Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 00722/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00473/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI RO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 473 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiana Apostolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Comando Generale Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione n. -OMISSIS- del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Appuntati e Carabinieri, adottata il 13 aprile 2022 e notificata il successivo 21 aprile 2022, recante l'irrogazione della sanzione di stato della sospensione disciplinare dall'impiego per mesi 1 (uno) con ogni conseguenza di legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimento datato 13 aprile 2022, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto la sospensione disciplinare dall’impiego per mesi 1 a carico dell’odierno ricorrente, in servizio presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, valorizzando, in particolare:
- gli atti dell'inchiesta formale, disposta il 3 settembre 2021 dal Comandante della Regione Carabinieri Forestale "LI RO" nei confronti del ricorrente, oggetto di rituale notifica all'interessato da parte dell'Ufficiale inquirente, in data 6 settembre 2021;
- la proposta n. -OMISSIS-, in data 15 novembre 2021, formulata dal citato Comandante di Corpo al termine dell'inchiesta formale;
- il fatto che il ricorrente ha assunto un comportamento lesivo del prestigio personale e dell’Istituzione, in palese violazione dei doveri attinenti al proprio status e in contrasto con i principi di correttezza e rispetto delle norme, inficiando, altresì, il rapporto di fiducia con l'Amministrazione di appartenenza;
- la nota n. -OMISSIS-, in data 25 marzo 2022, con la quale il Ministero della Difesa - D.G.P.M. ha preso atto degli intendimenti, formulati dal Comando Generale in data 10 gennaio 2022, di definire la posizione dell'interessato con mesi uno di "sospensione disciplinare dall'impiego", ai sensi dell'art. 1357, lett. a), d.lgs. n. 66 del 2010.
In particolare, il ricorrente è stato sanzionato per avere, nell’ambito della domanda di partecipazione al concorso interno, per titoli, per l’ammissione al 4° corso di formazione professionale di complessivi 1550 Allievi Vice Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri, dichiarato, in modo inveritiero, di “non essere imputato in procedimenti penali per delitto non colposo”.
Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 23 giugno 2022, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. il provvedimento sarebbe illegittimo perché emesso in violazione dei termini previsti dagli artt. 1392 e 1393 C.O.M., sia – più in generale – per la violazione del principio di tempestività dell’azione amministrativa, senza che vi fossero ragioni per il ritardo nell’instaurazione e conclusione del procedimento disciplinare;
2. dalla motivazione della determinazione n. -OMISSIS- del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri non sarebbe possibile desumere l’iter logico che ha condotto all’adozione del provvedimento stesso, non essendo stato indicato nessun elemento di fatto (neppure il riferimento alla condotta contestata), né di diritto a sostegno della scelta dell’Amministrazione di sanzionare il ricorrente; inoltre, non si darebbe conto delle giustificazioni fornite dal militare e dell’apprezzamento delle stesse da parte dell’Amministrazione, non avendo l’Amministrazione tenuto conto del fatto che si sarebbe trattato di un’azione priva di intenzionalità da parte del ricorrente, il quale avrebbe agito in buona fede; da ciò deriverebbe anche l’asseritamente irrazionale sproporzione fra la condotta contestata e la sanzione irrogata.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa per resistere al ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.
All’esito dell’udienza del 11 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Sul primo motivo di ricorso.
È opportuno ricostruire temporalmente gli eventi che rilevano ai fini della decisione della prima censura dedotta dal ricorrente.
Il ricorrente ha presentato la propria domanda di partecipazione al concorso interno, per titoli, per l’ammissione al 4° corso di formazione professionale di complessivi 1550 Allievi Vice Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri.
Il 29 dicembre 2020, il Nucleo CDO del Gruppo CC Forestale di Bologna ha trasmesso al Comando Generale nonché alla Legione Carabinieri di Bologna, al Comando di Gruppo e alla Comando della Regione LI RO una segnalazione (n. -OMISSIS-), rappresentando che “ in data 10 dicembre 2020, L’Appuntato Scelto -OMISSIS- in servizio presso la Stazione Carabinieri Forestale di Bologna Sant’Agata Bolognese presentava istanza per la partecipazione al concorso interno per l’Ammissione al 4^ Corso di 1050 allievi Vice Brigadieri. Nella domanda nr. -OMISSIS- del 9 dicembre 2020 indirizzata al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, sono riportati in calce oltre i dati personali la dichiarazione di non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi. Dagli atti della Procura presso il tribunale di Bologna si evince che il -OMISSIS- risulta essere rinviato a giudizio ai sensi degli artt. 416 e 417 del cpp e dunque imputato. Tale circostanza pone l’esclusione dal concorso in atto e configura il reato di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 ”.
In data 12 febbraio 2021, il Gruppo Carabinieri di Bologna ha comunicato alla Regione LI-RO che a seguito della suddetta segnalazione era stata iscritta la relativa notizia di reato (n.-OMISSIS-) presso la Procura competente con assegnazione al P.M.;
In data 31 marzo 2021, la Regione Carabinieri LI-RO ha domandato e ottenuto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il nulla osta all’utilizzo e all’ostensibilità degli atti per fini amministrativi.
Con nota prot. n. -OMISSIS- del 2 agosto 2021, il Comandante del Gruppo di Bologna ha comunicato alla Regione Carabinieri LI-RO la sussistenza a suo avviso di “elementi sufficienti per procedere all’irrogazione di una sanzione diversa da quella di attinenza del Comandante di Gruppo”. Con nota prot. n. -OMISSIS- del 3 settembre 2021, l’Ufficio Comando della Regione Carabinieri Forestale “LI-RO” ha nominato l’ufficiale inquirente disponendo altresì l’avvio dell’inchiesta formale nei confronti del ricorrente “ al fine di verificare se sussistono responsabilità disciplinari tali da dover essere sanzionate con provvedimento disciplinare di stato relativamente al seguente addebito “falsità in atti e dichiarazioni mendaci art. 76 D.P.R. 445/2000” di cui al punto a), ponendo in essere nella fattispecie un comportamento antigiuridico di particolare gravità, non conforme allo status a alle qualifiche possedute come militare e lesivo anche del prestigio dell’Arma per le connesse censure in itinere di carattere penale ”.
Il successivo 6 settembre 2021, con nota prot. n. -OMISSIS- il ricorrente ha ricevuto comunicazione dall’Ufficiale Inquirente in merito all’avvenuto avvio dell’inchiesta formale di cui sopra.
In data 14 settembre 2021 è stato nominato il difensore del ricorrente, il quale in data 20 settembre 2021, ha prodotto memorie difensive.
In data 1 ottobre 2021, è stata disposta la proroga dei termini di conclusione dell’inchiesta formale motivata dall’Ufficiale Inquirente in relazione alla necessità di esaminare il contenuto della memoria difensiva prodotta dall’incolpato nonché alla necessità di “eseguire ulteriori accertamenti ed atti di integrazione probatoria”.
In data 11 ottobre 2021, l’Ufficiale Inquirente ha presentato la propria relazione riepilogativa dell’inchiesta formale, alla quale è seguita la proposta da parte del Comandante della Regione Carabinieri LI-RO di irrogare al ricorrente la sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego.
Con nota nr. -OMISSIS- del 10 gennaio 2022 il Vice Comandante Generale dei Carabinieri approvando il suddetto intendimento ha sottoposto la questione alla Direzione Generale per il Personale Militare presso il Ministero della Difesa, la quale, con nota del 25 marzo 2022, ha a sua volta approvato la proposta.
Infine, in data 13 aprile 2022, è stata adottata la determinazione oggetto del presente gravame n. -OMISSIS- del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con la quale è stata irrogata la sanzione nei confronti del ricorrente.
La fattispecie in esame ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 1392, secondo comma, C.O.M., il quale disciplina l’instaurazione del procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare, prescrivendo che quest’ultimo “deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, espletati dall’autorità competente, nei termini previsti dall’art. 1040, comma 1, lettera d) numero 19 e 1041, comma 1, lettera s) numero 6 del regolamento”.
Il Collegio, al riguardo, richiama gli insegnamenti della giurisprudenza amministrativa, come rammentati anche dalla decisione del Consiglio di Stato, n. 9450 del 2024:
- con riguardo ai termini del procedimento previsti dagli artt. 1040, comma 1, lett. d), n. 19, e 1041, comma 1, lett. s), n. 6, del d.P.R. n. 90/2010 e 1392, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 66/2010 (i.e. 180 giorni per gli accertamenti preliminari, 60 giorni per contestare gli addebiti e 90 giorni tra ogni “atto” o “attività”), il dies a quo (decorrente dalla conoscenza del fatto), per l’Amministrazione, degli accertamenti preliminari prodromici all’attivazione del procedimento disciplinare a carico del citato graduato è rappresentato dal rilascio del nulla osta dell’Autorità Giudiziaria all’utilizzo degli atti per fini amministrativi;
- la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che il termine di novanta giorni per ogni atto di procedura va calcolato con riferimento al momento di adozione degli atti del procedimento sanzionatorio e non a quello della notifica, che attiene all’efficacia e non al perfezionamento del provvedimento amministrativo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6876).
Quindi, il dies a quo per la decorrenza del termine per gli accertamenti preliminari nel caso di specie è da individuarsi nella data del 31 marzo 2021, con il nulla osta all’utilizzo degli atti per fini amministrativi.
La doglianza di parte ricorrente secondo la quale non può trovare applicazione il termine di 180 giorni per gli accertamenti preliminari perché il fatto di rilievo disciplinare sarebbe autoevidente o comunque non necessiterebbe di una tale dilatazione temporale, e perché l’Amministrazione non avrebbe svolto effettiva attività preliminare, non è fondata: si tratta evidentemente di un termine assegnato all’Amministrazione per valutare se procedere agli accertamenti necessari, compatibilmente anche con le esigenze di ufficio, così poi da concentrare l’attività concreta di contestazione degli addebiti nei successivi 60 giorni.
Ne consegue che non è possibile “a posteriori” ritenere che l’Amministrazione, per le specificità del caso concreto, avrebbe dovuto considerare “a priori” non applicabile il suddetto termine istruttorio/procedimentale.
La contestazione dell’addebito è avvenuta in data 6 settembre 2021, quindi, entro il termine dei 240 giorni complessivi (termine degli accertamenti preliminari sommato a quello per la constatazione degli addebiti).
Ne consegue l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
2. Sul secondo motivo di ricorso.
Al riguardo, il provvedimento adottato dall’Amministrazione resistente non risulta né erroneo, né manifestamente illogico, né sproporzionato.
Anzitutto, va rilevato come non sia in alcun modo evincibile dagli atti di causa, e nemmeno autoevidente sul piano logico, che il ricorrente sia incorso in un mero “errore”: la dicitura del modulo di partecipazione è chiarissima e il ricorrente non ha lamentato di non essere stato informato circa la pendenza del procedimento penale che lo riguardava.
Ne consegue che l’Amministrazione non poteva non considerare intenzionale la condotta dello stesso che ha, di fatto, dichiarato una circostanza non vera.
Si tratta, come correttamente sottolineato dall’Amministrazione, di un comportamento lesivo del prestigio personale e dell’Istituzione, non solo non irrilevante sul piano disciplinare, ma anche tale da giustificare il provvedimento di sospensione disciplinare dall’impiego, sanzione da non considerarsi sproporzionata rispetto all’illecito disciplinare contestato.
In tal senso, è stato anche di recente ricordato che « per costante giurisprudenza (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 16 giugno 2020, n. 3869; sez. IV, 21 gennaio 2020, n. 484; sez. IV, 15 gennaio 2020, n. 381), "la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento. In particolare, le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità (Cons. Stato, sez. VI, 20 aprile 2017, n. 1858; conf. id., sez. III, 5 giugno 2015, n. 2791; sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1968; sez. III, 20 marzo 2015, n. 1537)". In tema di sanzioni a militari Cons. Stato, Sez. III, 28 aprile 2009, n. 4312 ha altresì evidenziato che "[...] è consolidata giurisprudenza di questo Consiglio che la valutazione dei fatti e della loro gravità, così come la misura delle relative sanzioni rientrano in una valutazione di merito ampiamente discrezionale dell'Amministrazione, valutazione sindacabile sul piano della legittimità unicamente nell'ipotesi di macroscopici vizi logici, travisamenti dei fatti o evidenti disparità di trattamento" » (Cons. Stato, sez. II, 03 aprile 2024, n. 3053).
In considerazione di quanto precede non è nemmeno ravvisabile un difetto di motivazione rispetto alle osservazioni endoprocedimentali presentate dal ricorrente, avendo l’Amministrazione chiaramente precisato le ragioni a fondamento del provvedimento impugnato attraverso il richiamo esplicito alla nota del Comando Generale del 10 gennaio 2022, che, a sua volta, richiama le conclusioni dell’ufficiale inquirente datate 1/11/2021, con le quali si prende analiticamente posizione sulle difese svolte dall’odierno ricorrente.
Ne consegue il rigetto anche del presente motivo di ricorso.
3. Conclusioni e spese.
Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'LI RO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.