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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/03/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 12 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 1080/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Locri Email_1 C.F._1 in via Cultura n. 5, presso lo studio dell'avv.to Daniele COMPERATORE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_2
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1 domiciliato nell'Agenzia di Locri, via Matteotti n. 48, con gli avv.ti Dario Cosimo CP_1
ADORNATO e Massimo AUTIERI, giusta procura generale alle liti del 23.01.2023, al rogito del Dott. in Roma, rep. 37590, pec: Persona_1
t; Email_3
CONVENUTO
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 l. n. 118/1971;
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 23.03.2023, Parte_1
ha chiesto l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il beneficio di cui
[...]
Pag. 1 a 5 all'art. 12 l. n. 118/1971, contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico, dott.
, in fase di accertamento tecnico preventivo già introdotto. Persona_2
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' che ha eccepito CP_1
l'indeterminatezza e l'infondatezza della domanda, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il CTU, nella fase di ATPO, ha concluso che la ricorrente è affetta da patologie che comportano un'invalidità pari al 89%, ha pertanto escluso che l'istante presenti una totale inabilità lavorativa, per come emerso in sede amministrativa.
I motivi di contestazione posti alla base dell'odierno ricorso si condensano in una critica in ordine alle considerazioni mediche rese dal CTU con riferimento alle patologie lamentate ed ai codici attribuiti. In particolare, parte ricorrente lamenta l'omessa valutazione della documentazione medica sopravvenuta, ovvero referto visita pneumologia, nonché della condizione cardiologia allegata con attribuzione della II classe NYHA, che prevede, di per sé, l'attribuzione di una percentuale di invalidità che oscilla tra il 41 e il 50%, inoltre riferisce un peggioramento delle condizioni di salute, per come desumibile dal referto della visita neurologia con test MMSE del 27.1.2023, laddove è stata riscontrata la presenza di declino cognitivo con turbe della memoria recente, nonché orientamento complicato da severo stato ansioso depressivo.
La domanda è infondata.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio
Pag. 2 a 5 deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
In merito, occorre inoltre precisare che ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118/1971 la concessione della pensione de qua è subordinata all'accertamento di una totale inabilità lavorativa, oltre che al soddisfacimento di precisi requisiti di natura economica.
Questo giudicante, alla luce delle suddette contestazioni nonché tenuto conto della documentazione sopravvenuta, ovvero del referto di visita neurologica rilasciato dal poliambulatorio specialistico di Vibo Valentia del 27.1.2023, ha ritenuto opportuno ascoltare il CTU dott. a chiarimenti, disponendone la convocazione per l'udienza Persona_2 del 19.04.2024, allorquando, stante l'assenza dello stesso, questo giudicante ha disposto la rinnovazione delle operazioni peritali nominando all'uopo il dott. . Persona_3
A seguito di istanza depositata il 23.05.2024, la parte ricorrente è stata autorizzata a depositare nuova documentazione medica, ed ovvero: referto visita fisiatrica, rilasciato dal servizio di fisiatria del polo sanitario di Siderno in data 22.5.2024, e con ordinanza del
14.10.2024 è stata concessa al CTU la proroga dei termini per il deposito dell'elaborato peritale al fine di consentire alla parte la produzione dei referti delle visite specialistiche, eco cardio e tac cerebrale senza mezzo di contrasto, dallo stesso chieste e in attesa di esecuzione.
Il consulente - dopo aver esaminato la documentazione contenuta nel fascicolo ed aver sottoposto ad esame obiettivo la ricorrente - ha preso atto degli esiti delle ulteriori visite specialistiche e ha accertato una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 91%.
In particolare, il CTU ha precisato, con riguardo agli approfondimenti diagnostici richiesti, che la parte ricorrente ha prodotto unicamente referto TAC cerebrale e non anche eco cardio, osservando che “l'Ecocardio è fondamentale per determinare la funzionalità cardiaca” e che, tuttavia, ha allegato referto di visita specialistica non richiesta, ovvero: visita cardiologica ed ECG.
Riguardo quest'ultima circostanza, appare opportuno precisare che la visita peritale, ovvero la richiesta di ulteriori esami diagnostici, è stata eseguita in data 22.07.2024, mentre la prenotazione degli stessi, per come è emerso dalla richiesta prenotazione al CUP regionale
è avvenuta in data 29.09.2024 con fissazione della visita per il 02.12.2024 (cfr. istanza
Pag. 3 a 5 depositata il 30.09.2024), e che nulla ha allegato la parte ricorrente al fine di giustificare l'omesso accertamento richiesto.
Il CTU ha, pertanto, formulato la seguente diagnosi: “(…)
1 - cod 7010 (ana) poliartralgie iffuse (…) 40%. 2- cod. 2205 (ana) sindrome ansiosa depressiva (…)25%;
3- cod. 9309(ana) diabete mellito tipo ii in soggetto con parestesie agli arti inferiori (…) 50%
4- cod. 6441 (ana) cardiopatia ipertensiva in soggetto con lieve insufficienza cardiaca
(…)0%;
5-cod. 6462(ana)pregressa nefrectomia destra(...)25% 6-cod. 9322(ana) carcinoma renale in follow-up (…)11%.
7-cod 1101 (ana) lieve vasculopatia cerebrale (…) 11%.
Da tali complete e consequenziali premesse ha formulato le seguenti conclusioni: “Le patologie di cui è affetta la Sig.ra determinano una riduzione Parte_1
permanente della capacità lavorativa del 91%, tale da non darle il diritto ad ottenere la pensione di inabilità”.
Dalla lettura dell'elaborato peritale redatto dal dott. , nonché dalla Persona_3
risposta alle osservazioni rese ex art. 195 c.p.c., si evince agevolmente che il CTU ha valutato i singoli apparati compromessi, ha analizzato le patologie, ha richiesto approfondimenti diagnostici, sottoposto ad esame obiettivo la ricorrente e proceduto alla valutazione medico legale assegnando codici e indicando percentuali, operando, infine, il calcolo riduzionistico;
ha inoltre dato atto di non aver valutato, poiché non autorizzata, ulteriore documentazione medica (referto visita pneumologica con spirometria del 10.01.2025 allegata al fascicolo di parte. La CTU non è affetta da nessun vizio procedimentale e ritiene il Giudicante di approvare le motivate conclusioni formulate dal consulente.
Il CTU ha dunque mostrato di procedere ad una attenta e complessiva verifica delle condizioni sanitarie della perizianda, arrivando all'esito della valutazione riportata dopo uno scrupoloso e attento excursus diagnostico.
Allo stesso modo occorre rilevare che la documentazione medica prodotta in data 4 febbraio 2025 non esprime alcun aggravamento, posto che ella riferisce unicamente della patologica di BPCO che è stata già diagnosticata in sede di ATP e rispetto alla quale il professionista delegato ha già chiarito che essa è di grado lieve e non significativa ai fini medico legali. Né del resto, da quanto attestato, può desumersi alcun aggravamento che solo giustificherebbe la riedizione delle operazioni peritali.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Pag. 4 a 5 Vista la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. nulla per le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
- nulla per le spese;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con separati CP_1
decreti.
Locri, 12 marzo 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 5 a 5