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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 18/02/2026, n. 2796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2796 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2796/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE CE CO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16756/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di LI - Via Montedonzelli, 48 80128 LI NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - LI - Via R. Bracco N. 20 80133 LI NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240154797489801 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2655/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente Ricorrente_1, quale socia accomandataria della società I Società_1 S.a.s., impugnava la cartella di pagamento n. 071 2024 01547974 89/801 notificata il 24/06/2025.
Eccepisce la mancata escussione preventiva del patrimonio sociale, trattandosi di responsabilità sussidiaria per il socio accomandatario ai sensi dell'art l'art. 2268 c.c.
Si è costituita AD LI I che ha precisato che la cartella ha ad oggetto tre partite di ruolo ed ha eccepito che la ricorrente, in ragione della sua qualità di socia accomandataria è illimitatamente responsabile della società Società_1 SAS (CF P.IVA_1), ed è obbligata in via sussidiaria per i debiti societari.
Fa presente altresì che la seguente cartella è stata notificata ai sensi dell'art.
7-sexies L. 212/2000, recentemente introdotto, (in vigore a partire dal 18/01/2024) il quale prevede che, in caso di cartella emessa nei confronti di società di persone, ADR deve necessariamente notificare la cartella sia alla società che ai soci, al fine di non perdere il diritto ad agire successivamente nei confronti di questi, dopo l'eventuale infruttuosa escussione del patrimonio della società. Il limite della preventiva escussione del patrimonio sociale opera solo per la fase esecutiva e non per la notifica della cartella.
Altresì evidenzia che la cartella di pagamento impugnata, risulta regolarmente notificata alla società Società_1 SAS (CF P.IVA_1) in data 16/01/2025, divenuta definitiva per mancata impugnazione da parte della società e non risulta pagata.
All'udienza del 11.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
L'ufficio ha chiarito nelle proprie controdeduzioni che il credito vantato nella cartella impugnata si riferisce a tre partite di ruolo e precisamente:
1) N. TES VP 000000000000326150144, iscritta per complessivi € 317,44, di cui al controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del DPR n.633 del 197 della liquidazione periodica IVA I trimestre – A.I. 2023, presentata dalla società Società_1 SAS (CF P.IVA_1), di cui la ricorrente risulta socia accomandataria e legale rappresentante;
2. N. TES VP 000000000000328454319, iscritta per complessivi € 1.183,93, a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del DPR n.633 del 197 della liquidazione periodica Nominativo_3 trimestre – A.I. 2023, presentata dalla società Società_1 SAS (CF P.IVA_1), di cui la ricorrente risulta socia accomandataria e legale rappresentante;
3. N. TES VP 000000000000336875823, iscritta per complessivi € 1.203,80, a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del DPR n.633 del 197 della liquidazione periodica Nominativo_3 trimestre – A.I. 2023, presentata dalla società Società_1 SAS (CF P.IVA_1), di cui la ricorrente risulta socia accomandataria e legale rappresentante.
Rispetto alla predetta Società Società_1 SAS è pacifico che la ricorrente rivestisse la qualità di socia accomandataria ed è quindi coobbligata rispetto alle obbligazioni della società.
Nella SAS il socio accomandatario richiesto del pagamento dei debiti sociali può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.
Trattasi di un limitato beneficium excussionis, ovvero rileva soltanto in via di eccezione e nel caso in cui il socio provi che nel patrimonio sociale esistono beni non solo sufficienti, ma prontamente ed agevolmente aggredibili dal creditore istante.
Nel caso di specie l'ufficio ha provveduto alla notifica della cartella anche alla ricorrente nella sua qualità ai sensi dell'art.
7-sexies L. 212/2000, entrato in vigore a partire dal 18/01/2024, che espressamente prevede che “L'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati.” In mancanza, ove fosse stato infruttuoso il patrimonio sociale l'ufficio sarebbe decaduto dalla possibilità di agire nei confronti dei soci accomandatari.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica di una cartella di pagamento non rientra tra le procedure esecutive è un atto preliminare, con la duplice funzione di notifica del titolo e di intimazione al pagamento (precetto), ma non costituisce l'inizio dell'esecuzione forzata, che si avvia solo con il pignoramento. (Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5637 Anno 2024)
Essa è un atto prodromico, necessario per portare a conoscenza del contribuente l'esistenza di un debito iscritto a ruolo e per intimargli il pagamento. La sua funzione è quella di rendere edotto il debitore della pretesa e di salvaguardare il credito da eventuali termini di decadenza o prescrizione, ma non ha efficacia esecutiva propria.
Ne consegue che la cartella è stata regolarmente emessa e notificata anche alla ricorrente nella sua qualità di socia accomandataria, fermo restando il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.
La particolarità della materia trattata e la novità della normativa richiamata giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE CE CO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16756/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di LI - Via Montedonzelli, 48 80128 LI NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - LI - Via R. Bracco N. 20 80133 LI NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240154797489801 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2655/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente Ricorrente_1, quale socia accomandataria della società I Società_1 S.a.s., impugnava la cartella di pagamento n. 071 2024 01547974 89/801 notificata il 24/06/2025.
Eccepisce la mancata escussione preventiva del patrimonio sociale, trattandosi di responsabilità sussidiaria per il socio accomandatario ai sensi dell'art l'art. 2268 c.c.
Si è costituita AD LI I che ha precisato che la cartella ha ad oggetto tre partite di ruolo ed ha eccepito che la ricorrente, in ragione della sua qualità di socia accomandataria è illimitatamente responsabile della società Società_1 SAS (CF P.IVA_1), ed è obbligata in via sussidiaria per i debiti societari.
Fa presente altresì che la seguente cartella è stata notificata ai sensi dell'art.
7-sexies L. 212/2000, recentemente introdotto, (in vigore a partire dal 18/01/2024) il quale prevede che, in caso di cartella emessa nei confronti di società di persone, ADR deve necessariamente notificare la cartella sia alla società che ai soci, al fine di non perdere il diritto ad agire successivamente nei confronti di questi, dopo l'eventuale infruttuosa escussione del patrimonio della società. Il limite della preventiva escussione del patrimonio sociale opera solo per la fase esecutiva e non per la notifica della cartella.
Altresì evidenzia che la cartella di pagamento impugnata, risulta regolarmente notificata alla società Società_1 SAS (CF P.IVA_1) in data 16/01/2025, divenuta definitiva per mancata impugnazione da parte della società e non risulta pagata.
All'udienza del 11.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
L'ufficio ha chiarito nelle proprie controdeduzioni che il credito vantato nella cartella impugnata si riferisce a tre partite di ruolo e precisamente:
1) N. TES VP 000000000000326150144, iscritta per complessivi € 317,44, di cui al controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del DPR n.633 del 197 della liquidazione periodica IVA I trimestre – A.I. 2023, presentata dalla società Società_1 SAS (CF P.IVA_1), di cui la ricorrente risulta socia accomandataria e legale rappresentante;
2. N. TES VP 000000000000328454319, iscritta per complessivi € 1.183,93, a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del DPR n.633 del 197 della liquidazione periodica Nominativo_3 trimestre – A.I. 2023, presentata dalla società Società_1 SAS (CF P.IVA_1), di cui la ricorrente risulta socia accomandataria e legale rappresentante;
3. N. TES VP 000000000000336875823, iscritta per complessivi € 1.203,80, a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del DPR n.633 del 197 della liquidazione periodica Nominativo_3 trimestre – A.I. 2023, presentata dalla società Società_1 SAS (CF P.IVA_1), di cui la ricorrente risulta socia accomandataria e legale rappresentante.
Rispetto alla predetta Società Società_1 SAS è pacifico che la ricorrente rivestisse la qualità di socia accomandataria ed è quindi coobbligata rispetto alle obbligazioni della società.
Nella SAS il socio accomandatario richiesto del pagamento dei debiti sociali può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.
Trattasi di un limitato beneficium excussionis, ovvero rileva soltanto in via di eccezione e nel caso in cui il socio provi che nel patrimonio sociale esistono beni non solo sufficienti, ma prontamente ed agevolmente aggredibili dal creditore istante.
Nel caso di specie l'ufficio ha provveduto alla notifica della cartella anche alla ricorrente nella sua qualità ai sensi dell'art.
7-sexies L. 212/2000, entrato in vigore a partire dal 18/01/2024, che espressamente prevede che “L'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati.” In mancanza, ove fosse stato infruttuoso il patrimonio sociale l'ufficio sarebbe decaduto dalla possibilità di agire nei confronti dei soci accomandatari.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica di una cartella di pagamento non rientra tra le procedure esecutive è un atto preliminare, con la duplice funzione di notifica del titolo e di intimazione al pagamento (precetto), ma non costituisce l'inizio dell'esecuzione forzata, che si avvia solo con il pignoramento. (Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5637 Anno 2024)
Essa è un atto prodromico, necessario per portare a conoscenza del contribuente l'esistenza di un debito iscritto a ruolo e per intimargli il pagamento. La sua funzione è quella di rendere edotto il debitore della pretesa e di salvaguardare il credito da eventuali termini di decadenza o prescrizione, ma non ha efficacia esecutiva propria.
Ne consegue che la cartella è stata regolarmente emessa e notificata anche alla ricorrente nella sua qualità di socia accomandataria, fermo restando il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.
La particolarità della materia trattata e la novità della normativa richiamata giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese