Articolo 4 della Legge 17 ottobre 1980, n. 655
Articolo 3Articolo 5
Versione
20 ottobre 1980
Art. 4.
L' articolo 16 della legge 30 aprile 1980, n. 149 , e' sostituito con il seguente: "Il Ministro del tesoro ha facolta' di emettere, per l'anno finanziario 1980, buoni ordinari del tesoro per un importo massimo, al netto dei buoni da rimborsare, di 30.000 miliardi di lire secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato.
Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonche' l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1980 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.
Il limite massimo di circolazione dei buoni ordinari del tesoro e' stabilito, nell'anno finanziario 1980, nell'importo di lire 80.000 miliardi.
E' data facolta', altresi', al Ministro del tesoro di autorizzare, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonche' di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del tesoro".
Entrata in vigore il 20 ottobre 1980