Sentenza 9 aprile 1999
Massime • 2
Il compimento di attività pubblicitaria da parte di un notaio costituisce illecita concorrenza ai colleghi, ai sensi dell'art. 14 R. D. L. 14 luglio 1937 n. 1666, anche se non sia contraria al decoro ed al prestigio della classe notarile (nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto illecita, ai sensi del citato art. 14 legge notarile, l'iniziativa di un notaio di promuovere periodicamente presso il proprio studio "serate culturali", cui erano regolarmente invitati i personaggi più influenti o più in vista della città).
È inammissibile, per difetto di interesse (ex art. 100 cod. proc. civ.), il ricorso dal cui accoglimento il ricorrente non trarrebbe alcuna utilità giuridica.
Commentario • 1
- 1. Questioni pregiudiziali e preliminari nel processo tributario (3)https://www.fiscooggi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/1999, n. 3472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3472 |
| Data del deposito : | 9 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Rel. Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI RE, elettivamente domiciliato in ROMA VLE CARSO 77, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO PONTECORVO, che lo difende unitamente agli avvocati GRANDE STEVENS FRANZO, RENATO PAPARO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CODAPPELLO TORINO;
CONS NOTARILE DISTRETI RIUNITI TORINO &;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3/98 della Corte d'Appello di TORINO, emessa il 17/3/98; depositata il 20/04/98; RG.3/98+4/98;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/12/98 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MASSIMO FEDELI, confermate in camera di consiglio dal Dott. PAOLO DETTORI che si riporta alle conclusioni scritte.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 24.12.1997, il Tribunale di Torino riteneva il notaio BA EM colpevole di reiterata violazione di cui al combinato disposto degli artt. 147 l.n. e 14 c.1^ e 3^ R.D.L. n.1666/1937 , perché nella sua qualità di notaio faceva concorrenza ai colleghi servendosi di richiami e pubblicità vietati dalla legge professionale e gli infliggeva la sanzione dell'ammenda. Avverso questa sentenza proponevano appello sia il BA, che chiedeva il proscioglimento, che il P.G., che nell'atto di impugnazione chiedeva che venisse inflitta la più severa sanzione della sospensione, mentre nell'udienza di precisazione delle conclusioni limitava la richiesta alla sanzione più lieve della censura.
La C.A. di Torino, con sentenza 20.4.1998, "respingeva l'appello del BA ed accoglieva in parte quello del P.M., infliggendo al notaio la sanzione della censura".
Riteneva nel merito la corte di appello che sussisteva la violazione delle norme contestate, poiché lo scopo promozionale delle serate culturali organizzate dal notaio presso il proprio studio si erano protratte regolarmente per circa tre anni, nonostante i richiami del Consiglio;
che gli inviti erano stati sempre effettuati con la spendita della qualifica professionale dell'anfitrione, il che non aveva potuto non avere come effetto l'ampliamento delle conoscenze e dei contatti del notaio BA (che di recente si era trasferito a Torino) nel mondo cittadino che conta (gli inviti erano infatti accuratamente selezionati).
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il BA.
Motivi della decisione.
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 148 e 151 l. n. e la carenza del potere giurisdizionale. Assume il ricorrente che il P.G. presso la corte di appello non avrebbe potuto abbandonare la sua precedente richiesta di parziale riforma della sentenza del Tribunale (con richiesta di applicazione della più grave sanzione della sospensione) e ridurre la richiesta alla comminazione della pena della sanzione della censura, in quanto ciò si traduceva in un appello in melius, da parte del P.M., a cui ciò era impedito, potendo egli solo provvedere al ritiro dell'appello.
A parere del ricorrente la Corte in accoglimento di detto appello del p.m. aveva provveduto ad irrogare la sanzione della censura che non rientrava nel suo potere giurisdizionale, ma in quello del consiglio notarile.
2. Ritiene questa Corte che il motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
Infatti il motivo di ricorso, così come strutturato, si fonda essenzialmente sulla lamentata violazione di legge per aver la corte di merito accolto un appello in melius da parte del p.g., rispetto alla quale censura la doglianza attinente alla carenza di potere giurisdizionale della Corte di appello di applicare la sanzione della censura, giusta la richiesta del p.g., costituisce solo un posterius, e cioè una conseguenza dell'accoglimento da parte del giudice di appello di una richiesta illegittima.
Sennonché, indipendentemente dal merito della questione ( e cioè se il p.g. poteva legittimamente richiedere in appello una riduzione della sanzione), detto motivo di impugnazione è inammissibile per carenza di interesse.
Infatti il principio fondamentale enunciato dall'art. 100 c.p.c., secondo cui per proporre una domanda o contraddire alla stessa è necessario avervi interesse, si estende anche ai giudizi di impugnazione, con riguardo ai quali l'interesse ad impugnare una sentenza va in particolare desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del motivo di gravame, possa derivare alla parte che lo propone, in difetto della quale il motivo di ricorso è inammissibile.
Nella fattispecie il ricorrente, condannato dalla sentenza di secondo grado alla sanzione della censura, non ha interesse a far rilevare che il p.g. appellante non avrebbe potuto legittimamente richiedere, per quanto in sede di conclusioni, la riforma dell'appellata sentenza e l'applicazione di una sanzione più lieve di quella comminata dal giudice di primo grado, poiché dall'accoglimento di detto appello il ricorrente ha in ogni caso ottenuto l'irrogazione di una sanzione meno grave, mentre dall'accoglimento del suo motivo di ricorso non deriverebbe per lui un provvedimento più favorevole.
3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 147 l. n. e dell'art. 14, c. 3, r.d.l. 14.7.1937 n. 1666, assumendo che , ai sensi di dette due norme sono sanzionati solo i comportamenti tipici "del mercante", mentre nessuna di queste due norme è stata mai accertata o contestata, essendosi egli limitato ad organizzare alcune attività culturali presso il proprio studio e che ciò costituisce una manifestazione del diritto inviolabile di esprimere la propria personalità e di manifestare il proprio pensiero.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per omessa motivazione sul punto della ritenuta sussistenza di illecita concorrenza nell'organizzazione di serate culturali.
4.1. I due motivi sono strettamente connessi e vanno decisi congiuntamente.
Essi sono infondati e vanno rigettati.
Va, preliminarmente, osservato che l'art. 147, l.n. 89/1913, statuisce che il notaio non debba compromettere con il suo comportamento "la sua dignità e reputazione ed il decoro ed il prestigio della classe notarile". Un comportamento che compromette questi valori è appunto "la illecita concorrenza ai colleghi". A norma dell'art. 14 del r.d.l. 14.7.1937, n. 1666, detta illecita concorrenza può esercitarsi (oltre che con la riduzione degli onorari e dei diritti accessori, già prevista dal citato art. 147), "anche servendosi dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami, di pubblicità, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile".
Ne consegue che dette norme sanzionano lo sviamento della clientela operata da un notaio in danno degli altri, ogni qual volta essa avvenga (oltre che attraverso procacciatori di clienti o di riduzione di onorari) con "richiami" o "pubblicità" o con "altro mezzo non confacente al decoro e prestigio della classe notarile". Sulla base di ciò va quindi osservato che se la concorrenza è esercitata con "richiami" o "pubblicità", mezzi tipicamente previsti dalla legge, non è necessario che gli stessi siano anche non conformi al decoro o al prestigio della classe notarile (requisito invece previsto per l'ipotesi residuale di "qualunque altro mezzo"), poiché il solo fatto che, attraverso uno dei detti due mezzi tipicamente previsti, viene esercitata la concorrenza ad altri notai, determina un'ipotesi di concorrenza illecita.
Ne consegue che è ultroneo stabilire se detti "richiami" o "pubblicità" ledano di per sè il decoro della classe notarile, in quanto se detti mezzi sono in concreto funzionalizzati a "fare concorrenza", anche se eventualmente perfettamente legittimi per altre professioni o attività, sono come tali disciplinarmente rilevanti e sanzionabili.
Nella fattispecie, quindi, non è il fatto in sè delle serate culturali che rileva e della cui legittimità non si discute anche per un notaio, come per qualunque altra persona), ma il fatto che esse abbiano in concreto costituito mezzo di "richiamo" o di "pubblicità" per l'attività di notaio generando concorrenza nei confronti degli altri notai.
4.2. Trattasi, quindi, di un accertamento in fatto relativo sia alle modalità e peculiarità di dette serate culturali, sia alla finalizzazione delle stesse e cioè se esse costituivano "richiami" o "pubblicità".
Detto accertamento in fatto è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se non nei ristrettissimi limiti in cui l'eventuale vizio motivazionale si risolva in vera e propria violazione della legge processuale, tenuto conto che a norma dell'art. 156 l.n. 89/1913, il ricorso per cassazione, in tema di procedimento disciplinare nei confronti dei notai, può essere effettuato solo per "violazione o falsa applicazione della legge". In altri termini, quindi, il vizio di motivazione nel procedimento disciplinare nei confronti dei notai può essere fatto valere in sede di sindacato di legittimità negli stessi termini in cui può essere fatto valere per i ricorsi proposti ai sensi dell'art 111, c.20, Cost.. Pertanto l'inosservanza del giudice civile all'obbligo della motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge, e come tale è denunciabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 156 l. not., quando si traduca in una mancanza di motivazione stessa ( con conseguente nullità della pronunzia per difetto di un requisito di forma indispensabile), la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi", (cosiddetta motivazione apparente), o fra loro logicamente incompatibili o obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie (così argomentando da quanto esposto in tema di ricorso ex art. 111 Cost. da Cass. S.U.16.5.1992,n. 5888; Cass. S.U. 8.3.1993, n. 2754).
4.3. Nella fattispecie la sentenza impugnata, con motivazione in fatto incensurabile in questa sede, non essendo ne' mancante ne' apparente ne' incomprensibile, ha ritenuto che le "serate culturali" in questione, per il loro numero (essendo perdurate per circa tre anni), per il luogo dove erano eseguite (studio notarile), per l'adozione del titolo di notaio negli inviti, per gli invitati (" mondo cittadino che conta"), costituivano un mezzo finalizzato all'acquisizione di nuovi clienti.
5. Manifestamente infondata è anche la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente relativamente agli artt. 147 l.n. e 14 r.d.l. n. 166/1937, in relazione agli artt. 2 e 21 Cost., qualora le suddette norme venissero interpretate come "incriminanti" anche un'attività di manifestazione della personalità e del pensiero.
Come, infatti, si è sopra detto, le norme sospettate di incostituzionalità non vietano la manifestazione della personalità e del pensiero del notaio (nè in questo modo sono state interpretate dai giudici di merito), ma solo che il notaio faccia concorrenza ai colleghi servendosi di "pubblicità" o di "richiami". Nella fattispecie la sentenza impugnata ha accertato in fatto, appunto, che le "serate culturali" in questione non erano la manifestazione di personalità o di pensiero del ricorrente, ma veri e propri mezzi di pubblicità e di richiamo, finalizzati all'acquisizione di nuovi clienti.
Così ricostruito il fatto, la sollevata questione di legittimità costituzionale è anche priva del requisito della rilevanza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 1999