TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/04/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al r.g. n. 1727/2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2804/2020-R.G. 9138/2020, emesso in data 10.12.2020 dal Tribunale di Salerno
TRA
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.04.2995 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Benincasa, con il quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via Diaz-Trav. Guglielmi n. 6, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E
(C.F.: ), elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata in Capaccio al Viale della Repubblica n. 3, presso lo studio dell'avv. Domenico Savio Guarracino, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso per decreto monitorio iscritto presso il Tribunale di
Salerno al n. di R.G. 9138/20
OPPOSTA
Conclusioni: all'udienza del 23.09.2024 le parti concludevano come da verbale in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2804/2020, ritualmente notificato in data 25.02.2021, conveniva in Parte_1
giudizio ed esponeva: a) con decreto ingiuntivo n. 2804/2020- CP_1
R.G. 9138/2020, emesso dal Tribunale di Salerno in data 10.12.2020, notificato in data 13.01.2021, veniva ingiunto al di pagare la somma Pt_1 di € 9.500,00, oltre interessi e spese della procedura, in favore della , CP_1 quale presunta restituzione di un non meglio precisato prestito;
b) l'opponente impugnava e contestava le avverse asserzioni e i documenti prodotti, l'an ed in quantum richiesto, in considerazione del fatto che mai nessuna somma aveva ricevuto in prestito dalla , né nulla doveva alla stessa;
c) per tali CP_1
motivi, il citava a comparire dinanzi al Tribunale di Pt_1 CP_1
Salerno, all'udienza del 19.07.2021, e chiedeva: 1) revocare l'opposto d.i. n.
2804/2020 del Tribunale di Salerno e dichiararlo inammissibile, improponibile, nullo ed improduttivo di effetti nei confronti dell'opponente per la carenza della legittimazione passiva, per mancanza della legittimazione attiva, per inidoneità dei documenti posti a base del monitorio, per l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa creditoria e, comunque, per la carenza dei requisiti di cui agli artt. 633 ss. c.p.c.; 2) nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposto e, in subordine, dichiarare la nullità ed inefficacia dell'opposto monitorio nei confronti dell'opponente; 3) condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 19.07.2021, si costituiva in giudizio la quale impugnava l'avverso atto di CP_1
opposizione, del tutto infondato in fatto e diritto, ed esponeva: a) la CP_1 concedeva in prestito al l'importo di € 10.000,00 a mezzo vaglia Pt_1
circolare n. 0365048963, come da distinta allegata in atti, dalla quale è agevole appurare sia il beneficiario, odierno opponente, Parte_1
che il mittente, odierna opposta, oltre che la causale della CP_1
dazione di denaro, avvenuta a titolo di prestito infruttuoso;
b) era incontestabile che il titolo di cui trattasi fosse stato effettivamente negoziato dal beneficiario, che aveva riscosso la somma in esso indicato, come era agevole desumere dalla certificazione in originale rilasciata dall'ufficio postale, in cui appariva la firma per girata ed incasso apposta dal c) Pt_1
nonostante reiterati solleciti, anche a mezzo racc. A/R del 03.11.2020,
l'opponente restituiva unicamente la somma di € 500,00, rimanendo debitore per l'importo di € 9.500,00; d) tutto quanto sopra premesso, la CP_1
chiedeva: 1) rigettare la proposta opposizione, con vittoria delle spese;
2) concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
3) con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dell'avvocato difensore.
Assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., depositate le memorie, la causa perveniva alla udienza del 23.09.2024, allorché il Giudice rimetteva la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Giova, preliminarmente, ricordare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Per quanto riguarda il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ne risulta che: “Con particolare riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, incombe sul creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento (…)” (Tribunale di Modena 23.08.2017, n. 1432), gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
Nel giudizio di opposizione l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Salerno, è stato reso sulla base di un presunto vaglia postale, rilasciato da CP_2 su ordine di in favore di a titolo di prestito CP_1 Parte_1 infruttuoso per un importo pari a € 10.000.
Soffermandosi sul merito della questione, come anzidetto, il presunto rapporto intercorrente tra le parti in causa è da ricondurre ad un prestito infruttifero, erogato da parte dell'opposta in favore dell'opponente, avente ad oggetto la cifra di € 10.000,00; di tale importo, a detta dell'opposta, è stata restituita solo una somma pari a € 500,00, mentre il restante risulta ancora non corrisposto.
Il prestito infruttifero è una tipologia di rapporto da ricondurre al contratto di mutuo gratuito;
in particolare, si tratta di un prestito che, al momento della restituzione, non richiede il pagamento degli interessi e che prevede la figura del mutuante, ossia chi presta il denaro, e la figura del mutuatario, ossia colui che riceve il denaro.
In tema di rapporto di mutuo, la Suprema Corte ha stabilito che: “La contestazione della legittimità del titolo da parte del destinatario di una somma di denaro ricevuta comporta l'onere per chi richiede la restituzione di provare l'esistenza di un titolo giuridico fondante l'obbligo di restituzione. Il convenuto deve almeno allegare il titolo in base al quale ritiene di poter trattenere la somma ricevuta, ma la deduzione di un diverso titolo non inverte l'onere della prova a carico di chi richiede la restituzione. Il rigetto della domanda di restituzione deve essere motivato con cautela, considerando la natura del rapporto e le circostanze del caso, le quali giustificano che una parte trattenga il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra.” (Cassazione civile sez. II, 18/07/2024, n.19851).
Sempre in materia di restituzione di somme date a titolo di mutuo, la Suprema
Corte ha avuto modo di chiarire che: “L'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.” (Cassazione civile sez. II,
08/10/2021, n.27372).
In virtù di quanto affermato, dunque, l'opposta avrebbe dovuto provare il titolo alla base del rapporto sussistente tra le parti in causa, cosa che non ha fatto, in quanto dalla documentazione allegata in atti non è possibile evincere alcun titolo da porre alla base del fondamento del rapporto, a parte la copia del vaglia postale prima citato. La parte opposta, come anzidetto, fonda la propria pretesa su un vaglia postale, titolo di credito, emesso da , che attribuisce al CP_2
beneficiario il diritto di riscuotere una determinata somma di denaro.
La parte opponente ha formalmente disconosciuto la sottoscrizione apposta sulla girata di tale vaglia;
in tema di disconoscimento di una sottoscrizione apposta al vaglia postale, si richiama l'art. 214 c.p.c., il quale prevede che:
“Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.
Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.”.
Può senz'altro ritenersi applicabile al caso di specie l'art. 214 c.p.c., come confermato da precedenti di legittimità che confermano che “In caso di opposizione a precetto fondato su assegno bancario, l'autenticità della relativa sottoscrizione può essere contestata mediante il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. (con conseguente onere del creditore opposto che intenda valersi del titolo esecutivo stragiudiziale di chiederne la verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.), senza che ciò sovverta le regole sull'onere probatorio applicabili a tale giudizio, trattandosi dell'ordinario strumento processuale idoneo a contrastare l'apparenza dell'esecutività del titolo, fondata sulla genuinità della detta sottoscrizione, contestata dal suo supposto autore.”
(Cassazione civile sez. III, 19/09/2022, n.27381).
Dal momento che, relativamente al caso oggetto di causa, la parte opposta, in seguito al disconoscimento della sottoscrizione dell'opponente, non ha proposto istanza di verificazione, la stessa non è legittimata ad avvalersi del documento sul quale fonda la propria domanda;
in relazione a ciò, si riporta il disposto dell'art. 216 c.p.c.: “La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione.
L'istanza per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse, ma, se il convenuto riconosce la scrittura le spese sono poste a carico dell'attore.”. In conclusione, in difetto di prova della negoziazione del vaglia (conseguente alla non utilizzabilità della firma apposta come girata, in quanto disconosciuta e non fatta oggetto di verificazione), la domanda proposta dalla parte opponente va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
Esse spese sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/22, tenendo conto del valore della causa e dei parametri medi per tutte le voci, fuorché per la fase istruttoria in quanto non espletata e la decisionale (considerata la esiguità delle questioni affrontate e la non particolare importanza dell'affare), da liquidarsi ai minimi;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa
Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando sulla domanda, contrariis reiectis, così decide:
1) Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 2804/2020-R.G.
9138/2020, emesso in data 10.12.2020 dal Tribunale di Salerno;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in CP_1
€ 3.387,00 per competenze avvocato, oltre rimborso spese generali al
15%, iva e cpa come per legge.
Salerno, 11.04.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al r.g. n. 1727/2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2804/2020-R.G. 9138/2020, emesso in data 10.12.2020 dal Tribunale di Salerno
TRA
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.04.2995 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Benincasa, con il quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via Diaz-Trav. Guglielmi n. 6, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E
(C.F.: ), elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata in Capaccio al Viale della Repubblica n. 3, presso lo studio dell'avv. Domenico Savio Guarracino, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso per decreto monitorio iscritto presso il Tribunale di
Salerno al n. di R.G. 9138/20
OPPOSTA
Conclusioni: all'udienza del 23.09.2024 le parti concludevano come da verbale in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2804/2020, ritualmente notificato in data 25.02.2021, conveniva in Parte_1
giudizio ed esponeva: a) con decreto ingiuntivo n. 2804/2020- CP_1
R.G. 9138/2020, emesso dal Tribunale di Salerno in data 10.12.2020, notificato in data 13.01.2021, veniva ingiunto al di pagare la somma Pt_1 di € 9.500,00, oltre interessi e spese della procedura, in favore della , CP_1 quale presunta restituzione di un non meglio precisato prestito;
b) l'opponente impugnava e contestava le avverse asserzioni e i documenti prodotti, l'an ed in quantum richiesto, in considerazione del fatto che mai nessuna somma aveva ricevuto in prestito dalla , né nulla doveva alla stessa;
c) per tali CP_1
motivi, il citava a comparire dinanzi al Tribunale di Pt_1 CP_1
Salerno, all'udienza del 19.07.2021, e chiedeva: 1) revocare l'opposto d.i. n.
2804/2020 del Tribunale di Salerno e dichiararlo inammissibile, improponibile, nullo ed improduttivo di effetti nei confronti dell'opponente per la carenza della legittimazione passiva, per mancanza della legittimazione attiva, per inidoneità dei documenti posti a base del monitorio, per l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa creditoria e, comunque, per la carenza dei requisiti di cui agli artt. 633 ss. c.p.c.; 2) nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposto e, in subordine, dichiarare la nullità ed inefficacia dell'opposto monitorio nei confronti dell'opponente; 3) condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 19.07.2021, si costituiva in giudizio la quale impugnava l'avverso atto di CP_1
opposizione, del tutto infondato in fatto e diritto, ed esponeva: a) la CP_1 concedeva in prestito al l'importo di € 10.000,00 a mezzo vaglia Pt_1
circolare n. 0365048963, come da distinta allegata in atti, dalla quale è agevole appurare sia il beneficiario, odierno opponente, Parte_1
che il mittente, odierna opposta, oltre che la causale della CP_1
dazione di denaro, avvenuta a titolo di prestito infruttuoso;
b) era incontestabile che il titolo di cui trattasi fosse stato effettivamente negoziato dal beneficiario, che aveva riscosso la somma in esso indicato, come era agevole desumere dalla certificazione in originale rilasciata dall'ufficio postale, in cui appariva la firma per girata ed incasso apposta dal c) Pt_1
nonostante reiterati solleciti, anche a mezzo racc. A/R del 03.11.2020,
l'opponente restituiva unicamente la somma di € 500,00, rimanendo debitore per l'importo di € 9.500,00; d) tutto quanto sopra premesso, la CP_1
chiedeva: 1) rigettare la proposta opposizione, con vittoria delle spese;
2) concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
3) con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dell'avvocato difensore.
Assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., depositate le memorie, la causa perveniva alla udienza del 23.09.2024, allorché il Giudice rimetteva la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Giova, preliminarmente, ricordare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Per quanto riguarda il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ne risulta che: “Con particolare riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, incombe sul creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento (…)” (Tribunale di Modena 23.08.2017, n. 1432), gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
Nel giudizio di opposizione l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Salerno, è stato reso sulla base di un presunto vaglia postale, rilasciato da CP_2 su ordine di in favore di a titolo di prestito CP_1 Parte_1 infruttuoso per un importo pari a € 10.000.
Soffermandosi sul merito della questione, come anzidetto, il presunto rapporto intercorrente tra le parti in causa è da ricondurre ad un prestito infruttifero, erogato da parte dell'opposta in favore dell'opponente, avente ad oggetto la cifra di € 10.000,00; di tale importo, a detta dell'opposta, è stata restituita solo una somma pari a € 500,00, mentre il restante risulta ancora non corrisposto.
Il prestito infruttifero è una tipologia di rapporto da ricondurre al contratto di mutuo gratuito;
in particolare, si tratta di un prestito che, al momento della restituzione, non richiede il pagamento degli interessi e che prevede la figura del mutuante, ossia chi presta il denaro, e la figura del mutuatario, ossia colui che riceve il denaro.
In tema di rapporto di mutuo, la Suprema Corte ha stabilito che: “La contestazione della legittimità del titolo da parte del destinatario di una somma di denaro ricevuta comporta l'onere per chi richiede la restituzione di provare l'esistenza di un titolo giuridico fondante l'obbligo di restituzione. Il convenuto deve almeno allegare il titolo in base al quale ritiene di poter trattenere la somma ricevuta, ma la deduzione di un diverso titolo non inverte l'onere della prova a carico di chi richiede la restituzione. Il rigetto della domanda di restituzione deve essere motivato con cautela, considerando la natura del rapporto e le circostanze del caso, le quali giustificano che una parte trattenga il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra.” (Cassazione civile sez. II, 18/07/2024, n.19851).
Sempre in materia di restituzione di somme date a titolo di mutuo, la Suprema
Corte ha avuto modo di chiarire che: “L'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.” (Cassazione civile sez. II,
08/10/2021, n.27372).
In virtù di quanto affermato, dunque, l'opposta avrebbe dovuto provare il titolo alla base del rapporto sussistente tra le parti in causa, cosa che non ha fatto, in quanto dalla documentazione allegata in atti non è possibile evincere alcun titolo da porre alla base del fondamento del rapporto, a parte la copia del vaglia postale prima citato. La parte opposta, come anzidetto, fonda la propria pretesa su un vaglia postale, titolo di credito, emesso da , che attribuisce al CP_2
beneficiario il diritto di riscuotere una determinata somma di denaro.
La parte opponente ha formalmente disconosciuto la sottoscrizione apposta sulla girata di tale vaglia;
in tema di disconoscimento di una sottoscrizione apposta al vaglia postale, si richiama l'art. 214 c.p.c., il quale prevede che:
“Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.
Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.”.
Può senz'altro ritenersi applicabile al caso di specie l'art. 214 c.p.c., come confermato da precedenti di legittimità che confermano che “In caso di opposizione a precetto fondato su assegno bancario, l'autenticità della relativa sottoscrizione può essere contestata mediante il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. (con conseguente onere del creditore opposto che intenda valersi del titolo esecutivo stragiudiziale di chiederne la verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.), senza che ciò sovverta le regole sull'onere probatorio applicabili a tale giudizio, trattandosi dell'ordinario strumento processuale idoneo a contrastare l'apparenza dell'esecutività del titolo, fondata sulla genuinità della detta sottoscrizione, contestata dal suo supposto autore.”
(Cassazione civile sez. III, 19/09/2022, n.27381).
Dal momento che, relativamente al caso oggetto di causa, la parte opposta, in seguito al disconoscimento della sottoscrizione dell'opponente, non ha proposto istanza di verificazione, la stessa non è legittimata ad avvalersi del documento sul quale fonda la propria domanda;
in relazione a ciò, si riporta il disposto dell'art. 216 c.p.c.: “La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione.
L'istanza per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse, ma, se il convenuto riconosce la scrittura le spese sono poste a carico dell'attore.”. In conclusione, in difetto di prova della negoziazione del vaglia (conseguente alla non utilizzabilità della firma apposta come girata, in quanto disconosciuta e non fatta oggetto di verificazione), la domanda proposta dalla parte opponente va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
Esse spese sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/22, tenendo conto del valore della causa e dei parametri medi per tutte le voci, fuorché per la fase istruttoria in quanto non espletata e la decisionale (considerata la esiguità delle questioni affrontate e la non particolare importanza dell'affare), da liquidarsi ai minimi;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa
Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando sulla domanda, contrariis reiectis, così decide:
1) Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 2804/2020-R.G.
9138/2020, emesso in data 10.12.2020 dal Tribunale di Salerno;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in CP_1
€ 3.387,00 per competenze avvocato, oltre rimborso spese generali al
15%, iva e cpa come per legge.
Salerno, 11.04.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Valiante