Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/01/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3966 del 2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3966 del 2023 V.G. promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Parte_1
D'Ermo ed elettivamente domiciliato presso la casella pec del difensore giusta procura speciale in atti, e nata a [...]_2
Priverno (LT) il 25 agosto 2001, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio De Felice ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Terracina (LT), via Roma n. 116,, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni del ricorso: “ i ricorrenti vivranno separati, con l'obbligo al reciproco rispetto delle loro persone e della loro vita privata e con l'impegno, nell'interesse del figlio, di comunicarsi vicendevolmente ogni loro eventuale mutamento di abitazione e/o residenza;
2. il minore sarà affidato ad entrambi i genitori, ma, vista la sua tenera età, il collocamento viene ora fissato presso la residenza della madre. Il padre avrà, comunque, il diritto di visitarlo almeno due pomeriggi a settimana, compatibilmente con le esigenze del minore e previo preavviso telefonico;
3. i genitori eserciteranno sul figlio in forma condivisa la potestà genitoriale su tutte le questioni, incluse Per_1 quelle di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme le decisioni di maggior interesse che lo riguardano, ivi compresa la scelta dell'asilo nido e della scuola materna e, in
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4. i ricorrenti ritengono opportuno fissare condizioni vincolanti in merito ai giorni della settimana, ai week-end ed ai periodi di vacanza da trascorrere con il figlio. Hanno trovato l'accordo sul trascorrere con il figlio week-end alternati cosicché il padre la terrà a week-end alternati a partire dalle 16.30 del sabato fino all'accompagnamento all'asilo del lunedì. Inoltre, viene accordata al padre, per esigenze lavorative dello stesso, la facoltà di tenere il figlio Per_1
tutti i mercoledì dalle ore 13 fino alle 9 del giovedì e solo per le settimane in cui non avrà con sé il figlio durante il week-end anche i venerdì dalle 13 alle 9 del sabato. Considerata l'età del bambino, per le prossime estati, si affiderà al padre 5 giorni consecutivi nel mese di Luglio e 5 giorni consecutivi nel mese di Agosto di ogni anno, con facoltà per la madre di tenerlo con sé per un pomeriggio dalle 16 alle 20. Ad ogni buon conto, concordano sin d'ora di cooperare e collaborare, nella massima lealtà, per addivenire, in futuro, ad una regolamentazione di queste condizioni tali da consentire a di avere un rapporto equilibrato con entrambi;
5. entrambi i genitori si Per_1
impegnano a relazionarsi con i rispettivi nuovi partners con modalità tali da non ingenerare nel minore confusione di ruoli e di identità parentali, trattandosi di una questione di rilevante interesse destinata ad incidere sul suo equilibrio psicologico ed affettivo, soprattutto considerata la sua tenera età;
6. il Sig. si impegna a corrispondere, entro e non oltre il 28 di ogni mese, a Pt_1
partire dal mese di luglio, una somma di Euro 350,00, tramite bonifico, a titolo di concorso per il mantenimento del figlio, da rivalutarsi in € 400,00 mensili a decorrere dal mese di luglio 2025. I contributi ottenuti per il minore (es. assegno unico) verranno trattenuti dalla ed Parte_2
utilizzati per sostenere le spese scolastiche riguardanti il figlio;
7. i genitori concordano che le spese straordinarie da sostenere per la cura, la crescita e l'educazione del figlio siano assunte dalle parti in ragione della metà ciascuna, con diritto del genitore che le ha anticipate ad ottenere il rimborso pro-quota da parte dell'altro genitore;
8. i ricorrenti dichiarano di non avere nulla a che pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento;
9. le parti si prestano il reciproco consenso per il rilascio del passaporto a scopo turistico;
10. per tutto quanto ivi non previsto e che eventualmente si rendesse necessario, gli stessi si impegnano a prestarsi vicendevole e leale collaborazione”. In sede di udienza le parti, personalmente presenti, hanno specificato “che ciascun genitore è tenuto a sostenere il 50% delle spese straordinarie e che si impegnano a seguire quanto previsto dal Protocollo per le spese straordinarie vigente presso il Tribunale” di Latina.
IN FATTO E IN DIRITTO
Pagina 2 Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. le parti hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato il [...] dalla loro relazione sentimentale ormai interrotta Persona_2
chiedendo di accogliere le conclusioni indicate nel ricorso introduttivo, come in epigrafe riportate.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Il Giudice rel ha concesso termine ex art. 182 c.p.c. a per depositare idonea procura Parte_1
alle liti, in quanto la procura alle liti in atti, allegata al ricorso non era riferita al presente procedimento, “facendo riferimento alla facoltà del difensore di presentare, in relazione al procedimento per cui è stata rilasciata, richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444
c.p.p. o richiesta di giudizio abbreviato, sicché la procura alle liti in atti è incompatibile con il presente procedimento civile azionato ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.”.
Prodotta la procura alle liti, dopo un paio di rinvii per ragioni di ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione e le parti hanno nelle note in sostituzione di udienza ribadito la volontà che venissero accolte le conclusioni di cui al ricorso.
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Ritiene il Collegio, anche alla stregua di quanto dichiarato personalmente dalle parti in sede di prima udienza, che le condizioni concordate dai coniugi siano conformi all'interesse della minore e meritevoli di accoglimento.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 3966 del 2023 V.G., così provvede:
“Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore delle parti ad entrambi i genitori secondo le condizioni concordate dalle parti nel ricorso introduttivo.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.”
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
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