Cass. pen., sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 177
CASS
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale

    La Corte, rigettando il ricorso nel merito, ha ritenuto infondato anche il primo motivo, esonerando dall'esame della richiesta di sospensione.

  • Rigettato
    Nullità del decreto di citazione e mancata rimessione in termini

    La Corte ha ritenuto che il giudizio di appello sia stato correttamente celebrato in camera di consiglio non partecipata secondo la normativa emergenziale, e che l'errore del difensore non possa essere imputato all'errata citazione, essendo onere della difesa conoscere la disciplina processuale vigente.

  • Rigettato
    Omesso esame della valutazione alternativa delle prove

    La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per genericità, ritenendo la motivazione dei giudici di merito compiuta e congrua, basata su specifiche emergenze probatorie, e che le doglianze del ricorrente fossero aspecifiche e prive di indicazioni precise sulla documentazione bancaria che avrebbe smentito le conclusioni dei giudici.

  • Rigettato
    Dinanzi di concessione delle attenuanti generiche e mancata rideterminazione della pena base

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, affermando che la pena principale è congrua, che il bilanciamento delle attenuanti generiche con le aggravanti (inclusa la recidiva reiterata) è rispettoso della legge, e che la durata delle pene accessorie trova giustificazione nella gravità delle condotte e nella capacità a delinquere dell'imputato.

  • Rigettato
    Omessa motivazione sul disallineamento tra pena principale e pene accessorie fallimentari

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, affermando che la durata delle pene accessorie trova implicita giustificazione nella gravità delle condotte e negli elementi indicativi della capacità a delinquere dell'imputato, e che è consentita una diversa determinazione delle pene accessorie rispetto alla pena principale in considerazione della finalità special-preventiva delle prime.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 177
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 177
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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