Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4899/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 4899/2024 promossa da:
e , con il patrocinio dell'avv. Marco Rattin e dell'avv. Riccardo CP_1 Controparte_2
Rattin
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Padova in data 28.02.2013, regolarmente trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Padova nella Parte I, Vol. 1, al n. 39, anno 2013, ordinandone l'annotazione al competente Ufficiale di Stato civile, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi confermano che vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la residenza ove meglio creda, con impegno reciproco alla tempestiva comunicazione di variazioni e ciò in ottemperanza agli obblighi sussistenti, in tal senso, prestandosi il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche con riferimento alla figlia minore;
Persona_1
2) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori e gli stessi provvederanno Persona_1 all'educazione ed all'istruzione della medesima attuando congiuntamente ogni decisione di maggior pagina 1 di 7
3) l'abitazione familiare, attualmente di proprietà di entrambi i coniugi per la quota indivisa del 50% ciascuno, sita in Selvazzano Dentro (PD), via Boccaccio 28, verrà, pertanto, assegnata al sig. CP_2
perché ivi viva con la figlia minore;
[...] Persona_1
4) la madre, IG.ra potrà tenere con sé la figlia ogni volta che vorrà, salvo congruo CP_1
preavviso e accordo con il padre, ovviamente compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche e con gli impegni precedentemente assunti dalla medesima;
in ogni caso, quale contenuto minimo del diritto di visita, la sig.ra potrà tenere con sé la figlia tutti i fine settimana CP_1 Per_1
(precisamente, il sabato dalle ore 13.00 alle ore 17.00 e la domenica dalle ore 09.00 alle ore 17.00) e tre giorni a settimana ossia il martedì, mercoledì e giovedì (dalle ore 19.00 alle ore 21.30, dopo cena, quando la riaccompagnerà a casa dal padre); inoltre, ciascun genitore potrà rimanere con la figlia durante le Festività di Natale (24.12 – 26.12) e Capodanno (30.12.-1.1), ad anni alterni;
per l'anno di efficacia del provvedimento giudiziale, la madre terrà con sé la figlia durante le festività natalizie ed il padre durante quelle di capodanno. Durante le ferie pasquali, i genitori potranno tenere con sé in via alternata il giorno della Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; anche le altre festività (legate ai “ponti”) e i compleanni della figlia, verranno trascorse con ciascuno dei genitori seguendo il medesimo principio dell'alternanza, salvo l'auspicio che la figlia possa condividere il compleanno e/o altra festività con entrambi i genitori;
durante le vacanze estive, la madre terrà con sé la figlia per un periodo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno, restando inteso che ciascun genitore si accollerà il costo della vacanza nel periodo in cui terrà la figlia con sé; la minore, inoltre, trascorrerà con ciascuno dei genitori ulteriori periodi durante le vacanze estive scolastiche, da concordarsi di volta in volta tra i coniugi.
5) In ogni caso, in attuazione del principio di bigenitorialità, entrambi i genitori, previo reciproco preavviso e accordo, potranno tenere e vedere la figlia quando vorranno, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche e con gli impegni precedentemente assunti dalla medesima.
6) Alla luce di quanto sopra convenuto, la sig.ra corrisponderà, a titolo di contributo al CP_1
mantenimento della figlia minore , sino al raggiungimento della sua indipendenza Persona_1
economica, al sig. , mediante bonifico bancario presso un istituto di credito indicato Controparte_2 dallo stesso, la complessiva somma mensile di € 200,00 (duecento/00), da versare entro il giorno 10
pagina 2 di 7 (dieci) di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla sentenza di separazione.
7) Le spese straordinarie, nell'interesse della figlia, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, dovendo per tali spese intendersi:
SPESE MEDICHE: che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione, nonché le visite specialistiche in regime privatistico per la minore;
farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi;
trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
ticket sanitari;
che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui e ortodontiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
SPESE
SCOLASTICHE: che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo richiesti dalla scuola;
gite scolastiche senza e con pernottamento;
che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
corsi di recupero e lezioni private di ripetizioni per un costo presunto massimo di €
100,00/mese; alloggio presso la sede universitaria;
SPESE EXTRASCOLASTICHE: che non richiedono il preventivo accordo: un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
viaggi e vacanze;
il tutto così come specificamente individuato dal “Protocollo d'Intesa del Tribunale di Padova del 17.01.2017”, salve le precisazioni di cui sopra. In particolare, il genitore che intenderà sostenere la spesa straordinaria per la quale è necessario il consenso anche dell'altro genitore invierà mediante e-mail una specifica richiesta scritta all'altro e, quest'ultimo, qualora non si opponga nel termine massimo di quindici giorni, sarà considerato consenziente. Il genitore che sosterrà la spesa straordinaria avrà quindi diritto al rimborso o all'anticipo della quota parte di spettanza dell'altro genitore, previa documentazione della spesa stessa.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, non avendo nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di concorso nel reciproco mantenimento. Inoltre, entrambi i coniugi tratteranno per sé i rispettivi effetti personali. Infine, confermano gli impegni già assunti in sede di separazione.
9) Spese compensate.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nato a [...] il [...], e nata in [...] il [...], Controparte_2 CP_1
pagina 3 di 7 contraevano matrimonio con rito civile in data 28.2.2013 a Padova (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile, al n. 39, parte I, vol. 01, anno 2013.
Dalla loro unione nasceva una figlia, il 16.5.2018. Per_1
Con ricorso ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 22.4.2024, le parti formulavano consensualmente domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio.
Con sentenza non definitiva del 6.6.2024 il Tribunale di Padova pronunciava la separazione personale tra le parti alle condizioni di cui al ricorso suddetto – così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 4.6.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- e, con ordinanza di pari data, rimetteva la causa sul ruolo.
Per l'udienza del 19.12.2024, trattata in modalità cartolare, le parti depositavano congiuntamente note scritte chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe.
Attesa la natura dell'unione in questione, che presenta elementi di estraneità ( è nata in [...]
Romania), appare quindi necessario verificare, per ogni domanda proposta, se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “i) la residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti, è in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. c) del Regolamento UE n.
1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale” e nel caso di specie entrambe le parti risiedono in
Italia, pertanto, si applica la legge italiana.
Per quanto concerne le domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data di proposizione della domanda.
Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore,
pagina 4 di 7 del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche, nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE
28.06.2018 C-512/17 HR). Nel caso di specie, i figli minori della coppia risiedono in Italia e frequentano la scuola, pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda, va rilevato che fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n.1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta Convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo i figli minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli minori della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'art. 3, lett. b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono i figli minori, i quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d) del suddetto Regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa ad un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
Riguardo la legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore,
l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari pagina 5 di 7 è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditori dell'obbligazione alimentare sono i figli minori che risiedono, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Ciò premesso la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza del 6.6.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1, salvo la parte relativa al consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di ogni altro documento, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse della prole anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle stesse. Quanto alle altre condizioni sub 8 e 9, espressione dell'autonomina negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e contratto in data CP_1 Controparte_2
28.2.2013 a Padova (PD) e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile, al n. 39, parte I, vol. 01, anno 2013;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1, salvo la parte relativa al consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di ogni altro documento, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 8.01.25 pagina 6 di 7 Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
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