerriglia strisciante;
Parte_1
non si potrebbe dunque sottrarre in alcun modo alle violenze poste in essere da entrambe le parti che si fronteggiano sul territorio in questione. Sussiste pertanto in danno dell'appellante, qualora dovesse tornare in Senegal, la concreta minaccia e il pericolo di un grave danno alla sua incolumità a causa del conflitto armato interno alla regione del
AM: si deve pertanto riconoscere in suo favore la protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c) del d.lgs. n° 251/07. Conseguentemente, in parziale accoglimento dell'appello originariamente proposto da (alias Parte_1 Persona_1
si deve riconoscere in suo favore lo status di protezione sussidiaria.
[...]
L'esito complessivo della controversia giustifica la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, tenendo conto che la richiesta originariamente proposta dall'odierno appellante riguardava in via principale anche il riconoscimento della maggior forma di protezione internazionale costituita dallo status di rifugiato, domanda che è stata definitivamente respinta.
8
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando in sede di rinvio sull'appello proposto da
[...]
(alias , con l'intervento del Procuratore Parte_1 Persona_1
Generale, così provvede:
dichiara la contumacia del Controparte_3
in persona del Ministro pro
[...]
tempore;
riconosce in favore di (alias ) lo status Parte_1 Persona_1
di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c) del d.lgs. n° 251/07;
compensa tra le parti le spese di tutti i gradi del presente giudizio;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 7 novembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
9