Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/1999, n. 3472
CASS
Sentenza 9 aprile 1999

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Il compimento di attività pubblicitaria da parte di un notaio costituisce illecita concorrenza ai colleghi, ai sensi dell'art. 14 R. D. L. 14 luglio 1937 n. 1666, anche se non sia contraria al decoro ed al prestigio della classe notarile (nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto illecita, ai sensi del citato art. 14 legge notarile, l'iniziativa di un notaio di promuovere periodicamente presso il proprio studio "serate culturali", cui erano regolarmente invitati i personaggi più influenti o più in vista della città).

È inammissibile, per difetto di interesse (ex art. 100 cod. proc. civ.), il ricorso dal cui accoglimento il ricorrente non trarrebbe alcuna utilità giuridica.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/1999, n. 3472
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3472
Data del deposito : 9 aprile 1999

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