TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/04/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7809/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7809/2017 R.G. promossa da
(C.F ) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1
mandato a margine dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo dall'Avv. Gabriele
Antonini presso il cui studio in Perugia, Via Marconi 6, è elettivamente domiciliato Opponente
nei confronti di
(P.I.: ) in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, per mandato a margine della comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta, dagli Avv.ti Giuseppe Innamorati e Giulio Busiri Vici presso il cui studio, in Perugia, Via Cesarei 4 , è elettivamente domiciliata
Opposta
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss c.c. compresa l'azione ex art. 1699 c.c.).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE N. 7809/2017 R.G. 2 / 16
1.1 Con decreto ingiuntivo n. 1907/2017, datato 30.9.2017, depositato il 2.10.2017 il Tribunale di Perugia ingiungeva a di pagare a Parte_1 [...]
l'importo di euro 97.549,82 oltre interessi di mora ai sensi del D.lgs. CP_1
231/20002 e spese della procedura monitoria a titolo di indennizzo per mancato guadagno in relazione all'avvenuto recesso dal contratto di appalto stipulato nel giugno del 2016 per i lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'ingiunto ubicati in Todi Località Porchiano per il quale era stata emessa la fattura n. 7 del 1.7.2017.
1.2 Avverso tale decreto ingiuntivo notificato il 6.11.2017 ha Parte_1
proposto opposizione con atto di citazione notificato il 11.12.2017, iscrivendo tempestivamente la causa a ruolo il 21.12.2017, deducendo che al momento del recesso dal contratto di appalto avvenuto nel giugno del 2017 l'opposta era in ritardo di due mesi nella ultimazione dei lavori avendone eseguito, a quella data, meno della metà avendo ricevuto l'importo di euro 114.965,04 e dovendo eseguire lavori per un importo di euro 197.070,37. Rilevava che l'opposta, non avendo alcuna attrezzatura, era stata autorizzata ad affidare in subappalto la totalità delle lavorazioni ad essa commisionate con un ribasso del 45% che costituiva il mancato guadagno richiesto dall'opposta in sede monitoria. L'opponente contestava l'assenza dell'opposta presso il cantiere dei lavori non avendo mai provveduto agli incombenti inerenti la sicurezza dello stesso e la presenza di vizi e difetti nei lavori realizzati. Rilevava inoltre che il progetto esecutivo ed il computo metrico erano stati allegati al contratto di appalto mentre non era stato prodotto il progetto degli impianti elettrici da parte del direttore dei lavori dimessosi dopo 10 mesi dall'inizio dei lavori. In ragione dei gravi inadempimenti della società opposta, dopo averla diffidata in data 18.4.2017, l'opponente si vedeva costretto a risolvere il contratto in data 8.5.2017. L'opponente sosteneva, pertanto, che nessun indennizzo competesse all'appaltatore gravemente inadempiente.
Per questi motivi
l'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ …..In via preliminare, essere autorizzati dal Giudice designando a chiamare in causa il Geom. Controparte_3
residente in [...], incaricato dal concludente quale N. 7809/2017 R.G. 3 / 16
Direttore dei Lavori (ora dimissionario) responsabile fra l'altro del puntuale rispetto delle misure di sicurezza del cantiere, con differimento della data della prima udienza, per tenere indenne il concludente, se le doglianze sollevate dal ricorrente nei confronti del Direttore dei Lavori risultassero fondate. In via principale e nel merito, Voglia il Giudice adito revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1907/17 perché la somma ingiunta non è né certa, né liquida, né esigibile perché non dovuta a nessun titolo o ragione, opponendosi sin da ora alla richiesta di provvisoria esecuzione, sia per la insussistenza dei presupposti, sia perché la società , non riceve gli atti giudiziari presso la propria sede (doc2) CP_1
e sarebbe quindi impossibile ottenere il rimborso di quanto versatole anche perché, come sarà meglio indicato e documentato nel proseguo, la impresa ha un capitale sociale di solo € 1000,00 (MILLE) (doc 3). In via riconvenzionale, Condannare la società ricorrente, in solido con il DDLL, se fosse accertata una sua corresponsabilità nella mancata e ritardata esecuzione delle opere e comunque nella mancata messa in sicurezza del cantiere, al risarcimento di tutti i danni: - sia per il diverso, attuale, più oneroso, rapporto di cambio fra la moneta svizzera e
l'euro, in rapporto a quello più favorevole vigente nel periodo in cui dovevano essere eseguite e completate le opere appaltate e saldato il corrispettivo dell'appalto, come sarà dimostrato documentalmente;
- sia per il ritardo nel completamente delle opere, che ha costretto l'opponente a numerose trasferte e permanenze alberghiere ed in strutture ricettive;
- sia per l'indebito arricchimento della ricorrente per la somma richiesta e pagata in eccedenza dal resistente in relazione alle opere effettivamente eseguite al 30/4/10 data in cui è stato risolto
(doc4), per esclusivo inadempimento della appaltatrice, il contratto di appalto, richiesti, in via equitativa e prudenziale in € 50.000,00 o diverso da quantificare, anche se la richiesta, pur se accolta, difficilmente sarà satisfattoria per il concludente, attesa la assoluta impossidenza dell'opposta …”. N. 7809/2017 R.G. 4 / 16
1.3 La società opposta si costituiva in giudizio in data 3.4.2018 contestando in fatto ed in diritto l'opposizione proposta ex adverso e la chiamata in causa del terzo in essa contenuta in quanto meramente dilatoria, deducendo la insussistenza della giusta causa del recesso operato dall'opponente essendosi legittimamente avvalsa dell'affidamento in subappalto delle opere commissionategli. Contestava la dedotta assenza dal cantiere rilevando come in data 8.3.2017 e 5.4.2017 avesse comunicato all'opponente la impossibilità di proseguire i lavori in assenza del progetto esecutivo degli impianti e dei computi metrici e che il ritardo dei lavori era dipeso dai contrasti tra l'opponente ed il direttore dei lavori Geom. non Controparte_3
essendoci nessuna problematica di sicurezza nel cantiere come sostenuto dal direttore dei lavori stesso ed essendo tale aspetto di competenza della subappaltatrice che, con il consenso dell'opponente, l'aveva Controparte_4
estromessa dal cantiere. Confermava, infine, la correttezza della quantificazione circa il proprio mancato guadagno contestando la genericità delle voci di danno richieste dall'opponente con la propria domanda riconvenzionale quale l'addebito per il più oneroso rapporto di cambio tra il franco svizzero e l'euro in ragione del ritardo nella ultimazione dei lavori essendo quest'ultima riferibile a fatto del committente..
Per questi motivi
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“ …..in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione al decreto opposto dal momento che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- nel merito, respingere integralmente l'opposizione avversaria in quanto indimostrata e comunque del tutto infondata in fatto ed in diritto, rigettare le domande riconvenzionali spiegate ex adverso e, per l'effetto, senz'altro confermare, per i motivi di cui in narrativa, il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque condannare il Sig. a pagare la somma ingiunta o la Parte_1
diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di difesa, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge …”.” N. 7809/2017 R.G. 5 / 16
1..4 A seguito dell'udienza di prima comparizione del 2.5.2018 con ordinanza riservata del 3.5.2018 venivano rigettate la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e la chiamata in causa del terzo formulata dall'opponente assegnandosi i termine perentori ex art. 183, 6° comma c.p.c. .
1.5 La causa veniva istruita documentalmente e con le prove orali richieste dalle parti e parzialmente ammesse con ordinanza riservata del 13.11.2019. All'esito della istruttoria orale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla quale i procuratori delle parti concludevano come in epigrafe.
*******
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze N. 7809/2017 R.G. 6 / 16
istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
In generale, si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1308) per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Cassazione civile, sez. I,
17 giugno 1999, n. 5984). In quest'ottica, non rileva se il credito vantato dall'odierna opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo era “fondato su prova scritta”, se era “certo, liquido ed esigibile” al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito è effettivamente sussistente o meno.
Sul punto la Corte di Cassazione che ha affermato: “Secondo indirizzi ermeneutici consolidati nella giurisprudenza di LA (da ultimo, Cass. 16/05/2019, n.
13240), l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre
l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 03/02/2006, n. 2421). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. 19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass.
11/03/2011, n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071)” (v. in motivazione Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 20597/2022).
Si deve inoltre, ricordare che in tema di prova dell'inadempimento di una N. 7809/2017 R.G. 7 / 16
obbligazione, il creditore – nella specie l'opposta, attore in senso sostanziale- che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve, pertanto, dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto mentre il convenuto (nella specie l'opponente, convenuto in senso sostanziale rispetto alla avversa domanda monitoria: cfr. per tutte da ultimo Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006) ha- invece, com'è noto- l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea ( cfr. da ultimo
Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003).
Nel caso de quo la domanda proposta in giudizio da parte della società opposta con l'originario decreto ingiuntivo concerne il pagamento Controparte_1 dell'indennizzo previsto pattiziamente all'art 16 del contratto di appalto stipulato in data nel giugno del 2016 ( doc.ti 1 e 2 fascicolo dell'opposta e doc 6 fascicolo dell'opponente) a seguito del recesso comunicato dall'opponente con lettera datata
30.4.2017 ( doc. 4 fascicolo dell'opponente). L'opponente ha contestato la debenza di detto indennizzo ritenendo che il proprio recesso fosse assisto da giusta causa, come previsto dall'art 16 del contratto di appalto, in ragione dei ritardi nella esecuzione dei lavori, nella mancata osservanza degli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e nelle difformità rispetto ai titoli edilizi autorizzatori di alcune opere realizzate dall'opponente.
Si osserva che in materia di appalto l'ordinamento riconosce al committente la facoltà di recedere dal contratto anche se l'opera sia stata iniziata, purché il predetto N. 7809/2017 R.G. 8 / 16
tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (art. 1671 c.c.). Il recesso del committente trova fondamento nella natura fiduciaria della prestazione dell'appaltatore e prescinde dall'inadempimento del predetto, a meno che il committente non proponga domanda di risarcimento del danno. A tale riguardo la Suprema Corte ha precisato che “In tema di appalto il diritto di recesso del committente, di cui all'articolo 1671 del Cc,
è esercitabile - a differenza del recesso ex articolo 1373 del Cc - in un qualsiasi momento posteriore alla conclusione del contratto e, quindi, anche a iniziata esecuzione del medesimoe determina un obbligo indennitario correlato alle perdite subite dall'appaltatore - per lespese sostenute e lavori eseguiti - e al mancato guadagno. Il recesso legale di cui all'articolo1671 del Cc, quale facoltà della parte di sciogliere unilateralmente il contratto, prescinde -pertanto - in sé, da eventuali inadempienze dell'altro contraente alle obbligazioni assunte. Il recesso unilaterale attribuito dalla legge al committente può - in realtà - anche essere giustificato dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti di inadempimento, ma, poiché costituisce esercizio di un diritto potestativo e non esige, perciò, che ricorra una giusta causa, mediante esso il contratto si scioglie senza necessità di indagini sulla importanza e gravità dell'inadempimento, le quali sono rilevanti soltanto quando il committente abbia preteso anche il risarcimento del danno dall'appaltatore per l'inadempimento in cui questi fosse già in corso al momento del recesso” (si veda, tra le tante, Cass. n. 16404/2017). Tale orientamento è stato, più di recente, ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 421/2024 nella quale si osserva che “ …..Segnatamente il diritto potestativo riconosciuto al committente di risolvere unilateralmente l'appalto può essere esercitato ad nutum in qualunque momento posteriore alla conclusione del contratto (purché prima dell'ultimazione dell'opera) e può essere giustificato anche dalla sfiducia verso
l'appaltatore per fatti di inadempimento. Ne consegue che, in caso di recesso, il contratto si scioglie per l'iniziativa unilaterale dell'appaltante, senza necessità di indagini sull'importanza e sulla gravità dell'inadempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 5368 del 07/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 11028 del 26/07/2002; Sez. 2, Sentenza N. 7809/2017 R.G. 9 / 16
n. 6814 del 13/07/1998), le quali sono rilevanti soltanto quando il committente abbia preteso anche il risarcimento del danno dall'appaltatore per
l'inadempimento in cui questi fosse già incorso al momento del recesso…………….Nondimeno, per altro verso, benché l'esercizio del recesso impedisca al committente di invocare, in seconda battuta, la risoluzione per inadempimento dell'appalto, la circostanza che l'appaltante si sia avvalso dello ius poenitendi non impedisce di esercitare, in favore dello stesso appaltante, il diritto alla restituzione degli acconti versati e al risarcimento dei danni che sono derivati dall'inadempimento dell'assuntore
La formulazione di un'istanza di restituzione dell'acconto versato e la riserva di chiedere spese e danni non sono, infatti, incompatibili con la domanda di recesso
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6972 del 27/03/2006; Sez. 2, Sentenza n. 11642 del
29/07/2003; Sez. 2, Sentenza n. 77 del 08/01/2003; Sez. 2, Sentenza n. 2236 del
30/03/1985; Sez. 2, Sentenza n. 2055 del 28/03/1980). Piuttosto, dei danni subiti dall'appaltante per pregresse inadempienze dell'appaltatore si può tenere conto in sede di liquidazione dell'indennizzo spettante all'assuntore, all'esito del recesso esercitato dall'appaltante. In specie, il committente può fare valere tali danni allo scopo di ottenere una proporzionale riduzione dell'indennizzo da questi dovuto, anche se li conosceva al momento del recesso ”.
Con riguardo, invece, alla domanda di pagamento dell'indennizzo per il mancato guadagno, va richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui “In ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto di appalto, ex articolo 1671 del
c.c., grava sull'appaltatore, che chieda di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, salva la facoltà, per il committente, di provare che l'interruzione dell'appalto non abbia impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli abbia procurato vantaggi diversi” (Cass. n.
28402/2017). Il committente da parte sua ha la facoltà di provare N. 7809/2017 R.G. 10 / 16
che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi ( Cass. 15304/2020).
In ultimo si deve rilevare che la norma contenuta all'art 1671 c.c è pacificamente derogabile dalla volontà delle parti come avvenuto nel caso di specie in cui l'indennizzo dovuto all'appaltatore è stato escluso, limitatamente al mancato guadagno, nella ipotesi di recesso del committente per giusta causa (Cass
12368/2002; Cass. 1295/2003).
Ritenuta pertanto la validità della previsione contrattuale contenuta all'art. 16 del contratto di appalto, dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che a seguito della sostituzione del direttore dei lavori Geom. il nuovo Controparte_3
direttore dei lavori nominato dal committente, Arch. Controparte_5
insieme al Geom. nuovo responsabile della sicurezza, in data CP_6
14.4.2017 abbia effettuato un sopralluogo sul cantiere dei lavori insieme al direttore dei lavori uscente rilevando “ numerose difformità e irregolarità nella gestione del cantiere soprattutto per quanto riguarda la documentazione e il rispetto delle norme previste dal piano di sicurezza in fase di progetto redatto dal Geom.
allegando alla comunicazione inviata all'opposta a mezzo mail il CP_3
18.4.2017, la nota relativa alle criticità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro riscontrate nel cantiere da parte del Geom invitando l'opposta a CP_6
regolarizzare la propria posizione entro 10 giorni ( Doc. 10 fascicolo dell'opponente). In particolare la nota del nuovo responsabile della sicurezza ha evidenziato una pluralità di gravi inadempienze dell'opposta nella gestione del cantiere e nell'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza ostative alla ripresa dei lavori da parte dell'opposta. Su detti rilievi l'opposta non ha né preso posizione né ha adempiuto alle prescrizioni imposte dal direttore dei lavori e dal responsabile della sicurezza di talchè quest'ultimo con la nota del 29.4.2017, avendo rilevato la mancata esecuzione da parte della società appaltatrice degli interventi precedentemente, ha richiesto al committente, con nota del 29.4.2017, di procedere all'allontanamento dell'opposta dal cantiere ed alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 92 comma 1 lett E del D.lgs 81/2008 ( doc. 11 fascicolo N. 7809/2017 R.G. 11 / 16
dell'opponente). Detta norma prevede che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori durante la realizzazione dell'opera “ …segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente
o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti”.
Su tale aspetto il legale rappresentante dell'opposta in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 18.3.2021 ha dichiarato “ …. Le misure di sicurezza sono state rispettate e anche il DL Carloni ha attestato per iscritto che le misure erano rispettate…..Il vero problema però non era la sicurezza, ma la mancanza del
DURC solo che l'avvocato che ha steso la missiva ha ritenuto di “calcare la mano” sulla questione anche della sicurezza che però è risultata a posto”.
Analogamente nella propria comparsa di costituzione e risposta la società opposta ha osservato che, prima della sospensione dei lavori dovuta all'avvicendamento del direttore dei lavori non vi erano problematiche di sicurezza nella gestione del cantiere tanto che il direttore dei lavori uscente Geom. con pec del 7.6.2017 CP_3
aveva dichiarato che fino al marzo 2017 il cantiere avrebbe rispettato le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro ( doc. 6 fascicolo dell'opponente).
Detta generica comunicazione da parte del direttore dei lavori dimissionario è del tutto inattendibile rispetto alla situazione di fatto del cantiere e degli aspetti inerenti la sicurezza rilevati nella nota del nuovo coordinatore per la sicurezza Geom nel sopralluogo del 14.4.2017 la quale evidenzia una pluralità di gravi CP_6 mancanze cronologicamente riconducibili all'inizio dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in ordine alle quali il precedente direttore dei lavori e responsabile della sicurezza aveva l'obbligo, sanzionato anche penalmente, di intervenire. N. 7809/2017 R.G. 12 / 16
Tra l'altro nel corso dell'istruttoria orale legale rappresentante della Testimone_1 società subappaltatrice ( doc. 8 fascicolo dell'opposta) ha Controparte_7
dichiarato che più volte il Direttore dei Lavori Geom aveva diffidato CP_3
l'opposta a mettere in sicurezza il cantiere riferendo “ Sì, siamo andati via prima noi perché non c'erano le norme di sicurezza del cantiere per poter lavorare e mancavano i pagamenti;
andare via è stata una decisione nostra. è stato CP_1 mandato via dopo dai proprietari perché non c'erano le norme di sicurezza;
intendo dire che non c'erano le impalcature, non c'erano i piani di sicurezza e non
c'era modo di farli perché non ce li pagava (noi avevamo un contrattino CP_1 con ). L'accordo con era che noi avremmo fatto alcuni interventi per CP_1 CP_1
la sicurezza (parapetti, chiusura di salti nel vuoto, scarichi a terra e simili) lui ce li avrebbe pagati, ma non ce li ha voluti pagare;
però il piano di sicurezza ce lo doveva dare lui e non ce l'ha mai dato. Preciso che in cantiere c'era un'impalcatura che era stata lasciata dall'impresa precedente e che noi non potevamo rimuovere e sostituire nonostante non andasse bene……………..Nella foto n. 2 si vede il tetto su cui dovevamo lavorare (ci sono mucchi di coppi e dovevamo completare la opertura), ma mancava l'impalcatura e non ce la voleva dare, cioè non la voleva far montare da noi per non pagarla;
diceva che potevamo fare ugualmente la copertura. Il Cavo che si vede nelle fot 1 e 2 era la linea principale con cui arrivava la corrente;
mi sembra che gli avesse mandato CP_8
una lettera (mi sembra di averla letta dal proprietario) che diceva che non si poteva lavorare su quella parete per via di quel cavo. Confermo le altre foto, rappresentative della situazione del cantiere, della mancanza di parapetti e confermo che i dispositivi di sicurezza che si vedono, anche se insufficienti, erano dell'impresa precedente….Ribadisco che nel cantiere mancava tutto quello che era necessario per la sicurezza del cantiere, come ho già detto. Non so dire cosa dicesse a e se dava direttive”. CP_3 CP_1
Analogamente il teste ha riferito che “Sì, il geom. gli diceva Tes_2 CP_3 che doveva mettere in sicurezza il cantiere se no fermava i lavori. diceva “il CP_1 N. 7809/2017 R.G. 13 / 16
palco c'è e c'è tutto il materiale” come a dire che era non sicurezza, ma non lo era.
Il palco era della ditta prima di noi”.
Il coordinatore per la sicurezza ha riferito che “ ……..Ho avuto CP_6
modo di incontrare il 20.04.2017. Il 14.04.207 ho fatto un sopralluogo alla CP_1 presenza di tutti (ma non c'era) e ho fatto un report sulle carenze in CP_1
materia di sicurezza. Mancavano documenti come piani di sicurezza ed altri che sarebbero stati di competenza della ditta affidataria dei lavori. Il 20.04 feci un nuovo sopralluogo e ho incontrato (sia il padre che il figlio) e ho richiesto CP_1 loro una serie di documenti anche a loro e c'è un verbale anche su questa attività……..Quando sono arrivato il cantiere era nelle condizioni che ho descritto nel mio verbale del 14.04.2017”.
Il teste indicato da parte opposta , progettista strutturale Testimone_3 dell'ampliamento dell'edificio all'udienza del 28.9.2021 ha dichiarato, circa il rispetto della normativa di sicurezza sul cantiere dei lavori, “ Penso di sì, nel senso che noi abbiamo fatto il lavoro utilizzando un ponteggio che era stato montato da altra ditta, ma non so dire se o la ditta precedente che aveva fatto il CP_1
cemento armato. Non mi occupo di sicurezza, per cui non so dire altro. So che il
DL era anche responsabile della sicurezza, ma non sono al corrente di eventuali direttive ed indicazioni”. Il teste , padre del legale rappresentante, Testimone_4 della società opposta e dipendente della stessa all'epoca dei fatti, ha genericamente riferito che in materia di sicurezza “Finché ci siamo stati noi sì, come ci è stato confermato anche via PEC dallo stesso che era il responsabile della CP_3
sicurezza”.
Risulta, pertanto, provato il grave inadempimento della società opposta agli obblighi di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché all'art 21 del contratto di appalto secondo il quale “ l'appaltatore si assume ogni e più ampia responsabilità in relazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro……..”
Detto inadempimento che sarebbe stato rilevante ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto di appalto configura, di per se', una giusta causa di recesso da parte del committente ai fini del richiamato art. 16 del contratto di appalto con N. 7809/2017 R.G. 14 / 16
esonero dall'obbligo del committente opponente di corrispondere l'indennizzo per il mancato guadagno.
Oltre a ciò risulta dalla relazione di consistenza dei lavori eseguiti al 14..4.2017 sottoscritta dal Geom. con il nuovo direttore dei Lavori Arch. Controparte_3
risultano alcune difformità tra le opere realizzate e le Controparte_5 autorizzazioni rilasciate dal Comune di Todi che l'opposta avrebbe dovuto sanare o per le quali sarebbe stato necessario ricorrere ad una variante in corso d'opera
( Muro in parte in cemento ed in parte blocchi in laterizio (parte sommitale), che funge da contenimento del terreno, tra i pilastri in elevazione al piano seminterrato;
tale opera è stata voluta dalla committenza per evitare il contatto diretto del terreno sul muro del vano cantina, tale muro che delimiterà il vano cantina come previsto nel progetto autorizzato deve ancora essere realizzato.
-Posizionamento dell'ampliamento rispetto al fabbricato esistente leggermente spostato di circa cm.23; Viste le esigenze di far passare fino al tetto (non all'interno dei vani) la canna fumaria del camino previsto nella cucina (serra solare) e le tubazione dell'impianto di aerazione forzata e dell'impianto di riscaldamento, dalla centrale termica fino ai piani superiori in sede di posizionamento dell'ampliamento, d'accordo con l'arch. e ed Per_1 CP_9
informata la committenza, si è deciso di spostare leggermente l'ampliamento, senza modificarne di sorta le dimensioni e quindi senza riduzione ne aumento di superfici, in modo da poter allargare il rivestimento esterno dei 4 mazzettoni che coincidono con i 4 pilastri strutturali creando dei "cavedi per il passaggio della canna fumaria e delle tubazioni anzidette. Tale opera, non modifica la SUC dell'ampliamento ed i 4 cavedi, che rimarranno all'esterno, sono da considerare "volumi tecnici") ( doc. 2 allegato alla memoria ex art 183 comma 1 cp.c. di parte opponente).
Risulta, inoltre, che l'opposta che era obbligata all'ultimazione dei lavori entro 240 giorni dalla consegna dei lavori ( art 15 del contratto di appalto) e che al momento del passaggio di consegne tra i direttori dei lavori avvenuta del 24.4.2017, dopo 10 mesi dall'inizio dei lavori avvenuta in data 22.9 2016, era stata eseguita meno della N. 7809/2017 R.G. 15 / 16
metà dei lavori contrattualmente previsti come risulta anche dalla fattura azionata monitoriamente dall'opposta. Detto ritardo dalla istruttoria orale non è dipeso, come sostenuto dall'opposta, dalla mancanza del progetto esecutivo della parte impiantistica, che nessuna incidenza aveva circa il regolare e tempestivo svolgimento dei lavori in appalto potendo essere realizzato in corso d'opera avanzato dopo la fine della parte strutturale ( cfr testimonianze rese da Tes_1
).
[...] Controparte_5 Testimone_3
Accertata, pertanto, la sussistenza della giusta causa del recesso operato dall'opponente sulla base delle richiamata previsione del contratto di appalto la società opposta non ha il diritto di richiedere l'indennizzo per il mancato guadagnato come quantificato nella fattura n. 7 del 1.7.2017 ( doc 2 fascicolo dell'opposta).
Parimenti non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento dei danni formulata dall'opponente in via riconvenzionale stante la generica deduzione e l'assenza di prova del danno conseguenza da esso asseritamente subito.
Il decreto ingiuntivo opposto deve, pertanto, essere revocato.
L'accoglimento della domanda, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., comporta che l'opposta debba essere condannata a rimborsare all'opponente le spese di lite, che vengono liquidate per come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre
2012, n. 17405).
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando: accoglie l'opposizione proposta da per l'effetto revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto;
rigetta, la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1 N. 7809/2017 R.G. 16 / 16
condanna a rimborsare le spese di lite, Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in € 304,56 per spese ed € 7.100,00 per compenso professionale oltre spese generali CPA e IVA come per legge.
Perugia, 18 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7809/2017 R.G. promossa da
(C.F ) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1
mandato a margine dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo dall'Avv. Gabriele
Antonini presso il cui studio in Perugia, Via Marconi 6, è elettivamente domiciliato Opponente
nei confronti di
(P.I.: ) in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, per mandato a margine della comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta, dagli Avv.ti Giuseppe Innamorati e Giulio Busiri Vici presso il cui studio, in Perugia, Via Cesarei 4 , è elettivamente domiciliata
Opposta
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss c.c. compresa l'azione ex art. 1699 c.c.).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE N. 7809/2017 R.G. 2 / 16
1.1 Con decreto ingiuntivo n. 1907/2017, datato 30.9.2017, depositato il 2.10.2017 il Tribunale di Perugia ingiungeva a di pagare a Parte_1 [...]
l'importo di euro 97.549,82 oltre interessi di mora ai sensi del D.lgs. CP_1
231/20002 e spese della procedura monitoria a titolo di indennizzo per mancato guadagno in relazione all'avvenuto recesso dal contratto di appalto stipulato nel giugno del 2016 per i lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'ingiunto ubicati in Todi Località Porchiano per il quale era stata emessa la fattura n. 7 del 1.7.2017.
1.2 Avverso tale decreto ingiuntivo notificato il 6.11.2017 ha Parte_1
proposto opposizione con atto di citazione notificato il 11.12.2017, iscrivendo tempestivamente la causa a ruolo il 21.12.2017, deducendo che al momento del recesso dal contratto di appalto avvenuto nel giugno del 2017 l'opposta era in ritardo di due mesi nella ultimazione dei lavori avendone eseguito, a quella data, meno della metà avendo ricevuto l'importo di euro 114.965,04 e dovendo eseguire lavori per un importo di euro 197.070,37. Rilevava che l'opposta, non avendo alcuna attrezzatura, era stata autorizzata ad affidare in subappalto la totalità delle lavorazioni ad essa commisionate con un ribasso del 45% che costituiva il mancato guadagno richiesto dall'opposta in sede monitoria. L'opponente contestava l'assenza dell'opposta presso il cantiere dei lavori non avendo mai provveduto agli incombenti inerenti la sicurezza dello stesso e la presenza di vizi e difetti nei lavori realizzati. Rilevava inoltre che il progetto esecutivo ed il computo metrico erano stati allegati al contratto di appalto mentre non era stato prodotto il progetto degli impianti elettrici da parte del direttore dei lavori dimessosi dopo 10 mesi dall'inizio dei lavori. In ragione dei gravi inadempimenti della società opposta, dopo averla diffidata in data 18.4.2017, l'opponente si vedeva costretto a risolvere il contratto in data 8.5.2017. L'opponente sosteneva, pertanto, che nessun indennizzo competesse all'appaltatore gravemente inadempiente.
Per questi motivi
l'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ …..In via preliminare, essere autorizzati dal Giudice designando a chiamare in causa il Geom. Controparte_3
residente in [...], incaricato dal concludente quale N. 7809/2017 R.G. 3 / 16
Direttore dei Lavori (ora dimissionario) responsabile fra l'altro del puntuale rispetto delle misure di sicurezza del cantiere, con differimento della data della prima udienza, per tenere indenne il concludente, se le doglianze sollevate dal ricorrente nei confronti del Direttore dei Lavori risultassero fondate. In via principale e nel merito, Voglia il Giudice adito revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1907/17 perché la somma ingiunta non è né certa, né liquida, né esigibile perché non dovuta a nessun titolo o ragione, opponendosi sin da ora alla richiesta di provvisoria esecuzione, sia per la insussistenza dei presupposti, sia perché la società , non riceve gli atti giudiziari presso la propria sede (doc2) CP_1
e sarebbe quindi impossibile ottenere il rimborso di quanto versatole anche perché, come sarà meglio indicato e documentato nel proseguo, la impresa ha un capitale sociale di solo € 1000,00 (MILLE) (doc 3). In via riconvenzionale, Condannare la società ricorrente, in solido con il DDLL, se fosse accertata una sua corresponsabilità nella mancata e ritardata esecuzione delle opere e comunque nella mancata messa in sicurezza del cantiere, al risarcimento di tutti i danni: - sia per il diverso, attuale, più oneroso, rapporto di cambio fra la moneta svizzera e
l'euro, in rapporto a quello più favorevole vigente nel periodo in cui dovevano essere eseguite e completate le opere appaltate e saldato il corrispettivo dell'appalto, come sarà dimostrato documentalmente;
- sia per il ritardo nel completamente delle opere, che ha costretto l'opponente a numerose trasferte e permanenze alberghiere ed in strutture ricettive;
- sia per l'indebito arricchimento della ricorrente per la somma richiesta e pagata in eccedenza dal resistente in relazione alle opere effettivamente eseguite al 30/4/10 data in cui è stato risolto
(doc4), per esclusivo inadempimento della appaltatrice, il contratto di appalto, richiesti, in via equitativa e prudenziale in € 50.000,00 o diverso da quantificare, anche se la richiesta, pur se accolta, difficilmente sarà satisfattoria per il concludente, attesa la assoluta impossidenza dell'opposta …”. N. 7809/2017 R.G. 4 / 16
1.3 La società opposta si costituiva in giudizio in data 3.4.2018 contestando in fatto ed in diritto l'opposizione proposta ex adverso e la chiamata in causa del terzo in essa contenuta in quanto meramente dilatoria, deducendo la insussistenza della giusta causa del recesso operato dall'opponente essendosi legittimamente avvalsa dell'affidamento in subappalto delle opere commissionategli. Contestava la dedotta assenza dal cantiere rilevando come in data 8.3.2017 e 5.4.2017 avesse comunicato all'opponente la impossibilità di proseguire i lavori in assenza del progetto esecutivo degli impianti e dei computi metrici e che il ritardo dei lavori era dipeso dai contrasti tra l'opponente ed il direttore dei lavori Geom. non Controparte_3
essendoci nessuna problematica di sicurezza nel cantiere come sostenuto dal direttore dei lavori stesso ed essendo tale aspetto di competenza della subappaltatrice che, con il consenso dell'opponente, l'aveva Controparte_4
estromessa dal cantiere. Confermava, infine, la correttezza della quantificazione circa il proprio mancato guadagno contestando la genericità delle voci di danno richieste dall'opponente con la propria domanda riconvenzionale quale l'addebito per il più oneroso rapporto di cambio tra il franco svizzero e l'euro in ragione del ritardo nella ultimazione dei lavori essendo quest'ultima riferibile a fatto del committente..
Per questi motivi
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“ …..in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione al decreto opposto dal momento che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- nel merito, respingere integralmente l'opposizione avversaria in quanto indimostrata e comunque del tutto infondata in fatto ed in diritto, rigettare le domande riconvenzionali spiegate ex adverso e, per l'effetto, senz'altro confermare, per i motivi di cui in narrativa, il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque condannare il Sig. a pagare la somma ingiunta o la Parte_1
diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di difesa, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge …”.” N. 7809/2017 R.G. 5 / 16
1..4 A seguito dell'udienza di prima comparizione del 2.5.2018 con ordinanza riservata del 3.5.2018 venivano rigettate la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e la chiamata in causa del terzo formulata dall'opponente assegnandosi i termine perentori ex art. 183, 6° comma c.p.c. .
1.5 La causa veniva istruita documentalmente e con le prove orali richieste dalle parti e parzialmente ammesse con ordinanza riservata del 13.11.2019. All'esito della istruttoria orale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla quale i procuratori delle parti concludevano come in epigrafe.
*******
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze N. 7809/2017 R.G. 6 / 16
istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
In generale, si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1308) per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Cassazione civile, sez. I,
17 giugno 1999, n. 5984). In quest'ottica, non rileva se il credito vantato dall'odierna opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo era “fondato su prova scritta”, se era “certo, liquido ed esigibile” al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito è effettivamente sussistente o meno.
Sul punto la Corte di Cassazione che ha affermato: “Secondo indirizzi ermeneutici consolidati nella giurisprudenza di LA (da ultimo, Cass. 16/05/2019, n.
13240), l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre
l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 03/02/2006, n. 2421). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. 19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass.
11/03/2011, n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071)” (v. in motivazione Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 20597/2022).
Si deve inoltre, ricordare che in tema di prova dell'inadempimento di una N. 7809/2017 R.G. 7 / 16
obbligazione, il creditore – nella specie l'opposta, attore in senso sostanziale- che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve, pertanto, dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto mentre il convenuto (nella specie l'opponente, convenuto in senso sostanziale rispetto alla avversa domanda monitoria: cfr. per tutte da ultimo Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006) ha- invece, com'è noto- l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea ( cfr. da ultimo
Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003).
Nel caso de quo la domanda proposta in giudizio da parte della società opposta con l'originario decreto ingiuntivo concerne il pagamento Controparte_1 dell'indennizzo previsto pattiziamente all'art 16 del contratto di appalto stipulato in data nel giugno del 2016 ( doc.ti 1 e 2 fascicolo dell'opposta e doc 6 fascicolo dell'opponente) a seguito del recesso comunicato dall'opponente con lettera datata
30.4.2017 ( doc. 4 fascicolo dell'opponente). L'opponente ha contestato la debenza di detto indennizzo ritenendo che il proprio recesso fosse assisto da giusta causa, come previsto dall'art 16 del contratto di appalto, in ragione dei ritardi nella esecuzione dei lavori, nella mancata osservanza degli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e nelle difformità rispetto ai titoli edilizi autorizzatori di alcune opere realizzate dall'opponente.
Si osserva che in materia di appalto l'ordinamento riconosce al committente la facoltà di recedere dal contratto anche se l'opera sia stata iniziata, purché il predetto N. 7809/2017 R.G. 8 / 16
tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (art. 1671 c.c.). Il recesso del committente trova fondamento nella natura fiduciaria della prestazione dell'appaltatore e prescinde dall'inadempimento del predetto, a meno che il committente non proponga domanda di risarcimento del danno. A tale riguardo la Suprema Corte ha precisato che “In tema di appalto il diritto di recesso del committente, di cui all'articolo 1671 del Cc,
è esercitabile - a differenza del recesso ex articolo 1373 del Cc - in un qualsiasi momento posteriore alla conclusione del contratto e, quindi, anche a iniziata esecuzione del medesimoe determina un obbligo indennitario correlato alle perdite subite dall'appaltatore - per lespese sostenute e lavori eseguiti - e al mancato guadagno. Il recesso legale di cui all'articolo1671 del Cc, quale facoltà della parte di sciogliere unilateralmente il contratto, prescinde -pertanto - in sé, da eventuali inadempienze dell'altro contraente alle obbligazioni assunte. Il recesso unilaterale attribuito dalla legge al committente può - in realtà - anche essere giustificato dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti di inadempimento, ma, poiché costituisce esercizio di un diritto potestativo e non esige, perciò, che ricorra una giusta causa, mediante esso il contratto si scioglie senza necessità di indagini sulla importanza e gravità dell'inadempimento, le quali sono rilevanti soltanto quando il committente abbia preteso anche il risarcimento del danno dall'appaltatore per l'inadempimento in cui questi fosse già in corso al momento del recesso” (si veda, tra le tante, Cass. n. 16404/2017). Tale orientamento è stato, più di recente, ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 421/2024 nella quale si osserva che “ …..Segnatamente il diritto potestativo riconosciuto al committente di risolvere unilateralmente l'appalto può essere esercitato ad nutum in qualunque momento posteriore alla conclusione del contratto (purché prima dell'ultimazione dell'opera) e può essere giustificato anche dalla sfiducia verso
l'appaltatore per fatti di inadempimento. Ne consegue che, in caso di recesso, il contratto si scioglie per l'iniziativa unilaterale dell'appaltante, senza necessità di indagini sull'importanza e sulla gravità dell'inadempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 5368 del 07/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 11028 del 26/07/2002; Sez. 2, Sentenza N. 7809/2017 R.G. 9 / 16
n. 6814 del 13/07/1998), le quali sono rilevanti soltanto quando il committente abbia preteso anche il risarcimento del danno dall'appaltatore per
l'inadempimento in cui questi fosse già incorso al momento del recesso…………….Nondimeno, per altro verso, benché l'esercizio del recesso impedisca al committente di invocare, in seconda battuta, la risoluzione per inadempimento dell'appalto, la circostanza che l'appaltante si sia avvalso dello ius poenitendi non impedisce di esercitare, in favore dello stesso appaltante, il diritto alla restituzione degli acconti versati e al risarcimento dei danni che sono derivati dall'inadempimento dell'assuntore
La formulazione di un'istanza di restituzione dell'acconto versato e la riserva di chiedere spese e danni non sono, infatti, incompatibili con la domanda di recesso
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6972 del 27/03/2006; Sez. 2, Sentenza n. 11642 del
29/07/2003; Sez. 2, Sentenza n. 77 del 08/01/2003; Sez. 2, Sentenza n. 2236 del
30/03/1985; Sez. 2, Sentenza n. 2055 del 28/03/1980). Piuttosto, dei danni subiti dall'appaltante per pregresse inadempienze dell'appaltatore si può tenere conto in sede di liquidazione dell'indennizzo spettante all'assuntore, all'esito del recesso esercitato dall'appaltante. In specie, il committente può fare valere tali danni allo scopo di ottenere una proporzionale riduzione dell'indennizzo da questi dovuto, anche se li conosceva al momento del recesso ”.
Con riguardo, invece, alla domanda di pagamento dell'indennizzo per il mancato guadagno, va richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui “In ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto di appalto, ex articolo 1671 del
c.c., grava sull'appaltatore, che chieda di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, salva la facoltà, per il committente, di provare che l'interruzione dell'appalto non abbia impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli abbia procurato vantaggi diversi” (Cass. n.
28402/2017). Il committente da parte sua ha la facoltà di provare N. 7809/2017 R.G. 10 / 16
che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi ( Cass. 15304/2020).
In ultimo si deve rilevare che la norma contenuta all'art 1671 c.c è pacificamente derogabile dalla volontà delle parti come avvenuto nel caso di specie in cui l'indennizzo dovuto all'appaltatore è stato escluso, limitatamente al mancato guadagno, nella ipotesi di recesso del committente per giusta causa (Cass
12368/2002; Cass. 1295/2003).
Ritenuta pertanto la validità della previsione contrattuale contenuta all'art. 16 del contratto di appalto, dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che a seguito della sostituzione del direttore dei lavori Geom. il nuovo Controparte_3
direttore dei lavori nominato dal committente, Arch. Controparte_5
insieme al Geom. nuovo responsabile della sicurezza, in data CP_6
14.4.2017 abbia effettuato un sopralluogo sul cantiere dei lavori insieme al direttore dei lavori uscente rilevando “ numerose difformità e irregolarità nella gestione del cantiere soprattutto per quanto riguarda la documentazione e il rispetto delle norme previste dal piano di sicurezza in fase di progetto redatto dal Geom.
allegando alla comunicazione inviata all'opposta a mezzo mail il CP_3
18.4.2017, la nota relativa alle criticità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro riscontrate nel cantiere da parte del Geom invitando l'opposta a CP_6
regolarizzare la propria posizione entro 10 giorni ( Doc. 10 fascicolo dell'opponente). In particolare la nota del nuovo responsabile della sicurezza ha evidenziato una pluralità di gravi inadempienze dell'opposta nella gestione del cantiere e nell'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza ostative alla ripresa dei lavori da parte dell'opposta. Su detti rilievi l'opposta non ha né preso posizione né ha adempiuto alle prescrizioni imposte dal direttore dei lavori e dal responsabile della sicurezza di talchè quest'ultimo con la nota del 29.4.2017, avendo rilevato la mancata esecuzione da parte della società appaltatrice degli interventi precedentemente, ha richiesto al committente, con nota del 29.4.2017, di procedere all'allontanamento dell'opposta dal cantiere ed alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 92 comma 1 lett E del D.lgs 81/2008 ( doc. 11 fascicolo N. 7809/2017 R.G. 11 / 16
dell'opponente). Detta norma prevede che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori durante la realizzazione dell'opera “ …segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente
o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti”.
Su tale aspetto il legale rappresentante dell'opposta in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 18.3.2021 ha dichiarato “ …. Le misure di sicurezza sono state rispettate e anche il DL Carloni ha attestato per iscritto che le misure erano rispettate…..Il vero problema però non era la sicurezza, ma la mancanza del
DURC solo che l'avvocato che ha steso la missiva ha ritenuto di “calcare la mano” sulla questione anche della sicurezza che però è risultata a posto”.
Analogamente nella propria comparsa di costituzione e risposta la società opposta ha osservato che, prima della sospensione dei lavori dovuta all'avvicendamento del direttore dei lavori non vi erano problematiche di sicurezza nella gestione del cantiere tanto che il direttore dei lavori uscente Geom. con pec del 7.6.2017 CP_3
aveva dichiarato che fino al marzo 2017 il cantiere avrebbe rispettato le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro ( doc. 6 fascicolo dell'opponente).
Detta generica comunicazione da parte del direttore dei lavori dimissionario è del tutto inattendibile rispetto alla situazione di fatto del cantiere e degli aspetti inerenti la sicurezza rilevati nella nota del nuovo coordinatore per la sicurezza Geom nel sopralluogo del 14.4.2017 la quale evidenzia una pluralità di gravi CP_6 mancanze cronologicamente riconducibili all'inizio dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in ordine alle quali il precedente direttore dei lavori e responsabile della sicurezza aveva l'obbligo, sanzionato anche penalmente, di intervenire. N. 7809/2017 R.G. 12 / 16
Tra l'altro nel corso dell'istruttoria orale legale rappresentante della Testimone_1 società subappaltatrice ( doc. 8 fascicolo dell'opposta) ha Controparte_7
dichiarato che più volte il Direttore dei Lavori Geom aveva diffidato CP_3
l'opposta a mettere in sicurezza il cantiere riferendo “ Sì, siamo andati via prima noi perché non c'erano le norme di sicurezza del cantiere per poter lavorare e mancavano i pagamenti;
andare via è stata una decisione nostra. è stato CP_1 mandato via dopo dai proprietari perché non c'erano le norme di sicurezza;
intendo dire che non c'erano le impalcature, non c'erano i piani di sicurezza e non
c'era modo di farli perché non ce li pagava (noi avevamo un contrattino CP_1 con ). L'accordo con era che noi avremmo fatto alcuni interventi per CP_1 CP_1
la sicurezza (parapetti, chiusura di salti nel vuoto, scarichi a terra e simili) lui ce li avrebbe pagati, ma non ce li ha voluti pagare;
però il piano di sicurezza ce lo doveva dare lui e non ce l'ha mai dato. Preciso che in cantiere c'era un'impalcatura che era stata lasciata dall'impresa precedente e che noi non potevamo rimuovere e sostituire nonostante non andasse bene……………..Nella foto n. 2 si vede il tetto su cui dovevamo lavorare (ci sono mucchi di coppi e dovevamo completare la opertura), ma mancava l'impalcatura e non ce la voleva dare, cioè non la voleva far montare da noi per non pagarla;
diceva che potevamo fare ugualmente la copertura. Il Cavo che si vede nelle fot 1 e 2 era la linea principale con cui arrivava la corrente;
mi sembra che gli avesse mandato CP_8
una lettera (mi sembra di averla letta dal proprietario) che diceva che non si poteva lavorare su quella parete per via di quel cavo. Confermo le altre foto, rappresentative della situazione del cantiere, della mancanza di parapetti e confermo che i dispositivi di sicurezza che si vedono, anche se insufficienti, erano dell'impresa precedente….Ribadisco che nel cantiere mancava tutto quello che era necessario per la sicurezza del cantiere, come ho già detto. Non so dire cosa dicesse a e se dava direttive”. CP_3 CP_1
Analogamente il teste ha riferito che “Sì, il geom. gli diceva Tes_2 CP_3 che doveva mettere in sicurezza il cantiere se no fermava i lavori. diceva “il CP_1 N. 7809/2017 R.G. 13 / 16
palco c'è e c'è tutto il materiale” come a dire che era non sicurezza, ma non lo era.
Il palco era della ditta prima di noi”.
Il coordinatore per la sicurezza ha riferito che “ ……..Ho avuto CP_6
modo di incontrare il 20.04.2017. Il 14.04.207 ho fatto un sopralluogo alla CP_1 presenza di tutti (ma non c'era) e ho fatto un report sulle carenze in CP_1
materia di sicurezza. Mancavano documenti come piani di sicurezza ed altri che sarebbero stati di competenza della ditta affidataria dei lavori. Il 20.04 feci un nuovo sopralluogo e ho incontrato (sia il padre che il figlio) e ho richiesto CP_1 loro una serie di documenti anche a loro e c'è un verbale anche su questa attività……..Quando sono arrivato il cantiere era nelle condizioni che ho descritto nel mio verbale del 14.04.2017”.
Il teste indicato da parte opposta , progettista strutturale Testimone_3 dell'ampliamento dell'edificio all'udienza del 28.9.2021 ha dichiarato, circa il rispetto della normativa di sicurezza sul cantiere dei lavori, “ Penso di sì, nel senso che noi abbiamo fatto il lavoro utilizzando un ponteggio che era stato montato da altra ditta, ma non so dire se o la ditta precedente che aveva fatto il CP_1
cemento armato. Non mi occupo di sicurezza, per cui non so dire altro. So che il
DL era anche responsabile della sicurezza, ma non sono al corrente di eventuali direttive ed indicazioni”. Il teste , padre del legale rappresentante, Testimone_4 della società opposta e dipendente della stessa all'epoca dei fatti, ha genericamente riferito che in materia di sicurezza “Finché ci siamo stati noi sì, come ci è stato confermato anche via PEC dallo stesso che era il responsabile della CP_3
sicurezza”.
Risulta, pertanto, provato il grave inadempimento della società opposta agli obblighi di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché all'art 21 del contratto di appalto secondo il quale “ l'appaltatore si assume ogni e più ampia responsabilità in relazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro……..”
Detto inadempimento che sarebbe stato rilevante ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto di appalto configura, di per se', una giusta causa di recesso da parte del committente ai fini del richiamato art. 16 del contratto di appalto con N. 7809/2017 R.G. 14 / 16
esonero dall'obbligo del committente opponente di corrispondere l'indennizzo per il mancato guadagno.
Oltre a ciò risulta dalla relazione di consistenza dei lavori eseguiti al 14..4.2017 sottoscritta dal Geom. con il nuovo direttore dei Lavori Arch. Controparte_3
risultano alcune difformità tra le opere realizzate e le Controparte_5 autorizzazioni rilasciate dal Comune di Todi che l'opposta avrebbe dovuto sanare o per le quali sarebbe stato necessario ricorrere ad una variante in corso d'opera
( Muro in parte in cemento ed in parte blocchi in laterizio (parte sommitale), che funge da contenimento del terreno, tra i pilastri in elevazione al piano seminterrato;
tale opera è stata voluta dalla committenza per evitare il contatto diretto del terreno sul muro del vano cantina, tale muro che delimiterà il vano cantina come previsto nel progetto autorizzato deve ancora essere realizzato.
-Posizionamento dell'ampliamento rispetto al fabbricato esistente leggermente spostato di circa cm.23; Viste le esigenze di far passare fino al tetto (non all'interno dei vani) la canna fumaria del camino previsto nella cucina (serra solare) e le tubazione dell'impianto di aerazione forzata e dell'impianto di riscaldamento, dalla centrale termica fino ai piani superiori in sede di posizionamento dell'ampliamento, d'accordo con l'arch. e ed Per_1 CP_9
informata la committenza, si è deciso di spostare leggermente l'ampliamento, senza modificarne di sorta le dimensioni e quindi senza riduzione ne aumento di superfici, in modo da poter allargare il rivestimento esterno dei 4 mazzettoni che coincidono con i 4 pilastri strutturali creando dei "cavedi per il passaggio della canna fumaria e delle tubazioni anzidette. Tale opera, non modifica la SUC dell'ampliamento ed i 4 cavedi, che rimarranno all'esterno, sono da considerare "volumi tecnici") ( doc. 2 allegato alla memoria ex art 183 comma 1 cp.c. di parte opponente).
Risulta, inoltre, che l'opposta che era obbligata all'ultimazione dei lavori entro 240 giorni dalla consegna dei lavori ( art 15 del contratto di appalto) e che al momento del passaggio di consegne tra i direttori dei lavori avvenuta del 24.4.2017, dopo 10 mesi dall'inizio dei lavori avvenuta in data 22.9 2016, era stata eseguita meno della N. 7809/2017 R.G. 15 / 16
metà dei lavori contrattualmente previsti come risulta anche dalla fattura azionata monitoriamente dall'opposta. Detto ritardo dalla istruttoria orale non è dipeso, come sostenuto dall'opposta, dalla mancanza del progetto esecutivo della parte impiantistica, che nessuna incidenza aveva circa il regolare e tempestivo svolgimento dei lavori in appalto potendo essere realizzato in corso d'opera avanzato dopo la fine della parte strutturale ( cfr testimonianze rese da Tes_1
).
[...] Controparte_5 Testimone_3
Accertata, pertanto, la sussistenza della giusta causa del recesso operato dall'opponente sulla base delle richiamata previsione del contratto di appalto la società opposta non ha il diritto di richiedere l'indennizzo per il mancato guadagnato come quantificato nella fattura n. 7 del 1.7.2017 ( doc 2 fascicolo dell'opposta).
Parimenti non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento dei danni formulata dall'opponente in via riconvenzionale stante la generica deduzione e l'assenza di prova del danno conseguenza da esso asseritamente subito.
Il decreto ingiuntivo opposto deve, pertanto, essere revocato.
L'accoglimento della domanda, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., comporta che l'opposta debba essere condannata a rimborsare all'opponente le spese di lite, che vengono liquidate per come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre
2012, n. 17405).
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando: accoglie l'opposizione proposta da per l'effetto revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto;
rigetta, la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1 N. 7809/2017 R.G. 16 / 16
condanna a rimborsare le spese di lite, Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in € 304,56 per spese ed € 7.100,00 per compenso professionale oltre spese generali CPA e IVA come per legge.
Perugia, 18 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore