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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 3981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3981 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 347/2021 vertente
TRA
(C.F.: ), con l'avv. ANDREA SCIANARO Parte_1 C.F._1
Appellante
E
(già ), (C.F.: in persona del legale rappresentante CP_1 CP_2 P.IVA_1 pro tempore, con l'avv. TIZIANA CIOTOLA, l'avv. ALESSANDRO STERI e l'avv. CARLO D'AMATA
Appellato
E
(C.F.: ) in persona del Sindaco pro tempore, con l'avv. Controparte_3 P.IVA_2
DIANA SCARPITTI e l'avv. MARTINA RAMONDO
Appellato
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 23 aprile 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
Si dà atto che con ordinanza del 28.04.2021 è stata rigettata l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1400/2020, avanzata dall'appellante con l'atto introduttivo del presente giudizio;
Parte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la sentenza Parte_1 n. 1400/2020 con cui il Tribunale ordinario di Tivoli ha rigettato le domande da questi proposte e lo ha condannato a restituire alla i terreni oggetto di causa, siti in Parte_2
di mq 10.000, distinto al NCT particella 680, foglio 65 e fabbricato censito CP_3 Pt_3 al NCEU foglio 65, part.597, nonché stalla in stato vetusto in fase di ristrutturazione censita al NCEU foglio 65, part. 596; ha rigettato la domanda di risarcimento della Parte_2 G;
ha dichiarato inammissibile la domanda di rimozione della;
ha
[...] Parte_2 condannato l pagamento, in favore della , delle Parte_1 Parte_2 spese del giudizio e l' in favore del Parte_2 Controparte_3
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Con atto di citazione ritualmente notificato vocava in giudizio la chiedendo di accertare il proprio diritto Parte_1 CP_2 di proprietà per intervenuta usucapione sui seguenti immobili siti in : TERRENO di mq CP_3 10.000,distinto al NCT particella 680, foglio 65 e fabbricato censito al NCEU foglio 65, part.597., nonché stalla in stato vetusto in fase di ristrutturazione censita al NCEU foglio 65, part. 596. Allegava in particolare di aver utilizzato tali immobili da oltre venti anni,in modo pacifico ed incontestato. Deduceva come tali beni sarebbero stati intestati in parte all'ex pio istituto santo Spirito e Ospedali riuniti di Pt_2 Allegava come la titolarità degli stessi sarebbe passata alla in virtù dell'art.1, CP_2 comma 6, L.R. 11.8.2008. Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea, proponendo avverso CP_2 l'attore domanda riconvenzionale di restituzione degli immobili occupati ed esperendo chiamata in causa del Controparte_3 Eccepiva preliminarmente 1) la litispendenza o continenza ex art. 39 c.p.c. della presente causa con quella contraddistinta dal n.r.g. 5146/2015 e, in ogni caso, la connessione soggettiva ed oggettiva dei giudizi ex art. 40 c.p.c.; 2) l'improcedibilità della domanda giudiziale, stante l'omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, vertendosi nel caso di specie in materia di diritti reali. Eccepiva altresì, in via principale e nel merito: 3) l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea, stante la non usucapibilità dell'immobile per cui è causa, in quanto appartenente al patrimonio indisponibile dell' per la sua destinazione a finalità di Pt_2 pubblico interesse, fino all'entrata in vigore della L.R. n.7/2014, o, a tutto voler concedere, concedere fino all'emanazione della L.R. n. 14/2008; 4) l'intervenuta accessione ex artt. 934 e 936 c.c. dei fabbricati ai terreni di proprietà della;
.5) il carattere abusivo Parte_4 dei fabbricati realizzati sui terreni di proprietà dell' ; 6) l'infondatezza della Controparte_4 domanda avanzata, per la mancanza, nella fattispecie, dei presupposti fondanti l'azione di usucapione. La convenuta spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo accertarsi giudizialmente il suo diritto ad ottenere il rilascio dei terreni illegittimamente occupati, previa la rimozione delle eventuali opere abusive realizzate, nonché la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'illegittima occupazione, attraverso il pagamento di una congrua indennità di occupazione. Chiamava in causa il al fine di fare accertare e dichiarare giudizialmente, nel Controparte_3 caso in cui fosse accolta la domanda attorea, la responsabilità dell'ente per la perdita degli immobili di cui è causa e, per l'effetto, per sentirlo condannare, in tale eventualità, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla da valutarsi con apposita CTU, CP_1 od in via equitativa. Si costituiva in giudizio il aderendo, quanto alla domanda attorea, alle difese della CP_3 chiamante.
2 Cont Chiedeva il rigetto della domanda della nei suoi confronti, contestando l'esistenza a suo carico di un obbligo di custodia e manutenzione di tali beni. Avvenuto negativamente l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, la causa proseguiva. La causa era istruita documentalmente e tramite escussione di un testimone. La causa era dunque trattenuta in decisione.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Pregiudizialmente va rigettata l'eccezione di litispendenza con riguardo al .r.g. 5146/2015. Ed invero dall'esame degli atti relativi a tale giudizio (e segnatamente dell'atto di citazione e delle memorie successive) non si inferisce che gli immobili oggetto di tale giudizio coincidano con quelli oggetto del presente giudizio. Tanto premesso, la domanda attorea è infondata e, pertanto, non merita accoglimento e ciò in ragione della non usucapibilità degli immobili per cui è causa in virtù della loro destinazione, ex lege, a finalità di pubblico interesse in quanto sottoposti al vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali di cui alla Legge n. 833/1978 – vincolo che impedisce il maturarsi dell'usucapione (cfr artt. 826, 828 e 830 c.c.; cfr. Cass. 12608/2002). Ed invero i terreni oggetto del presente giudizio, rientrando nel novero degli immobili già di pertinenza dei soppressi enti ecclesiastici ospedalieri, e nello specifico dell'ex Pio Istituto Santo Spirito ed Ospedali Riuniti, successivamente passati nella titolarità e gestione dei comuni di rispettiva ubicazione (nel caso specie del , con vincolo di destinazione alle Controparte_3 unità sanitarie locali, ai sensi degli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978 n..833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, nonché ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e della L.R. n.18/1994 e successive modifiche ed integrazioni, fino all'emanazione della L.R. 14 luglio 2014, n. 7 hanno avuto natura indisponibile, e pertanto erano, oltre che inalienabili, anche inusucapibili. Non essendo, infatti, stata data attuazione operativa all'art. 1 comma 6 L.R. 14/2008, da parte delle diverse amministrazioni pubbliche competenti ( e Regione), con CP_3 Parte_2 la concreta individuazione, da effettuarsi con Delibera della Giunta regionale, dei beni oggetto di dismissione, il legislatore regionale è nuovamente intervenuto con la L.R. 14 luglio 2014, n. 7, la quale, all'art. 2, commi 92, 93 e 94, ha direttamente autorizzato l' a dismettere tale Pt_2 patrimonio. Prima dell'emanazione della L.R. n.7/2014 i beni oggetto del presente giudizio, pertanto, non erano suscettibili di libera alienazione da parte dell' , né, prima, da parte del Parte_2 comune di suo dante causa, né dunque idonei ad essere usucapiti in presenza di CP_3 presupposti in fatto previsti dalla legge. Ne consegue che l'avanzata domanda di usucapione deve essere respinta, potendo in astratto, farsi valere il possesso utile per l'usucapione soltanto a far data dal 2014 e, quindi, per un periodo di tempo inferiore al ventennio. E' invece fondata la domanda riconvenzionale di restituzione dei terreni proposta dalla
[...]
, essendo circostanza non contestata ( e comunque emergente dalla suindicata Parte_2 normativa) la sua qualità di proprietaria degli stessi. Né è ravvisabile alcun titolo legittimante la detenzione di tali terreni da parte degli attori. Va invece rigettata la domanda di risarcimento dei danni da occupazione sine titulo in difetto di prova sia del valore locatizio dei singoli terreni, sia del lucro cessante cagionato alla proprietaria da tale occupazione (occasioni di guadagno perdute). Va invece dichiarata inammissibile sia la domanda ex art.936 c.c. di rimozione dei manufatti Parte realizzati a cagione della sua genericità, non avendo la indicato specificamente su quali terreni essi insistano e in cosa consistano tali opere. Ai soli fini del riparto delle spese fra attore Parte e va vagliata, in termini di soccombenza virtuale, la domanda proposta da quest'ultima contro il Essa è virtualmente infondata e va dunque rigettata. Ed invero l'art. 66 della CP_3 L. 833/1978 stabilì che la proprietà dei predetti terreni dovesse essere trasferita in capo ai
3 Comuni territorialmente competenti. Il successivo art. 5, comma 2, del D.Lgs 502/1992 dispose Cont che la proprietà dei beni in discussione venisse trasferita alle riservando alle Regioni successivi provvedimenti utili ai soli fini della trascrizione;
La successiva Legge della Regione Lazio n. 18/94 (modificata con L.R. 37/98) all'art 23, testualmente, dispose:
“(Patrimonio delle aziende unità sanitarie locali ed aziende ospedaliere) 1. Tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito di cui all'art. 24, e le attrezzature che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992, facevano parte del patrimonio del comune (e che quindi alla data di entrata in vigore della normativa regionale non facevano più parte dal 1992 del patrimonio del Comune)”. La Legge Regionale n. 18/1994, al comma 4, lettera b) all'art. 24 stabilì, tra le modalità di gestione dei suddetti beni, l'affidamento della gestione medesima ad una società di capitali a partecipazione pubblica, ivi compresa quella eventuale, diretta o indiretta, della Regione, costituita o indicata dalle aziende unità sanitarie locali. Ne discende come la gestione ordinaria di tali terreni competesse alla e non al CP_5
CP_3 Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e vengono liquidate come in dispositivo.
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati, mentre Parte_1 [...] e il hanno chiesto rigettarsi integralmente il gravame CP_1 Controparte_3 condannando l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari.
4.- Il primo motivo di doglianza si incentra sulla “VIOLAZIONE DI LEGGE, ERRATA E/O OMESSA MOTIVAZIONE SU PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA: NATURA DISPONIBILE DEGLI IMMOBILI.” Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che prima dell'emanazione della Legge Regionale n. 7/2014 i beni oggetto di lite appartenessero al patrimonio indisponibile, in quanto sottoposti al vincolo di destinazione posto con L. n. 833/1978, D. Lgs. 502/1992 e con Legge Regionale Lazio n. 18/1994 e, come tali, non suscettibili di libera alienazione. Secondo la parte, il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare come tali beni non siano mai rientrati nel patrimonio indisponibile degli appellati, né di altro ente;
pertanto, gli stessi sarebbero stati usucapibili e usucapiti considerato il possesso ininterrotto dell' dal 1976. Pt_1
Con il secondo motivo l'appellante eccepisce l'“ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE N. 833/1978 E MANCATA E/O ERRATA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONE LAZIO N. 58/1983” Il giudice avrebbe erroneamente interpretato la Legge n. 833/1978 e, al contempo, non applicato la Legge Regione Lazio n. 58/1983. Infatti, secondo l'appellante la Legge n. 833/1978 non prevedeva l'istituzione di un vincolo di destinazione, ma la trasmissione meramente cartolare della gestione di tutti i beni ex Pio Istituto Santo Spirito in capo ai servizi sanitari;
tali beni avrebbero dovuto essere trasferiti in forza di atti legislativi ed amministrativi delle Regioni. Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente disatteso la Legge Regionale Lazio n. 58/1983 che avrebbe chiarito la distinzione fra i beni rientranti nel patrimonio indisponibile e quelli facenti parte del patrimonio disponibile. In virtù di tale legge i Comuni di e di (in applicazione della Legge Regione CP_6 CP_3
Lazio n. 47/1985) prima del 2014, avrebbero ammesso le domande di sanatoria dei fabbricati realizzati sui terreni appartenenti all'ex Pio Istituto Santo Spirito e avrebbero ceduto a privati alcune parti di tali terreni
4 Inoltre, l'appellante avrebbe appreso solo in data 12.01.2021 che il Controparte_7 avrebbe venduto a soggetto privato, nel 1989, altri terreni dell'ex Pio Istituto Santo Spirito. A conferma che i terreni dell'ex Pio Istituto Santo Spirito non sarebbero qualificabili come patrimonio indisponibile.
Il terzo motivo di doglianza si incentra sulla “CARENZA DELL'ELEMENTO
“SOGGETTIVO” E/O “OGGETTIVO” DEGLI ARTT. 826 COMMA 3, 828 ED 830 C.C.” L'appellante sostiene che affinché un bene possa rientrare nel patrimonio indisponibile per essere destinato a pubblico servizio, ai sensi degli artt. 826 comma 3, 828 ed 830 c.c., occorre che vi sia la concomitante presenza del c.d. requisito soggettivo e del c.d. requisito oggettivo;
nel caso di specie, mancherebbero entrambi considerando che i terreni agricoli su cui l Pt_1 ha costruito i fabbricati non sarebbero stati adibiti all'erogazione di servizi igienico-sanitari e, dunque, mai concretamente destinati ad un pubblico servizio ma che, al contrario, l' Pt_1 dal 1976 avrebbe esercitato sugli immobili i poteri tipici del proprietario, con un utilizzo per finalità private.
Il quarto motivo di appello è rubricato “ERRATA E/O OMESSA MOTIVAZIONE SUL POSSESSO UTI DOMINUS DEL SIG. Parte_1
Il giudice avrebbe omesso ogni valutazione sull'effettivo esercizio del possesso utile ai fini dell'usucapione. Invero, l'appellante avrebbe palesato il proprio possesso uti dominus a decorrere dal 1976 estrinsecatosi in opere di bonifica e infrastrutturazione dei terreni, di edificazione di manufatti, di manutenzione (ordinaria e straordinaria), nonché la realizzazione di collegamenti stradali, dei servizi idrici ed elettrici, realizzando apposite recinzioni, fabbricati e ogni altra iniziativa atta a dimostrare la propria, piena ed esclusiva disponibilità dei beni
Con il quinto motivo l'appellante si duole della “VIOLAZIONE DI LEGGE, ERRATA E/O OMESSA MOTIVAZIONE SU PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA: INFONDATEZZA DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE DI RESTITUZIONE ACCOLTA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO.” L'appellante censura la decisione del giudice di accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'appellata e volta alla restituzione dei terreni. Infatti, ribadendo l'usucapibilità da dei beni oggetto del presente giudizio, nonché il possesso degli stessi uti dominus in capo all'attore sin dal 1976, l'unica conseguenza logica risulterebbe essere il rigetto della domanda riconvenzionale. Inoltre, la parte insiste per l'ammissione dei residui testi, prima ammessi e poi non escussi avendo il giudice ritenuto la causa matura per la decisione.
5.- L'appello deve essere rigettato stante la mancanza di fondamento dei motivi di doglianza. Punto nodale dell'odierno giudizio è la qualificazione giuridica dei beni di cui si chiede accertarsi l'intervenuta usucapione;
in particolare, il quesito a cui questa Corte è chiamata a rispondere è se gli immobili di pertinenza dell'ex Pio Istituto Santo Spirito ed Ospedali Riuniti, passati nella titolarità e gestione del abbiano avuto natura disponibile prima Controparte_3 dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 7/2014 con cui si è, invece, direttamente autorizzata l' a dismettere il proprio patrimonio. Parte_2
Dalla qualificazione della natura disponibile o indisponibile dei beni oggetto di lite ne discende conseguentemente la valutazione della usucapibilità, o meno, degli stessi.
5 Orbene, la non usucapibilità dei terreni oggetto di causa è stata più volte affermata da questa Corte, nonché confermata recentemente anche dalla Corte di Cassazione. In particolare, proprio in riferimento ai terreni appartenuti all'ente ospedaliero Pio Istituto Santo Spirito ed Ospedali Riuniti e pervenuti alla , la Suprema Corte ha affermato che Parte_5
“i beni compresi nel patrimonio dei disciolti enti ospedalieri non sono suscettibili di possesso ad usucapionem, dalla data di entrata in vigore del richiamato D.L. n.264/1974, convertito in Legge n.386/1974, a prescindere dalla loro effettiva destinazione al pubblico servizio ospedaliero” (Cass. n. 30720 del 2018; Cass. 21573/2020; Cass. 29560/2023). Dalla ricostruzione del quadro normativo è emerso che l'art. 7 del D.L. n. 264/1974, poi convertito in Legge n. 386/1974, ha introdotto il divieto di alienazione e di costituzione di diritti reali minori sui beni già compresi nel patrimonio degli enti predetti fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria e con espressa previsione di nullità di tutti gli atti posti in essere in violazione di tale divieto. Di conseguenza, per espressa previsione di legge statale, i beni degli enti ospedalieri disciolti sono stati sottratti al commercio e, dunque, inseriti nel patrimonio indisponibile. Successivamente, con l'entrata in vigore della Legge n. 833 del 1978, in particolare gli artt. 39 e 49, è stata prevista una procedura finalizzata alla rimozione del suddetto vincolo di Parte destinazione, su proposta dell'assemblea generale della previa autorizzazione del Presidente della Regione e con deliberazione del Consiglio comunale dell'ente locale cui detti beni erano stati trasferiti;
in ogni caso, veniva stabilito che la somma derivante dall'alienazione o trasformazione dei beni svincolati fosse reinvestita per finalità attinenti al Servizio Sanitario Nazionale. Tuttavia, la procedura di rimozione del vincolo di destinazione non è mai realmente iniziata e il suddetto vincolo è venuto meno solo con la legge regionale del 14 luglio 2014, n. 7, che con l'art. 2 co. 92, ha direttamente autorizzato l'alienazione dei terreni ex Pio Istituto Santo Spirito situati nei Comuni di e Guidonia-Montecelio. CP_3
Per ciò che concerne la mancata o comunque errata applicazione della Legge Regionale n. 58/1983, questa Corte rileva come la stessa non disponeva che i beni non adibiti direttamente a servizi igienico sanitari fossero automaticamente ricompresi nel patrimonio disponibile del comune. La disposizione normativa condizionava la rimozione del vincolo di destinazione, impresso ex lege anche a tali beni ai sensi dell'art. 66 della L. n.833/1978, alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 27 comma 2; in particolare, l'alienabilità di tali beni da parte delle amministrazioni comunali era subordinata sia alla previa intesa con la Regione, sia alla finalizzazione della vendita per la realizzazione e l'ammodernamento dei presidi delle unità sanitarie locali, il cui ricavato sarebbe confluito nel fondo sanitario regionale. Orbene, dall'interpretazione letterale della L. R. 58/1983 emerge come per rendere tale patrimonio disponibile era necessario un provvedimento amministrativo regionale di
“sdemanializzazione”, che facesse venir meno il vincolo di destinazione di tali beni. Pertanto, anche gli immobili non adibiti alla diretta erogazione dei servizi sanitari, in quanto divenuti di proprietà comunale, erano da considerare sottoposti al vincolo di destinazione impresso dalla legge;
dunque, l'intesa regionale all'alienazione presupponeva comunque la valutazione discrezionale sull'eliminazione del vincolo di destinazione. Diversamente, se i beni fossero stati considerati come appartenenti al patrimonio disponibile del comune, non si sarebbe richiesto l'assenso della Regione alla loro alienazione.
6 Invero, tale interpretazione è coerente con la successiva legislazione nazionale e regionale che ha confermato la necessità di un provvedimento regionale di svincolo dei beni di cui trattasi, per renderli alienabili e, quindi, anche usucapibili
In conclusione, la domanda di accertamento di intervenuta usucapione non può essere accolta in ragione della natura non disponibile del bene che si intende acquistare a titolo originario esercitando il possesso uti dominus.
In ragione dell'accertata inusucapibilità dei beni oggetto di controversia, resta assorbita qualsivoglia doglianza in ordine alle altre questioni comprimarie e/o subordinate, anche logicamente, sollevate dall'appellante, tra cui la prova dell'esercizio del possesso ventennale uti dominus.
6.- Alla luce di tali considerazioni, questa Corte condivide i rilievi del Tribunale posti a fondamento del rigetto della domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale, stante la natura indisponibile dei beni.
In conclusione, l'appello di è infondato e deve essere rigettato. Parte_1
7.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1400/2020 del Tribunale Ordinario di Tivoli così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore degli appellati Parte_1 costituiti, che si liquidano in complessivi euro 2.315,00 ciascuno, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il 24 giugno 2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Anna Maria Giampaolino Dr. Franco Petrolati
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 347/2021 vertente
TRA
(C.F.: ), con l'avv. ANDREA SCIANARO Parte_1 C.F._1
Appellante
E
(già ), (C.F.: in persona del legale rappresentante CP_1 CP_2 P.IVA_1 pro tempore, con l'avv. TIZIANA CIOTOLA, l'avv. ALESSANDRO STERI e l'avv. CARLO D'AMATA
Appellato
E
(C.F.: ) in persona del Sindaco pro tempore, con l'avv. Controparte_3 P.IVA_2
DIANA SCARPITTI e l'avv. MARTINA RAMONDO
Appellato
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 23 aprile 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
Si dà atto che con ordinanza del 28.04.2021 è stata rigettata l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1400/2020, avanzata dall'appellante con l'atto introduttivo del presente giudizio;
Parte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la sentenza Parte_1 n. 1400/2020 con cui il Tribunale ordinario di Tivoli ha rigettato le domande da questi proposte e lo ha condannato a restituire alla i terreni oggetto di causa, siti in Parte_2
di mq 10.000, distinto al NCT particella 680, foglio 65 e fabbricato censito CP_3 Pt_3 al NCEU foglio 65, part.597, nonché stalla in stato vetusto in fase di ristrutturazione censita al NCEU foglio 65, part. 596; ha rigettato la domanda di risarcimento della Parte_2 G;
ha dichiarato inammissibile la domanda di rimozione della;
ha
[...] Parte_2 condannato l pagamento, in favore della , delle Parte_1 Parte_2 spese del giudizio e l' in favore del Parte_2 Controparte_3
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Con atto di citazione ritualmente notificato vocava in giudizio la chiedendo di accertare il proprio diritto Parte_1 CP_2 di proprietà per intervenuta usucapione sui seguenti immobili siti in : TERRENO di mq CP_3 10.000,distinto al NCT particella 680, foglio 65 e fabbricato censito al NCEU foglio 65, part.597., nonché stalla in stato vetusto in fase di ristrutturazione censita al NCEU foglio 65, part. 596. Allegava in particolare di aver utilizzato tali immobili da oltre venti anni,in modo pacifico ed incontestato. Deduceva come tali beni sarebbero stati intestati in parte all'ex pio istituto santo Spirito e Ospedali riuniti di Pt_2 Allegava come la titolarità degli stessi sarebbe passata alla in virtù dell'art.1, CP_2 comma 6, L.R. 11.8.2008. Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea, proponendo avverso CP_2 l'attore domanda riconvenzionale di restituzione degli immobili occupati ed esperendo chiamata in causa del Controparte_3 Eccepiva preliminarmente 1) la litispendenza o continenza ex art. 39 c.p.c. della presente causa con quella contraddistinta dal n.r.g. 5146/2015 e, in ogni caso, la connessione soggettiva ed oggettiva dei giudizi ex art. 40 c.p.c.; 2) l'improcedibilità della domanda giudiziale, stante l'omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, vertendosi nel caso di specie in materia di diritti reali. Eccepiva altresì, in via principale e nel merito: 3) l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea, stante la non usucapibilità dell'immobile per cui è causa, in quanto appartenente al patrimonio indisponibile dell' per la sua destinazione a finalità di Pt_2 pubblico interesse, fino all'entrata in vigore della L.R. n.7/2014, o, a tutto voler concedere, concedere fino all'emanazione della L.R. n. 14/2008; 4) l'intervenuta accessione ex artt. 934 e 936 c.c. dei fabbricati ai terreni di proprietà della;
.5) il carattere abusivo Parte_4 dei fabbricati realizzati sui terreni di proprietà dell' ; 6) l'infondatezza della Controparte_4 domanda avanzata, per la mancanza, nella fattispecie, dei presupposti fondanti l'azione di usucapione. La convenuta spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo accertarsi giudizialmente il suo diritto ad ottenere il rilascio dei terreni illegittimamente occupati, previa la rimozione delle eventuali opere abusive realizzate, nonché la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'illegittima occupazione, attraverso il pagamento di una congrua indennità di occupazione. Chiamava in causa il al fine di fare accertare e dichiarare giudizialmente, nel Controparte_3 caso in cui fosse accolta la domanda attorea, la responsabilità dell'ente per la perdita degli immobili di cui è causa e, per l'effetto, per sentirlo condannare, in tale eventualità, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla da valutarsi con apposita CTU, CP_1 od in via equitativa. Si costituiva in giudizio il aderendo, quanto alla domanda attorea, alle difese della CP_3 chiamante.
2 Cont Chiedeva il rigetto della domanda della nei suoi confronti, contestando l'esistenza a suo carico di un obbligo di custodia e manutenzione di tali beni. Avvenuto negativamente l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, la causa proseguiva. La causa era istruita documentalmente e tramite escussione di un testimone. La causa era dunque trattenuta in decisione.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Pregiudizialmente va rigettata l'eccezione di litispendenza con riguardo al .r.g. 5146/2015. Ed invero dall'esame degli atti relativi a tale giudizio (e segnatamente dell'atto di citazione e delle memorie successive) non si inferisce che gli immobili oggetto di tale giudizio coincidano con quelli oggetto del presente giudizio. Tanto premesso, la domanda attorea è infondata e, pertanto, non merita accoglimento e ciò in ragione della non usucapibilità degli immobili per cui è causa in virtù della loro destinazione, ex lege, a finalità di pubblico interesse in quanto sottoposti al vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali di cui alla Legge n. 833/1978 – vincolo che impedisce il maturarsi dell'usucapione (cfr artt. 826, 828 e 830 c.c.; cfr. Cass. 12608/2002). Ed invero i terreni oggetto del presente giudizio, rientrando nel novero degli immobili già di pertinenza dei soppressi enti ecclesiastici ospedalieri, e nello specifico dell'ex Pio Istituto Santo Spirito ed Ospedali Riuniti, successivamente passati nella titolarità e gestione dei comuni di rispettiva ubicazione (nel caso specie del , con vincolo di destinazione alle Controparte_3 unità sanitarie locali, ai sensi degli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978 n..833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, nonché ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e della L.R. n.18/1994 e successive modifiche ed integrazioni, fino all'emanazione della L.R. 14 luglio 2014, n. 7 hanno avuto natura indisponibile, e pertanto erano, oltre che inalienabili, anche inusucapibili. Non essendo, infatti, stata data attuazione operativa all'art. 1 comma 6 L.R. 14/2008, da parte delle diverse amministrazioni pubbliche competenti ( e Regione), con CP_3 Parte_2 la concreta individuazione, da effettuarsi con Delibera della Giunta regionale, dei beni oggetto di dismissione, il legislatore regionale è nuovamente intervenuto con la L.R. 14 luglio 2014, n. 7, la quale, all'art. 2, commi 92, 93 e 94, ha direttamente autorizzato l' a dismettere tale Pt_2 patrimonio. Prima dell'emanazione della L.R. n.7/2014 i beni oggetto del presente giudizio, pertanto, non erano suscettibili di libera alienazione da parte dell' , né, prima, da parte del Parte_2 comune di suo dante causa, né dunque idonei ad essere usucapiti in presenza di CP_3 presupposti in fatto previsti dalla legge. Ne consegue che l'avanzata domanda di usucapione deve essere respinta, potendo in astratto, farsi valere il possesso utile per l'usucapione soltanto a far data dal 2014 e, quindi, per un periodo di tempo inferiore al ventennio. E' invece fondata la domanda riconvenzionale di restituzione dei terreni proposta dalla
[...]
, essendo circostanza non contestata ( e comunque emergente dalla suindicata Parte_2 normativa) la sua qualità di proprietaria degli stessi. Né è ravvisabile alcun titolo legittimante la detenzione di tali terreni da parte degli attori. Va invece rigettata la domanda di risarcimento dei danni da occupazione sine titulo in difetto di prova sia del valore locatizio dei singoli terreni, sia del lucro cessante cagionato alla proprietaria da tale occupazione (occasioni di guadagno perdute). Va invece dichiarata inammissibile sia la domanda ex art.936 c.c. di rimozione dei manufatti Parte realizzati a cagione della sua genericità, non avendo la indicato specificamente su quali terreni essi insistano e in cosa consistano tali opere. Ai soli fini del riparto delle spese fra attore Parte e va vagliata, in termini di soccombenza virtuale, la domanda proposta da quest'ultima contro il Essa è virtualmente infondata e va dunque rigettata. Ed invero l'art. 66 della CP_3 L. 833/1978 stabilì che la proprietà dei predetti terreni dovesse essere trasferita in capo ai
3 Comuni territorialmente competenti. Il successivo art. 5, comma 2, del D.Lgs 502/1992 dispose Cont che la proprietà dei beni in discussione venisse trasferita alle riservando alle Regioni successivi provvedimenti utili ai soli fini della trascrizione;
La successiva Legge della Regione Lazio n. 18/94 (modificata con L.R. 37/98) all'art 23, testualmente, dispose:
“(Patrimonio delle aziende unità sanitarie locali ed aziende ospedaliere) 1. Tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito di cui all'art. 24, e le attrezzature che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992, facevano parte del patrimonio del comune (e che quindi alla data di entrata in vigore della normativa regionale non facevano più parte dal 1992 del patrimonio del Comune)”. La Legge Regionale n. 18/1994, al comma 4, lettera b) all'art. 24 stabilì, tra le modalità di gestione dei suddetti beni, l'affidamento della gestione medesima ad una società di capitali a partecipazione pubblica, ivi compresa quella eventuale, diretta o indiretta, della Regione, costituita o indicata dalle aziende unità sanitarie locali. Ne discende come la gestione ordinaria di tali terreni competesse alla e non al CP_5
CP_3 Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e vengono liquidate come in dispositivo.
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati, mentre Parte_1 [...] e il hanno chiesto rigettarsi integralmente il gravame CP_1 Controparte_3 condannando l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari.
4.- Il primo motivo di doglianza si incentra sulla “VIOLAZIONE DI LEGGE, ERRATA E/O OMESSA MOTIVAZIONE SU PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA: NATURA DISPONIBILE DEGLI IMMOBILI.” Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che prima dell'emanazione della Legge Regionale n. 7/2014 i beni oggetto di lite appartenessero al patrimonio indisponibile, in quanto sottoposti al vincolo di destinazione posto con L. n. 833/1978, D. Lgs. 502/1992 e con Legge Regionale Lazio n. 18/1994 e, come tali, non suscettibili di libera alienazione. Secondo la parte, il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare come tali beni non siano mai rientrati nel patrimonio indisponibile degli appellati, né di altro ente;
pertanto, gli stessi sarebbero stati usucapibili e usucapiti considerato il possesso ininterrotto dell' dal 1976. Pt_1
Con il secondo motivo l'appellante eccepisce l'“ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE N. 833/1978 E MANCATA E/O ERRATA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONE LAZIO N. 58/1983” Il giudice avrebbe erroneamente interpretato la Legge n. 833/1978 e, al contempo, non applicato la Legge Regione Lazio n. 58/1983. Infatti, secondo l'appellante la Legge n. 833/1978 non prevedeva l'istituzione di un vincolo di destinazione, ma la trasmissione meramente cartolare della gestione di tutti i beni ex Pio Istituto Santo Spirito in capo ai servizi sanitari;
tali beni avrebbero dovuto essere trasferiti in forza di atti legislativi ed amministrativi delle Regioni. Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente disatteso la Legge Regionale Lazio n. 58/1983 che avrebbe chiarito la distinzione fra i beni rientranti nel patrimonio indisponibile e quelli facenti parte del patrimonio disponibile. In virtù di tale legge i Comuni di e di (in applicazione della Legge Regione CP_6 CP_3
Lazio n. 47/1985) prima del 2014, avrebbero ammesso le domande di sanatoria dei fabbricati realizzati sui terreni appartenenti all'ex Pio Istituto Santo Spirito e avrebbero ceduto a privati alcune parti di tali terreni
4 Inoltre, l'appellante avrebbe appreso solo in data 12.01.2021 che il Controparte_7 avrebbe venduto a soggetto privato, nel 1989, altri terreni dell'ex Pio Istituto Santo Spirito. A conferma che i terreni dell'ex Pio Istituto Santo Spirito non sarebbero qualificabili come patrimonio indisponibile.
Il terzo motivo di doglianza si incentra sulla “CARENZA DELL'ELEMENTO
“SOGGETTIVO” E/O “OGGETTIVO” DEGLI ARTT. 826 COMMA 3, 828 ED 830 C.C.” L'appellante sostiene che affinché un bene possa rientrare nel patrimonio indisponibile per essere destinato a pubblico servizio, ai sensi degli artt. 826 comma 3, 828 ed 830 c.c., occorre che vi sia la concomitante presenza del c.d. requisito soggettivo e del c.d. requisito oggettivo;
nel caso di specie, mancherebbero entrambi considerando che i terreni agricoli su cui l Pt_1 ha costruito i fabbricati non sarebbero stati adibiti all'erogazione di servizi igienico-sanitari e, dunque, mai concretamente destinati ad un pubblico servizio ma che, al contrario, l' Pt_1 dal 1976 avrebbe esercitato sugli immobili i poteri tipici del proprietario, con un utilizzo per finalità private.
Il quarto motivo di appello è rubricato “ERRATA E/O OMESSA MOTIVAZIONE SUL POSSESSO UTI DOMINUS DEL SIG. Parte_1
Il giudice avrebbe omesso ogni valutazione sull'effettivo esercizio del possesso utile ai fini dell'usucapione. Invero, l'appellante avrebbe palesato il proprio possesso uti dominus a decorrere dal 1976 estrinsecatosi in opere di bonifica e infrastrutturazione dei terreni, di edificazione di manufatti, di manutenzione (ordinaria e straordinaria), nonché la realizzazione di collegamenti stradali, dei servizi idrici ed elettrici, realizzando apposite recinzioni, fabbricati e ogni altra iniziativa atta a dimostrare la propria, piena ed esclusiva disponibilità dei beni
Con il quinto motivo l'appellante si duole della “VIOLAZIONE DI LEGGE, ERRATA E/O OMESSA MOTIVAZIONE SU PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA: INFONDATEZZA DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE DI RESTITUZIONE ACCOLTA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO.” L'appellante censura la decisione del giudice di accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'appellata e volta alla restituzione dei terreni. Infatti, ribadendo l'usucapibilità da dei beni oggetto del presente giudizio, nonché il possesso degli stessi uti dominus in capo all'attore sin dal 1976, l'unica conseguenza logica risulterebbe essere il rigetto della domanda riconvenzionale. Inoltre, la parte insiste per l'ammissione dei residui testi, prima ammessi e poi non escussi avendo il giudice ritenuto la causa matura per la decisione.
5.- L'appello deve essere rigettato stante la mancanza di fondamento dei motivi di doglianza. Punto nodale dell'odierno giudizio è la qualificazione giuridica dei beni di cui si chiede accertarsi l'intervenuta usucapione;
in particolare, il quesito a cui questa Corte è chiamata a rispondere è se gli immobili di pertinenza dell'ex Pio Istituto Santo Spirito ed Ospedali Riuniti, passati nella titolarità e gestione del abbiano avuto natura disponibile prima Controparte_3 dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 7/2014 con cui si è, invece, direttamente autorizzata l' a dismettere il proprio patrimonio. Parte_2
Dalla qualificazione della natura disponibile o indisponibile dei beni oggetto di lite ne discende conseguentemente la valutazione della usucapibilità, o meno, degli stessi.
5 Orbene, la non usucapibilità dei terreni oggetto di causa è stata più volte affermata da questa Corte, nonché confermata recentemente anche dalla Corte di Cassazione. In particolare, proprio in riferimento ai terreni appartenuti all'ente ospedaliero Pio Istituto Santo Spirito ed Ospedali Riuniti e pervenuti alla , la Suprema Corte ha affermato che Parte_5
“i beni compresi nel patrimonio dei disciolti enti ospedalieri non sono suscettibili di possesso ad usucapionem, dalla data di entrata in vigore del richiamato D.L. n.264/1974, convertito in Legge n.386/1974, a prescindere dalla loro effettiva destinazione al pubblico servizio ospedaliero” (Cass. n. 30720 del 2018; Cass. 21573/2020; Cass. 29560/2023). Dalla ricostruzione del quadro normativo è emerso che l'art. 7 del D.L. n. 264/1974, poi convertito in Legge n. 386/1974, ha introdotto il divieto di alienazione e di costituzione di diritti reali minori sui beni già compresi nel patrimonio degli enti predetti fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria e con espressa previsione di nullità di tutti gli atti posti in essere in violazione di tale divieto. Di conseguenza, per espressa previsione di legge statale, i beni degli enti ospedalieri disciolti sono stati sottratti al commercio e, dunque, inseriti nel patrimonio indisponibile. Successivamente, con l'entrata in vigore della Legge n. 833 del 1978, in particolare gli artt. 39 e 49, è stata prevista una procedura finalizzata alla rimozione del suddetto vincolo di Parte destinazione, su proposta dell'assemblea generale della previa autorizzazione del Presidente della Regione e con deliberazione del Consiglio comunale dell'ente locale cui detti beni erano stati trasferiti;
in ogni caso, veniva stabilito che la somma derivante dall'alienazione o trasformazione dei beni svincolati fosse reinvestita per finalità attinenti al Servizio Sanitario Nazionale. Tuttavia, la procedura di rimozione del vincolo di destinazione non è mai realmente iniziata e il suddetto vincolo è venuto meno solo con la legge regionale del 14 luglio 2014, n. 7, che con l'art. 2 co. 92, ha direttamente autorizzato l'alienazione dei terreni ex Pio Istituto Santo Spirito situati nei Comuni di e Guidonia-Montecelio. CP_3
Per ciò che concerne la mancata o comunque errata applicazione della Legge Regionale n. 58/1983, questa Corte rileva come la stessa non disponeva che i beni non adibiti direttamente a servizi igienico sanitari fossero automaticamente ricompresi nel patrimonio disponibile del comune. La disposizione normativa condizionava la rimozione del vincolo di destinazione, impresso ex lege anche a tali beni ai sensi dell'art. 66 della L. n.833/1978, alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 27 comma 2; in particolare, l'alienabilità di tali beni da parte delle amministrazioni comunali era subordinata sia alla previa intesa con la Regione, sia alla finalizzazione della vendita per la realizzazione e l'ammodernamento dei presidi delle unità sanitarie locali, il cui ricavato sarebbe confluito nel fondo sanitario regionale. Orbene, dall'interpretazione letterale della L. R. 58/1983 emerge come per rendere tale patrimonio disponibile era necessario un provvedimento amministrativo regionale di
“sdemanializzazione”, che facesse venir meno il vincolo di destinazione di tali beni. Pertanto, anche gli immobili non adibiti alla diretta erogazione dei servizi sanitari, in quanto divenuti di proprietà comunale, erano da considerare sottoposti al vincolo di destinazione impresso dalla legge;
dunque, l'intesa regionale all'alienazione presupponeva comunque la valutazione discrezionale sull'eliminazione del vincolo di destinazione. Diversamente, se i beni fossero stati considerati come appartenenti al patrimonio disponibile del comune, non si sarebbe richiesto l'assenso della Regione alla loro alienazione.
6 Invero, tale interpretazione è coerente con la successiva legislazione nazionale e regionale che ha confermato la necessità di un provvedimento regionale di svincolo dei beni di cui trattasi, per renderli alienabili e, quindi, anche usucapibili
In conclusione, la domanda di accertamento di intervenuta usucapione non può essere accolta in ragione della natura non disponibile del bene che si intende acquistare a titolo originario esercitando il possesso uti dominus.
In ragione dell'accertata inusucapibilità dei beni oggetto di controversia, resta assorbita qualsivoglia doglianza in ordine alle altre questioni comprimarie e/o subordinate, anche logicamente, sollevate dall'appellante, tra cui la prova dell'esercizio del possesso ventennale uti dominus.
6.- Alla luce di tali considerazioni, questa Corte condivide i rilievi del Tribunale posti a fondamento del rigetto della domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale, stante la natura indisponibile dei beni.
In conclusione, l'appello di è infondato e deve essere rigettato. Parte_1
7.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1400/2020 del Tribunale Ordinario di Tivoli così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore degli appellati Parte_1 costituiti, che si liquidano in complessivi euro 2.315,00 ciascuno, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il 24 giugno 2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Anna Maria Giampaolino Dr. Franco Petrolati
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