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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/04/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3923 /2015 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.3923/ 2015 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3923 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DE NICOLA Parte_1
FAUSTO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. DE MAIO PAOLO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale l'Ing. al fine di sentir revocare Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 730/15 – R.G. 821/15 reso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data
16.05.2015, con cui veniva richiesto il pagamento di competenza tecniche per l'attività professionale svolta in qualità di direttore dei lavori. L'opponente eccepiva in via preliminare, la propria assoluta carenza di legittimazione passiva, la intervenuta prescrizione del credito e la inesistenza della notifica nonché, nel merito, l'inesistenza del credito presuntivamente vantato dall'opposto.
Si costituiva il , il quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedeva la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Negato il provvedimento ex art 648 c.p.c., veniva svolta l'istruttoria orale. Esaurite le prove, il giudice riteneva superflua la richiesta CTU e rinviava la causa per la discussione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19/03/2025 e successivamente a quella del 23/04/2025 poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.. Il giudice, lette le note depositate, decide la controversia con la presente sentenza ex art 281 sexies co 3 c.p.c., allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione avanzata dalla parte opponente.
L'art 2956 c.c. stabilisce che “si prescrive in tre anni il diritto: (…) 2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative (…)”: trattasi di una prescrizione c.d. presuntiva.
In sostanza, con riferimento a taluni tipi di rapporti, proprio in ragione della natura degli stessi, il legislatore ha ritenuto che il decorso di un lasso di tempo più breve rispetto a quello ordinario di prescrizione, possa permettere di presumere l'effettivo pagamento delle somme dovute. La presunzione in questione opera non sul piano sostanziale, quanto più su quello processuale, in quanto sarà onere del debitore provare che la prestazione non è stata adempiuta, onde consentire il ricorso al termine di prescrizione ordinario.
Tale prova non può però essere fornita con qualunque mezzo: la giurisprudenza di legittimità
(ordinanza n. 17071 del 16/06/2021) ha chiarito che “in tema di prescrizioni presuntive, mentre il
debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha
l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta.”.
Ebbene deve in primo luogo affermarsi, nel caso in esame, la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della prescrizione triennale, vertendosi in materia di prestazione d'opera intellettuale.
Con riferimento alla decorrenza del suddetto termine di prescrizione, la Cassazione, con sentenza n.
4951 del 14/03/2016, ha chiarito che “In tema di prescrizione, con riferimento al corrispettivo della prestazione d'opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta, sicché il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato
l'incarico commesso, e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione.”.
Riportando tali coordinate ermeneutiche al giudizio posto all'odierno vaglio della scrivente, deve rilevarsi che l'attività compiuta dal nell'esecuzione del proprio ruolo di direttore dei lavori si CP_1 sia integralmente conclusa nel 2009; conseguentemente, alla data dell'invio della lettera di messa in mora (24/10/2014) il diritto a richiedere il compenso era già prescritto.
A nulla rilevano le avverse difese della controparte.
Ed infatti l'art 10 della legge 219 del 1981 stabilisce un contributo per il risanamento dei beni danneggiati dal sisma esclusivamente nei confronti dei proprietari;
il rapporto in questione intercorre tra l'ente deputato al pagamento dei suddetti contributi e i proprietari – o i soggetti all'uopo delegati.
Il rapporto tra il soggetto deputato a svolgere l'attività di direttore dei lavori e il proprietario è rapporto di diritto privato, completamente autonomo: non vi sono motivi per ritenere che il diritto al compenso sorga solo con il versamento del contributo, in quanto l'ingegnere ben avrebbe potuto richiedere le spettanze appena conclusasi l'opera al proprio committente.
Anche con riferimento all'attività che il ha svolto per l'ottenimento del contributo, si rileva CP_1 dagli atti di causa che tutta la documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento del contributo è stata depositata presso il Comune di Nocera in data 27/11/2009: in ogni caso trattasi di attività che l'ingegnere odierno opposto ha svolto per commissione del Condominio, e giammai del Comune o della Provincia. Né per altro è stata depositato alcun contratto o accordo scritto tra le parti, con cui le stesse condizionavano il diritto al pagamento all'ottenimento del contributo;
nemmeno un eventuale accordo di tal tipo è emerso dalle prove orali svolte.
Il termine prescrizionale di anni 3, decorrenti dal 27/11/2009 (data del deposito della documentazione da parte del presso il Comune di Nocera, e quindi data cui far risalire l'ultima attività in CP_1 concreto svolta) era già irrimediabilmente decorso il 24/10/2014, data in cui è stata inoltrata la prima missiva di messa in mora.
Ne deriva la declaratoria di prescrizione del credito e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Tutte le altre questioni rimangono assorbite nella presente decisione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto, accertata la prescrizione del credito fatto valere, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.700,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. depositato telematicamente in data 24/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.3923/ 2015 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3923 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DE NICOLA Parte_1
FAUSTO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. DE MAIO PAOLO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale l'Ing. al fine di sentir revocare Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 730/15 – R.G. 821/15 reso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data
16.05.2015, con cui veniva richiesto il pagamento di competenza tecniche per l'attività professionale svolta in qualità di direttore dei lavori. L'opponente eccepiva in via preliminare, la propria assoluta carenza di legittimazione passiva, la intervenuta prescrizione del credito e la inesistenza della notifica nonché, nel merito, l'inesistenza del credito presuntivamente vantato dall'opposto.
Si costituiva il , il quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedeva la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Negato il provvedimento ex art 648 c.p.c., veniva svolta l'istruttoria orale. Esaurite le prove, il giudice riteneva superflua la richiesta CTU e rinviava la causa per la discussione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19/03/2025 e successivamente a quella del 23/04/2025 poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.. Il giudice, lette le note depositate, decide la controversia con la presente sentenza ex art 281 sexies co 3 c.p.c., allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione avanzata dalla parte opponente.
L'art 2956 c.c. stabilisce che “si prescrive in tre anni il diritto: (…) 2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative (…)”: trattasi di una prescrizione c.d. presuntiva.
In sostanza, con riferimento a taluni tipi di rapporti, proprio in ragione della natura degli stessi, il legislatore ha ritenuto che il decorso di un lasso di tempo più breve rispetto a quello ordinario di prescrizione, possa permettere di presumere l'effettivo pagamento delle somme dovute. La presunzione in questione opera non sul piano sostanziale, quanto più su quello processuale, in quanto sarà onere del debitore provare che la prestazione non è stata adempiuta, onde consentire il ricorso al termine di prescrizione ordinario.
Tale prova non può però essere fornita con qualunque mezzo: la giurisprudenza di legittimità
(ordinanza n. 17071 del 16/06/2021) ha chiarito che “in tema di prescrizioni presuntive, mentre il
debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha
l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta.”.
Ebbene deve in primo luogo affermarsi, nel caso in esame, la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della prescrizione triennale, vertendosi in materia di prestazione d'opera intellettuale.
Con riferimento alla decorrenza del suddetto termine di prescrizione, la Cassazione, con sentenza n.
4951 del 14/03/2016, ha chiarito che “In tema di prescrizione, con riferimento al corrispettivo della prestazione d'opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta, sicché il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato
l'incarico commesso, e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione.”.
Riportando tali coordinate ermeneutiche al giudizio posto all'odierno vaglio della scrivente, deve rilevarsi che l'attività compiuta dal nell'esecuzione del proprio ruolo di direttore dei lavori si CP_1 sia integralmente conclusa nel 2009; conseguentemente, alla data dell'invio della lettera di messa in mora (24/10/2014) il diritto a richiedere il compenso era già prescritto.
A nulla rilevano le avverse difese della controparte.
Ed infatti l'art 10 della legge 219 del 1981 stabilisce un contributo per il risanamento dei beni danneggiati dal sisma esclusivamente nei confronti dei proprietari;
il rapporto in questione intercorre tra l'ente deputato al pagamento dei suddetti contributi e i proprietari – o i soggetti all'uopo delegati.
Il rapporto tra il soggetto deputato a svolgere l'attività di direttore dei lavori e il proprietario è rapporto di diritto privato, completamente autonomo: non vi sono motivi per ritenere che il diritto al compenso sorga solo con il versamento del contributo, in quanto l'ingegnere ben avrebbe potuto richiedere le spettanze appena conclusasi l'opera al proprio committente.
Anche con riferimento all'attività che il ha svolto per l'ottenimento del contributo, si rileva CP_1 dagli atti di causa che tutta la documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento del contributo è stata depositata presso il Comune di Nocera in data 27/11/2009: in ogni caso trattasi di attività che l'ingegnere odierno opposto ha svolto per commissione del Condominio, e giammai del Comune o della Provincia. Né per altro è stata depositato alcun contratto o accordo scritto tra le parti, con cui le stesse condizionavano il diritto al pagamento all'ottenimento del contributo;
nemmeno un eventuale accordo di tal tipo è emerso dalle prove orali svolte.
Il termine prescrizionale di anni 3, decorrenti dal 27/11/2009 (data del deposito della documentazione da parte del presso il Comune di Nocera, e quindi data cui far risalire l'ultima attività in CP_1 concreto svolta) era già irrimediabilmente decorso il 24/10/2014, data in cui è stata inoltrata la prima missiva di messa in mora.
Ne deriva la declaratoria di prescrizione del credito e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Tutte le altre questioni rimangono assorbite nella presente decisione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto, accertata la prescrizione del credito fatto valere, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.700,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. depositato telematicamente in data 24/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco