Articolo 25 della Legge 13 aprile 1977, n. 114
Articolo 24Articolo 26
Versione
17 aprile 1977
Art. 25.
Gli atti formati ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , come modificato dall' articolo 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 , con i quali vengono fissate le quote di partecipazione agli utili dell'impresa familiare sono soggetti all'imposta fissa di registro.
Sono altresi' soggetti a imposta fissa di registro in caso d'uso gli atti con i quali i partecipanti alle imprese familiari provvedono alla distribuzione degli utili.
Gli atti indicati nel primo comma spiegano efficacia fino a quando le quote di partecipazione agli utili non sono modificate.
Entrata in vigore il 17 aprile 1977
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